Codice Penale art. 575 - Omicidio 1 2 .

Maria Teresa Trapasso

Omicidio12.

[I]. Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno [276, 2804, 295, 301, 3962 n. 2, 397, 4222, 576-579; 2753, 5, 2992 c.p.p.; 116 att. c.p.p.; 1150 c. nav.] (1).

 

competenza: Corte d'Assise; Trib. collegiale (tentativo)

arresto: obbligatorio

fermo: consentito

custodia cautelare in carcere: consentita, ma v. art. 275, comma 3, c.p.p.

altre misure cautelari personali: consentite

procedibilità: d'ufficio

[1] Per ipotesi di aumento della pena, oltre a quelle contemplate nei due articoli seguenti, v. anche art. 36 l. 5 febbraio 1992, n. 104 e art. 1, l. 25 marzo 1985, n. 107, nonché art. 71, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che ha sostituito l'art. 71 l. 31 maggio 1965, n. 575, relativo al caso in cui il fatto sia stato commesso da persona sottoposta a misura di prevenzione.

[2] Ai sensi dell'art. 13, comma 1, l. 2 dicembre 2025, n. 181 che dispone che  in tutti i casi in cui la legge fa riferimento all'articolo 575 del codice penale, il richiamo si intende a tutti gli effetti operato anche all'articolo 577-bis del medesimo codice e tutte le volte in cui la legge fa riferimento all'omicidio il richiamo si intende a tutti gli effetti operato anche al femminicidio.

Inquadramento

Il bene protetto è la vita umana individuale, ritenuto “bene primario di rilevanza costituzionale implicita” (Fiandaca-Musco, 2; Mantovani, 94 ss). Al pari delle altre principale forme di omicidio, la fattispecie di cui all'art. 575, è strutturata secondo lo schema del reato a forma libera, per il quale non assumono rilievo, ai fini della punibilità, le specifiche modalità con le quali l'evento letale viene realizzato, importando soltanto l'attitudine eziologica della condotta alla produzione dell'evento lesivo “morte” (Fiandaca-Musco, 1).

Soggetti

Soggetto attivo. Si tratta di un reato comune, che può essere commesso da qualsiasi persona. Laddove l'omicidio avvenga per “omissione”, è richiesta la sussistenza della “posizione di garanzia” (ex art. 40, comma 2) in capo al soggetto agente (Mantovani, 97).

Soggetto passivo. È tale il titolare del bene-vita (un essere umano diverso dal soggetto attivo: il suicidio non è punito nel nostro ordinamento).

Il soggetto passivo — “uomo” — deve essere vivente (: cioè venuto ad esistenza e non ancora morto), anche se non “vitale” (come nel caso del “moribondo”: si osserva infatti come la vita umana sia tutelata quale ne sia la residua durata; pertanto costituisce omicidio anche l'anticipazione della morte per una minima frazione di tempo, Mantovani, 97).

Si è precisato come la qualità di uomo non si acquisti con la nascita, cioè con la fuoriuscita dal corpo materno, ma con l'acquisizione della capacità di vita autonoma, cioè con il distacco dal feto dall'utero materno (D'Andria, 102). L'individuazione di questo momento consente di distinguere le ipotesi ricomprese nell'ambito sanzionatorio della disciplina dell'interruzione della gravidanza (art. 19, l. n. 194/1978), da quelle richiamanti le norme sull'infanticidio. L'embrione ottenuto mediante la fecondazione in vitro non viene considerato “uomo” (Dolcini-Gatta, 2798).

La giurisprudenza di legittimità ha recepito tale impostazione, affermando che il criterio distintivo che consente di ritenere sussistente la fattispecie di omicidio « si individua nell'inizio del travaglio e, dunque, nel raggiungimento dell'autonomia del feto » (Cass. IV, n. 7967/2013); la Corte di Cassazione ha richiamato, sul punto, le sentenze della Corte Costituzionale (Corte cost. n. 229/2015) della Corte di Strasburgo (CEDU 27 agosto 2015, Perrillo c. Italia,), precisando che la punibilità a titolo di omicidio per la morte del feto, purché abbia raggiunto la propria autonomia, appare in linea con « l'intervenuto ampliamento della tutela della persona e della nozione di soggetto meritevole di tutela, che dal nascituro e al concepito si è estesa fino all'embrione e che, altresì, tale inclusione non comporta una non consentita analogia in "malam partem" bensì una mera interpretazione estensiva, legittima anche in relazione alle norme penali incriminatrici » (Cass, IV, n. 27539/2019).

Materialità

La condotta consiste nel cagionare la morte di un uomo. Si tratta di un reato c.d. a forma libera, in quanto la condotta è tipizzata in funzione dell'idoneità causale a determinare l'evento-morte, irrilevanti essendo le modalità di realizzazione (Mantovani, 97). Essa può realizzarsi con una condotta commissiva (ad es. ricorrendo a “modalità violente”) ovvero con una condotta omissiva, ex art. 40, comma 2, da parte di chi abbia l'obbligo di impedire l'evento-morte (come nel caso dei genitore nei confronti del figlio minore oppure del medico ospedaliero rispetto a malato ricoverato).

L'evento è rappresentato dalla morte dell'uomo, il cui prodursi segna la consumazione della fattispecie. Essa viene fatta coincidere con la c.d. “morte encefalica”, cioè con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo (“morte cerebrale”, così l. n. 578/1993, anche se sia in atto la circolazione sanguigna, il cuore continui a battere e non sia cessata la respirazione, D'Andria, 106).

Tra la condotta e l'evento deve sussistere un nesso di causalità. Relativamente alla condotta “attiva”, trova applicazione la teoria della equivalenza causale, secondo la quale, ai fini dell'imputazione oggettiva dell'evento è sufficiente che la condotta dell'agente integri una condizione indispensabile, benché non esclusiva, dell'evento.

Le concause (art. 41) hanno un'incidenza diversa a seconda che siano preesistenti o sopravvenute. Nel primo caso non interrompono il nesso casuale tra la condotta dell'agente e l'evento morte (si pensi, ad es. ad un'eventuale cardiopatia che abbia concorso alla causazione della morte, Cass. I, n. 43367/2011; nello stesso senso, Cass. V, n. 15220/2011), salvo presentino caratteri di assoluta anomalia, eccezionalità ed imprevedibilità (Cass. IV, n. 13939/2008).

Quanto alle cause sopravvenute, l'efficacia interruttiva, ex art. 41 comma 2, è stata riconosciuta in sede applicativa a condizione che si trattasse di un fattore causale “indipendente dal fatto dell'imputato”, avulso dalla sua condotta, operante in assoluta autonomia, in modo da sfuggire al suo controllo ed alla sua prevedibilità (Cass. IV, n. 578/1996). Le cause precedenti o sopravvenute non idonee da sole a determinare l'evento, pur non escludendo il nesso di causalità, possono essere legittimamente valutate dal giudice ai fini dell'incidenza sul trattamento sanzionatorio (Cass. I, n. 5306/2017).

L'accertamento del nesso causale intercorrente tra la condotta aggressiva dell'omicida e l'evento morte del soggetto passivo, deve essere compiuto sulla scorta dei criteri generale di spiegazione causale di cui all'art. 40, richiamante il modello della “sussunzione secondo leggi scientifiche” (si v. sub artt. 40 e 41), puntualizzato secondo quanto elaborato in sede di legittimità, a Sezioni Unite, dalla sentenza “Franzese” (Cass. S.U., n. 30328/2002), a tenore della quale, al fine del riscontro del nesso di causalità, si richiede la verifica dell'applicabilità della legge scientifica (individuata secondo la sua generale idoneità alla causazione dell'evento), nella fattispecie concreta — c.d. probabilità logica — da intendersi nel senso della verifica ex post dell'esclusione della possibilità di imputare l'evento ad un decorso causale alternativo.

In caso di morte del paziente, che costituisca conseguenza causale diretta di un trattamento medico-chirurgico, che abbia provocato coscientemente un'inutile mutilazione, posto in essere per fini estranei alla tutela della salute della vittima (siano essi di natura lucrativa, scientifica,  dimostrativa, didattica, esibizionistica), il titolo di reato al quale deve essere ricondotta la responsabilità degli imputati è rappresentato alternativamente dalla previsione di cui all'art. 584 oppure, nel caso di accertata esistenza dell'animus necandi, dall'omicidio volontario ex art. 575 (Cass. I, n. 14776/ 2017).

Problemi particolari di accertamento del nesso di causalità pone il caso di contagio da Hiv derivante da rapporti sessuali. La possibilità, infatti, che l'infezione possa essere cagionata da diversi fattori causali (oltre i rapporti sessuali, anche trasfusioni di sangue o contatti ematici), e la percentuale molto bassa di trasmissione del virus mediante un solo rapporto sessuale, impone la necessità della rigorosa verifica dell'esclusione dell'intervento di fattori causali alternativi nella produzione dell'evento (Cass. V, n. 8351/2012).

Elemento psicologico

Si tratta di un reato a dolo generico, avente ad oggetto la coscienza e volontà di cagionare la morte di un uomo; la “finalità di uccidere” (presente nel codice Zanardelli) non è richiesta (viene esclusa la necessità della specifica volontà di uccidere, dunque il dolo intenzionale, anche nel tentativo di omicidio, ritenendosi sufficiente il dolo diretto, Cass. V, n. 23618/ 2016): ciò consente di ampliare la tutela del bene-vita, essendo ricompresi nella portata della previsione anche le ipotesi in cui la morte non sia conseguenza intenzionalmente perseguita, ma solo “accettata” come esito della condotta (è il caso del dolo eventuale).

Il dolo deve sussistere al momento dell'azione e perdurare per tutto il tempo in cui l'azione rientra nel potere di signoria dell'agente: ai fini dell'imputazione dolosa dell'evento, la volontà deve abbracciare la condotta tipica fino all'ultimo atto dotato di rilievo causale (Fiandaca-Musco, 9).

In tal senso si è altresì espressa, di recente, la giurisprudenza di legittimità, affermando che, « ove la morte della vittima derivi da un concorso di cause originato da un atto intenzionale dell'agente, l'imputazione del fatto a titolo di dolo presuppone l'accertamento della persistenza della volontà omicidiaria per tutto l'iter della condotta, fino all'ultimo atto causalmente collegato al decesso della vittima » (Cass. I, n. 16318/2024).

L'imputazione soggettiva del delitto di cui all'art. 575 ricomprende pertanto le ipotesi di dolo intenzionale, diretto ed eventuale. A tal proposito in sede di legittimità si è precisato come la volontà dolosa, a seconda dei livelli di intensità che la connota, possa dar luogo alla configurabilità del dolo intenzionale, quando si persegue l'evento come scopo finale della condotta o come mezzo necessario per ottenere un risultato ulteriore; del dolo diretto, quando l'evento non costituisce l'obiettivo della condotta, ma l'agente lo prevede e lo accetta come risultato certo o altamente probabile della condotta; del dolo eventuale, che si caratterizza per l'accettazione del rischio di verificazione dell'evento, visto, nella rappresentazione psichica dell'agente, come una delle conseguenze possibili della condotta (Cass. I, n. 3277/1996; Cass. VI, n. 6880/1998).

In sede di legittimità si è altresì precisato come, nell'ipotesi in cui la condotta dell'agente sia diretta ad uccidere, ma l'evento si verifichi per altra condotta, posta in essere successivamente dall'agente, nell'erronea convinzione che la vittima sia già deceduta, l'omicidio non può essere imputato a titolo di dolo, se non sotto il profilo del delitto tentato, mentre l'ulteriore segmento della condotta sarà ascrivibile solo a titolo di colpa (Cass. I, n. 15774/2015).

La S.C. ha individuato il “dolo diretto” nella condotta dell'agente che, sforzandosi di superare un'alta rete metallica protettiva, lanci un sasso di rilevante massa in corrispondenza della corsia di scorrimento delle macchine su un'autostrada, notoriamente molto trafficata in determinate ore del giorno, da un punto di un cavalcavia da cui non sia possibile vedere le auto che transitano in basso, Cass. I, n. 5436/2005, conf. Cass. I, n. 19897/2003).

Dolo alternativo. Il dolo eventuale e il dolo alternativo sono due distinte forme di dolo: il primo è caratterizzato dal fatto che chi agisce non ha il proposito di cagionare l'evento delittuoso, ma si rappresenta la probabilità o anche la semplice possibilità che esso si verifichi e ne accetta il rischio; il secondo è caratterizzato dal fatto che il soggetto attivo prevede e vuole alternativamente, con scelta sostanzialmente equipollente, l'uno o l'altro evento e risponde di quelle effettivamente realizzato (Cass. S.U., n. 3428/1991; qualificato il dolo nei termini di “dolo alternativo”, se ne afferma conseguentemente la compatibilità con il tentativo, Cass. I, n. 27620/2007, meno agevole invece con riguardo invece al dolo eventuale, si v. infra).

Dolo eventuale

I delitti in materia di omicidio rappresentano l'ambito in cui il richiamo al dolo eventuale è oggetto di elaborazione più frequente, soprattutto quanto alla distinzione con il coefficiente di imputazione soggettivo della c.d. colpa cosciente (art. 61 n. 3). La giurisprudenza, in una recente sentenza (Cass.  S.U., n. 38343/2014, caso “ThyssenKrupp”) ne ha delineato i tratti caratterizzanti, nei seguenti termini: il dolo eventuale ricorre quando l'agente si sia chiaramente rappresentato la significativa possibilità di verificazione dell'evento concreto, e ciò nonostante, dopo aver considerato il fine perseguito e l'eventuale prezzo da pagare, si sia determinato ad agire comunque, anche a costo di causare l'evento lesivo, aderendo ad esso per il caso in cui si verifichi; la colpa cosciente ricorre invece quando la volontà dell'agente non è diretta verso l'evento ed egli, pur avendo concretamente presente la connessione causale tra la violazione delle norma cautelari e l'evento illecito, si astiene dall'agire doveroso per trascuratezza, imperizia, insipienza o altro biasimevole motivo (Cass. I, n. 1693/2010).

In materia di compatibilità tra dolo eventuale e tentativo (in un caso concernente un tentato omicidio), la S.C. ha   confermato il costante orientamento giurisprudenziale che ne esclude la compatibilità (Cass. I, n. 25114/2010), osservando come, quando l'evento voluto non sia comunque realizzato e quindi manchi la possibilità del collegamento ad un atteggiamento volitivo diverso dall'intenzionalità diretta, la valutazione del dolo debba avere luogo esclusivamente sulla base dell'effettivo volere dell'autore, ossia della volontà univocamente orientata alla consumazione del reato, senza la possibilità di fruire di gradate accettazioni del rischio, consentite soltanto in caso di evento materialmente verificatosi (Cass. I, n. 44005/2017).

La Corte di Cassazione ha ritenuto che l'elemento soggettivo del dolo eventuale possa ritenersi sussistente anche quando risulti che il reo abbia agito con c.d. dolo d'impeto, in assenza di qualsivoglia incompatibilità tra le predette forme di dolo «in quanto l'agire sulla spinta emotiva del momento non esclude la lucidità mentale e le facoltà cognitive che consentono di prevedere e accettare il rischio della verificazione dell'evento quale conseguenza della propria azione» (Cass. I, n. 26316/2023) . 

Più di recente, la giurisprudenza di legittimità ha precisato sul punto che la repentinità dell'azione delittuosa non è incompatibile con il dolo, il cui processo di formazione è tanto più rapido ed immediato quanto più il mezzo utilizzato dall'agente è univocamente idoneo a determinare la causazione dell'evento. È stato pertanto ritenuto, in relazione all’omicidio commesso da un soggetto che, svegliato dai rumori provenienti dalla porta di ingresso dell'abitazione, esplodeva un colpo di pistola uccidendo il soggetto che si trovava dietro la stessa, fosse configurabile il dolo cd. d'impeto, a fronte dei plurimi elementi sintomatici riscontrati, tra cui la micidialità dell'arma, la breve distanza tra autore del reato e vittima, l'inconsistenza dei materiali da cui era composta la porta che li separava e la direzione del proiettile, nonostante a circostanza che tra il risveglio e lo sparo fossero trascorsi pochi secondi (Cass. I, n. 41622/2025).

Profili di problematica qualificazione — nei termini del dolo eventuale ovvero della colpa cosciente — interessano materie quali, principalmente, la circolazione stradale e la tutela antinfortunistica.

Con riguardo alla prima, si è riconosciuta la configurabilità del dolo eventuale nella condotta di chi si rappresenti come “seriamente possibile”, benché non certa, l'esistenza dei presupposti della condotta ovvero il verificarsi dell'evento come conseguenza dell'azione, e pur di non rinunciare ad essa,ed ai vantaggi che ne potrebbero derivare, accetta che il fatto possa verificarsi, decidendo di agire “costi quel che costi”, mettendo cioè in conto la realizzazione del fatto (Cass. V, n. 42973/2012, con cui la S.C. ha condannato per omicidio volontario il conducente di un furgone, da lui rubato, che, per sottrarsi all'arresto, superava a velocità molto elevata alcuni semafori rossi e travolgeva un'auto provocando la morte di un passeggero).

In altra decisione, sempre in materia di circolazione stradale, si è affermato come la colpa cosciente consista nella rappresentazione dell'evento come possibile risultato della condotta, e nella previsione e prospettazione che esso non si verificherà, differenziandosi così dal dolo eventuale che si risolve nell'accettazione del rischio di verificazione dell'evento, non direttamente voluto, seppur rappresentato, e non soltanto della situazione di pericolo posta in essere (con la conseguenza di una condotta tenuta anche a costo di determinazione di quell'evento, Cass. IV, n. 11222/2010).

In tal senso si è sottolineato come la gravità delle violazioni del codice della strada non siano sufficienti a far ritenere integrato il dolo eventuale: l'accettazione non deve dunque riguardare solo la situazione di pericolo posta in essere, ma deve estendersi all'evento lesivo, la cui possibile produzione deve coscientemente prospettarsi nell'agente (Dolcini-Gatta, 2817).

Per le altre questioni riguardanti l'omicidio “stradale”, si v. sub art. 589-bis.

Quanto al coefficiente soggettivo di imputazione dell'omissione di cautele antinfortunistiche, in un recente caso di particolare risonanza, concernente la condanna in primo grado per omicidio volontario commesso con dolo eventuale (caso Thyssen Krupp, Ass. Torino, II, 15 aprile 2011, riqualificato in appello come colpa cosciente, Ass. app. Torino 28 febbraio 2013, confermata dalla Corte di legittimità, Cass.  S.U., n. 38343/2014), per l'amministratore delegato di una società che si era rappresentato la concreta possibilità del verificarsi di infortuni mortali — non adottando le cautele dovute — e ne aveva accettato il rischio, le S.U. della Suprema Corte, oltre a tracciare la distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente (si v. supra), hanno richiamato taluni criteri di supporto rispetto alla qualificazione del coefficiente soggettivo dell'agente nell'un senso o nell'altro, quali, tra gli altri, la distanza tra la condotta tenuta e quella doverosa e la probabilità di verificazione dell'evento (oltre dati concernenti la personalità del soggetto ed il suo comportamento successivo al fatto), richiamando altresì il contenuto della c.d. formula di Frank, concernente l'accertamento che l'agente non si sarebbe astenuto dal commettere la condotta illecita neppure se fosse stato consapevole della sicura verificazione dell'evento (Dolcini-Gatta, 2820).

Ai fini della configurabilità del dolo eventuale, la circostanza che l'agente non sia in possesso di specifiche competenze tecnico-scientifiche non vale di per sé ad escludere la rappresentazione dell'evento e l'adesione psicologica allo stesso, dovendosi parametrare la personalità, la storia e le precedenti esperienze del soggetto attivo del reato alle circostanze del caso concreto (Cass., V, n. 27905/2021, in tema di omicidio; la Corte ha ritenuto configurabile il dolo eventuale in capo all'agente escludendo che fosse necessario il possesso di particolari competenze mediche o balistiche per comprendere che uno sparo a distanza ravvicinata, la mancanza del foro di uscita del proiettile, la presenza di sangue e di uno stato di evidente sofferenza della vittima, nonché il lungo lasso di tempo intercorso tra il ferimento e l'intervento dei soccorsi potessero avere conseguenze letali).

Nel caso di contagio da  Hiv, la Corte di legittimità ha escluso la configurabilità del dolo eventuale (Cass. I, n. 30425/2001, affermata invece in sede di merito), a proposito di un soggetto sieropositivo che aveva determinato la morte della partner (ignara della sieropositività del marito), cui aveva trasmesso l'infezione attraverso ripetuti rapporti sessuali non protetti, affermando invece come, qualora il soggetto abbia agito nella convinzione che l'evento non si sarebbe verificato, tal evento non si possa imputare alla sua volontà, integrando piuttosto il coefficiente soggettivo della colpa cosciente.

L'accertamento dell'elemento psicologico

La prova del dolo deve essere desunta attraverso un procedimento logico inferenziale analogo a quello utilizzato nel procedimento indiziario da fatti esterni oggettivi, aventi un sicuro valore sintomatico, in base a regole di esperienza (Cass. I, n. 1172/1991). In tema di omicidio tentato la prova del dolo ha natura indiretta, e va desunta da elementi esterni, in particolare da quei dati della condotta che, per la loro non equivoca potenzialità offensiva, siano i più idonei ad esprimere il fine perseguito dall'agente (Cass. I, n. 35006/2013).

La prova del dolo può essere raggiunta attraverso un procedimento logico di induzione da altri fatti certi quali: i mezzi usati, la direzione e l'intensità dei colpi, la distanza del bersaglio, la parte del corpo attinta, le situazioni di tempo e di luogo che favoriscono l'azione cruenta (Cass. I, n. 28175/2007).

La prova del dolo può essere desunta dagli aspetti oggettivi del fatto, quando le caratteristiche e le modalità dell'azione rendono evidente l'intenzione di uccidere (Cass. I, n. 3207/1992). Ciò che ha valore determinante per l'accertamento della sussistenza dell'animus necandi è l'idoneità dell'azione, che va apprezzata in concreto (avuto riguardo alla natura del mezzo usato, zona corporale attinta, distanza ravvicinata tra lo sparatore e la vittima, oggettiva gravità delle lesioni, Cass. I, n. 5389/1987), senza essere condizionata dagli effetti realmente raggiunti, diversamente, nel tentativo, l'azione sarebbe sempre inidonea.

La prova del dolo, ai fini dell'accertamento della sussistenza dell'animus necandi, è affidata pertanto alle peculiarità estrinseche dell'azione criminosa, aventi valore sintomatico in base alle comuni regole di esperienza, quali: il comportamento antecedente e susseguente al reato, la natura del mezzo usato, le parti del corpo della vittima attinte, la reiterazione dei colpi, oltre tutti quegli elementi che abbiano valore sintomatico secondo l'id quod plerumque accidit (tra cui, la traiettoria dei colpi, la posizione reciproca tra aggressore e vittima, la distanza dalla quale erano stati esplosi i colpi, la parti del corpo attinte, Cass. I, n. 15023/2006).

Con riguardo alla reiterazione dei colpi, si è osservato in sede applicativa come la mancata reiterazione dei colpi sia influente ai fini della valutazione dell'assenza dell'animus necandi solo quando il primo colpo non abbia abbattuto la vittima (Cass. I, n. 5274/1987; la S.C. ha precisato come il dolo debba essere desunto dalla concreta circostanza dell'azione, e dalla oggettiva idoneità della stessa a cagionare la morte, con riguardo ai mezzi adoperati e alla modalità dell'aggressione, a nulla rilevando la mancata reiterazione dei colpi, Cass. I, n. 26715/2009).

Quanto alla valutazione ai fini della sussistenza dell'animus necandi, del comportamento antecedente o successivo all'omicidio da parte dell'agente, se ne è esclusa la rilevanza decisiva.

Con riguardo alla significatività del movente ai fini dell'imputazione soggettiva della previsione di cui all'art. 575, in sede giurisprudenziale si è affermato come l'accertamento della causale non sia essenziale per l'indagine sulla volontà omicida. L'assenza di movente dell'azione omicidiaria è irrilevante ai fini dell'affermazione della responsabilità, allorché vi sia comunque la prova dell'attribuibilità di detta azione all'imputato, non risolvendosi il suo mancato accertamento nell'affermazione probatoria di assenza di dolo del delitto di omicidio, o, tanto meno, di assenza di coscienza e volontà dell'azione (Cass.V, n. 20851/2021).

Il movente, come ha osservato la S.C., è cosa diversa dal dolo, essendo diverse per intensità le reazioni di ciascun individuo agli stimoli esterni, così che la prova della sussistenza della volontà omicida può ben radicarsi negli aspetti obiettivi del fatto, quando le caratteristiche dell'azione rendano evidente l'intenzione di uccidere (Cass. I, n. 1915/1981; Cass. V, n. 550/1983). Al movente va piuttosto assegnato, in sede di accertamento della sussistenza dell'animus necandi, un ruolo sussidiario (quale elemento di natura soggettiva, Cass. I, n. 3207/1992) soltanto nel caso in cui gli elementi obiettivi non siano sufficienti per esprimere un sicuro giudizio sull'animus necandi (Cass. V, n. 9778/1985).

Consumazione e tentativo

Consumazione

L'evento “morte” segna il momento consumativo della fattispecie.

Tentativo

Per quanto concerne il tentativo (ricorrente in caso di mancata produzione dell'evento-morte del soggetto passivo), la giurisprudenza si divide tra coloro che individuano l'inizio dell'attività punibile con il passaggio della condotta dalla fase preparatoria a quella esecutiva, e coloro che invece affermano come anche gli atti preparatori possano rilevare ai fini della configurabilità del tentativo.

Espressione del primo orientamento, autorevolmente supportato da una decisione della Corte costituzionale a tenore della quale la direzione univoca dell'atto può dedursi solo dall'inizio di esecuzione di una fattispecie delittuosa (Corte cost. n. 177/1988), le pronunce con cui la S.C. ha sottolineato come l'esposizione a pericolo del bene protetto dalla norma, ratio della punibilità del tentativo, si realizzi solo con l'inizio di esecuzione, quindi con il compimento degli atti tipici previsti dalla fattispecie (Cass. I, n. 40058/2008; Cass. III, n. 16084/1978).

In senso diverso, altro orientamento, a tenore del quale nel nostro ordinamento non rileva la distinzione tra atti preparatori ed atti esecutivi, e che pertanto, anche gli atti preparatori possono segnare l'inizio dell'attività punibile, laddove sia in essi ravvisabile “la capacità, sulla base di una valutazione ex ante ed in relazione alle circostanze del caso, di raggiungere il risultato prefissato e a tale risultato sia univocamente diretto” (Cass. V, n. 43255/2005; Cass. II, n. 40702/2009; nello stesso senso, Cass. II, n. 36536/2011).

Relativamente al requisito dell'univocità, viene ribadita in sede giurisprudenziale la natura di caratteristica oggettiva della condotta (Cass. I, n. 9284/2014), tale cioè da suggerire di per se l'intento criminoso dell'agente. Con riguardo al giudizio di idoneità, esso viene fatto consistere in una c.d. prognosi postuma, cioè effettuata ex post, circa la rilevante probabilità dell'azione a conseguire l'obiettivo programmato (Cass. VI, n. 27323/2008), tenuto conto del contesto operativo dell'agente e delle modalità dell'azione (Cass. VI, n. 25040/2004). Si esclude l'idoneità solo nel caso di impossibilità concreta di realizzazione dell'evento, ricorrente esclusivamente nelle ipotesi di inesistenza assoluta dell'oggetto e non anche temporanea o per cause accidentali (Cass. I, n. 22722/2007).

L'accertamento dell'animus necandi riproduce le note già descritte a proposito dell'omicidio consumato (tipo di arma utilizzata, reiterazione dei colpi esplosi dall'agente, zona del corpo attinta dall'arma,  v. supra), con la valorizzazione, in assenza della consumazione della fattispecie, dei profili oggettivi qualificanti il tentativo, quali, l'univocità ed, in particolare, il giudizio di idoneità, consistente in una prognosi ex post formulata con riguardo alla situazione presentatasi al colpevole al momento dell'azione, in base alle condizioni umanamente prevedibili del caso particolare (Cass. I, n. 39293/2008 pertanto, il mancato prodursi delle lesioni, per fattori indipendenti dalla volontà dell'agente, non esclude la configurabilità del tentativo, Cass. I, n. 52043/2014).

Qualora il soggetto agente sia stato ritenuto responsabile del tentato omicidio della persona offesa, la sentenza di condanna non precluderà un nuovo giudizio per il delitto di omicidio volontario consumato quando la vittima sia successivamente deceduta; la Corte di Cassazione ha infatti precisato, sul punto, che «l'identità del fatto sussiste solo quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona», sicché la condanna per il delitto di omicidio dei soggetti già riconosciuti, con sentenza definitiva, responsabili del delitto di tentato omicidio della medesima persona offesa, deceduta dopo essere rimasta per un lungo periodo di tempo in stato di coma vegetativo, non viola il divieto di "bis in idem", non sussistendo l'"idem factum").» (Cass. I, n. 41867/2024).

In ordine alla desistenza volontaria (di cui all'art. 56, comma 3), che si configura quando il soggetto arresti volontariamente l'azione esecutiva, senza esservi costretto da fattori esterni (Cass. I, n. 39293/2008), è stata ritenuta problematica la sua compatibilità con la struttura dell'omicidio, quale reato a forma libera: una volta che si sia attivato il processo causale di produzione dell'evento, la desistenza volontaria, quale fattore di arresto dell'azione esecutiva (tentativo incompiuto), non è infatti più praticabile, residuando solo la possibilità di impedire l'evento con il ricorso al recesso attivo. La Corte di Cassazione ha tuttavia precisato che, con specifico riferimento al delitto a forma libera di omicidio, la desistenza può aver luogo solo nella fase del tentativo incompiuto, fermo restando che non è configurabile una volta che siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento,  rispetto ai quali può, al più, operare la diminuente per il cosiddetto recesso attivo, qualora il soggetto tenga una condotta attiva che valga a scongiurare l'evento (Cass. I, n. 11746/2012).

Quanto al recesso attivo (art. 56, comma 4), conformemente alla dottrina prevalente, in sede giurisprudenziale il requisito della volontarietà, come tratto caratterizzante l'istituto in parola, è stata inteso come scelta non condizionata da fattori esterni (ammissibili anche a suo supporto i motivi utilitaristici, Cass. VII, n. 22817/2014, non tuttavia laddove la condotta di recesso sia stata suggerita dall'intento opportunistico di distogliere da se i sospetti sulla responsabilità dell'evento, Dolcini-Gatta, 2837).

Dolo eventuale e tentativo . La compatibilità tra dolo eventuale e tentativo ha registrato nel tempo soluzioni diverse. Sulla questione sono intervenute a più riprese le sezioni unite della Suprema Corte.

Nel senso della compatibilità, giurisprudenza più risalente, che, sulla base dell'afferenza dell'univocità alla struttura oggettiva della condotta, ha affermato come, concernendo il dolo il profilo soggettivo del fatto, non vi fossero differenze tra delitto tentato e delitto consumato, e che pertanto, laddove l'agente si rappresenti l'evento-morte come possibile conseguenza della sua condotta, egli risponda di tentato omicidio volontario avendo accettato il rischio della produzione di tale evento (Cass. I, n. 7350/1991).

In senso contrario giurisprudenza più recente che, sulla base del principio affermato dalle S.U. (Cass. S.U. , n. 748/ 1993 ), secondo il quale, laddove emerga dalle modalità dell'azione l'intenzione di uccidere come fine primario o secondario o alternativo, debba escludersi la compatibilità del dolo eventuale con il tentativo di omicidio, ha escluso una tale compatibilità, sottolineando l'ontologica incompatibilità del dolo eventuale con l'univocità della direzione degli atti, quale requisito del tentativo (Cass. I, n. 385/1999) e valorizzando invece il richiamo al dolo diretto, in particolare al dolo alternativo, ricorrente quando il soggetto “prevede e vuole, con scelta sostanzialmente equipollente”, la morte o il ferimento grave della vittima, causalmente ricollegabile alla sua condotta cosciente e volontaria (Cass. I, n. 27620/2007).

L'accettazione pertanto di taluni eventi come certi o altamente probabili, benché strumentali a fini ulteriori, valgono a configurare il dolo diretto (l'elaborazione in detti termini si è avuta, nei casi ad esempio, di fuga per sottrarsi all'inseguimento della polizia, Cass. S.U., n. 3571/1996; sempre nei termini del dolo diretto è stata qualificatala condotta dell'agente che, dopo aver superato la rete metallica posta a protezione di un cavalcavia autostradale, lanci in immediata successione due sassi di rilevante massa sulla carreggiata al momento del passaggio di un'autovettura, ben visibile dall'alto (Cass. I, n. 29611/2022; Cass. V, n. 5436/2005, Cass. I, n. 19897/2003).

Forme di manifestazione

Concorso di persone

Il concorso di persone in omicidio può assumere le forme del concorso morale e materiale, realizzabile tramite condotta attiva o omissiva (configurabile in capo ad un soggetto investito della posizione di garanzia, rilevante ex art. 40, comma 2). Il concorso morale si manifesta nelle forme della determinazione, cioè nella condotta di chi fa sorgere il proposito criminoso, e dell'istigazione, cioè del rafforzamento dell'intento criminoso dell'autore del reato (Cass. IV, n. 29/1987; Cass. I, n. 960/1985) quanto al concorso materiale, consistente nel contributo materiale alla concreta realizzazione plurisoggettiva del fatto (quale requisito, come ha precisato la S.C. che lo ha ravvisato nel rapporto di causalità materiale tra la condotta dell'agente e l'evento, accanto alla sussistenza dell'adesione psichica del compartecipe alla commissione del reato: in tal senso la responsabilità del concorrente può essere riconosciuta solo qualora egli, nell'ordinario svolgersi e concatenarsi dei fatti, sia stato in grado di prevedere in concreto l'evento, mostrando piena adesione psichica e fornendo un contributo causale efficiente al suo verificarsi, Cass. I, n. 11970/1995).

Rientra nel concorso morale il c.d. “mandato in bianco”, ossia l'ordine impartito dall'agente di uccidere persone designate in funzione dell'appartenenza ad un certo gruppo, atteso che i soggetti passivi, anche se non indicati individualmente, sono determinabili in base a caratteristiche selettive rispondenti alle finalità perseguite dall'agente stesso. (Cass. I, n. 48590/2017 . Si v. anche Cass.I, n. 43693/2021 relativamente ad un imputato, che, in qualità di Ministro degli Esteri di uno Stato governato da dittatura militare e membro di un organismo deputato alla repressione della lotta sovversiva contro le formazioni rivoluzionarie e gli oppositori al regime, con poteri di comando assoluto per l'attuazione del c.d. Piano Condor stipulato tra i Paesi dell'America Latina, aveva ordinato operazioni di sequestro ed omicidio di soggetti individuati in ragione della loro appartenenza a specifici gruppi di opposizione politica, garantendo l'impunità agli esecutori) .

La qualificazione nei termini del “concorso morale” registra soluzioni diverse nei casi di condotta consistente nella presenza fisica del soggetto alla svolgimento dei fatti. Si tratta infatti di distinguere tra le condotte consistenti nella mera connivenza (non punibile, dovendosi riconoscere l'irrilevanza della mera adesione morale al fatto criminoso, Mantovani, Parte gen., 527), ed il contributo morale.

La Corte di legittimità ha riconosciuto il concorso colposo nel delitto doloso a condizione che il reato sia previsto anche nella forma colposa e che la condotta del concorrente contenga tutti i requisiti della colpa (Cass. IV, n. 32567/2016, a proposito della responsabilità di due dipendenti della Questura che avevano consentito il rinnovo del porto d'armi ad un soggetto che, già sottoposto a TSO, avrebbe in seguito utilizzato l'arma per uccidere due persone).

Recente giurisprudenza, in contrasto con un orientamento più risalente che attribuiva alla presenza fisica il significato di partecipazione morale (ove il concorrente ne avesse tratto rafforzamento del proprio proposito criminoso, Cass. I, n. 2215/1977), ha individuato la distinzione tra “connivenza non punibile” e “partecipazione morale” nella descrizione del primo atteggiamento quale comportamento meramente passivo, ravvisando invece nel secondo un comportamento attivo nell'altrui condotta criminosa, tale da rendere palese una chiara adesione alla condotta delittuosa (Cass. I, n. 32851/2008).

Relativamente al tema del concorso morale nei casi di omicidio di stampo mafioso, in particolare con riguardo alla responsabilità dei “capi” nel caso di omicidio commesso da uno dei partecipi, la giurisprudenza si è misurata principalmente sul tema del consenso tacito inferito dall'appartenenza del soggetto a organismi deliberativi interni all'organizzazione mafiosa. In proposito si sono affermati i seguenti principi: non si può dedurre il concorso morale dalla mera appartenenza ad un organismo deliberativo del sodalizio mafioso (Cass. II, n. 3822/2005), costituendo essa un mero indizio della partecipazione morale al reato fine (Cass. V, n. 11914/2003); è necessario che gli appartenenti prestino il proprio consenso: indifferente la forma (anche tacitamente Cass. II, n. 3822/2005), o nella forma della la mera presenza silente (nel corso di una riunione o all'atto della "doverosa" informazione ad opera di altro membro del sodalizio, Cass. n. 9395/2021; Cass. V, n. 14991/2012). Nel caso di mancata partecipazione alla riunione della c.d. commissione, il consenso tacito da parte di chi sia stato informato della delibera, diventa significativo solo con il concorso di elementi fattuali in grado di supportarne l'interpretazione nel senso della partecipazione morale (Cass. I, n. 13349/2003).

Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti

Secondo il principio fissato dall'art. 116, il soggetto è chiamato a rispondere del reato che non ha voluto per aver contribuito causalmente alla sua realizzazione. Si tratta, come noto, di una disposizione interpretata, secondo le indicazioni della Corte costituzionale (C. cost. 32 maggio 1965, n. 42, che ha respinto la questione di legittimità rispetto alla possibilità che configurasse un esempio di responsabilità oggettiva), nel senso che il reato diverso, più grave, deve rappresentarsi alla psiche dell'agente come uno “sviluppo logicamente prevedibile di quello voluto”: in ciò consisterebbe il coefficiente di colpevolezza.

La giurisprudenza ha inteso la nozione di sviluppo prevedibile, dunque del nesso psicologico con l'evento, secondo orientamenti diversi, nei termini cioè di prevedibilità in concreto ovvero in astratto. Mentre con riguardo alla prima interpretazione, la prevedibilità si è ritenuta ricorrente sulla scorta del criterio della prognosi postuma, avuto riguardo al contesto operativo e alla personalità dell'imputato (Cass. II, n. 10098/2009, così da escluderla con riguardo al reato “diverso” costituente un evento atipico, dovuto all'intervento di circostanze eccezionali ed imprevedibili). Relativamente alla prevedibilità in astratto, si è riconosciuta la configurabilità dell'art. 116, laddove l'agente, pur non avendo in concreto previsto il reato più grave, avrebbe potuto rappresentarselo “come sviluppo logicamente prevedibile dell'azione concordata, facendo uso della ordinaria diligenza (Cass. I, n. 4330/2011).

Quanto alla definizione degli ambiti applicativi, rispettivamente, degli artt. 116 e 110, con riguardo alla tematica della partecipazione a rapina con uso delle armi, a fronte di orientamenti contrastanti (la giurisprudenza più risalente ammetteva la responsabilità del complice solo nei limiti della prevedibilità in concreto fissati dall'art. 116, Cass. V, n. 2998/1998; quella attuale, ravvisa il concorso ordinario, ex art. 110, assumendo la probabilità e la ragionevole prevedibilità dell'evento omicidiario eventualmente occorso durante la sua esecuzione Cass. VI, n. 18489/2010), le S.U. (Cass. S.U., n. 337/2008) hanno affermato il principio secondo il quale integra la previsione di cui all'art. 110 e non l'art. 116 l'aggressione consumata con utilizzo delle armi, in relazione al verificarsi dell'evento lesivo del bene vita che sia oggetto dei già preventivati e prevedibili sviluppi (sebbene concretamente riconducibile alla scelta esecutiva dello sparatore sulla base di una contingente situazione di fatto, che rientri comunque nel novero di quelle già astrattamente prefigurate in sede di accordo criminoso come suscettibili di dar luogo alla produzione dell'evento dannoso).

Circostanze comuni.

Quanto alle aggravanti comuni, ha trovato applicazione quella consistente nei motivi abietti o futili, caratterizzata dalla sproporzione tra movente e delitto (Cass. I, n. 5514/2024, che ha ravvisato l'aggravante nel caso di omicidio in cui la gelosia si era manifestata nell'autore quale ingiustificata espressione di possesso e intento punitivo avverso la libertà di autodeterminazione della persona con la quale aveva intrattenuto una relazione sentimentale); con riguardo invece alla minorata difesa, se ne è riconosciuta l'operatività, precisando come la sua applicazione non richieda che l'approfittamento di tale situazione agevolatrice sia sorretto da dolo specifico (Cass. I, n. 13387/2013).

Relativamente alle attenuanti, con riguardo alla provocazione, si è precisato come essa non sia configurabile, e lo stato d'ira, suo elemento costitutivo, escluso, quando la condotta sia il risultato della sedimentazione nell'agente di un sentimento di vendetta, pur se riconducibile ad un fatto profondamente ingiusto, e non ricorra un fatto nuovo, intervenuto in prossimità della commissione del reato (Cass. I, n. 24391/2015). In altra decisione si è tuttavia precisato come il giudice di merito non possa limitare l'esame alla condotta ultima della persona oggetto dell'azione delittuosa, ma debba considerare tutta l'eventuale serie di atti contrari a norme giuridiche o a regole primarie di convivenza che si sono succeduti nel tempo, ed accertare se questi siano stati idonei, sul piano causale, a potenziare “per accumulo” la carica afflittiva di ingiusta lesione dei diritti dell'offeso e tal da assumere rilevanza nel rapporto causale offesa-reazione (Cass. I, n. 2784/1993).

L'attenuante dei motivi di particolare valore morale o sociale, richiamata a proposito ai casi di c.d. omicidio per pietà (eutanasia attiva non consensuale), non ha mai trovato applicazione (la si è esclusa, motivando la presenza nella condotta dell'agente, della finalità egoistica di trovare rimedio alla necessità dell'accudimento di un malato molto grave, in stato vegetativo, a proposito dell'uccisione del coniuge affetto da grave malattia, Cass. I, n. 47039/2007, si v. pure, Cass. I, n. 2501/1989 ; Cass. I,  n. 7390/2017).

L'applicabilità dell'attenuante del ravvedimento operoso viene esclusa per il delitto di omicidio, in quanto il danno  derivante da tale reato è per sua natura irreversibile e non eliminabile neppure in parte dall'opera del colpevole (Cass. I, n. 3284/1982).

Rapporti con altri reati

 Si è osservato come nel reato di strage, il dolo consista nella coscienza e volontà di porre in essere atti idonei a determinare pericolo per la vita e l'integrità fisica della collettività mediante violenza, con la possibilità che derivi la morte di una o più persone, al fine di cagionare la morte di un numero indeterminato di persone, e vada desunto dal mezzo usato e da tutte le modalità dell'azione. Ne consegue che, al fine di stabilire se l'uccisione di più soggetti integri il delitto di strage ovvero quello di omicidio volontario plurimo, l'indagine debba essere globale, con speciale riguardo ai mezzi usati, alle modalità esecutive del reato, e alle circostanze ambientali che lo caratterizzino (Cass. I, n. 42990/2008). Pertanto la strage aggravata dalla morte di una o più persone assorbe il delitto di omicidio volontario (Cass. I, n. 8468/2009).

Maltrattamenti. Con riguardo al rapporto con il delitto di maltrattamenti, in sede giurisprudenziale si è affermato come non sia configurabile la previsione aggravata, di cui all'art. 572, comma 2, quando la morte del familiare maltrattato non sia conseguenza non voluta della condotta di maltrattamenti, ma sia stata cagionata intenzionalmente (Cass. I, n. 16578/2003; Cass. I, n. 21329/2008).

Rissa. Con riferimento ai rapporti tra il delitto di omicidio e quello di rissa, in sede di legittimità si è affermato il concorso del delitto di rissa aggravata, ex art. 588, comma 2, con i reati di lesione o di omicidio, solo con riguardo al corissante autore di tali fatti nel corso della contesa, non ponendosi i reati in parola come progressivi rispetto al delitto di rissa, né configurando essa un reato complesso (Cass. V, n. 32027/2014, Cass. I, n. 31219/2009).

Omissione di soccorso. Il delitto di omicidio non è compatibile con il reato di omissione di soccorso, in quanto l'evento letale già posto a carico dell'agente quale autore di un reato di danno, non può essere addebitato allo stesso anche quale conseguenza di un reato di pericolo (Cass. I, n. 31466/2012).

Lesioni . (Cass. I,  n. 979/2017). Per distinguere il reato di lesione personale tentato omicidio occorre avere riguardo sia al diverso atteggiamento psicologico dell'agente sia alla differente potenzialità dell'azione lesiva, desumibili dalla sede corporea attinta, dall'idoneità dell'arma impiegata, nonché dalle modalità dell'atto lesivo (Cass.I, n. 24173/2022; Cass. I,  n. 979/2017).

Omicidio preterintenzionale . Si configura il delitto di omicidio volontario — e non quello di omicidio preterintenzionale, caratterizzato dalla totale assenza di volontà omicida — quando la condotta, alla stregua delle regole di comune esperienza, dimostri la consapevole accettazione da parte dell'agente anche solo dell'eventualità che dal suo comportamento possa derivare la morte del soggetto passivo (la S.C. ha annullato la sentenza del giudice di merito che aveva ravvisato il delitto di omicidio preterintenzionale nella condotta dell'agente che, eseguendo una presa al collo da dietro della vittima, aveva premuto con forza eccessiva, o comunque per un tempo superiore ai sette secondi, le ghiandole barocettoriali della stessa, così interrompendo l'afflusso di sangue al cervello e provocando l'arresto cardiaco, Cass. V, n. 11946/2020).

Atti persecutori . Il reato di omicidio aggravato ai sensi dell'art. 576, primo comma, n. 5.1 c.p., commesso a seguito di quello di atti persecutori da parte dell'agente nei confronti della medesima vittima, integra, in ragione della unitarietà del fatto, un reato complesso circostanziato ai sensi dell'art. 84, primo comma, cod. pen. (Cass. S.U., n. 38402/2021)

Casistica

Quando più persone concorrano in un sequestro di persona a scopo di estorsione, e solo alcune di esse, all'insaputa delle altre, pongano in essere un comportamento che cagioni il decesso del sequestrato, tutti i correi devono essere ritenuti responsabili di omicidio volontario ai sensi dell'art. 116, comma 2, essendo la morte della vittima prevedibile conseguenza del reato concordato (Cass. I, n. 9699/1980). In tema di tentato omicidio, la scarsa entità o l'inesistenza delle lesioni provocate alla persona offesa non escludono di per sé l'intenzione omicida, in quanto possono essere rapportabili anche a fattori indipendenti dalla volontà dell'agente, come un imprevisto movimento della vittima, un errato calcolo della distanza o una mira non precisa (Cass. I, n. 52043/2014). È stato ritenuto configurabile il tentato omicidio in relazione ad un'aggressione condotta attingendo con ripetuti colpi di coltello una zona vitale del corpo della vittima, la cui morte sarebbe sopravvenuta se non fosse intervenuto l'immediato soccorso delle persona vicine (Cass. I, n. 9663/2013; Cass. I, n. 52974/2017).

Nel caso in cui gli autori, dopo aver predisposto un agguato con armi da sparo, abbiano poi rinunciato alla esecuzione per il rischio, non preventivato, di colpire i familiari della vittima designata, non è configurabile la desistenza volontaria, risultando integrati atti idonei a dare origine al meccanismo causale capace di produrre l'evento, nè è ravvisabile il recesso attivo, che consiste in un comportamento attivo volto a scongiurare l'evento (Cass. V, n. 12045/2020).

È stata affermata la compatibilità tra dolo d'impeto e dolo eventuale, a proposito del caso in cui l'imputato, per arrestare la fuga degli autori di un tentativo di furto ai suoi danni, aveva esploso colpi d'arma da fuoco contro la vettura a bordo della quale i ladri erano fuggiti, accettando il rischio di cagionarne la morte (Cass. I, n. 23517/2013). In tema di omicidio, l'aggravante dell'aver agito con crudeltà non può ravvisarsi nella mera reiterazione dei colpi inferti con una spranga di ferro alla vittima, se tale azione non eccede i limiti della normalità causale rispetto all'evento e non trasmoda in una manifestazione di efferatezza (Cass. I, n. 725/2013).

La mancata inflizione di più coltellate non esclude la sussistenza della volontà omicida, qualora sia accertato che, per le modalità operative e per l'arma impiegata, l'azione sia stata idonea a causare la morte della vittima e tale evento non si sia verificato per cause indipendenti dalla volontà dell'agente (Cass. I, n. 45332/2019).

Il mancato ritrovamento del cadavere non impedisce la formazione della prova né incide sul principio di responsabilità e, tuttavia, l'evento morte può essere provato mediante indizi gravi, precisi e concordanti, nonché tenendo conto del comportamento "post factum" dell'imputato (Cass. V, n. 25272/2021).

Risponde del delitto di omicidio doloso per contagio da HIV il soggetto che, consapevole di essere sieropositivo e informato della concreta possibilità di trasmissione del virus mediante rapporti sessuali non protetti, con probabile esito letale dell'infezione, non abbia avvisato la compagna della propria condizione, intrattenendo con la stessa tali rapporti e, dopo la scoperta della trasmissione dell'infezione, l'abbia convinta a non sottoporsi a terapia antiretrovirale in ragione di tesi negazioniste, così favorendo l'insorgenza di un linfoma non Hodgkin B, patologia "AIDS definente", inizialmente non trattata con la prescritta chemioterapia, che ne cagionava la morte (Cass.I, n. 14560/2021).

Si è riconosciuta la giurisdizione del giudice ordinario, e non di quello militare, in relazione alla condotta degli imputati che, in caserma, quali militari con il grado di caporale, destinatari di una licenza breve ed in abiti civili, avevano costretto un allievo paracadutista, appena rientrato dalla libera uscita e parimenti in abiti civili, in assenza di relazioni funzionali dirette, a salire la scala della torre di prosciugamento dei paracadute sino a fiaccarne la resistenza ed a provocarne la caduta al suolo, dove lo avevano lasciato agonizzante (Cass. I, n. 17091/2021).

Profili processuali

Il reato è procedibile d'ufficio; la competenza è della Corte d'Assise (per il tentativo, del Tribunale collegiale). L'arresto è obbligatorio; sono consentiti sia il fermo, che la custodia cautelare, che la altre misure cautelari personali.

Prescrizione. Con l'introduzione dell'art. 157, ult. comma (l. n. 251/2005) si è espressamente fissata la regole dell'imprescrittibilità dei reati per i quali la legge stabilisce l'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti. Problemi di difficile interpretazione ha posto la disciplina da applicarsi ai reati commessi prima dell'introduzione della norma predetta.

Mentre, a tenore di un orientamento interpretativo, si deve aver riguardo alla pena in concreto, ammettendo la prescrizione con riguardo alla pena risultante dall'applicazione delle circostanze attenuanti, ritenute prevalenti o equivalenti rispetto alle aggravanti, e affermando l'imprescrittibilità soltanto se il reato sia stato punito in concreto con l'ergastolo (Cass. I, n. 42041/2014). Per altro orientamento, l'affermazione della imprescrittibilità deve ritenersi principio vigente anche in data anteriore all'introduzione della disposizione dell'art. 157, ed anche con riguardo alle ipotesi di prevalente o equivalenza delle attenuanti sulle aggravanti (Cass. I, n. 11047/2013). 

Sul tema le Sezioni Unite hanno affermato l'imprescrittibilità del delitto commesso prima della modifica dell'art. 157, pur in presenza del riconoscimento di una circostanza attenuante da cui derivi l'applicazione della pena detentiva temporanea (Cass. S.U., n. 19756/2015).  

La previsione per l'omicidio aggravato della pena dell'ergastolo preclude la possibilità per il suo autore di accedere al rito alternativo del giudizio abbreviato, ai sensi del comma 1-bis dell'art. 438 c.p.p. ( «1-bis. Non è ammesso il giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo.», introdotto con l. n.33/2019 (il cui art. 5 prevede espressamente il carattere irretroattivo della disposizione).

La Corte di Cassazione ha tuttavia precisato che «l'esclusione, all'esito del dibattimento, delle circostanze aggravanti che rendevano inammissibile la richiesta, procedendosi per il delitto di omicidio astrattamente punito con la pena dell'ergastolo, comporta la diminuzione della pena di un terzo, anche se l'istanza di rito alternativo non sia stata reiterata nella fase predibattimentale» (Cass. I, n. 35808/2023).

Sussiste la giurisdizione dello Stato italiano per il delitto di omicidio doloso plurimo commesso inalto mare a bordo di imbarcazioni prive di bandiera in danno di migranti trasportati illegalmente in Italia, in forza del principio di universalità della legge penale italiana di cui all'art. 3, comma secondo c.p. e - in virtù del rinvio di cui all'art. 7, n. 5, c.p. - della diretta applicazione della Convenzione ONU di Palermo sul contrasto alla criminalità organizzata transnazionale, trattandosi di reato grave, con effetti sostanziali nel territorio italiano, commesso da un gruppo criminale organizzato nell'ambito di una complessa condotta posta in essere allo scopo di commettere i reati previsti dalla Convenzione e dei Protocolli Addizionali, tra i quali rientra il traffico di migranti verso l'Italia (Cass. I, n. 32652/2021).

La legge 27 settembre 2021, n. 134 (c.d. Riforma Cartabia), all'art. 2, commi 11-13, ha esteso la portata applicativa delle disposizioni a tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, di cui alla legge n. 69/2019 (c.d. Codice Rosso) anche alle fattispecie di tentato omicidio (e ai delitti di violenza domestica e di genere in forma tentata).

Trovano pertanto applicazione alle ipotesi di tentato omicidio le seguenti previsioni: la previsione (di cui all'art. 90-ter, comma 1-bis c.p.p.) in base alla quale le comunicazioni relative ai provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva, nonché dell'evasione dell'imputato sono sempre effettuate alla persona offesa e al suo difensore, ove nominato (così l' art. 2, comma 11, lett.a), che ha modificato l'art. 90-ter, comma 1-bis, c.p.p., prevedendo le parole «per   il   delitto   previsto dall'art. 575 del codice penale, nella forma tentata,  o  per  i delitti, consumati o tentati», in sostituzione delle parole «per  i  delitti»).

La previsione (art. 362, comma 1 ter c.p.p.) in base alla quale il pubblico ministero assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa (art. 2, comma 11, lett.b), che ha modificato l'art. 362, comma 1-ter, c.p.p., prevedendo le parole «per il delitto previsto dall'art. 575 cp nella forma tentata, o per i delitti, consumati  o tentati», in sostituzione delle parole «per i delitti»).

La previsione (art. 370, comma 2 bis c.p.p.) in base alla quale la polizia giudiziaria procede senza ritardo al compimento degli atti delegati dal pubblico ministero  (art. 2, comma 11, lett. c), che ha modificato l'art. 370, comma 2 bis , c.p.p. prevedendo le parole «del delitto previsto dall'art. 575 del codice penale, nella forma tentata, o  di  uno  dei  delitti, consumati o tentati», in sostituzione delle parole «di uno dei delitti»).

La previsione (art. 659, comma 1- bisc.p.p.) in base alla quale quando, a seguito di un provvedimento del giudice di sorveglianza, deve essere disposta la scarcerazione del condannato, il pubblico ministero che cura l'esecuzione ne dà immediata comunicazione, a mezzo della polizia giudiziaria, alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore (art. 2, comma 11, lett.d), che ha modificato l'art. 659, comma 1-bis, c.p.p., prevedendo le parole «per il delitto  previsto dall'art. 575 c.p., nella forma tentata, o  per  uno dei delitti, consumati o tentati», in sostituzione delle  parole:  «per  uno  dei delitti»).La previsione (di cui all' art. 64-bis, disp. att .c.p.p) in base alla quale ai fini della decisione dei procedimenti di separazione personale dei coniugi o delle cause relative ai figli minori di età o all'esercizio della potestà genitoriale, è trasmessa senza ritardo al giudice civile procedente, copia delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, del provvedimento con il quale è disposta l'archiviazione e della sentenza emessi nei confronti di una delle parti in relazione a determinati reati (comma 12).

Bibliografia

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