Codice Penale art. 497 - Frode nel farsi rilasciare certificati del casellario giudiziale e uso indebito di tali certificati.

Francesca Romana Fulvi

Frode nel farsi rilasciare certificati del casellario giudiziale e uso indebito di tali certificati.

[I]. Chiunque si procura con frode un certificato del casellario giudiziale [685-689 c.p.p.; 195, 198 att. c.p.p.] o un altro certificato penale relativo ad altra persona, ovvero ne fa uso per uno scopo diverso da quello per cui esso è domandato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 516 euro.

competenza: Trib. monocratico

arresto: non consentito

fermo: non consentito

custodia cautelare in carcere: non consentita

altre misure cautelari personali: non consentite

procedibilità: d'ufficio

Inquadramento

Il delitto punito all'art. 497 è ricompreso tra le falsità personali perché, di regola, ad eccezione di alcuni uffici pubblici, e, in una specifica ipotesi, del datore di lavoro, solo il diretto interessato è legittimato a richiedere il certificato del casellario giudiziale ex art. 24 d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti”, senza, inoltre, dover motivare le sue richieste di certificazione.

Di conseguenza il delitto può essere realizzato soltanto da un soggetto diverso dall'intestatario del certificato, che per ottenerne il rilascio si spaccia per un'altra persona (Pagliaro, 651).

A seguito delle modifiche introdotte al d.P.R. n. 313/2002 dal d.lgs. 12 maggio 2016, n. 74 “Attuazione della decisione quadro 2009/315/GAI, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario” l'ambito di applicazione della norma si è ampliato perché è necessario includere anche le condotte di rilascio e di uso indebito dei certificati del casellario giudiziario europeo, in quanto  l'art. 497 si riferisce genericamente ai certificati del casellario giudiziale. Il d.lgs. n. 74/2016, infatti, recepisce la decisione quadro 2009/316/GAI, che istituisce il predetto casellario giudiziario europeo e fornisce gli strumenti normativi per una piena attuazione in Italia del sistema Ecris (European Criminal Records Information System), sistema informativo del casellario europeo. Quest'ultimo consente l'interconnessione telematica dei casellari giudiziari e garantisce l'effettività dello scambio di informazioni sulle condanne fra gli Stati membri secondo modelli standard condivisi.

Da ultimo è intervenuto il d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 122 "Disposizioni per la revisione della disciplina del casellario giudiziale in attuazione della delega di cui all'art. 1, commi 18 e 19, ll. 23 giugno 2017, n. 103" volto ad adeguare la disciplina del casellario giudiziale alle modifiche intervenute in materia penale e processuale, nonché nel diritto dell'Unione europea in materia di protezione dei dati personali, ed a semplificare il procedimento ed a ridurre degli adempimenti amministrativi. In tale prospettiva il d.lgs. dispone l'unificazione dei tre tipi di certificati attualmente rilasciabili su richiesta dell'interessato (generale, penale e civile) in un unico modello, ovvero il c.d. certificato "del casellario". 

Bene giuridico

La dottrina maggioritaria identifica il bene giuridico garantito dall'art. 497 nella pubblica fede perché ritiene che le false dichiarazioni fatte dal privato ad un ufficio pubblico giustificano comunque l'inserimento di questo reato tra quelli di falsità personale (Nappi, 1989, 4). L'eventuale fraudolenza da parte del richiedente può realizzarsi, infatti, anche nella falsa rappresentazione di proprie qualità personali o di proprie esigenze conformi alla legge al fine di dimostrare l'esistenza di un legittimo interesse in relazione a particolari destinazioni del certificato. Tenendo una siffatta condotta l'agente realizzerebbe un “falso personale” che, al pari degli altri reati di categoria, offende la pubblica fede nei contrassegni personali (Cadoppi-Canestrari-Manna-Papa, 608).

Secondo altra parte della dottrina, il concetto di falsità personale esula del tutto dal reato de quo e non essendo possibile ravvisare una immutatio veritatis nella condotta e nell'evento, tale delitto potrebbe essere collocato tra quelli che offendono la pubblica amministrazione (Cristiani, 1991, 106 e 111; Pagliaro, 1967, 646).

Secondo altri autori ancora, infine, si tratterebbe di un reato plurioffensivo perché questa figura criminosa lede anche un interesse dell'amministrazione della giustizia, cioè quello di garantire la funzione del casellario giudiziale e la sua riservatezza (Antolisei, 2008, 160; Cristiani, 1955, 147).

Soggetti

Soggetto attivo

Il delitto in esame è un reato comune, che può essere commesso da “chiunque”, compresi anche il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico sevizio (cfr. Pagliaro, 651). Quest'ultimo può agire da solo o in concorso con un privato e, ricorrendone i presupposti, gli può essere applicata l'aggravante prevista all'art. 61 n. 9, salvo, eventualmente il concorso con il delitto di corruzione (Manzini, 1008). La dottrina, inoltre, ha precisato che non può essere soggetto attivo la stessa persona alla quale il certificato penale si riferisce perché a norma dell'art. 24 d.P.R. n. 313/2002 egli ha diritto ad ottenere i certificati del casellario giudiziale senza dover motivare la domanda. Non dovendo indicare la motivazione nella richiesta l'intestatario del certificato non è, altresì, vincolato nel suo utilizzo e, dunque, non può compiere il delitto de quo (Cadoppi-Canestrari-Manna-Papa, 608). La dottrina, inoltre, ha distinto l'ipotesi di frode “in soggetto”, che può essere posta in essere da chiunque, da quella di frode “in motivazione”, che può essere realizzata solo dai soggetti “qualificati”, legittimati dal d.P.R. n. 313/2002 a richiedere ed ottenere certificazioni per finalità previste dall'ordinamento: ad es. il pubblico ministero o il difensore ex artt. 21 e 22 d.P.R. n. 313/2002; gli enti pubblici ed i gestori di pubblici servizi ai sensi dell'art. 28 d.P.R. n. 313/2002; il datore di lavoro ex art. 25 bis d.P.R. n. 313/2002; altri soggetti diversi dall'interessato solo per ragioni di elettorato ex art. 29 n. d.P.R. 313/2002 (Pellissero-Bartoli, 411).

Elemento oggettivo

Oggetto materiale

  Oggetto materiale della condotta di reato sono tutti i certificati indicati dal titolo VII del d.P.R. n. 313/2002. I certificati del casellario giudiziale riproducono schede conservate presso le Procure della Repubblica e relative a provvedimenti adottati in processi civili e penali a carico di persone nate nel circondario del Tribunale. L'iscrizione nel casellario ha una funzione documentale, certificativa e statistica, non è un effetto penale della condanna stessa e non ha un contenuto di sanzione (Cass. VI, n. 402/1997). Si tratta di un atto che ha natura di attestato (Manzini, 1009).

Il d.P.R. n. 313/2002, così come modificato dal d.lgs. n. 122/2018, distingue tra certificato di tutte le iscrizioni esistenti riferite ad un determinato soggetto (artt. 21, 21-bis e 22), certificato del casellario giudiziale richiesto dall'interessato (art. 24, ovvero quello generale, quello penale e quello civile richiedibili fino alla completa operatività di quello “unico” cfr. § 1), certificato del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro (art. 25-bis), certificato del casellario giudiziale europeo richiesto dall'interessato (art. 25-ter), certificato del casellario dei carichi pendenti richiesto dall'interessato (art. 27); certificati richiesti dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori di pubblici servizi “selettivo” e “generale” (art. 28); certificato del casellario giudiziale europeo richiesto dalla pubblica amministrazione (art. 28-bis) e certificato del casellario giudiziale per ragioni di elettorato (art. 29).

L'art. 497, invece, non opera distinzioni tra i vari certificati del casellario e tra le iscrizioni, positive o negative, in essi contenute, essendo indifferente, ai fini del reato, la sua natura. Di conseguenza la disposizione in esame si riferisce a qualsiasi certificato, sia quello generale, sia tutti gli altri contemplati dalla legge (Manzini, 1010).

Gli altri certificati penali menzionati nella norma sono certificati diversi da quelli del casellario giudiziale (Manzini, 1010) ovvero sono tutti quelli che attengono a processi penali e vengono ricompresi quelli dei carichi pendenti e quelli previsti dall'articolo 116 c.p.p. L'espressione “o altro certificato penale”, dunque, va intesa nel senso di relativo all'autorità dalla quale deve essere emanato ovvero l'autorità giudiziaria penale. L'aggettivo “penale” è utilizzato soltanto in senso formale (Manzini, 1010). Dovendo avere carattere penale formale non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 497, perciò, quelli che riportano il contenuto di atti di polizia giudiziaria, rilasciati da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, e quelli che non concernono la persona, bensì il contenuto di atti o di documenti del procedimento penale (Manzini, 1010). In quest'ultimo caso l'attività svolta dall'interessato può venire in considerazione sotto altro titolo di reato a seconda del sistema posto in essere per ottenere, non avendone diritto, certificati relativi a documenti o ad atti di affari penali (Luzzati, 839).

In riferimento alla c.d. anagrafe dell'ente è stato osservato che da un lato la lettera della norma sospingerebbe verso l'esclusione dal suo ambito di applicazione, dall'altro sia la ratio sia il d.P.R. n. 313/2002 farebbero propendere verso una soluzione estensiva. In riferimento a quest'ultima opzione, parte della dottrina ha evidenziato che l'estensione non porterebbe ad un'interpretazione analogica e sarebbe giustificata da una totale identità di ratio costituita dalla tutela del buon andamento della pubblica amministrazione (a risultati analoghi si giungerebbe anche nell'ipotesi in cui s'individui come bene giuridico tutelato dalla norma la riservatezza o la fede pubblica) (Pellissero-Bartoli, 412).

Analoghe considerazioni possono essere effettuate anche in riferimento al casellario giudiziale europeo, introdotto dal d.lgs. n. 74 /2016 e contenente l'insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari di condanna adottati negli Stati membri dell'Unione europea nei confronti di cittadini italiani.

Condotta

L'articolo 497 rappresenta una norma a più fattispecie perché individua due distinte ed alternative modalità della condotta tipica, che penalmente si equivalgono (Pagliaro, 651). In particolare sanziona il procacciamento fraudolento di un certificato del casellario o di un differente certificato penale relativo ad altra persona rispetto all'agente, nonché l'uso di uno dei suddetti certificati per uno scopo diverso da quello per cui è stato richiesto. Nel primo caso si ha un reato di evento a forma vincolata conseguente ad una condotta commissiva definita come fraudolenta, nel secondo, invece, un reato di mera condotta, consistente nell'usare il certificato per uno scopo diverso da quello per il quale è stato domandato.

a) Procacciamento fraudolento di un certificato del casellario o di un differente certificato penale relativo ad altra persona rispetto all'agente: secondo un orientamento dottrinale la frode normalmente si realizza spacciandosi per la persona cui è relativo il certificato (Pagliaro, 651). Secondo altro indirizzo, invece, la frode può esplicarsi in due diverse modalità: non solo spacciandosi per la persona interessata alla quale il certificato si riferisce, ma anche allegando falsamente una delle ragioni indicate dalla legge. Per questa impostazione occorre, quindi, una falsa dichiarazione delle condizioni e degli interessi che legittimano l'istante a ottenere un certificato riguardante altra persona, c.d.“inganno in motivazione” (Nappi, 1989, 3, Pellissero-Bartoli, 411).

In merito alla problematica se ai fini penali sia rilevante solo il rapporto intercorrente tra il richiedente e l'ufficio competente oppure anche quello tra l'istante e un soggetto diverso dall'ufficio competente e legittimato a possedere il certificato si ravvisano due orientamenti. Secondo alcuni autori (Nappi, 1996, 219) può assumere rilievo penale solo l'illegittimo conseguimento che attiene ai rapporti tra il richiedente e l'ufficio competente per il rilascio, mentre non è punibile ai sensi dell'art. 497 colui che si procura il documento frodando altro privato legittimo possessore (Pagliaro, 651). Si sottolinea, infatti, che la frode deve avere per oggetto il rilascio. Secondo altri, invece, il certificato può essere ottenuto sia ingannando il pubblico ufficiale competente a emetterlo, sia il privato che legittimamente lo possiede per affidamento dell'avente diritto (Luzzati, 839; Manzini, 1011). Il delitto, perciò, non sussisterebbe solo quando non vi sia il procacciamento fraudolento ovvero quando l'agente, possedendo per affidamento dell'avente diritto, se ne appropria indebitamente.

In merito alla nozione di “procacciamento” la dottrina ha specificato che non può essere disgiunta dall'attributo “fraudolento”. Un'ipotesi di procacciamento violento, infatti, non rientra nella descrizione legale della fattispecie e può, semmai, integrare l'ipotesi di cui all'art. 336 (violenza o minaccia a pubblico ufficiale, nella specie al funzionario del casellario giudiziale). Se si ritiene, poi, che il certificato può essere ottenuto anche ingannando il privato che legittimamente lo possiede per affidamento dell'avente diritto si potrebbero, inoltre, configurare i reati di rapina o di estorsione (Manzini, 1011).

Il reato non sussiste, altresì, ma si realizza la fattispecie di furto, quando il certificato viene sottratto al legittimo detentore, o ad altri, non mediante frode, ma attraverso il diretto impossessamento (Manzini, 1011). Il procacciamento fraudolento, infine, può realizzarsi in qualsiasi modo: è indifferente il tipo di espedienti ingannevoli prescelti o la natura dei mezzi fraudolenti adoperati perché per il perfezionarsi del reato è sufficiente il rilascio del certificato comunque ottenuto. Quest'ultimo si considera procurato fraudolentemente anche se non sia possibile identificare il mezzo concretamente utilizzato (Pagliaro, 651). I mezzi fraudolenti sono costituiti da artifizi e raggiri idonei, in concreto, a sorprendere l'altrui buona fede o comunque atti ad indurre in errore una persona di media diligenza (Luzzati, 839; Manzini, 1011).

b) L'uso di uno dei certificato del casellario o di un differente certificato penale per uno scopo diverso da quello per cui è stato richiesto: l'ipotesi ricorre quando, pur essendo stata veritiera la domanda con la quale si è ottenuto certificato, si è fatto di questo un uso difforme da quello prospettato ed indicato nella richiesta (Nappi, 1989, 219). Non rileva, quindi, che il certificato sia stato domandato da chi ne abusa o da altri, con o senza diritto (Manzini, 1012).

Per uso indebito deve intendersi anche la semplice attività per cui il certificato penale sia uscito dalla sfera di dominio interno dell'agente per uno scopo diverso da quello consentito. Occorre precisare, inoltre, che: non rileva l'uso diverso da parte del richiedente di un certificato penale relativo alla propria persona, perché ciascuno può impiegarlo come ritiene più opportuno, ma l'utilizzo fatto da un terzo per uno scopo diverso da quello per cui è stato richiesto il certificato, ottenuto anche senza frode; la condotta deve necessariamente consistere nell'impiegare il certificato come documento, cioè nel senso legale, e non in altro modo (Cristiani, 1955, 150); non può considerarsi uso diverso l'esibire il certificato penale relativo ad altra persona in giudizio civile invece che in giudizio penale, o viceversa. Costituisce, invece, uso diverso il presentare il certificato penale relativa all'altrui persona, ottenuto per ragioni di elettorato, in giudizio civile o penale, o in occasione di assunzione ad impieghi, servizi o lavori e viceversa; non è punibile a norma dell'articolo 497 qualsiasi altro motivo di illegittimità dell'utilizzo, ivi ricomprese le ipotesi in cui l'istanza non è stata motivata, poiché l'uso è sanzionato solo se diverso da quello indicato nella richiesta.

Ci si è chiesti, inoltre, se presupposto di questa seconda ipotesi sia il legittimo rilascio (ovvero il legittimo possesso) del certificato. Parte della dottrina ritiene, infatti, che il rilascio o il possesso rilevanti ai sensi dell'art. 497 debbano essere stati necessariamente legittimi ed esclude la possibilità che le due diverse forme di condotta possano concorrere. Di conseguenza la fattispecie potrà essere applicata solo quando il soggetto che utilizza è lo stesso che ha compiuto la richiesta. Altra parte, invece, reputa che è indifferente che chi fa uso del certificato lo abbia ottenuto, o altrimenti lo possieda, legittimamente o illegittimamente, poiché il delitto de quo non consiste nel procacciamento del documento, ma nel suo uso indebito, cioè difforme rispetto a quello indicato nella richiesta (Antolisei, 2008, 160; Manzini, 1012). Questa impostazione, ammette che le due forme della condotta possano concorrere (nel senso che prima vi è il rilascio e poi l'utilizzo), concludendo, però, che sussiste sempre un unico reato (Cadoppi-Canestrari-Manna-Papa, 610; Manzini, 1013).

Secondo parte della dottrina l'uso per un fine diverso, qualunque esso sia, concreterebbe l'ipotesi in esame purché sia lesivo di legittimi interessi altrui (Manzini, 1012). Non sarà, di conseguenza, punibile chi utilizza il certificato per uno scopo non consentito dalla legge qualora proprio tale fine sia stato addotto nella richiesta e per tale scopo per errore sia stato rilasciato dall'ufficio competente (Manzini, 1012). Nei casi in cui, invece, non è necessario indicare lo scopo nella domanda il reato sussiste non solo quando lo si utilizza per uno scopo lecito, ma diverso da quello per cui è stato richiesto il certificato, ma anche quando il documento è impiegato per un fine illegittimo, poiché, in tale ipotesi non si può ammettere che il legislatore abbia voluto lasciare tale condotta esente da pena (Manzini, 1012). Diversamente altra parte della dottrina ha, invece, sostenuto che in tale ipotesi (ad. es. in relazione a taluni certificati diversi dal casellario di giudiziale) l'uso illegittimo del certificato non può costituire reato: si osserva, infatti, che se si argomentasse diversamente si opererebbe un'estensione analogica dell'incriminazione (Pagliaro, 651).

Elemento psicologico

Il dolo

Il reato è punito a titolo di dolo generico, consistente nella coscienza e volontà dell'agente di usare mezzi fraudolenti allo scopo di procurarsi certificati del casellario giudiziale o altri certificati penali relativi ad altra persona, ovvero di servirsi dei suddetti, lecitamente o illecitamente ottenuti, per uno scopo diverso da quello prescritto e, quindi, contro la legge (Manzini 1013). Non è necessario, infatti, che la condotta sia posta in essere per un fine specifico. Nell'ipotesi di procacciamento fraudolento, infatti, è necessario soltanto che l'agente sappia dell'inesistenza dello scopo per cui richiede il certificato penale relativo all'altrui persona; in quello di uso indebito è richiesto soltanto che l'agente inverta volontariamente l'uso. Il fine particolare del reo e i motivi del fatto sono da considerarsi soltanto agli effetti degli artt. 61, n. 1; 62, n. 1, 62-bis e 133 (Manzini, 1013).

Consumazione e tentativo

 

Consumazione

Il delitto ha carattere istantaneo e non permanente (Manzini, 1013).

Nella prima ipotesi si consuma nel momento e nel luogo in cui il reo si è procurato, con frode, uno dei certificati previsti dalla legge. In merito la dottrina ha precisato che, ai fini della consumazione, non è, invece, necessario che il colpevole ne abbia anche fatto uso (Manzini, 1013).

Nella seconda il reato si realizza con il primo utilizzo indebito del certificato. Non è richiesto che si concretizzi alcun danno privato, patrimoniale o non patrimoniale, essendo sufficiente il danno pubblico dell'offesa alla pubblica fede.

Tentativo

Nella prima ipotesi il tentativo si ritiene configurabile, nella seconda, invece, secondo alcuni autori non è ammissibile (Manzini, 1013).

Rapporti con altri reati

 

Falsità documentali

L'art. 497 si applica quando non ricorre un'ipotesi di falso documentale: la disposizione, infatti, presuppone la genuinità e la veridicità del certificato ( Manzini, 1009). L'agente, infatti, che contraffà o altera il certificato penale commetterà falsità materiale e, di conseguenza, sarà punito a norma degli artt. 478 e 482 a secondo che ricorra, o meno, la qualifica di pubblico ufficiale (Cristiani, 1955, 147). Il soggetto, invece, che utilizza un certificato contraffatto o alterato, senza essere concorso nella falsificazione, pone in essere, invece, il delitto previsto all'art. 489 in relazione all'art. 478 (Manzini , 1009). Colui che determina, istiga, ecc. un pubblico ufficiale a rilasciare un certificato falso, concorre con quest'ultimo nel reato contemplato all'art. 478, ult. cpv. (Cristiani, 1955, 148). Non ricorre, infine, il delitto previsto all'art. 497, ma la falsità in copia di atto pubblico (art. 478), quando l'agente altera un certificato del casellario giudiziale sostituendo l'indicazione delle proprie generalità a quella della persona a nome della quale era stato rilasciato.

Falsità personali

Secondo la dottrina nell'ipotesi in cui la frode consiste nel fare false dichiarazioni sull'identità o sullo stato o su altre qualità dell'agente o di un altro soggetto per ottenere il certificato relativo a quest'ultimo si realizzerà il reato previsto dall'art. 495, se sono rivolte ad un pubblico ufficiale (ovvero quello disciplinato all'art. 495-bis se sono indirizzate a colui che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche), o quello di cui all'art. 496 o una sostituzione di persona ex art. 494, punibili in modo e per titolo autonomo (Cristiani, 1955, 148).

Concorso di reati

Non si ha concorso di reati quando il soggetto agente pone in essere entrambe le condotte previste dalla norma rispetto ad uno stesso certificato (Pagliaro, 651; Nappi, 1989, 4). Pertanto se il reo, dopo essersi fraudolentemente procurato il certificato, lo utilizza per uno scopo diverso, il reato rimane unico, sia perché quest'uso è necessariamente indebito, sia perché si tratta di reato progressivo (come nell'ipotesi di uso del documento falso da parte del falsario), sia perché si tratta di una norma a più fattispecie in cui le ipotesi, penalmente equivalenti, sono previste in modo alternativo, come modalità della stessa violazione giuridica.

Nel caso di frode, inoltre, si può avere il concorso tra il delitto in esame e quello di corruzione.

Profili processuali

Istituti

Si tratta di un  è reato procedibile d'ufficio e di competenza del tribunale in composizione monocratica.

Per la frode nel farsi rilasciare certificati del casellario giudiziale e uso indebito di tali certificati:

a) l'azione penale deve essere esercitata nelle forme della citazione diretta ai sensi dell'art. 550 c.p.p.;

b) non sono consentiti arresto in flagranza e fermo;

c) non è consentita l'applicazione della custodia in carcere e delle altre misure cautelari personali.

Bibliografia

Fulvi, Frode nel farsi rilasciare certificati del casellario giudiziale e uso indebito di tali certificati, in Trattato di diritto penale, Parte speciale, Reati contro la fede pubblica, vol. X, Milano, 2013; Luzzati, Frode nel farsi rilasciare certificati del casellario giudiziale ed uso indebito di tali certificati, in Enc. forense, Milano, 1958; Pellissero-Bartoli, Reati contro la fede pubblica, Torino, 2010; V. anche sub art. 494.

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