Codice Penale art. 493 - Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico.Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico. [I]. Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio [358], relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni. InquadramentoLa norma opera un'estensione della portata incriminatrice dei reati capo III “della falsità in atti” disponendo che si applicano anche quando soggetti attivi sono gli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, e gli incaricati di un pubblico servizio, relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni. L'art. 493, inoltre, si riferisce qualsiasi forma di falsità, tanto ideologica quanto materiale. Ratio ed ambito di applicazioneLa ratio dell'art. 493 s'individua nella necessità di offrite una tutela più incisiva e completa nei confronti dei reati di falso documentale. La norma, pertanto, estende la punibilità anche ai fatti di falso sanzionati nel capo III “della falsità in atti” commessi dagli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, e gli incaricati di un pubblico servizio (per la nozione cfr. sub art. 358). La Cassazione ha precisato che l’estensione opera solo nell’ipotesi in cui i predetti soggetti sono legati da un rapporto di pubblico impiego con lo Stato o con altro ente pubblico (Cass. V, n. 12739/2020). Per la definizione di “esercizio delle loro attribuzioni” cfr. sub art. 476. La giurisprudenza ha precisato che non riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio il dipendente comunale preposto ad inserire, nel sito internet del Comune, le pratiche edilizie già esaminate ed istruite dai funzionari addetti al settore (Cass. VI, n. 33845/2014). La dottrina ha sottolineato che l'art. 493 non comporta una dilatazione della nozione di atto pubblico, cioè della categoria di documenti redatti nell'esercizio di pubbliche funzioni, poiché si limita ad equiparare ai primi gli atti formati dagli impiegati incaricati di un pubblico servizio. Secondo la dottrina la disposizione conferma che la nozione penalistica di atto pubblico è più ampia di quella civilistica (Fiandaca, Musco, 2012, I, 576). CasisticaLa giurisprudenza ha stabilito che integra gli estremi delle fattispecie di cui all'art. 493 la condotta del pubblico impiegato che documenti falsamente nei rendiconti semestrali con cui si attesta la quantità di tabacchi ceduti ai detenuti i quantitativi di generi in giacenza (Cass. V, n. 2121/1997). Ai fini della configurabilità dei reati di falsità in atti riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio: a) l'amministratore di un ente Fiera, in quanto egli svolge attività regolata da legge statale e regionale oltre che da regolamenti, con la conseguenza che le falsità concernenti atti connessi alle mansioni cui egli sia addetto, sono equiparate a quelle commesse dal pubblico ufficiale in atto pubblico (Cass. n. 34049/2013). b) gli «ausiliari del traffico» solo se legati da un rapporto di pubblico impiego con lo Stato o con altro ente pubblico, per effetto di quanto previsto dall'art. 493. Pertanto l'ausiliare del traffico che altera un verbale di accertamento di infrazione a un divieto di sosta non risponde del delitto previsto dall'art. 476 perché è dipendente di una società di diritto privato interamente partecipata da un ente pubblico territoriale (Cass. V, n. 43363/2013). c) l’incaricato alla riscossione della tassa automobilistica, in quanto quest'ultima, attestando la ricezione della somma e il vincolo a effettuarne l'accreditamento al destinatario, documenta un'attività svolta personalmente da quest’ultimo, e, pertanto, costituisce prova dell'avvenuto pagamento. (Cass. VI, n. 8289/2018). BibliografiaDe Flammineis, Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico, in Trattato di diritto penale, Parte speciale, Reati contro la fede pubblica, a cura di Ramacci, X, Milano, 2013. V. anche sub art. 476. |