Codice Penale art. 544 bis - Uccisione di animali 1Uccisione di animali1 [I]. Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.0002 . [II].Se il fatto e' commesso adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell'animale, la pena e' della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 10.000 a euro 60.0003. competenza: Trib. monocratico arresto: non consentito fermo: non consentito custodia cautelare in carcere: non consentita altre misure cautelari personali: non consentite procedibilità: d'ufficio [2] Pena modificata dall'art. 3, comma 1, l. 4 novembre 2010, n. 201, che ha sostituito alle parole «da tre mesi a diciotto mesi» le parole «da quattro mesi a due anni». Successivamente comma modificato dall'art. 5, comma 1, lett. a) l. 6 giugno 2025, n. 82 che ha sostituito le parole: «da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000» alle parole: «da quattro mesi a due anni». [3] Comma aggiunto dall'art. 5, comma 1, lett. b) l. 6 giugno 2025, n. 82. InquadramentoL'art. 544-bis apre il Titolo Nono-bis del Libro II introdotto dalla l. n. 189/2004 che ha aggiunto gli articoli da 544-bis a 544-sexies, ha modificato l'art. 638, comma 1, ha sostituito l'art. 727 c.p. L'art. 2 della stessa legge ha previsto nuove ipotesi di reato per contrastare la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli o dalle pellicce di cani e gatti, nonché la commercializzazione, l'esportazione o l'introduzione delle stesse nel territorio nazionale, nonché per contrastare la produzione, la commercializzazione, l'esportazione o l'introduzione nel territorio nazionale di qualunque prodotto derivato dalla foca, in violazione dell'art. 3 del regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009. L'introduzione della fattispecie di cui all'art. 544-bis consente di punire l'uccisione di un animale (proprio, o anche non di alcuno). Prima che la norma fosse introdotta, la morte di un animale poteva costituire solo evento aggravante del delitto di maltrattamento di animali (art. 727), ovvero assumere rilevanza penale nel caso di animale altrui (art. 638). Interesse tutelatoLa rubrica del Titolo IX-bis indica quale bene offeso dalle condotte in esso previste il sentimento umano di pietà nei confronti degli animali; gli animali costituiscono l'oggetto materiale su cui ricadono le condotte offensive. L'incriminazione pertanto non protegge la vita in sé dell'animale, quanto piuttosto l'uccisione dello stesso con modalità crudeli o in assenza di motivi adeguati: vale a dire, “l'intrinseca superfluità o l'inutilità dell'uccisione cruenta dell'animale” (Natalini, 5). In sede interpretativa si è osservato come più opportuno sarebbe stato il richiamo all'“interesse degli animali alla vita e alla non sofferenza e del correlativo dovere umano di rispetto nei confronti di altri esseri sensibili: un interesse suscettibile di bilanciamento da parte del legislatore e che può soccombere in presenza di altri interessi prevalenti” (Giacometti, 197). Come precisato in sede di legittimità, nei delitti contro il sentimento degli animali, l'animale rileva non come corpo del reato o cosa ad esso pertinente, né come bene patrimoniale produttivo di frutti, ma esclusivamente come essere vivente dotato, in quanto tale, di una propria sensibilità psico-fisica (così Cass. III, n. 20934/2017, che, con riguardo alla confisca, di cui all'art. 544-sexies, ha affermato come essa potesse avere come oggetto solo l'animale maltrattato, non i suoi figli estranei al reato, anche se nati successivamente ed in costanza di sequestro). La tutela degli animali, con l'introduzione della legge costituzionale n. 1/2022 è ora oggetto di previsione costituzionale all'art. 9, comma 3, Cost . Soggetto attivoSi tratta di un reato comune, che può essere realizzato da chiunque. Anche il proprietario dell'animale può essere soggetto attivo del reato, in quanto la norma non tutela gli interessi economici legati alla proprietà dell'animale (Coppi, 268). Il diritto di proprietà non comprende pertanto il diritto del proprietario di uccidere (in assenza dei presupposti di legittimazione) l'animale. Quanto alla definizione di animale, oggetto materiale del reato, nel nostro ordinamento non vi è una definizione legislativa di animale penalmente rilevante. Conformemente alla ratio di tutela, cioè la “compassione umana” a fronte della visione della violenza gratuita verso gli animali, l'ordinamento accorda la tutela penale a quegli animali appartenenti a specie c.d. superiori capaci di trasmettere all'uomo l'espressione della loro sofferenza (Giacometti, 198; es. cane, gatto, cavallo, non l'insetto, così Coppi, 266). In tal senso anche la Direttiva europea in materia di sperimentazione animale 2010/63/UE, che adotta il criterio della provata sensibilità al dolore per individuare gli animali oggetto di protezione (in senso critico, si è tuttavia osservato come sarebbe opportuna un'estensione della tutela anche ad altre categorie di animali in cui sia riconoscibile la capacità di soffrire, così Padovani, 605). MaterialitàBibliografiaBasini, Delitti contro il sentimento per gli animali, in Trattato di diritto penale, parte speciale, diretto da Cadoppi, Canestrari, Manna, Papa, VI, Torino, 2009, 193 ss.; Coppi, voce Maltrattamento e malgoverno di animali, in Enc. dir., XXV, 1975, 265 ss; Cosseddu, voce Maltrattamento di animali, in Dig. d. pen., Agg., Torino, 2000, 441; Dolcini-Gatta, Art. 544 bis-544 sexies, in Codice penale commentato, a cura di Dolcini, Gatta, II, Artt. 314-592, Milano, 2015; Furia, L’animale come soggetto passivo del reato? Tre recenti sentenze della III sezione in materia di maltrattamenti, in archiviodpc.dirittopenaleuomo.org; Giacometti, Tutela degli animali, in Pulitanò, Diritto penale, Parte speciale, I, Tutela penale della persona, Torino, 2014, 195 ss.; Napoleoni, Artt. 544-bis-544 sexies, in Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, a cura di Lattanzi, Lupo, Milano, 2010; Natalini, voce Animali (tutela penale degli), in Dig. d. pen., Agg., Torino, 2005, I, 13; Padovani, Nuove norme contro il maltrattamento di animali, in Leg. pen., 1994, 609; Pistorelli, Fino a un anno di reclusione per l'abbandono, in Guida dir. 2004, 33, 21. |