Codice Penale art. 425 - Circostanze aggravanti.Circostanze aggravanti. [I]. Nei casi preveduti dagli articoli 423 e 424, la pena è aumentata [64] se il fatto è commesso: 1) su edifici pubblici o destinati a uso pubblico, su monumenti [733], cimiteri [408] e loro dipendenze; 2) su edifici abitati o destinati a uso di abitazione, su impianti industriali o cantieri, su aziende agricole, 1o su miniere, cave, sorgenti, o su acquedotti o altri manufatti destinati a raccogliere e condurre le acque; 3) su navi [136 c. nav.] o altri edifici natanti, o su aeromobili [743, 1122 c. nav.]; 4) su scali ferroviari o marittimi, o aeroscali, magazzini generali o altri depositi di merci o derrate, o su ammassi o depositi di materie esplodenti, infiammabili o combustibili.2
[1] Le parole «su aziende agricole,» sono state inserite dopo le parole: «industriali o cantieri,» dall'art. 6, comma 1, lett. c), d.l. 8 settembre 2021, n. 120, conv., con modif., in l. 8 novembre 2021, n. 155. [2] Articolo modificato dall'art. 11 l. 21 novembre 2000, n. 353; v. sub art. 423-bis. InquadramentoLa norma in esame prevede talune circostanze aggravanti speciali destinate a trovare applicazione in relazione alla commissione dei reati di incendio (423) e di danneggiamento seguito da incendio (424). L’art. 6, comma 1, lett. c), d.l. n. 120 del 2021, conv. in l. n. 155 del 2021, ha inserito, dopo le parole: « industriali o cantieri» le parole « su aziende agricole». EdificiL’art. 425 prevede il ricorso di talune circostanze aggravanti speciali destinate a trovare applicazione nei casi di commissione dei reati di incendio e di danneggiamento seguito da incendio, nelle ipotesi in cui le condotte indicate siano destinate a coinvolgere i beni ivi descritti. In termini generali, la nozione di edificio ha riguardo ad ogni costruzione stabilmente elevata sul suolo (Battaglini, Bruno, 547; Maggiore, 381; Sammarco, 958): in tale categoria possono ricomprendersi tutte le opere in muratura, o comunque costruite con materiali durevoli, immobili, realizzate come abitazioni o a particolari fini nell'ambito di una comunità organizzata o di un servizio o di una funzione pubblica. Per edificio pubblico deve intendersi qualsiasi costruzione di cui lo Stato o qualunque altro ente pubblico abbia la proprietà o sulla quale sia titolare di prerogative d'indole personale o reale, purché in detto edificio siano esercitate funzioni pubbliche o prestati servizi destinati a soddisfare interessi pubblici (Ranieri, 519; Sammarco, 958); sono invece destinati ad uso pubblico quegli edifici i quali, pur non rientrando nella precedente categoria, servono a funzioni, servizi o comodità pubbliche, anche se appartengono a privati (Sammarco, 959). Nelle due categorie sopra descritte possono ricomprendersi: i pubblici uffici, gli stabilimenti penitenziari, gli ospedali, gli istituti pubblici di credito e risparmio, le stazioni ferroviarie, le biblioteche, i musei, i teatri, i gabinetti pubblici, le stazioni metropolitane, i luoghi di uso pubblico destinati al culto, con esclusione degli edifici destinati a un uso meramente privato. Si è ritenuto che la circostanza aggravante sussista nel caso in cui nel caso in cui la condotta delittuosa abbia ad oggetto un casello ferroviario dismesso, poiché la disposizione legislativa contempla due ipotesi alternative tra di loro, rappresentate, rispettivamente, dalla natura pubblica e dalla destinazione pubblica dell'edificio, e la natura demaniale del bene non è esclusa dalla mancanza di destinazione attuale a servizio pubblico (Cass., I, n. 40175/2009). La circostanza aggravante trova applicazione anche nel caso in cui il pericolo di incendio si riferisca solo a una parte dell'edificio (Cass., I, n. 1884/1979). Per edificio abitato o destinato ad abitazione deve intendersi l'edificio effettivamente utilizzato come dimora della persona o anche solo destinato a tale uso. Ai fini dell'applicabilità dell'aggravante in esame, il concetto di edificio e di altro luogo destinato ad abitazione comprende non soltanto gli ambienti in cui le persone svolgono la loro normale attività domestica, ma anche quei locali che, pur non essendo adibiti a vera e propria abitazione, costituiscono strutturalmente parte integrante del luogo abitato o ne formano immediata appartenenza (Cass., IV, n. 12134/1977). Si ritiene comunque sufficiente che l'edificio sia in parte destinato ad abitazione, anche se l'azione si dirige verso altra parte destinata, per esempio, agli scopi di un partito politico, di un'associazione o altro (Cass., I, n. 8235/1987). Per la configurabilità dell'aggravante, si ritiene ad ogni modo sufficiente che l'incendio sia appiccato su cose o con modalità tali che esso possa propagarsi ai beni protetti dalle disposizioni di legge (Cass., IV, n. 12134/1977). La destinazione all'uso abitativo, anche se provvisoria e precaria, deve essere in atto e non solo potenziale, come nel caso di fabbricato in costruzione (Battaglini, Bruno, 548; Maggiore, 381; Sammarco, 959). MonumentiCostituiscono monumenti le opere permanenti di interesse storico o artistico erette allo scopo di celebrare persone o avvenimenti. Rientrano nella nozione in esame le colonne, le statue, gli obelischi, i mausolei, gli archi di trionfo e tutte le costruzioni dichiarate di interesse particolarmente rilevante e tutelate dalle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali (Sammarco, 959). Tra le disposizioni a tutela del patrimonio culturale, v. il c.d. Codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, che ha innovato la materia della tutela dei beni culturali e ambientali, prima disciplinata dal d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, che aveva abrogato la L. 1 giugno 1939, n. 1089 sulla protezione delle cose di interesse artistico e storico; Da ultimo, v. la L. 9 marzo 2022, n. 22, che ha introdotto agli artt. 518-bis ss. i nuovi reati contro il patrimonio culturale. Cimiteri e loro dipendenzeSono cimiteri i luoghi stabilmente destinati alla custodia in qualsiasi modo (ceneri, salme) dei resti umani e a tal fine attualmente adibiti (Maggiore, 381; Sammarco, 959). Le dipendenze dei cimiteri sono le costruzioni ad essi annesse e destinate al relativo servizio (camera mortuaria). La nozione penalistica di cimitero prescinde dai requisiti imposti dalla legge sanitaria, dovendo riconoscersi il ricorso dell'aggravante anche nel fatto commesso su un cimitero abusivo. Impianti industriali o cantieriPer impianto industriale deve intendersi il complesso degli elementi tecnici dell'impresa, inclusi gli impianti elettrici, idroelettrici, telefonici, radiotelevisivi, ecc., senza alcuna distinzione tra impianti pubblici o privati. L'aggravante concerne ogni sistema meccanico fisso, attrezzature, apparati, dispositivi e qualsiasi altra opera immobile relativa a una impresa industriale, come pure i luoghi di deposito o di allestimento dei materiali e degli attrezzi (Sammarco, 959). La nozione di impianto, tuttavia, si riferisce all'insieme di strutture, apparecchi, congegni ecc. concorrenti ad uno stesso scopo o indispensabili per un determinato fine, sicché non pare essenziale che il fatto debba essere commesso su cosa immobile. Per cantiere s'intende il complesso di edifici e attrezzature relativo all'allestimento e alla costruzione di navi, aerei o edifici. Aziende agricoleL'art. 6, comma 1, lett. c-bis), d.l. 8 settembre 2021, n. 120, conv. in l. 8 novembre 2021, n. 155, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile, ha introdotto (in sede di conversione in legge) il riferimento alle aziende agricole, quale oggetto di incendio e di danneggiamento seguito da incendio che comporti l'applicazione dell'aggravante. Miniere, cave, sorgentiLa miniera è un giacimento naturale di minerali utili e comprende il complesso delle opere e attrezzature utilizzate per lo sfruttamento del giacimento. La cava si differenzia dalla miniera per il tipo di materiali da essa estraibili, generalmente coincidenti con i materiali utili alle costruzioni civili. Affinché possa parlarsi di miniera o di cava è ritenuto indispensabile che si tratti di luoghi strutturalmente idonei e predisposti all'attività estrattiva (Sammarco, 960). Con la scoperta il giacimento viene individuato, e successivamente delineato come bene distinto dalla rimanente litosfera; poi, con il riconoscimento della coltivabilità (atto amministrativo discrezionale) ne è implicitamente ammessa l'appartenenza allo Stato o alla Regione, con il carattere della indisponibilità (Abbate, 400). La nozione penalistica di miniera e cava non dipende dai requisiti di economicità, coltivabilità e inclusione della sostanza estraibile nelle categorie di legge, che sono invece posti a fondamento della disciplina pubblicistica delle miniere. Le sorgenti sono le zone in cui scaturisce una vena d'acqua sotterranea (ex art. 32, d.lgs. n. 176/2011, r.d. n. 1443/1927, si applica anche alle acque di sorgente). La nozione è stata estesa a ricomprendere le sorgenti di quei liquidi (come, ad es., la nafta e il petrolio) passibili di incendi particolarmente pericolosi (Sammarco, 960). Sul punto si deve osservare che i combustibili solidi, liquidi e gassosi rientrano nella categoria dei minerali estratti dalle miniere (cfr. legge 7 novembre 1941, n. 1360). Inoltre, le sorgenti artificiali di tali beni appaiono, più esattamente, inserite nella dizione «depositi di materie combustibili» di cui all'art. 425, n. 4. Acquedotti o altri manufatti destinati a raccogliere e condurre le acqueL'acquedotto è l'opera immobile realizzata per il trasporto dell'acqua. La nozione si estende anche agli acquedotti privati e a tutte le opere che raccolgono (bacini artificiali, vasche, pozzi, cisterne) o conducono acqua, sempre che si tratti di costruzioni e non semplicemente di invasi o canali naturali. Navi o altri edifici natanti, aeromobiliPer le nozioni di nave, edificio natante e aeromobile v. infra sub art. 428. L'art. 1122 del codice della navigazione stabilisce un ulteriore aumento di pena per l'ipotesi in cui il delitto previsto nell'art. 425, n. 3) è commesso, avvalendosi delle sue funzioni, da un componente dell'equipaggio di nave, galleggiante o aeromobile nazionali o stranieri o da una persona comunque addetta ai servizi della navigazione marittima o aerea; e la pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso dal comandante in danno della nave, del galleggiante o dell'aeromobile da lui comandati. Se si tratta di navi o aeromobili militari l'aggravante è assorbita dal concorso del reato previsto dall'art. 253 (Battaglini, Bruno, 548). Scali ferroviari o marittimi, o aeroscaliScali sono in genere i luoghi e le costruzioni attrezzati per carico, scarico, sosta e manutenzione dei veicoli ferroviari, delle navi e degli aeromobili, come stazioni ferroviarie, porti marittimi o fluviali, aeroporti, eliporti. Magazzini generali o altri depositi di merci o derrateI magazzini generali sono i luoghi ove si organizzano i depositi adibiti alla raccolta e allo smistamento di merci o derrate, siano essi pubblici o privati, di natura permanente o occasionale (Battaglini, Bruno, 548; Sammarco, 960). Il deposito si differenzia dall'ammasso per un maggior ordine dispositivo e una più accurata sistemazione delle cose (Sammarco, 960). Ammassi o depositi di materie esplodenti, infiammabili o combustibiliPer materia esplodente deve intendersi ogni sostanza, o miscela di sostanze, che, opportunamente sollecitata, si trasforma chimicamente sviluppando gas, detonando con effetti di rottura, e/o deflagrando con effetti di proiezione (Diaz, 502). Rientrano nella categoria le polveri esplodenti, le dinamiti, i detonanti, le munizioni, i giocattoli pirici, il fulmicotone e affini (cfr. art. 83 reg. t.u.l.p.s. da ultimo modificato dall'art. 13, d.m. 19 settembre 2002, n. 272; d.m. 8 agosto 1972). Sono infiammabili le materie facilmente soggette a prender fuoco. Sono sostanze infiammabili i prodotti petroliferi, dagli idrocarburi liquidi e gassosi agli oli minerali, nonché i relativi sottoprodotti, residui e derivati, quali i gas di petrolio liquefatti e il metano (Minnini, 469). Le materie combustibili si differenziano da quelle infiammabili: mentre queste ultime sono le materie che per loro natura o composizione si accendono violentemente e rapidamente con divampare di fiamme (come petrolio, benzina, alcool, celluloide), i combustibili sono le materie meramente atte a bruciare (come cartone, legno, paglia, carta) (Sammarco, 961). BibliografiaAbbate, Miniera (beni), voce in Enc. dir., XXVI, Milano, 1976; Angioni, Il pericolo concreto come elemento della fattispecie penale. La struttura oggettiva, Milano, 1994; Battaglini, Bruno, Incolumità pubblica (Delitti contro la), in Nss. D.I., VIII, Torino, 1962; Canestrari, Reato di pericolo, in Enc. giur., XXVI, Roma, 1991; Diaz, Esplosivi, voce in Nss. D.I., app., III, Torino, 1980; Maggiore, Diritto penale. Parte Speciale, II, Roma-Bologna, 1950; Mazza, Il sistema sanzionatorio in materia forestale, in Giur. agr., 1976, 588; Minnini, Infiammabili, voce in Enc. dir., XXI, Milano, 1971; Parodi Giusino, I reati di pericolo tra dogmatica e politica criminale, Milano, 1990; Ranieri, Manuale di diritto penale. Parte speciale, vol. II, Padova, 1962; Sammarco, Incendio, in Enc. dir., XX, Milano, 1970.
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