Codice Penale art. 431 - Pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento.Pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento. [I]. Chiunque, al solo scopo di danneggiare [635] una strada ferrata ovvero macchine, veicoli, strumenti, apparecchi o altri oggetti che servono all'esercizio di essa, li distrugge in tutto o in parte, li deteriora o li rende altrimenti in tutto o in parte inservibili, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di un disastro ferroviario, con la reclusione da due a sei anni [432, 450]. [II]. Se dal fatto deriva il disastro, la pena è della reclusione da tre a dieci anni [430, 449]. [III]. Per strade ferrate la legge penale intende, oltre le strade ferrate ordinarie, ogni altra strada con rotaie metalliche, sulla quale circolino veicoli mossi dal vapore, dall'elettricità o da un altro mezzo di trazione meccanica. competenza: Trib. monocrativo (udienza prelim.); Trib. collegiale (secondo comma) arresto: facoltativo (primo comma); obbligatorio (secondo comma) fermo: non consentito (primo comma); consentito (secondo comma) custodia cautelare in carcere: consentita altre misure cautelari personali: consentite procedibilità: d'ufficio InquadramentoIl reato in esame punisce — al fine di tutelare l'incolumità pubblica — la condotta del soggetto che, al solo scopo di danneggiare una strada ferrata, ovvero macchine, veicoli, strumenti, apparecchi o altri oggetti che servono all'esercizio di essa, li distrugge, li deteriora ovvero li rende in tutto o in parte inservibile. La punibilità è subordinata al sorgere del pericolo di un disastro ferroviario. La pena è inasprita là dove al fatto segua il disastro non voluto. SoggettiSoggetto attivo Il delitto di pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento può essere commesso da chiunque. Bene giuridicoIl reato in esame disciplina il trattamento sanzionatorio di condotte che preludono alla verificazione di un disastro ferroviario, ossia di condotte idonee a far sorgere anche solo il pericolo di detto disastro, integrando pertanto un'anticipazione della tutela del bene della pubblica incolumità. MaterialitàModalità della condotta La condotta che integra il reato in commento consiste nel distruggere, deteriorare o rendere in tutto o in parte inservibili, una strada ferrata, ovvero macchine, veicoli, strumenti, apparecchi o altri oggetti che servono all'esercizio di essa, allo specifico scopo di danneggiamento. Per strada ferrata deve intendersi, secondo quanto descritto dalla stessa norma in commento, non solo le strade ferrate ordinarie, bensì ogni altra strada con rotaie metalliche, sulla quale circolino veicoli mossi dal vapore, dall'elettricità o da un altro mezzo di trazione meccanica, nonché tutto ciò che comunque di queste fa parte in funzione strumentale: armamento, massicciate, ponti, cabine, stazioni, cancelli, siepi, sbarre, locomotive, rimorchi, vagoni, elevatori, carri, vetture, binari, scambi, accumulatori, pompe, estintori (Erra, 8). Per distruzione s'intende la perdita d'integrità di una cosa per effetto della violenza esercitata su di essa. Per deterioramento deve intendersi lo scadimento di qualità di una delle cose descritte dalla norma. Rendere inservibile totalmente o parzialmente una cosa può consistere, tanto in una rottura o in un deterioramento totali o parziali, quanto nell'inserzione di un corpo estraneo nei meccanismi del bene danneggiato. Gli eventi del pericolo di disastro e del disastro vanno considerati quali condizioni obiettive di punibilità (Fiandaca e Musco, 522; nel senso che la norma in commento prevede due figure autonome di reato, caratterizzate la prima dal pericolo concreto di disastro, e la seconda dal disastro vero e proprio, accadimenti strutturati in forma di condizioni di punibilità v. Santoro, 90; Vassalli, 656. Per la qualificazione dell'ipotesi di cui al secondo comma alla stregua di una circostanza aggravante v. Battaglini, Bruno, 551; Erra, 8). Il pericolo di disastro ferroviario (sulla cui nozione v. sub art. 430) consiste in un fatto da cui è probabile che derivi effettivamente danno notevole per i trasportati e gli addetti ai servizi o per le persone che, comunque, si trovino negli impianti ferroviari; deve, perciò, essere concreto e apprezzabile e il danno temuto deve essere di tale entità da interessare un certo numero di persone e attivare la commozione della comunità al punto che le sue dimensioni si riferiscano e concretino un effettivo pericolo per la incolumità pubblica (Cass., IV, n. 13727/1986). L'elemento del pericolo, nella fattispecie criminosa di pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento, deve derivare direttamente dalla condotta di danneggiamento, esulando dalla sfera applicativa della norma incriminatrice la condotta di chi si serva delle cose da esso danneggiate per intraprendere una diversa ed ulteriore azione. L'accertamento della probabilità di verificazione del disastro va effettuato tenendo conto, in forza di una prognosi ex post a base totale, di tutte le circostanze, ivi comprese quelle conosciute anche successivamente (Cass., I, n. 44563/2010). Forma della condotta Il reato in esame è un reato a forma libera, nel senso che vale a integrarlo qualunque condotta mediante la quale si dà luogo alla distruzione, al deterioramento o all'inservibilità totale o parziale delle cose descritte dalla norma. Natura della condotta Le condotte dirette a integrare la fattispecie criminosa in esame possono essere tanto attive, quanto omissive: in tal ultimo caso, ai sensi dell'art. 40, comma 2, il reo risponde del delitto là dove, al solo scopo di danneggiamento, avendone l'obbligo giuridico, abbia consapevolmente e volontariamente omesso di impedire la manomissione delle cose descritte. Evento Il reato di pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento è un reato di evento, consistente alternativamente o cumulativamente nella distruzione, deterioramento o nel rendere totalmente o parzialmente inservibili le cose descritte dall'art. 431. Elemento soggettivoIl dolo Il delitto in esame richiede il dolo intenzionale di danneggiamento, ossia la coscienza e volontà di deteriorare o rendere in tutto o in parte inservibili le cose descritte dalla norma in commento. Secondo Cass., I, n. 1569/1968 l'elemento soggettivo del reato in esame s'identificherebbe in un'ipotesi di dolo specifico, benché la realizzazione del fine fissato dalla legge trovi inequivocabile riscontro sul piano della fattispecie obiettiva. La colpa Il reato di pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento non è punibile a titolo di colpa. Consumazione e tentativoConsumazione Il reato de quo si consuma nel momento in cui l'agente distrugge, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili le cose indicate dall'art. 431. Tentativo Il tentativo del reato di pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento deve ritenersi inammissibile (Ardizzone, 229). Rapporti con altri reati e concorso di reatiSecondo la giurisprudenza, per la realizzazione dei delitti in esame non è necessaria la produzione di un effettivo danneggiamento, in quanto questo rileva soltanto come elemento di dolo specifico o come condizione di punibilità (pericolo dell'evento) o è addirittura estraneo ai requisiti essenziali o eventuali del reato. Pertanto, ove alla commissione degli atti integrativi del delitto sia conseguito un danneggiamento, ricorre l'ipotesi del concorso formale di reati e non quella dell'assorbimento prevista dall'art. 84 (Cass. I, n. 1569/1968). In senso contrario, si ritiene che delitto in esame (così come quelli previsti dagli artt. 427 e 429) assorbe il reato di danneggiamento che in esso è sempre necessariamente contenuto (in dottrina Antolisei, 22). Profili processualiGli istituti Il reato di pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento è reato procedibile d'ufficio e di competenza del Tribunale monocratico nel caso di cui al primo comma; del Tribunale collegiale nel caso di cui al secondo comma. Per tale reato: a) l' arresto in flagranza è facoltativo in relazione all'ipotesi di cui al 1 comma; è obbligatorio in relazione all'ipotesi di cui al 2 comma; b) il fermo non è consentito in relazione all'ipotesi di cui al primo comma; è consentito in relazione all'ipotesi di cui al 2 comma; c) l'applicazione della custodia in carcere delle altre misure cautelari personali è consentita. Le misure di prevenzione V. sub art. 423. BibliografiaAntolisei, Manuale di diritto penale. Parte speciale, Milano, 2008; Angioni, Il pericolo concreto come elemento della fattispecie penale. La struttura oggettiva, 2a ed., Milano, 1994; Ardizzone, Naufragio, disastro aviatorio, disastro ferroviario, in Dig. pen., VIII, Torino, 1994; Battaglini, Bruno, Incolumità pubblica (delitti contro la), in Nss. D.I., VIII, Torino, 1962; Canestrari, Reato di pericolo, in Enc. giur., XXVI, Roma, 1991; Erra, Disastro ferroviario, marittimo, aviatorio, in Enc. dir., XIII, Milano, 1963; Fiandaca e Musco, Diritto penale. Parte speciale, Bologna, 2012; Parodi Giusino, I reati di pericolo tra dogmatica e politica criminale, Milano, 1990; Santoro, Manuale di diritto penale, III, Torino, 1965; Vassalli, Considerazioni sul principio di offensività, in Scritti in memoria di Pioletti, Milano, 1982. |