Codice Penale art. 600 octies - Impiego di minori nell'accattonaggio. Organizzazione e favoreggiamento dell'accattonaggio. Induzione e costrizione all'accattonaggio 1 2 .Impiego di minori nell'accattonaggio. Organizzazione e favoreggiamento dell'accattonaggio. Induzione e costrizione all'accattonaggio 1 2. [I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque si avvale per mendicare di una persona minore degli anni sedici o, comunque, non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare, è punito con la reclusione da uno a cinque anni3. [II]. Chiunque induca un terzo all'accattonaggio, organizzi l'altrui accattonaggio, se ne avvalga o comunque lo favorisca a fini di profitto e' punito con la reclusione da due a sei anni. La pena e' aumentata da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso con violenza o minaccia o nei confronti di persona minore degli anni sedici o comunque non imputabile4.
competenza: Trib. monocratico (udienza prelim.) arresto: facoltativo fermo: non consentito; consentito (2° comma seconda parte) custodia cautelare in carcere: consentita altre misure cautelari personali: consentite procedibilità: d'ufficio [1] Articolo inserito dall'art. 3, comma 19, lett. a), della l. 15 luglio 2009, n. 94 [2] Rubrica sostituita, in sede di conversione, dall'art. 21-quinquies, lett. b), d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, conv., con modif., in l. 1 dicembre 2018, n.132. Il testo precedente era il seguente: «Impiego di minori nell'accattonaggio». Da ultimo la rubrica è stata sostituita dall'art. 16, comma 1, lett. c), d.l. 11 aprile 2025, n. 48, conv. in l. 9 giugno 2025, n. 80. Il testo precedente era il seguente: «Impiego di minori nell'accattonaggio. Organizzazione dell'accattonaggio». [3] Comma modificato dall'art. 16, comma 1, lett. a), d.l. 11 aprile 2025, n. 48, conv. in l. 9 giugno 2025, n. 80, che ha sostituito la parola seguente: «sedici» alla parola: «quattordici» e le parole «da uno a cinque anni» alle parole: «fino a tre anni». [4] Comma aggiunto, in sede di conversione, dall'art. 21-quinquies, lett. a), d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, conv., con modif., in l. 1 dicembre 2018, n.132 e successivamente sostituito dall'art. 16, comma 1, lett. b), d.l. 11 aprile 2025, n. 48, conv. in l. 9 giugno 2025, n. 80. Il testo precedente era il seguente: «Chiunque organizzi l'altrui accattonaggio, se ne avvalga o comunque lo favorisca a fini di profitto è punito con la reclusione da uno a tre anni». InquadramentoL'impiego di minori nell'accattonaggio è stato oggetto di una ricollocazione del precetto — già contravvenzione prevista dall'art. 671 a tutela dell'ordine e della tranquillità pubblica — nel quadro dei delitti contro la personalità individuale, ricollocazione avvenuta ad opera dell'art. 3 l. 15 luglio 2009, n. 94. Il delitto mira a garantire il sano sviluppo della personalità del minore rispetto a forme di sfruttamento attribuibili sia a soggetti estranei al fanciullo, sia a soggetti rivestiti di una posizione di garanzia; si tratta di condotte prive dei caratteri di cui all'art. 600, ma non sfornite di lesività per il bene giuridico tutelato. La fattispecie incriminatrice è stata significativamente ampliata con d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, conv. con modifiche dalla l. 1 dicembre 2018, n. 132 (art. 21-quinquies), in vigore dal 4 dicembre 2018, che ha sostituito la rubrica con la locuzione «Impiego di minori nell'accattonaggio. Organizzazione dell'accattonaggio» ed ha aggiunto il secondo comma. Ulteriore novellazione – tesa ad ampliare la portata della norma e ad inasprire la sanzione - si deve al d.l. 11 aprile 2025, n. 48., conv., con modif., dalla l. 9 giugno 2025, n.80. SoggettiSoggetto attivo Si tratta di reati comuni, che possono essere commessi da «chiunque», salvo la seconda condotta (in entrambe le ipotesi) sanzionata al comma 1, è reato proprio del soggetto dotato di autorità o affidatario o custode del minore (Orlandi, cit.). MaterialitàCondotta Il reato di cui al co. 1 prevede tre ipotesi: a) la prima, integrata dalla condotta di chi si avvale, per mendicare, di un soggetto infraquattordicenne o comunque non imputabile; per la configurazione del reato è indifferente che anche l'autore del reato mendichi a sua volta (Mantovani, 2013, 294); il d.l. n. 48/2025 ha elevato l’età soglia del soggetto sfruttato ad anni sedici, così ampliando la portata precettiva della disposizione. b)la seconda, integrata dalla condotta di chi permette ad un soggetto infraquattordicenne (oggi infrasedicenne) o comunque non imputabile sottoposto alla sua autorità, custodia o vigilanza di mendicare; per la configurazione del reato è indifferente che vi sia un consenso, espresso o tacito, dell'autore del fatto o la mera tolleranza (Mantovani, 2013, 294; Fiandaca e Musco, 2013, 145); c) la terza, integrata dalla condotta di chi permette a terzi di avvalersi di un soggetto infraquattordicenne ( oggi infrasedicenne) o comunque non imputabile sottoposto alla sua autorità, custodia o vigilanza per mendicare; il terzo risponderà, a sua volta, della condotta sub (a) (Mantovani, 2013, 294). Il verbo «avvalere» — presente nella prima e nella terza condotta — richiama situazioni in cui la p.o. sia adoperata per richiedere l'elemosina in prima persona, come anche quelle in cui ne sia solo sfruttata la presenza per suscitare la compassione dei passanti (Fiandaca e Musco, 2013, 145). I termini «autorità, custodia o vigilanza», ricomprendono ogni rapporto, di diritto o di fatto, che possa legare l'agente al soggetto passivo e che possa far ritenere sussistente, in capo, al primo, una posizione di garanzia. Il reato di cui al comma 2 (nel testo introdotto con la l. 1 dicembre 2018, n. 132), che non vedeva più come persona strumentalizzata un minore, prevedeva tre ipotesi; a) la prima, relativa a chi organizzi l'altrui accattonaggio, ovvero predisponga attività e mezzi per consentire ad altri di mendicare; b) la seconda, relativa a chi si avvalga di terzi per l'esercizio dell'accattonaggio (si veda la definizione del verbo “avvalere” relativa alla condotta di cui al comma 1); c) la terza di chi favorisca l'accattonaggio a fini di profitto ovvero svolga ogni attività utile a facilitare l'altrui accattonaggio percependone un'utilità di natura normalmente economica. Il comma 2 è stato significamente interpolato dal d.l. n. 48/2025, che ha: 1) inserito l’induzione all’accattonaggio come ulteriore condotta penalmente rilevante; 2) inasprito la pena, portando la forbice edittale a 2-6 anni; 3) introdotto una nuova circostanza aggravante (su cui v. infra sub § 9). Elemento psicologicoIl reato è punito solo a titolo di dolo. La fattispecie di cui al primo comma è a dolo generico, il cui oggetto si diversifica in ragione della condotta a cui accede (Mantovani, 2013, 294, Fiandaca e Musco, 2013, 145). a) Nella condotta di cui alla lett. a, del § "Condotta", il dolo consiste nella volontà di avvalersi, per mendicare, di persona infraquattordicenne (o infrasedicenne) o non imputabile, con la consapevolezza dell’età o della condizione di quest’ultima. b) Nella condotta di cui alla lett. b, del § "Condotta", il dolo consiste nella volontà di permettere che la p.o. mendichi con la consapevolezza dell’età o della condizione di quest’ultima e della propria posizione di garanzia rispetto ad essa. c) Nella condotta di cui alla lett. c, del § “Condotta", il dolo consiste nella volontà di permettere che altri si avvalga della p.o. per mendicare, con la consapevolezza dell’età o della condizione di quest’ultima e della propria posizione di garanzia rispetto ad essa. Le prime tre condotte di cui al comma 2 sono a dolo generico; la terza potrebbe ritenersi a dolo specifico, essendo necessario il fine di profitto. Non è necessario, ai fini della configurabilità del reato, che i minori siano sottoposti a sofferenze o mortificazioni (Cass. I, n. 7140/2022). Consumazione e tentativoConsumazione Quanto al reato di cui al comma 1, esso si perfeziona nel momento e nel luogo in cui il soggetto passivo compie l’atto di accattonaggio, ancorché non seguito dall’ottenimento di somme di denaro; non è necessario che gli episodi di accattonaggio siano ripetuti (Fiandaca e Musco, 2013, 145) e la consumazione si ha quando avviene l’ultimo di essi (Mantovani, 2013, 295). Si tratta di reato eventualmente permanente, sicché, se non è necessaria la reiterazione, quando però quest'ultima si verifichi, il reo risponderà comunque di un unico reato (Orlandi, cit.). Secondo Mantovani (2013, 295), si tratta di reato eventualmente abituale. Tentativo Il tentativo è configurabile. ScriminantiNon assume rilevanza scriminante la connotazione culturale della pratica di chiedere l’elemosina, poiché in contrasto con i beni fondamentali riconosciuti dall’ordinamento costituzionale, quali il rispetto dei diritti umani e la tutela dei minori (Cass. I, n. 7140/2022). Concorso di personePer la responsabilità di chi, con il consenso o la tolleranza del titolare della posizione di garanzia, si avvale del minore, opererà la norma punitiva indicata, v. supra (§ 3.1 Condotta, lett. a), mentre il concorrente risponderà del reato secondo la condotta di cui supra (§ Condotta, lett. c). Rapporti con altri reati
Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù V. pronunzia riportata all’art. 600 (§ 9.1 Impiego di minori nell’accattonaggio). Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù e maltrattamenti V. pronunzia riportata all’art. 600 Impiego di minori nell’accattonaggio ex art. 671 Sussiste continuità normativa tra la contravvenzione di cui all'art. 671 ed il delitto di cui all'art. 600-octies e non si è verificata alcuna abolitio criminis a seguito dell'abrogazione dell'una e dell'ingresso nel codice penale dell'altra, in quanto l'uno e l'altro precetto puniscono la medesima condotta, dovendosi solo discernere la pena da applicare in ragione del tempus commissi delicti e della minor gravità della contravvenzione (Cass. I, n. 21198/2011). Circostanze(a) Il comma 2, secondo periodo, come inserito dal d.l. n. 48/2025 prevede una circostanza aggravante ad effetto speciale se il fatto è commesso con violenza o minaccia o nei confronti di persona minore degli anni sedici o comunque non imputabile. (b) Quando il reato è commesso contro persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale, la pena è aumentata da un terzo alla metà (art. 36 co. 1 l. n. 104/1992). (c) Una speciale attenuante è prevista dall'art. 600-septies.1, cui si rinvia. PrescrizioneIl termine di prescrizione è raddoppiato ai sensi dell'art. 157 comma 6. Profili di diritto intertemporaleLa novella ex d.l. n. 48/2025 ha inciso sulla tipicità delle fattispecie di entrambi i commi, da una parte elevando l'età “sensibile” della persona offesa a sedici anni, dall'altra introducendo anche la condotta di induzione tra quelle oggetto del precetto; dall'altra, ancora, inasprendo le pene per tutte le condotte. La novella ha configurato, infine, la circostanza aggravante di cui al § “Circostanze”, lett. a. Si tratta di interventi tutti peggiorativi che, pertanto, si applicheranno solo per i fatti commessi dopo il 12 aprile 2025. Profili processualiGli istituti Il reato in discorso è procedibile d’ufficio e di competenza del Tribunale monocratico. Per i fatti commessi all'estero, cfr. sub art. 604. Per tale reato, alla luce del d.l. n. 48/2025: a) è possibile disporre intercettazioni solo per i fatti di cui al comma 2; b) è possibile l’arresto facoltativo in flagranza, ma non il fermo; c) è consentita l’applicazione della custodia in carcere e delle altre misure cautelari personali. BibliografiaAimi, Il “decreto sicurezza” 2018: i profili penalistici, in Riv. It. dir. e proc. pen. fasc.1, 1 marzo 2019,135; Orlandi, Impiego di minori nell’accattonaggio, in Dig. d. pen., 2013; Zizanovich, Le modifiche apportate al codice penale dalla l. 15 luglio 2009, n. 94, in Giur. merito 2009; |