Codice Penale art. 446 - Confisca obbligatoria (1).Confisca obbligatoria (1). [I]. In caso di condanna per taluno dei delitti preveduti negli articoli 439, 440, 441 e 442, se dal fatto è derivata la morte o la lesione grave o gravissima di una persona, la confisca delle cose indicate nel primo comma dell'articolo 240 è obbligatoria [240 2]. (1) Articolo inserito nel testo attuale dall'art. 1 1 d.l. 18 giugno 1986, n. 282, conv., con modif., nella l. 7 agosto 1986, n. 462. Il testo originario era stato abrogato dall'art. 108 1 l. 22 dicembre 1975, n. 685. InquadramentoL'articolo in commento prevede la confisca obbligatoria delle cose di cui al primo comma dell'art. 240 a carico di chi sia condannato per uno dei delitti previsti dagli artt. 439, 440, 441 e 442, se dal fatto è derivata la morte o la lesione grave o gravissima di una persona. GeneralitàIl testo attuale della norma in commento è stato inserito, insieme a quello dell'art. 448, comma 2, prima dall'art. 1, comma 1 d.l. n. 104/1986, non convertito in legge, e poi dall'art. 1, comma 1, d.l. n. 282/1986, conv. in l. n. 462/1986, art. 1 (Mucciarelli, 525; Pricolo, 121; Alessandri, 49). La norma prevede la confisca obbligatoria delle cose di cui all'art. 240, comma 1 a carico di chi sia condannato per uno dei delitti previsti dagli artt. 439, 440, 441 e 442, se dal fatto è derivata la morte o la lesione grave o gravissima di una persona. Si tratta di previsione riferita in via esclusiva alle ipotesi delittuose dolose (Ridondato, 1117; conf. Fresa, 435. Contra, nel senso che la misura concerne anche le ipotesi colpose v. Assumma, 398). Il testo originario, concernente il «Commercio clandestino o fraudolento di sostanze stupefacenti», è stato abrogato (così come quello dell'art. 447) dall'art. 108, comma 1, L. 22 dicembre 1975, n. 685 relativo alla «Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza». Il testo originario era il seguente: «Chiunque, in modo clandestino o fraudolento, fa commercio di sostanze stupefacenti, o le detiene allo scopo di farne commercio clandestino o fraudolento, ovvero le somministra o procura ad altri clandestinamente o fraudolentemente, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa non inferiore a lire mille. - La pena è aumentata se alcuna delle sostanze suddette è venduta o consegnata a persona minore degli anni diciotto, ovvero in condizione d'infermità o deficienza psichica, o a chi è dedito all'uso di sostanze stupefacenti». BibliografiaAlessandri, Confisca, in Dig. pen., III, Torino, 1989; Assumma, Avvelenamento, adulterazione o contraffazione in danno alla salute pubblica, in Dig. pen, I, Torino, 1987; ; Bellantoni, Trattato di diritto penale degli alimenti, Padova, 1993; Fresa, La confisca obbligatoria (art. 446), in Cadoppi, Canestrari, Manna, Papa, Trattato 1, IV; Mucciarelli, Prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari: le nuove «misure urgenti» del d.l. 18 giugno 1986, n. 282, in Leg. Pen., 1986, 525; Pricolo, Una nuova legge per le sofisticazioni vinicole: brevi note a margine di un convegno, in Riv. it. dir. e proc. pen. 1987, 121; Ridondato, sub art. 446, in Comm. Crespi, Forti, Zuccalà , Padova, 2009. |