Codice Penale art. 365 - Omissione di referto.

Pierluigi Di Stefano

Omissione di referto.

[I]. Chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto pel quale si debba procedere d'ufficio [50 2 c.p.p.], omette o ritarda di riferirne all'Autorità indicata nell'articolo 361, è punito con la multa fino a 516 euro [384; 334 c.p.p.].

[II]. Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale.

competenza: Trib. monocratico

arresto: non consentito

fermo: non consentito

custodia cautelare in carcere: non consentita

altre misure cautelari personali: non consentite

procedibilità: d'ufficio

Inquadramento

All'esercente la professione sanitaria è imposto l'obbligo di riferire alla autorità giudiziaria laddove abbia prestato “assistenza od opere” in casi che presentino “i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere d'ufficio”. L'obbligo di referto, quindi, non deriva dalla conoscenza della notizia di reato, come negli articoli precedenti, bensì dalla diretta cognizione della situazione di fatto che deve presentare i “caratteri” anzidetti.

La ragione dell'obbligo, e della correlativa sanzione, è, oltre al generale obbligo di denuncia posto a carico di soggetti che rientrano (quantomeno) tra gli esercenti un servizio di pubblica necessità, anche quello dell'essere il referto, di norma, un mezzo di prova utilizzabile nel processo.

Questo ultimo profilo caratterizza l'interesse protetto che, per il resto, corrisponde a quello dell'art. 361.

L'obbligo imposto è bilanciato con la regola del secondo comma che esclude l'obbligo stesso quando la segnalazione esporrebbe la persona assistita ad un procedimento penale.

L'art. 334 del codice di procedura disciplina, poi, le modalità specifiche di presentazione ed il contenuto dell'atto.

I soggetti

Si tratta di un reato proprio potendo essere soggetto attivo solo coloro che esercitano una “professione sanitaria”. Si tratta delle attività definite al primo comma dell'art. 99 del T.U. delle leggi sanitarie r.d. n. 1265/1934, e quindi destinatari della norma sono medici, veterinari, farmacisti, levatrici, infermieri diplomati, assistenti sanitari visitatori.

Materialità

Nel reato di omissione di referto, l'obbligo di riferire si configura per la semplice possibilità che il fatto presenti i caratteri di un delitto perseguibile di ufficio, secondo un giudizio riferito al momento della prestazione sanitaria in relazione al caso concreto. Si ritiene che tali “caratteri” rappresentino un minus rispetto a quanto richiesto per l'obbligo di denuncia ed il correlativo reato di omessa denuncia; in quest'ultimo caso si richiede che vi siano elementi capaci di indurre una persona ragionevole a ravvisare l'apprezzabile probabilità dell'avvenuta commissione di un reato. Nel caso del referto, invece, l'obbligo scatta anche per situazioni di fatto che inducano un sospetto. La ragione è, posto che vi è comunque una base fattuale rappresentata di norma da malattia o lesioni, che il referto è destinato a fornire elementi tecnici di giudizio a pochissima distanza dalla commissione del fatto, insostituibili ai fini di un efficace svolgimento delle indagini e del rispetto dell'obbligo di esercitare l'azione penale; ne consegue che il sanitario è esentato dall'obbligo di referto solo quando abbia la certezza tecnica dell'insussistenza del reato (Cass. n. 51780/2013).

In dottrina, invece, si ritiene che il sanitario debba effettuare una valutazione in concreto, scattando altrimenti l'obbligo di referto per qualsiasi lesione che, in ipotesi, può conseguire ad una condotta criminosa (Fiandaca Musco) ovvero che, anche se l'obbligo sussiste pur laddove sia “improbabile” che si tratti di un delitto, non si può prescindere da un giudizio in positivo (antolisei)

L'obbligo non sussiste quando il medico abbia la ragionevole convinzione, fondata su discrezionalità tecnica, dell'insussistenza del reato. Tale giudizio può anche riguardare l'esclusione del nesso di causalità tra condotta ed evento purché sia basato su fatti certi e obbiettivi. Se manca invece siffatta certezza, il medico è obbligato al referto, giacché l'indagine per accertare le cause dell'evento è di competenza dell'A.G. (Cass. VI, n. 51780/2013).

L'esonero del sanitario dall'obbligo di referto di cui al secondo comma dell'art. 365 c.p. è previsto solo per il caso in cui i fatti che si dovrebbero descrivere nel referto convergono nell'indicare il paziente quale autore del reato, in tale modo esponendolo a procedimento penale. (Cass. VI, n. 18052/2001).

Infortunio sul lavoro

Anche in caso di infortunio sul lavoro, non compete al sanitario alcun potere di delibazione della configurabilità di estremi di reato, dovendo la sua valutazione limitarsi al solo esame delle modalità del fatto portato a sua conoscenza. Ove non risulti, in base ad elementi certi ed obiettivi (che quindi non necessitano di alcuna verifica in sede di indagine) che il fatto si sia verificato indipendentemente da condotte commissive od omissive di chi aveva l'obbligo giuridico di impedire l'evento, il sanitario è tenuto all'obbligo del referto (Cass. VI, n. 1473/1999). Non spetta, comunque, al sanitario accertare se vi sia stata alcuna violazione in concreto (Cass. VI, n. 5949/1998).

Elemento psicologico

Il reato richiede il dolo generico, ovvero la coscienza e volontà di ritardare il referto nella consapevolezza dell'esservi le condizioni della sua obbligatorietà. Si è riconosciuto il rilievo dell'errore di fatto, tale da escludere il dolo, laddove il sanitario abbia avuto la ragionevole convinzione che già altri prima di lui avesse provveduto alla denunzia (Cass. VI,n. 5829/1998). Si ritiene che scusi anche l'errore dovuto all'avere la parte interessata prospettato l'accadimento in modo che sia ragionevole ritenere che la causa sia stata accidentale (Cass. VI, n. 3448/1998).

Consumazione e tentativo

L'omissione si compie con il decorso del tempo previsto dall'art. 334 c.p.p., quarantott'ore o immediatamente se vi è pericolo nel ritardo. 

Forme di manifestazione

Quando il sanitario non si limiti ad omettere il referto ma svolga anche una condotta attiva contraria alle indagini, come nel caso in cui compili la cartella clinica con falso nome, risponde di favoreggiamento personale (Cass. VI, n. 5446/1985).

Casistica

È stato ritenuto il reato integrato, in ipotesi di omicidio per presunta colpa medica, dall'omissione di referto giustificata dal ritenersi la morte inevitabile, pur essendo accertato l'errore diagnostico del medico curante (Cass. n. 51780/2013).

L’obbligo di referto scatta anche quando cambia la prognosi prospettandosi lesioni punibili di ufficio e non più a querela (Cass. VI, n. 30456/2020).

È escluso il dolo del medico che omette il referto se l'infortunato sul lavoro fornisca una versione falsa dell'accaduto che escluda qualunque violazione delle norme a tutela della prevenzione degli infortuni sul lavoro (Cass. VI, n. 7034/1998).

Profili processuali

Gli istituti.

Il reato in esame è procedibile d'ufficio ed è di competenza del tribunale monocratico; è prevista la citazione diretta a giudizio; può essere emesso decreto penale. Non è consentito l'arresto in flagranza né alcuna misura cautelare.

Bibliografia

Blaiotta, Appunti sul dolo alla luce della recente giurisprudenza di legittimità sul reato di omissione di referto (Nota a Cass., sez. fer., 8 settembre 1998, Messori), in Cass. pen., 2000, 1242; Fineschi Turillazzi, Automatismo o discrezionalità nella trasmissione del referto medico: quale risposta dalla recente giurisprudenza?, in Riv. it. med. leg., 2002, 291; Fioravanti, Referto (omissione di), in D.I.; Lamanuzzi, Omissione di referto, presupposti di fatto, discrezionalità del sanitario, in Riv. it. med. leg., 2014, 678;Marchese Rodriguez Aprile, Referto del professionista sanitario: spunti di riflessione vecchi e nuovi in una sentenza della corte di cassazione, in Riv. it. med. leg., 2015, 823; Pomara D'Errico, Regole di corrispondenza tra l'applicazione del metodo scientifico in patologia forense e la doverosità dell'informativa all'autorità giudiziaria, in Riv. it. med. leg., 2012, 1186; Zampi Benucci Bacci, Verifica revisione qualità, obbligo di denuncia ed obbligo di referto: un contrasto insanabile de iure condito; una soluzione necessaria de iure condendo, in Riv. it. med. leg., 1998, 677.

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