Codice Penale art. 603 ter - Pene accessorie (1).

Paola Borrelli

Pene accessorie (1).

[I]. La condanna per i delitti di cui agli articoli 600, limitatamente ai casi in cui lo sfruttamento ha ad oggetto prestazioni lavorative, e 603-bis, importa l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione, e relativi subcontratti.

[II]. La condanna per i delitti di cui al primo comma importa altresì l'esclusione per un periodo di due anni da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi da parte dello Stato o di altri enti pubblici, nonché dell'Unione europea, relativi al settore di attività in cui ha avuto luogo lo sfruttamento. 

[III]. L'esclusione di cui al secondo comma è aumentata a cinque anni quando il fatto è commesso da soggetto al quale sia stata applicata la recidiva ai sensi dell'articolo 99, secondo comma, numeri 1) e 3).

(1) Articolo inserito dall'art. 12 del d.l. 13 agosto 2011, n. 138,conv. con modif., in l. 14 settembre 2011, n. 148.

Inquadramento

L'art. 603-ter prevede pene accessorie per i reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, nonché per il delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù che comporti sfruttamento lavorativo. Questa disposizione rafforza l'apparato sanzionatorio, includendo misure che isolano dal mercato del lavoro e limitano la capacità imprenditoriale di chi svolge attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, con le modalità di cui all'art. 603-bis, e dei datori di lavoro che sfruttano la manodopera o adottano metodi di asservimento nella gestione dei dipendenti, secondo il paradigma dell'art. 600.

Delitti a cui conseguono

Le pene accessorie di cui all'art. 603 ter conseguono automaticamente alla condanna per:

(a) il delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù di cui all'art. 600, solo allorquando la condotta concerna sfruttamento di prestazioni lavorative;

(b) il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui all'art. 603 bis.

Provvedimenti a cui conseguono

Tale tipo di pene accessorie consegue solo a sentenza di condanna e non a sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti, (applicazione che, in astratto, sarebbe possibile in caso di patteggiamento a pena superiore a due anni).

Tipologie

L'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese

La pena accessoria è quella disciplinata dall'art. 32-bis e priva il condannato della capacità di esercitare, durante l'interdizione, l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

La definizione dei destinatari della pena, accanto alle nozioni agevolmente ricavabili dal diritto societario, pone una sorta di clausola di chiusura atta a ricomprendere chiunque svolga funzioni di rappresentanza della persona giuridica. La pena accessoria si applica anche a chi quelle qualifiche rivesta di fatto.

La durata, riguardando la norma generale (art. 37), è uguale a quella della pena principale, non essendo diversamente previsto.

Il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la P.A.

Si ritiene che la pena accessoria in esame si distingua da quella prevista in generale dall’art. 32-ter, quale incapacità di contrattare con la P.A.,  salvo che per ottenere la prestazione di un pubblico servizio. Da una parte, nell'art. 603-ter vi è una specificazione dei contratti interdetti che non c'è nell'art. 32-ter e, dall'altra, nella norma di parte speciale, l'esclusione circa i contratti relativi a pubblici servizi è assente. Non solo. L'art. 32-quater limita l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo precedente solo ai reati di cui al catalogo ivi indicato, in cui mancano sia l'art. 600 che l'art. 603-bis, e solo allorché la condotta sia portata in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa. Un corollario di questa tesi è, quanto alla durata, che non trova applicazione la forbice da uno a tre anni di cui all'art. 32-ter comma 2, ma la regola generale di cui all'art. 37, secondo cui la pena accessoria ha una durata pari a quella della pena principale inflitta. Per la definizione del cottimo fiduciario, cfr. art. 125 d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163.

Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi pubblici anche dell'UE

La previsione è analoga, sotto il profilo strutturale, alla sanzione prevista in tema di responsabilità delle persone giuridiche dall'art. 9, comma 2, lett. d), d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e prevede che il condannato patisca anche l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi. La disposizione in discorso non prevede, invece, la revoca dei benefici già concessi prevista dal d.lg. n. 231/2001.

La pena ha una durata di due anni, salvo un aumento “secco” a cinque anni nel caso di soggetti a cui sia stata applicata la recidiva ai sensi dell'art. 99 comma 2 nn. 1) e 3), cioè nel caso di commissione di delitto della stessa indole ovvero di delitto commesso durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.

Destinatari

Per quanto concerne i fatti commessi prima del 4 novembre 2016, data di entrata in vigore della l. n. 199/2016, non sembrano esservi ostacoli all'applicabilità delle pene accessorie sia all'intermediario ex art. 602-bis che agisca per conto del datore di lavoro sia a quest'ultimo, allorché sia condannato per l'istigazione del primo. 

Bibliografia

Marino, Il caporalato quale nuova forma di schiavitù. Analisi dell'art. 603-bis c.p. in attesa di una riforma effettiva, in Il Penalista; relazione dell'Ufficio del Massimario n. III/11/2011 del 5 settembre 2011, in Cortedicassazione.it; Scarcella, Il reato di «caporalato» entra nel codice penale, in Dir. Pen. e Proc. 2011. V. anche la bibliografia dell’art. 603 bis.

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