Codice Penale art. 503 - Serrata e sciopero per fini non contrattuali (1).

Chiara Fiandanese

Serrata e sciopero per fini non contrattuali (1).

[I]. Il datore di lavoro o i lavoratori, che per fine politico commettono, rispettivamente, alcuno dei fatti preveduti dall'articolo precedente, sono puniti con la reclusione fino a un anno e con la multa non inferiore a 1.032 euro, se si tratta d'un datore di lavoro, ovvero con la reclusione fino a sei mesi e con la multa fino a 103 euro, se si tratta di lavoratori [510-512, 635 2 n. 2].

(1) La Corte cost., con sentenza 27 dicembre 1974, n. 290, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo «nella parte in cui punisce anche lo sciopero politico che non sia diretto a sovvertire l'ordinamento costituzionale ovvero ad impedire o ostacolare il libero esercizio dei poteri legittimi nei quali si esprime la sovranità popolare».

competenza: Trib. monocratico

arresto: non consentito

fermo: non consentito

custodia cautelare in carcere: non consentita

altre misure cautelari personali: v. art. 2902 c.p.p.

procedibilità: d'ufficio

Inquadramento

Per sciopero politico, secondo quanto risulta dalle pronunce della Corte costituzionale, deve intendersi quello che, senza alcun collegamento con gli interessi che trovano tutela nel titolo terzo parte prima Cost., venga effettuato allo scopo di incidere sull'indirizzo generale del governo (Cass. I, n. 6126/1979).

Una parte della dottrina ritiene che i delitti di serrata e sciopero siano totalmente abrogati in quanto dipendono dal presupposto che lo sciopero sia un fatto illecito (Gallo, 119).

Questioni di legittimità costituzionali

Secondo la Corte costituzionale, lo sciopero acquista rilievo costituzionale in una duplice direzione: come specifico strumento di tutela degli interessi che fanno capo ai lavoratori, ed in tal caso il suo esercizio non può dar luogo ad alcuna conseguenza svantaggiosa per coloro che vi partecipino; e come manifestazione di una libertà che non può essere penalmente compressa, se non a tutela di interessi che abbiano rilievo costituzionale e siano inerenti alla difesa dell'assetto previsto dalla vigente Costituzione. L'astensione collettiva dal lavoro, se finalizzata a scopi economici, non può neppure essere assunta a legittima causa giustificatrice di licenziamento o di altre misure previste dalla disciplina del rapporto di lavoro, ma da ciò non discende che, se volta ad altri scopi, detta astensione, pur conservando ogni rilevanza nell'ambito della disciplina del rapporto di lavoro, debba o, quantomeno, possa essere qualificata come illecito penale. È pertanto costituzionalmente illegittimo l'art. 503 c.p., per violazione degli artt. 3 e 40 Cost., nella parte in cui punisce anche lo sciopero politico che non sia diretto a sovvertire l'ordinamento costituzionale ovvero ad impedire od ostacolare il libero esercizio dei poteri legittimi nei quali si esprime la volontà popolare.

Ammettere che lo sciopero possa avere il fine di richiedere l'emanazione di atti politici non vuol dire affatto incidere sulle competenze costituzionali rendendone partecipi i sindacati, né significa dare ai lavoratori una posizione privilegiata rispetto agli altri cittadini. Significa soltanto ribadire quanto già risulta dalla Costituzione: essere, cioè, lo sciopero un mezzo che, necessariamente valutato nel quadro di tutti gli strumenti di pressione usati dai vari gruppi sociali, è idoneo a favorire il perseguimento degli scopi di cui al comma 2 dell'art. 3 Cost. Pertanto, va riaffermata la esclusione della punibilità di ogni sciopero diretto a sollecitare i poteri politici.

Non attengono allo scopo dello sciopero, contrattuale o politico che sia, ma allo sciopero come tale, i problemi relativi alle possibili lesioni a beni costituzionalmente protetti che dallo sciopero possono derivare e alla corrispondente necessità:

a) di una scrupolosa osservanza della libertà di lavoro di chi non aderisca allo sciopero;

b) di non compromettere servizi pubblici o funzioni essenziali aventi carattere di preminente interesse generale costituzionalmente protetto;

c) della rigorosa astensione da ogni violenza e così via.

Nel codice penale del 1930 il divieto generale ed assoluto dello sciopero — con le conseguenti sanzioni penali a carico dei lavoratori, ancorché differenziate secondo la diversità delle finalità di esso — risponde ad un'unica fondamentale ratio di difesa del sistema politico, nella logica di un assetto costituzionale repressivo di ogni libertà e in una concezione del rapporto di lavoro non conciliabile con quella che risulta da varie disposizioni della Costituzione, la quale, rovesciando i principi di fondo di quella logica, ha dato ampio spazio alla libertà dei singoli e dei gruppi, riconoscendola e tutelandola con i soli limiti che risultino strettamente necessari a salvaguardare altri interessi che concorrano a caratterizzare il nuovo assetto democratico della società (Corte cost. n. 290/1974).

Bene giuridico protetto

Il reato tutela l'interesse dello Stato che riguarda l'economia nazionale.

Soggetto attivo

Sono esclusivamente il datore di lavoro, italiano o straniero, la cui attività è rilevante per l'economia nazionale e il lavoratore dipendente cioè il soggetto che presta la sua attività sulla base di un rapporto di lavoro subordinato. Poiché si tratta di reato plurisoggettivo occorrono tre o più lavoratori ma il fatto può essere commesso anche da un solo datore di lavoro.

Elemento oggettivo

La condotta di detto reato consiste nel fatto, per i lavoratori, di astenersi collettivamente dal lavoro o nel fare ostruzionismo, cioè prestare lavoro in modo da turbare la continuità o la regolarità (Fiandaca-Musco, 637). Per i datori di lavoro, invece, consiste nel fatto di sospendere, in tutto o in parte, il lavoro negli stabilimenti, nelle aziende o negli uffici.

Si tratta di reato permanente e, pertanto, è indifferente che la sospensione sia definitiva o provvisoria.

Elemento soggettivo

L'elemento soggettivo è costituito dal dolo generico che è caratterizzato dalla coscienza e volontà dell'azione e dal dolo specifico consistente nel fine politico dello sciopero o della serrata. La Corte costituzionale ha chiarito che lo sciopero politico non penalmente rilevante è solo quello che non è diretto a sovvertire l'ordinamento costituzionale ovvero ad impedire od ostacolare il libero esercizio dei poteri legittimi nei quali si esprime la volontà popolare.

Consumazione e tentativo

Consumazione

Il delitto si consuma nel momento e nel luogo in cui viene compiuto lo sciopero cioè nel momento in cui il lavoro viene abbandonato senza la necessità che si verifichi alcun evento.

Il delitto di serrata si consuma nel momento e nel luogo in cui si verifica la sospensione (totale o parziale) del lavoro. E lo stato di consumazione del reato permane fino a quando, perdurando senza interruzione la sospensione, il datore di lavoro abbia la possibilità di far riprendere il lavoro con atto di sua volontà. Tale delitto è, pertanto, reato eventualmente permanente (Cass. VI, n. 8674/1983)

Tentativo

Il delitto è punibile anche a titolo di tentativo.

Circostanze aggravanti

L'art. 510 c.p. prevede una circostanza aggravante quando i fatti sono commessi in tempo di guerra o hanno determinato dimostrazioni, tumulti o sommosse popolari.

Rapporto con altri reati

I reati di violenza connessi, concorrono con l'art. 503 c.p. in quanto per la sua configurazione non è richiesta la violenza.

Profili processuali

La serrata e sciopero per fini non contrattuali è un reato procedibile d'ufficio, e di competenza del Tribunale monocratico.

Per tale reato:

a) non è possibile disporre intercettazioni;

b) non sono consentiti arresto in flagranza e fermo;

c) non è consentita l'applicazione della custodia cautelare in carcere;

d) tra le altre misure cautelari personali, è consentito solo il divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali;

e) il termine di prescrizione è di 6 anni.

Cause di non punibilità

In relazione all'entità della pena, è possibile applicare la causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis c.p., salvo la verifica in concreto degli altri parametri previsti dalla norma. Non si applica, invece, nel caso in cui si tratti di capi, promotori e organizzatori poiché l'art. 511 c.p. prevede una circostanza aggravante ad effetto speciale (art. 131 bis, comma 4 c.p.).

Bibliografia

Berenini, Delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio: Titolo VIII del libro II del Codice penale, Milano, 1937; Di Amato, Codice di diritto penale delle imprese e delle società, Milano, 2011; Fiandaca - Musco, Diritto penale parte speciale, Bologna, 2005; Gallo, Sciopero e repressione penale, Bologna, 1981; Guariniello, Codice della sicurezza degli alimenti, Milano, 2015.

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