Codice Penale art. 517 bis - Circostanza aggravante (1).Circostanza aggravante (1). [I]. Le pene stabilite dagli articoli 515, 516 e 517 sono aumentate se i fatti da essi previsti hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o geografica o le cui specificità sono protette dalle norme vigenti. [II]. Negli stessi casi, il giudice, nel pronunciare condanna, può disporre, se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica, la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso da un minimo di cinque giorni ad un massimo di tre mesi, ovvero la revoca della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che consente lo svolgimento dell'attività commerciale nello stabilimento o nell'esercizio stesso. (1) Articolo inserito dall'art. 5 d.lg. 30 dicembre 1999, n. 507. InquadramentoL'art. 517-bis è stato introdotto dall'art. 5, d.lgs. n. 507/1999 in attuazione della lett. d) della l. n. 205/1999. Lo scopo è quello di contrastare il fenomeno delle frodi agroalimentari. Circostanza aggravanteIl comma 1 prevede una circostanza aggravante speciale nel caso in cui l'oggetto materiale dei reati previsti dagli artt. 515, 516 e 517 sia un alimento o una bevanda la cui denominazione di origine o geografica o le cui specificità sono protette da norme vigenti. La denominazione di origine protetta (Dop) e l'indicazione geografica protetta (Igp) nascono grazie ai Regolamenti Cee n. 2081/1992 e 2082/1992, sostituiti poi dal Reg. CE n. 510/2006 che contiene una normativa di diversificazione della produzione agricola e alimentare con caratteristiche qualitative legate all'area geografica di provenienza. A norma dell'art. 2, per denominazione d'origine si intende il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese,la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico, inclusi i fattori naturali e umani, e la cui produzione, trasformazione e elaborazione avvengono nella zona geografica delimitata. Per indicazione geografica si intende il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare come originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese e del quale una determinata qualità, la reputazione o altre caratteristiche possono essere attribuite a tale origine geografica e la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengono nella zona geografica delimitata. Sono altresì considerate come denominazioni d'origine o indicazioni geografiche le denominazioni tradizionali, geografiche o meno, che designano un prodotto agricolo o alimentare e che soddisfino i requisiti suddetti. Sono equiparate a denominazioni d'origine talune designazioni geografiche qualora le materie prime dei prodotti da esse designati provengano da una zona geografica più ampia della zona di trasformazione, o diversa da essa, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) la zona di produzione delle materie prime sia delimitata; b) sussistano condizioni particolari per la produzione delle materie prime; c) esista un regime di controllo atto a garantire l'osservanza delle condizioni di cui alla lettera b). Le designazioni suddette devono essere state riconosciute come denominazioni d'origine nel paese d'origine anteriormente al 1 maggio 2004. Pene accessorieIl comma 2 dispone pene accessorie speciali e facoltative in quanto applicabili dal Giudice solo nel caso di fatto particolarmente grave o di recidiva specifica. Esse sono: la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso da un minimo di cinque giorni ad un massimo di tre mesi; la revoca della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che consente lo svolgimento dell'attività commerciale nello stabilimento o nell'esercizio stesso. CasisticaProsciutto In tema di tutela degli alimenti, la consegna di un tipo di prosciutto diverso da quello indicato nell'etichetta e protetto da denominazione di origine integra il reato previsto dall'art. 515 e 517-bis che, avendo per oggetto la tutela del leale esercizio del commercio, protegge sia l'interesse del consumatore a non ricevere una cosa differente da quella richiesta, sia quello del produttore a non vedere i propri articoli scambiati surrettiziamente con prodotti diversi. (Fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto la configurabilità del reato nell'ipotesi di confezioni riportanti sull'etichetta le denominazioni «Prosciutto di Parma» e "Prosciutto San Daniele, sebbene le attività di affettamento del prodotto fossero avvenute con modalità diverse da quelle previste nel Disciplinare D.O.P.) (Cass. III, n. 2617/2014). In materia alimentare, anche dopo la trasformazione in illecito amministrativo delle sanzioni previste dalla legge 13 febbraio 1990 n. 26 sulla tutela della denominazione d'origine «prosciutto di Parma», la consegna di un diverso tipo di prosciutto integra il delitto previsto dagli artt. 515 e 517-bis, in quanto la disposizione codicistica ha come oggetto la tutela del leale esercizio del commercio e conseguentemente l'interesse del consumatore a non ricevere una cosa diversa da quella richiesta, così come quello del produttore a non vedere i propri prodotti scambiati surrettiziamente con prodotti diversi (Cass. III, n. 4351/2004). Grana padano In materia alimentare, la normativa speciale di cui all'art. 13 l. n. 283/1962, che tutela, in via amministrativa, la qualità del prodotto, concorre, nel caso di commercio come prodotti D.O.P. di alimenti privi delle necessarie caratteristiche, con le disposizioni incriminatici di cui agli artt. 515 e 517, finalizzate, invece, a tutelare il leale esercizio del commercio e l'interesse del consumatore. (Fattispecie relativa a vendita, come «grana padano», di formaggio sprovvisto della caratteristiche dello stesso) (Cass. III, n. 20125/2009). Profili processualiLe pene accessorie previste dal comma 2, poiché facoltative, devono essere espressamente disposte dal giudice di primo grado e devono essere adeguatamente motivate. Nel giudizio di appello sono soggette al divieto della reformatio in pejus. BibliografiaBerenini, Delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commer.io: Titolo VIII del libro II del Codice penale, Milano, 1937; Di Amato, Codice di diritto penale delle imprese e delle società, Milano, 2011; Guariniello, Codice della sicurezza degli alimenti, Milano, 2015 |