Codice Penale art. 609 bis - Violenza sessuale 1 2 .[I]. Chiunque [609-septies4 nn. 2-3] con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni [609-nonies; 38 c.p.p.] 3. [II]. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali: 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto [609-quater, 609-sexies, 609-decies]; 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona [609-septies]. [III]. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.
competenza: Trib. collegiale; Corte di assise ( circostanza aggravante ex art. 609-ter, ultimo comma, c.p.) arresto: obbligatorio (primo e secondo comma); facoltativo (terzo comma) fermo: consentito custodia cautelare in carcere: consentita, ma v. art. 275, comma 3, c.p.p. altre misure cautelari personali: consentite (terzo comma, v. art. 282-bis, sesto comma, 288, secondo comma, e 384-bis c.p.p.) procedibilità: a querela di parte; d'ufficio (ipotesi di cui all'art. 609-septies4) [1] Articolo inserito dall'art. 3 l. 15 febbraio 1996, n. 66. V. art. 16 l. n. 66, cit. [2] L'art. 85, comma 2-ter d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come da ultimo modificato dall'art. 5-bis d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., in l. 30 dicembre 2022, n. 199, dispone che: «Per i delitti previsti dagli articoli 609-bis, 612-bis e 612-ter del codice penale, commessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, si continua a procedere d'ufficio quando il fatto è connesso con un delitto divenuto perseguibile a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto». La Corte cost. con sent. 24 luglio 2025, n. 123, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2-ter del citato art. 85 d.lgs. n. 150, cit., «nella parte in cui prevede che si continua a procedere d'ufficio per il delitto previsto dall'art. 612-bis del codice penale connesso con il delitto di cui all'art. 635, secondo comma, numero 1), cod. pen. commesso, prima della data di entrata in vigore del medesimo d.lgs. n. 31 del 2024, su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, e nella parte in cui non prevede che, relativamente al suddetto delitto di cui all'art. 612-bis cod. pen., i termini previsti dall'art. 85, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 150 del 2022 decorrano dalla data della pubblicazione della presente sentenza nella Gazzetta Ufficiale». [3] Comma modificato dall'art. 13, comma 1, l. 19 luglio 2019, n. 69, in vigore dal 9 agosto 2019, che ha sostituito le parole «da sei a dodici anni» alle parole: «da cinque a dieci anni».Per un'ipotesi di aumento della pena, v. art. 36 l. 5 febbraio 1992, n. 104. InquadramentoIl delitto di violenza sessuale appresta tutela al bene della libertà sessuale quale una delle forme di estrinsecazione della libertà personale, proteggendo la libera autodeterminazione della persona offesa nella sfera sessuale, ed è integrato dalla condotta di chi costringe o induce taluno a subire o compiere atti sessuali scomponendosi in due differenti fattispecie, di cui, una, costrittiva, in quanto il fatto tipico deve essere realizzato con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità e, l'altra, induttiva in quanto il fatto tipico deve essere commesso con abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto oppure con inganno attraverso il quale è carpito alla vittima un consenso viziato al compimento dell'atto sessuale per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. Nei casi di minore gravità, il trattamento sanzionatorio è attenuato in quanto la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi. Nell'ottica, dichiaratamente perseguita, di inasprire le pene per i reati sessuali, l'art. 13 della l. N. 69/2019, in vigore dal 9 agosto 2019, ha modificato, in aumento, il trattamento sanzionatorio stabilito per il delitto di cui all'art. 609-bis c.p., sostituendo, all'originaria sanzione (da cinque a dieci anni di reclusione), la pena della reclusione da sei a dodici anni, che era prevista per le aggravanti di cui al comma 1 dell'art. 609-ter c.p., anch'esse oggetto di cambiamento, unitamente alle pene stabilite per i reati di cui all'art. 609-quater c.p. e all'art. 609-octies c.p. In conseguenza della riscrittura dell'art. 131-bis c.p., ad opera dell'art. 1 del d.lgs. n. 150/2022 nella parte in cui ha modificato – a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 6 d.l. n. 162/2022 – il comma 3 dell'art. 131-bis c.p. (cfr. sub art. 131-bis), è stato escluso che si possa configurare il fatto di particolare tenuità quando si procede per il delitto, consumato o tentato, di cui all'art. 609-bis c.p. La l. n. 168/2023, recante « Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica » , in vigore dal successivo 9 dicembre, ha poi messo in atto, al fine di disinnescare una pericolosa e purtroppo persistente escalation criminale in materia, una serie di di tutele ad intensità crescente, rafforzando i percorsi procedimentali preferenziali, già intrapresi con la citata l. n. 69/2019, nota come “codice rosso” (cfr. infra par. 11.1), per reati ritenuti significativi della degenerazione delle relazioni familiari e delle relazioni cosiddette “strette”. Quest'ultima legge, infatti, aveva introdotto anche nuove fattispecie incriminatrici, prevedendo anche inasprimenti sanzionatori. Pertanto, in continuità con tale ultimo intervento normativo, la ln. 122/2023, c.d. codice rosso rafforzato, ha ridisegnato i poteri del procuratore della Repubblica nei casi di violazione dell'art. 362, comma 1-ter, c.p.p., in materia di assunzione di informazioni dalle vittime. Gli interventi normativi, strettamente collegati tra loro, mirano a contrastare, ancor più efficacemente e sotto molteplici aspetti, la violenza sulle donne (comprese le ipotesi più gravi come il c.d. femminicidio), e la violenza domestica nel solco delle linee guida tracciate, in tali ambiti, dalle fonti sovranazionali. A tal proposito e come criterio principale di collegamento, spicca, ancora una volta, la Convenzione di Istanbul del Consiglio di Europa, sottoscritta l'11 maggio 2011, ratificata con l. n. 77/2013, sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, il cui art. 3 definisce: a) la “violenza nei confronti delle donne”, come violazione dei diritti umani e forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata; b) la “violenza domestica” come espressione che ricomprende tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima; c) il termine “genere”, con il quale si designano i ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini. Va tuttavia precisato che la nozione di violenza domestica trova la sua definizione normativa nell'art. 3, comma 1, d.l. n. 93/2013, convertito nella l. n. 119/2013 come interpolato e rafforzato dalla l. n. 16/2023 secondo cui integrano violenza domestica «uno o più atti, gravi ovvero non episodici, o commessi in presenza di minorenni, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verifichino all'interno della famiglia o del nucleo familiare, tra coniugi o ex coniugi, o tra persone legate attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima». Per rimarcare la centralità del tema riguardante il contrasto alle violenze domestiche, va segnalata una fondamentale pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo che, nel configurare la violazione dell'art. 3 della Convenzione, ha affermato il principio, che assume una valenza di carattere generale ed è quindi applicabile anche ai reati sessuali, secondo il quale “lo scopo di una protezione efficace contro (…) le violenze domestiche, non si può considerare raggiunto quando un procediemnto penale è chiuso in quanto i fatti sono prescritti. (…). Questa constatazione non [viene meno per] il fatto che, come nel caso di specie, può essere accordato un risarcimento danni per dei reati prescritti (…). La Corte rammenta che i reati legati alle violenze domestiche devono essere consderati, anche se sono commessi da privati, tra i reati più gravi per i quali la giurisprudenza della Corte considera che è incompatibile con gli obblighi procedurali derivanti dall'art. 3 che le indagini su tali reati si estinguano per effetto della prescrizione a causa dell'inerzia delle autorità (…)” (Corte EDU, 13 febbraio 2025, P. c. Italia). Sugli stessi temi, va poi ricordata la direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 (c.d. direttiva vittime) cosicché, nel solco delle coordinate europee, il nuovo corpo di disposizioni modifica il codice penale, il codice di procedura penale, il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione sviluppando plurime direttrici di tutela. In particolare, la l. n. 168/2023 ha rafforzato le misure in tema di ammonimento, ha ampliato il contenuto dei diritti di informazione delle vittime, ha potenziato le misure di prevenzione in materia di contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica, ha aggiornato le misure in tema di formazione dei ruoli di udienza e di celerità, anche in tema di misure cautelari, nella trattazione di processi in materia di contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica, ha ridefinito le disposizioni in materia di attribuzioni del Procuratore della Repubblica, ha previsto l'introduzione di iniziative informative specifiche in materia, ha stabilito termini per l'esercizio dell'azione cautelare in materia e per la valutazione da parte del giudice delle richieste, prevedendo poteri di controllo affidati alle Procure generali, ha introdotto modifiche relative agli effetti della violazione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari, ha ampliato i casi di arresto in flagranza differito, ha dettato ulteriori disposizioni in materia di allontanamento d'urgenza dalla casa familiare, ha rafforzato le disposizioni in materia di misure cautelari e dell'uso del braccialetto elettronico, ha emanato ulteriori disposizioni in materia di misure cautelari coercitive, ha aggiornato le disposizioni in materia di informazioni alla persona offesa dal reato e in materia di obblighi di comunicazione, ha novellato le disposizioni in materia di sospensione condizionale della pena, ha modificato le disposizioni in materia di indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti, ha previsto la concessione di una provvisionale a titolo di ristoro anticipato a favore delle vittime o degli aventi diritto e ha previsto che siano stabiliti i criteri per il riconoscimento e l'accreditamento degli enti e delle associazioni organizzatori di percorsi di recupero destinati agli autori di reato. Quanto alla misura dell'ammonimento del questore, disciplinata dall'art. 3, d.l. n. 93/2013, convertito nella l. n. 119/2013, detta misura, che ha natura amministrativa, si sostanzia in un richiamo, rivolto al soggetto cui si attribuiscono comportamenti violenti, a tenere condotte socialmente adeguate e ciò sin dalle prime manifestazioni riconducibili alle categorie criminologiche della violenza di genere e della violenza domestica. L'ammonimento presuppone una segnalazione, purché avanzata in forma non anonima, di un fatto maturato in un contesto di violenza di genere o di violenza domestica. Il provvedimento, che non è privo di potenzialità dissuasiva nei confronti del soggetto cui l'ammonimento stesso è rivolto, mira a contenere livelli non elevati di pericolosità soggettiva. Il comma 1 dell'art. 1 della l. n. 168 ha apportato alcune modificazioni al testo originario, aggiungendo alcune disposizioni mentre al comma 2 ha inserito nella legge del 2013 e succ. mod. l'art. 3.1, il quale contempla l'adozione di misure di vigilanza dinamica disposte dal prefetto in relazione a fatti di violenza domestica. Si tratta di un particolare meccanismo di controllo che si risolve in una vigilanza continuativa e mobile sul territorio, posta in essere per tutelare più efficacemente la persona offesa. L'iniziativa in proposito è affidata agli organi di polizia che procedono in seguito a denuncia o querela. Il presupposto per la sua adozione è dato dall'emersione, sin dai primi accertamenti investigativi, di elementi concretamente significativi del pericolo di recidiva, in relazione ai fatti di reato per i quali l'art. 362, comma 1-ter, c.p.p. - introdotto dalla l. n. 122/2023 e nel cui novero sono ricompresi i reati sessuali - impone l'assunzione di informazioni dalla persona offesa entro un termine assai breve, ossia tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato. Va ricordato che tutti gli interventi normativi di contrasto alla violenza, domestica e di genere, hanno in comune l'obiettivo di promuovere l'azione integrata degli operatori pubblici (autorità giudiziaria, forze dell'ordine, presidi sanitari, centri antiviolenza e altre istituzioni pubbliche) che, entrando in contatto con le vittime di violenza, hanno il compito di agevolarle affinché le stesse possano essere ricevute all'interno di un circuito virtuoso di accoglienza ed assistenza dove trovare sostegno fisico, psicologico ed economico. Le vittime debbono, pertanto, essere informate dell'esistenza e del funzionamento dei centri antiviolenza presenti sul territorio e, in particolare, nella zona di residenza della vittima stessa. Perciò i soggetti pubblici (forze dell'ordine, presidi sanitari e istituzioni pubbliche), che ricevono una notizia di reato tra quelle indicate nell'art. 11, comma 1, d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, sono tenuti ad offrire attività di supporto logistico, ponendo la vittima, ove ne faccia espressamente richiesta, in diretto contatto con le strutture territoriali. Allo scopo di rendere più effettiva la tutela delle persone oggetto di violenza domestica e di genere, è stato potenziato l'apparato concernente le misure di prevenzione. L'art. 2 della l. n. 168 ha ampliato la categoria dei soggetti a pericolosità qualificata di cui all'art. 4, comma 1, lett. i-ter) del codice antimafia e delle misure di prevenzione, includendovi anche gli indiziati del reato di violenza sessuale (limitatamente al solo delitto di cui all'art. 609-bis e con esclusione, del tutto irragionevole ma con lacuna non colmabile in via interpretativa, per i reati di cui all'art. 609-quater e 609-octies c.p.) nei cui confronti, quando risulti accertata la pericolosità sociale, può essere imposta la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con l'eventuale cumulo del divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quello di residenza o di dimora abituale o, in via gradata, subordinatamente alla inadeguatezza delle altre misure, con il più afflittivo divieto di soggiorno nel comune di residenza. Al giudice della prevenzione è attribuito il potere di calibrare la misura attraverso le prescrizioni più opportune al fine di garantire le istanze di difesa sociale ravvisabili in concreto. È tuttavia obbligatoria l'adozione, in relazione ai soggetti indiziati della commissione di tali delitti, ma con il loro consenso, di specifiche modalità di controllo, omologhe a quelle previste per le misure cautelari personali, di cui all'art. 275-bis c.p.p. L'applicazione di tali procedure di controllo, che debbono essere attuate con mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, è tuttavia subordinata ad un preliminare accertamento di “fattibilità tecnica”. È necessario cioè che, oltre alla disponibilità dello strumento di controllo, il giudice ne verifichi anche la condizione tecnica che ne garantisca il pieno e completo funzionamento operativo. Siccome si tratta di uno strumento di controllo diretto a limitare la libertà di movimento in senso lato (e, quindi, di una misura comunque limitativa della libertà personale), è necessario il consenso del proposto per la sua concreta applicazione. Il legislatore ha, in una certa misura, incentivato la prestazione del consenso, prevedendo che, in mancanza, la sorveglianza avrà una durata minima non inferiore a tre anni e sarà rafforzata dalla prescrizione: 1) dell'obbligo di presentazione periodica all'autorità di pubblica sicurezza (con cadenza almeno bisettimanale); 2) dell'obbligo o del divieto di soggiorno, salva diversa valutazione. Le medesime misure rafforzative conseguono nel caso di non fattibilità tecnica del controllo e, al tal proposito, con aspetti di dubbia tenuta di costituzionalità della previsione, nonostanbte la clausola di salvezza della diversa valutazione, non potendosi far ricadere, con l'aggravamento delle prescrizioni, sul proposto che vi abbia acconsentito, questioni che attengono a problematiche tecniche relative all'applicazione dello strumento di controllo. È poi previsto che la manomissione degli strumenti di controllo sia valutata quale fatto implicante, di per sé, un incremento del rischio e costituisce presupposto giustificativo del protrarsi della misura alla durata minima di quattro anni. Conseguono alla sorveglianza speciale, in forza del novellato assetto normativo, sia il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati abitualmente dalle persone sottoposte a protezione, sia l'obbligo di mantenere una determinata distanza, non inferiore a cinquecento metri - valutata adeguata “fascia di rispetto” - da tali luoghi e da tali persone, salva la possibilità per il Tribunale della prevenzione di regolamentare le modalità e dettare ulteriori limitazioni quando la frequentazione dei luoghi suddetti sia necessaria per comprovate esigenze o per motivi di lavoro (art. 8 del codice antimafia e delle misure di prevenzione). L'apparato normativo inoltre prevede che, per le ragioni di urgenza insite all'adozione delle misure di prevenzione personale, il Presidente del Tribunale possa disporre, nel corso del procedimento applicativo e fino a che la misura non divenga esecutiva, l'applicazione in via temporanea del divieto di avvicinamento e dell'obbligo di mantenere la distanza “di sicurezza” di cinquecento metri dalla persona offesa, con le particolari modalità di controllo del braccialetto elettronico e ciò in presenza di motivi di particolare gravità e con imposizione di particolari e tipizzati obblighi qualora il soggetto neghi il consenso o sia accertata la non fattibilità tecnica del dispositivo di controllo a distanza. Da ultimo, è stata introdotta una nuova fattispecie incriminatrice omologa a quella prevista dall'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, inserita nell'art. 75-bis, nel caso di violazione dei provvedimenti d'urgenza del divieto o dell'obbligo di soggiorno e delle correlate prescrizioni disposte in via interinale dal presidente del tribunale della prevenzione, punita con la reclusione da uno a cinque anni, in relazione alla quale è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza. Quanto alle disposizioni processuali applicabili ai reati sessuali, si rinvia infra al par. 11.1. SoggettiSoggetto attivo Il delitto di violenza sessuale è un reato comune, potendo essere commesso da chiunque. Soggetto passivo Qualsiasi persona può essere soggetto passivo del reato in questione posto che la norma lo individua adoperando il pronome “taluno” cosicché si prescinde: 1) dal sesso, potendo essere soggetto passivo sia la donna che l'uomo; 2) da qualsiasi status o altra condizione di vita o sociale che caratterizzi il soggetto passivo abusato. La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che integra la violazione dell'art. 609-bis qualsiasi forma di costringimento psico-fisico idonea ad incidere sull'altrui libertà di autodeterminazione, a nulla rilevando l'esistenza di un rapporto di coppia coniugale o paraconiugale tra le parti, atteso che non esiste all'interno di un tale rapporto un “diritto all'amplesso”, né conseguentemente il potere di esigere o imporre una prestazione sessuale (Cass. III, n. 14789/2004). L'art. 143 c.c., che disciplina i diritti e i doveri reciproci dei coniugi, prevede espressamente che “con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri” e che dal matrimonio deriva “l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione” ma non è minimamente desumibile dalla disposizione l'esistenza di un diritto assoluto del coniuge al compimento di atti sessuali contro la volontà del partner (Cass. III, n. 36962/2007). Sul punto, è stato ribadito che, proprio alla luce dell'art. 143 c.c., i rapporti sessuali posti in essere con violenza e minaccia da uno dei coniugi in danno dell’altro integrano il reato di violenza sessuale, non essendo consentito il compimento di atti sessuali ad uno dei coniugi quale sfogo dell’istinto sessuale anche contro la volontà dell’altro coniuge. A tale proposito è stato affermato che il concetto di violenza sessuale, nell'oggettività della tutela apprestata dalla previsione normativa, ha una sua sostanziale e immodificabile unitarietà, che non consente di distinguere tra violenza sessuale consumata tra estranei e violenza sessuale consumata all'interno di un rapporto coniugale; cosicché non esistono, quando si tratta di accertare se vi sia stata o meno coartazione dell'altrui libertà di scelta nei rapporti sessuali tra coniugi, criteri di giudizio diversi da quelli applicabili nei rapporti tra estranei; né esiste una “quantità” di violenza sessuale che sia tollerabile nell'ambito dei rapporto di coniugio (Cass. III, n. 18937/2016). Naturalmente, anche la prostituta può essere soggetto passivo del reato in esame, non essendo minimamente sostenibile che in casi simili la lesione del bene giuridico protetto sia meno grave (Beltrani-Marino,38). Integra pertanto il delitto di violenza sessuale la condotta di chi eserciti violenza o minaccia per costringere una prostituta a consumare un rapporto sessuale non consensuale, senza che le condizioni e le qualità personali della persona offesa legittimino la riconduzione del fatto all’ipotesi di minore gravità, in quanto il diritto al rispetto della libertà sessuale trova eguale riconoscimento nei confronti di chiunque, a prescindere dal motivo e dal numero dei rapporti usualmente intrattenuti (Cass. II, n. 2469/2016). L'interesse penalmente tutelato dall'art. 609-bis c.p. è infatti costituito dalla libertà di autodeterminazione della persona nella sfera sessuale (Cass. III, 1815/2007) ed il bene giuridico protetto risulta vulnerato nei confronti di qualunque persona che sia costretta o indotta con l'abuso o con l'inganno a subire o compiere atti sessuali. MaterialitàCondotta L'elemento materiale che caratterizza la violenza sessuale è tipizzato attraverso il richiamo nel modello legale a tre diverse modalità di estrinsecazione della condotta punibile che si risolvono in: 1) una costrizione fisica o morale contrassegnata rispettivamente dall'uso della violenza o della minaccia; 2) un abuso di autorità; 3) un'induzione che si realizza: a) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto; b) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. In siffatti casi, la condotta, per essere sussunta nell'ambito della fattispecie astratta del reato punito dall'art. 609-bis, deve esteriorizzarsi costringendo o inducendo la vittima a compiere o subire atti sessuali. Il concetto di atto sessuale costituisce pertanto il vero nucleo precettivo della fattispecie incriminatrice e, nell'intenzione del legislatore, mira a superare, attraverso una reductio ad unum, le problematiche connesse alle previgenti figure di reato (della congiunzione carnale violenta, abusiva e fraudolenta (artt. 519 e 520 c.p. 1930) e degli atti di libidine (art. 521 c.p. 1930), ricomponendo sotto la medesima espressione linguistica della violenza sessuale entrambe le figure di reato originarie. La scelta di unificare le figure appena richiamate costituisce infatti uno dei punti qualificanti della riforma introdotta con la l. n. 66/1996 (“norme contro la violenza sessuale”), tesa a tutelare maggiormente il soggetto passivo rimuovendo la necessità di verificare quando ricorresse l'ipotesi più grave di violenza carnale o quella più mite di atti di libidine, con dilatazione delle sofferenze della vittima amplificate anche dallo strepitus fori (Romano, 239), inconvenienti che il ricorso alla nozione di atti sessuali ha indubbiamente eliminato richiedendo tuttavia uno sforzo ermeneutico per la definizione dei segni linguistici adoperati per contrassegnare la nuova fattispecie incriminatrice. La giurisprudenza di legittimità è orientata nel senso di interpretare la nozione di “atto sessuale” non soltanto attribuendogli un mero significato di sintesi comprendente una vasta e diversificata tipologia di condotte in precedenza sussumibili nel reato di congiunzione carnale o in quello degli atti di libidine, ed ora tutte ricomprese nella nozione di atto sessuale, ma richiede che si debba anche tenere conto, con un approccio interpretativo di tipo sintetico, dell'intero contesto in cui il contatto tra soggetto attivo e persona offesa si è realizzato e della dinamica intersoggettiva, precisando che, per stabilire ciò che può considerarsi atto sessuale, occorre esaminare il “contesto di azione” definito alla stregua dell'interesse penalmente tutelato dalla norma incriminatrice, non essendo sufficiente fare esclusivamente riferimento alle parti anatomiche aggredite (Cass. III, n. 24683/2015). Perciò possono costituire una indebita intrusione fisica della sfera sessuale non solo i toccamenti delle zone genitali ma anche quelli delle zone ritenute “erogene”, ossia in grado di stimolare l'istinto sessuale secondo gli approdi conseguiti dalla scienza medica, psicologica ed antropologica-sociologica (Cass. III, n. 37395/2004), sicché la nozione di atto sessuale comprende qualsiasi condotta che, risolvendosi in un contatto corporeo seppure fugace ed estemporaneo, ponga in pericolo la libera autodeterminazione della persona offesa nella sfera sessuale, che costituisce l'oggetto della tutela penale (Cass. I, n. 7369/2006). E' stato quindi ribadito che, per decifrare il significato di “atto sessuale”, è necessario fare riferimento sia ad un criterio oggettivistico - anatomico e sia ad un criterio oggettivistico -contestuale, che tenga conto, cioè, del contesto di azione in maniera che, dalle modalità della condotta nel suo complesso, si accerti se vi sia stata o meno una indebita compromissione della libera determinazione della sfera sessuale altrui (Cass. III, n. 35591/2016). La violenza e la minaccia sono elementi costitutivi del reato di violenza sessuale e in loro assenza la formula di assoluzione dovrà essere pronunciata “perché il fatto non sussiste” in quanto la condotta dell'imputato, che costituisce il fatto, consiste essenzialmente nell'uso della violenza (o delle minacce) in rapporto ad atti sessuali cosicché, mancando l'uso della violenza o della minaccia, viene a mancare il fatto tipico, mentre viene ad essere accertato un fatto che, ai fini della perseguibilità penale, è essenzialmente diverso (Cass. I, n. 976/1968). La nozione di violenza nel delitto in esame non è necessariamente limitata alla esplicazione di energia fisica direttamente posta in essere verso la persona offesa, ma comprende qualsiasi atto o fatto cui consegua la limitazione della libertà del soggetto passivo, così costretto a compiere o subire atti sessuali contro la propria volontà, come nel caso in cui la persona offesa sia stata condotta con un pretesto dagli imputati in un luogo isolato senza conseguente possibilità di opporre una valida resistenza (Cass. III, n. 6643/2010). Non si richiede pertanto che la violenza sia tale da annullare la volontà del soggetto passivo, ma è sufficiente che la volontà risulti coartata e che, di conseguenza, il rapporto sessuale, non voluto dalla vittima, sia consumato anche solo approfittando dello stato di prostrazione, angoscia o diminuita resistenza in cui la vittima stessa è ridotta (Cass. III, n. 16609/2017). In altri termini, l'elemento oggettivo del reato, oltre a consistere nella violenza fisica in senso stretto o nell'intimidazione psicologica in grado di provocare la coazione della vittima, si configura anche nel compimento di atti sessuali repentini, compiuti improvvisamente all'insaputa della persona destinataria, in modo da poterne prevenire anche la manifestazione di dissenso (Cass. III, n. 46170/2014) e ciò in quanto l'elemento della violenza può estrinsecarsi, nel reato in questione, oltre che in una sopraffazione fisica, anche nel compimento insidiosamente rapido dell'azione criminosa tale da sorprendere la vittima e da superare la sua contraria volontà, così ponendola nell'impossibilità di difendersi (Cass. III, n. 27273/2010). Sul rilievo, ampiamente consolidato nella giurisprudenza di legittimità, che, nel reato de quo, l'elemento della violenza può estrinsecarsi, oltre che in una sopraffazione fisica, anche nel compimento insidiosamente rapido dell'azione criminosa tale da sorprendere la vittima e da superare la sua contraria volontà, così ponendola nell'impossibilità di difendersi, il reato di cui all'art. 609-bis è stato ritenuto configurabile anche nel caso in cui un dentista aveva baciato una giovanissima paziente colta di sorpresa dall'estemporanea iniziativa del professionista, di fronte alla quale la vittima si era trovata nell'impossibilità di reagire e di esprimere il suo dissenso (Cass. III, n. 20712/2018). La minaccia consiste nella prospettazione di un male futuro ingiusto, ai danni della potenziale vittima o di terzi, cui derivi la limitazione della libertà del soggetto passivo, così costretto a compiere o subire atti sessuali contro la propria volontà. Nella nozione di minaccia impiegata dall'art. 609-bis vi rientra perciò anche la prospettazione, da parte del soggetto agente, di esercitare un diritto quando essa sia finalizzata al conseguimento dell'ulteriore vantaggio di tipo sessuale, non giuridicamente tutelato, ottenendosi per tale via un profitto ingiusto e “contra ius”, come nel caso di minaccia rappresentata dal prospettato esercizio di un'azione di sfratto (Cass. III, n. 37251/2008). L'abuso di autorità, che completa le modalità di estrinsecazione della condotta costrittiva, costituisce una forma particolare di abuso di posizione attraverso il quale l'agente sfrutta, per costringere la vittima a compiere o subire atti sessuali, una situazione soggettiva di supremazia che detiene nei confronti della persona offesa per vincerne la resistenza mediante l'abuso di una situazione dominante di tipo autoritativo. La giurisprudenza di legittimità era divisa nell'interpretazione da assegnare all'espressione “abuso di autorità” al fine di definirne l'ambito di operatività all'interno della fattispecie incriminatrice. In passato, le Sezioni Unite si erano espresse pronosticando che l'agente esercitasse necessariamente una posizione autoritativa di tipo formale e pubblicistico, tale da determinare, attraverso la strumentalizzazione del potere esercitato, una costrizione della vittima a subire il compimento degli atti sessuali. (Cass.S.U., n.13/2000). Successivamente, le Sezioni Unite hanno stabilito che l'abuso di autorità, cui si riferisce l'art. 609-bis, presuppone una situazione di supremazia, anche di fatto e di natura privata, che l'agente strumentalizza per costringere il soggetto passivo a compiere o subire atti sessuali (Cass. S.U.n. 27326/2020). Una prima modalità di estrinsecazione della condotta induttiva del reato in esame è costituita dall'abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa, richiedendosi esplicitamente che il soggetto attivo abusi di tali condizioni, inducendo la persona offesa, che in tali condizioni di inferiorità versi al momento del fatto, a compiere o subire atti sessuali. È perciò necessario un approfittamento delle condizioni di inferiorità fisica o psichica, essendo il disvalore penale del fatto incentrato sull'abuso di siffatte condizioni, in maniera che l'agente, al cospetto di una situazione di menomazione della vittima, la strumentalizza per l'appagamento dei suoi impulsi sessuali, essendo il consenso viziato dalla condizione di inferiorità esistente al momento del fatto. Per l'integrazione della fattispecie incriminatrrice di cui all'art. 609-bis, comma 2 n. 1, c,p., è perciò necessario accertare che: 1) la condizione di inferiorità sussista al momento del fatto; 2) il consenso all'atto sia viziato dalla condizione di inferiorità; 3) il vizio sia accertato caso per caso e non può essere presunto, né desunto esclusivamente dalla condizione patologica in cui si trovi la persona quando non sia di per sé tale da escludere radicalmente, in base ad un accertamento se necessario fondato su basi scientifiche, la capacità stessa di autodeterminarsi; 4) il consenso sia frutto dell'induzione; 5) l'induzione, a sua volta, sia stata posta in essere al fine di sfruttare la (e approfittare della) condizione di inferiorità per carpire un consenso che altrimenti non sarebbe stato dato; 6) l'induzione e la sua natura abusiva non si identifichino con l'atto sessuale, ma lo precedono (Cass. III, n. 18513/2015). Pertanto, questa particolare forma di estrinsecazione del reato di violenza sessuale (art. 609-bis, comma 2 n. 1) è fondata sull'induzione all'atto sessuale di un soggetto che si trova in condizioni di inferiorità fisica o psichica. Tale condotta — che si distingue nettamente sia dalla fattispecie di violenza per costrizione mediante abuso di autorità (art. 609-bis, comma 1, c.p.) che da quella di atti sessuali compiuti con minori degli anni sedici ad opera dell'ascendente o di altri soggetti in rapporto qualificato con la persona offesa (art. 609-quater,comma 1, n. 2) — è caratterizzata dalla induzione che si realizza quando — con un'opera di persuasione sottile, quanto subdola — l'agente approfitta del soggetto che versi nella ricordata situazione di inferiorità fisica o psichica spingendolo ad aderire ad atti sessuali che, altrimenti, non avrebbe compiuto (Cass. III, n. 38011/2019). È stato ritenuto che, tra le condizioni di "inferiorità psichica o fisica", previste dall'articolo 609-bis, comma 2, n. 1, vi rientrano anche quelle conseguenti alla volontaria assunzione di alcolici o di stupefacenti, in quanto anche in tali casi la situazione di menomazione della vittima, a prescindere da chi l'abbia provocata, può essere strumentalizzata per il soddisfacimento degli impulsi sessuali dell'agente (Cass. III, n. 32462/2018). A tale proposito, è stato precisato che - in tema di violenza sessuale su persona che si trova in stato di inferiorità fisica o psichica, nel caso di alterazione causata dall'assunzione di alcool - è configurabile il reato di cui all'art. 609-bis, comma secondo, n.1, c.p. quando l'agente, approfittando della condizione della vittima, la induce a compiere o subire atti sessuali ai quali la stessa non avrebbe, altrimenti, prestato il consenso (Cass. III, n. 8981/2019). Il delitto di induzione a compiere o subire atti sessuali con abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa, di cui all'art. 609-bis, comma secondo, n. 1), c.p. si configura anche nel caso di approfittamento di una situazione di vulnerabilità preesistente o, comunque, indipendente rispetto alla condotta del soggetto agente, posto che la condizione di inferiorità della vittima dev'essere valutata sul piano oggettivo, indipendentemente dalle cause che l'hanno generata (Cass. III, n. 11168/2024). Su queste basi, è stato affermato che, in tema di violenza sessuale su persona che si trova in stato di inferiorità fisica o psichica, l'induzione a compiere o a subire atti sessuali, rilevante a norma dell'art. 609-bis, comma secondo, n. 1, cod. pen. si realizza quando l'agente, con un'opera di persuasione spesso, ma non necessariamente, sottile o subdola, istiga o convince la vittima ad aderire ad atti sessuali che diversamente quest'ultima non avrebbe compiuto, avvalendosi consapevolmente delle condizioni in cui essa si trova al momento del fatto (Cass. III, n. 44171/2023). La realizzazione di condotte sessuali compiute nell'ambito di un rapporto di totale affidamento tra medico e paziente, indipendentemente dalla metodologia adottata dal terapista per la cura della singola patologia e, a maggior ragione, se il curante ha straripato dalle proprie competenze mediante l'esercizio abusivo della professione, esclude ogni tipo di consenso idoneo a legittimare l'invasione della sfera sessuale della vittima e integra il reato di violenza sessuale compiuta mediante induzione e abuso delle condizioni di inferiorità psichica, quando gli atti sessuali siano stati commessi sfruttando il rapporto di totale fiducia ingenerato nel soggetto passivo proprio allo scopo di limitarne la libertà sessuale. E' stato chiarito che l'esimente putativa del consenso dell'avente diritto non è configurabile nel delitto di violenza sessuale, in quanto la mancanza del consenso costituisce requisito esplicito della fattispecie e l'errore sul dissenso si sostanzia, pertanto, in un errore inescusabile sulla legge penale (Cass. III, n. 2440/2018). Si è tuttavia affermato che, in tema di violenza sessuale, costituendo il dissenso della persona offesa un elemento costitutivo, sia pure implicito, della fattispecie, necessario perché sussista la condotta tipica, l'errore su di esso rileva come errore di fatto, sicché incombe sull'imputato un onere specifico di allegazione del relativo assunto (Cass. III, n. 3326/2022). E' stato anche precisato che l'errore sulla necessità del consenso del paziente prima del compimento da parte del medico di atti incidenti sulla sua sfera di libertà sessuale esclude la colpevolezza solo in caso di ignoranza inevitabile, con la conseguenza che l'errore del medico in ordine all'esistenza di un obbligo giuridico di acquisire il consenso del paziente prima di procedere al compimento di atti incidenti sulla sfera di autodeterminazione della libertà sessuale di quest'ultimo, a differenza di quello sulla sussistenza di un valido consenso, costituisce errore su legge penale, a norma dell'art. 5 c.p., che non esclude il dolo, ed esclude la colpevolezza solo in caso di ignoranza inevitabile (Cass . III, n. 18864/2019). In tale ambito e, quindi, con specifico riferimento all'esercizio dell'attività medica, è stato poi ritenuto che occorre il consenso esplicito ed informato del paziente per permettere al medico, nell'esercizio di attività diagnostica o terapeutica, di compiere atti, cosicché Il medico, nell'esercizio di attività diagnostica o terapeutica, può lecitamente compiere atti incidenti sulla sfera della libertà sessuale di un paziente solo se abbia acquisito un consenso esplicito ed informato dallo stesso, o se sussistano i presupposti dello stato di necessità, e, inoltre, deve comunque immediatamente fermarsi in caso di dissenso del paziente (Cass . III, n. 18864/2019). È stato anche chiarito che l'errore sul consenso dell'avente diritto al compimento, da parte del medico, di atti costituenti espressione della professione sanitaria, che, nel corso di una visita, incidano sulla sua libertà sessuale, rileva, ai sensi dell'art. 59, comma 4, c.p., a condizione che il soggetto agente abbia previamente fornito al paziente informazioni complete, aggiornate e comprensibili sulle modalità e sulle ragioni del trattamento da compiere, tali da consentirgli un effettivo esercizio del diritto di autodeterminarsi (Cass. III, n. 47582/2024). La sussistenza del consenso all'atto, che esclude la configurabilità del reato, deve essere verificata in relazione al momento del compimento dell'atto stesso, sicché è irrilevante l'antecedente condotta provocatoria tenuta dalla persona offesa (Cass. III, n. 7873/2022). Infatti, la manifestazione di dissenso avvenuta anche nel corso dell'atto sessuale esclude la liceità della condotta, integrando quindi l'ipotesi di violenza (Cass. III, n. 6916/2019). E' stato infatti ribadito che, in tema di reati contro la libertà sessuale, nei rapporti tra maggiorenni, il consenso agli atti sessuali deve perdurare nel corso dell'intero rapporto senza soluzione di continuità, con la conseguenza che integra il reato di cui all'art. 609 bis c.p. la prosecuzione del rapporto nel caso in cui, successivamente a un consenso originariamente prestato, intervenga "in itinere" una manifestazione di dissenso, anche non esplicita, ma per fatti concludenti chiaramente indicativi della contraria volontà (Cass. III, n. 15010/2019). Sotto tale profilo, è stato precisato che gli atti sessuali "non convenzionali" possono essere ritenuti leciti nella misura in cui si svolgano in base al consenso dei partecipanti che si protragga per tutta la loro durata (Cass. III, n. 3158/2019). Gli atti sessuali “non convenzionali” sono costituiti da pratiche sessuali atipiche, come ad esempio il “bondage”, che è definito come pratica sessuale consistente nel legare o immobilizzare il partner, consenziente, nei preliminari erotici o durante il rapporto. La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che il consenso agli atti sessuali deve perdurare nel corso dell'intero rapporto senza soluzione di continuità, con la conseguenza che integra il reato di cui all'art. 609-bis c.p., la prosecuzione del rapporto nel caso in cui, successivamente a un consenso originariamente prestato, intervenga “in itinere” una manifestazione di dissenso, anche non esplicita, ma per fatti concludenti chiaramente indicativi di una contraria volontà, sicché tale principio vale anche per gli atti sessuali “non convenzionali”, che possono, perciò, essere ritenuti leciti nella misura in cui si svolgano a fronte di un consenso dei partecipanti che si protragga per tutta la loro durata. Ne deriva che, quand'anche, in un momento iniziale, sia stato espresso il consenso e dunque le parti abbiano intrapreso un rapporto sessuale consensuale, qualora, nel prosieguo del rapporto stesso, dinnanzi alle richieste di uno dei partecipanti, il consenso venga ritirato, il successivo rapporto sessuale è da qualificarsi come non consensuale e, dunque, connotato da violenza (Cass. III, n. 43611/2021). È stato ritenuto che l'esplicita e iniziale manifestazione di dissenso all'intrusione altrui nella propria sfera sessuale da parte della persona offesa non può ritenersi superata dai suoi successivi e impliciti comportamenti concludenti di segno contrario, sicché non è consentito all'agente confidare sulla mancata veridicità di un dissenso esplicito (Cass. III, n. 29356/2024). La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che, in tema di reati sessuali, non assumono alcun rilievo scriminante eventuali giustificazioni fondate sulla circostanza che l'agente, per la cultura mutuata dal proprio paese d'origine, sia portatore di una diversa concezione della relazione coniugale e dell'approccio al rapporto sessuale, in quanto la difesa delle proprie tradizioni deve considerarsi recessiva rispetto alla tutela di beni giuridici che costituiscono espressione di un diritto fondamentale dell'individuo ai sensi dell'art. 2 Cost. (Cass. III, n. 7590/2019) ed attesa anche l'esigenza di valorizzare - in linea con l'art. 3 Cost. - la centralità della persona umana, quale principio in grado di armonizzare le culture individuali rispondenti a culture diverse, e di consentire quindi l'instaurazione di una società civile multietnica (Cass. III, n. 8986/2019). L'induzione sufficiente alla sussistenza del reato di violenza sessuale non si identifica solamente nell'attività di persuasione esercitata sulla persona offesa per convincerla a prestare il proprio consenso all'atto sessuale, bensì consiste in ogni forma di sopraffazione posta in essere senza ricorrere ad atti costrittivi ed intimidatori nei confronti della vittima, la quale, non risultando in grado di opporsi a causa della sua condizione di inferiorità, soggiace al volere dell'autore della condotta, divenendo strumento di soddisfazione delle voglie sessuali di quest'ultimo, in tal modo venendo convinta ad aderire ad atti sessuali che diversamente non avrebbe compiuto (Cass. III, n. 18520/2018). La seconda modalità di estrinsecazione della condotta induttiva del reato in questione è costituita dal fatto di trarre in inganno la persona offesa, per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. Siccome si prescinde dalla natura violenta della condotta posta in essere dal soggetto attivo, la ragione della incriminazione deve essere colta, per definire il compiuto ambito di operatività della fattispecie, nell'invalidità del consenso prestato dalla persona offesa, indotta in errore dall'altrui inganno a compiere o subire un atto sessuale nell'erronea convinzione di realizzarlo con persona diversa da quella realmente agente. Si tratta di un'ipotesi delittuosa che contempla una fattispecie astratta di raro impatto pratico e sostanzialmente sovrapponibile alla previgente previsione ex art. 519, comma 2 n. 4, essendosi in passato posta la questione se, nel raggio di operatività della fattispecie, rientrasse anche la sostituzione di persona di cui all'art. 494. A tale quesito aveva risposto affermativamente, in un remoto precedente, la giurisprudenza di legittimità affermando che doveva ritenersi responsabile del reato colui che, attribuendosi falsamente la qualità di medico e affermando di dover procedere ad esame sanitario onde accertare l'idoneità fisica richiesta per un rapporto di lavoro, avesse visitato una ragazza a scopo lascivo (Cass. III, n. 3456/1961), approdo successivamente confermato essendosi ritenuto che il reato di induzione a compiere o subire atti sessuali con l'inganno per essersi l'agente sostituito ad altra persona (art. 609-bis comma 2 n. 2) è integrato dalla condotta di un soggetto che si attribuisca falsamente la qualità di medico ginecologo per visitare una donna, con la finalità di porre in essere atti sessuali, inducendo la persona offesa a sottoporsi ad una visita alla quale la stessa non avrebbe acconsentito se non fosse stata tratta in errore dall'affermata ed insussistente qualità professionale (Cass. III, n. 20578/2010). In un caso in cui l'imputato aveva utilizzato segni distintivi contraffatti, è stato ritenuto che se l'induzione a compiere o subire atti sessuali si realizza traendo in inganno la persona offesa attraverso una falsa attribuzione di una qualifica professionale qualsiasi si risponde del reato di cui all'art. 609 -bis semplice, mentre, se la falsa attribuzione di qualifica consiste nel simulare la qualità di pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio, si risponde del reato di cui all'art. 609 -bis aggravato dall'art. 609 -ter (Cass. III, n. 47848/2016). La violenza sessuale ex art. 609-bis è un reato: a) a forma vincolata: in quanto la norma descrive un reato di evento a forma vincolata, dove la condotta può essere alternativamente ravvisata nella minaccia, nella violenza, nell'abuso di autorità, nell'abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa o nel trarre in inganno la persona offesa, per essersi il colpevole sostituito ad altra persona, mentre l'evento può essere duplice e anch'esso alternativo, consistendo nella costrizione o nell'induzione al compimento o alla sopportazione dell'atto sessuale da parte del soggetto passivo, con la conseguenza che il fatto di reato consiste necessariamente nel compimento di atti sessuali in contrasto con la volontà del soggetto passivo sicché, ove manchi il dissenso a compiere o subire l'atto sessuale, viene meno la tipicità del fatto. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'idoneità della violenza o della minaccia a coartare la volontà della vittima nei reati di violenza sessuale vanno esaminate non secondo criteri astratti aprioristici, ma tenendosi conto, in concreto, di ogni circostanza oggettiva e soggettiva; sicché anche una semplice minaccia o intimidazione psicologica, attuata in situazioni particolari tali da influire negativamente sul processo mentale di libera determinazione della vittima, può esser sufficiente ad integrare, senza necessità di protrazione nel corso della successiva fase della condotta tipica dei reati in esame, gli estremi della violenza (Cass. III, n. 1911/1999), cosicché l'elemento oggettivo, oltre a consistere nella violenza fisica in senso stretto o nella intimidazione psicologica in grado di provocare la coazione della vittima, si configura anche nel compimento di atti sessuali repentini, compiuti improvvisamente all'insaputa della persona destinataria, in modo da poterne prevenire anche la manifestazione di dissenso (Cass. III, n. 46170/2014). Siffatti orientamenti trovano conforto nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, secondo la quale i principi sanciti dall'art. 3 (divieto di tortura) e all'art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo impongono agli Stati membri di punire il fatto di chi compia un atto sessuale su soggetto non consenziente ravvisando invece una violazione dei principi convenzionali da parte di un ordinamento nazionale che limiti la tutela ai soli casi in cui la vittima abbia opposto una resistenza fisica contro il soggetto attivo (Corte Edu, 4 marzo 2004 , M.C. c. Bulgaria). b ) che può essere integrato da condotte attive, od anche omissive nel caso di concorso mediante omissione del genitore che, non presente sul luogo del fatto, sia consapevole e non impedisca la commissione del reato di violenza sessuale materialmente commesso da terzi sul proprio figlio minore (Cass. III, n. 23272/2015). Perciò, in caso di violenza sessuale commessa dal padre ai danni delle figlie, anche la madre ne risponde qualora, avendone conoscenza, non impedisca che il marito esegua la condotta illecita (Cass. III, n. 39458/2012). A tal proposito, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il genitore esercente la potestà sui figli minori e, come tale, investito, a norma dell'art. 147 c.c., di una posizione di garanzia in ordine alla tutela dell'integrità psico - fisica dei medesimi, risponde, a titolo di causalità omissiva di cui all'art. 40. c.p., degli atti di violenza sessuale compiuti da altri sui figli allorquando sussistano le seguenti condizioni : a) conoscenza o conoscibilità dell'evento; b) conoscenza o riconoscibilità dell'azione doverosa incombente sul "garante"; c) possibilità oggettiva di impedire l'evento (Cass. III, n. 19603/2017). È stato invece ritenuto che non risponde del reato sessuale commesso da terzi in danno dei nipoti minori l'avo (nella specie, la nonna) che, consapevole di tale fatto, non si attivi per impedirlo, stante l'inesistenza a suo carico di un obbligo giuridico in tal senso (Cass. III, n. 34900/2011). c) di danno, la cui consumazione richiede l'effettiva lesione della libertà sessuale della vittima. In un caso in cui l'imputato aveva costretto, con minaccia, la persona offesa a realizzare, col proprio cellulare, un video nel quale compiva atti di autoerotismo, senza che lo stesso avesse assistito alla sua esecuzione, neppure virtualmente, avendolo ricevuto via "WhatsApp" qualche ora dopo, è stato ritenuto che, ai fini dell'integrazione del delitto di violenza sessuale, l'immediatezza dell'interazione tra soggetto agente e persona offesa, quando tra gli stessi non via sia stato contatto fisico, non coincide necessariamente la sua contestualità, potendo essere differita allorquando l'atto involgente la propria corporeità sessuale, posto in essere dalla persona offesa, costituisce effetto della vis psichica ovvero della condotta induttiva su di lei esercitata, nell'ambito di un rapporto di causa-effetto, dal soggetto agente, indipendentemente dalle finalità perseguite (Cass. III, n. 5688/2025). Evento Il reato in esame configura un reato di evento nel senso che le condotte descritte nella fattispecie incriminatrice devono causare alternativamente una costrizione o un'induzione a compiere o subire atti sessuali. Rapporto di causalità Tra la condotta dell'agente e gli eventi previsti in via alternativa dall'art. 609-bis, deve ricorrere un idoneo nesso di causalità nel senso che la condotta deve realizzare, in rapporto di stretta causalità, l'evento costrittivo o induttivo. Elemento psicologicoIl dolo Il dolo del delitto di violenza sessuale è generico (Cass. III, n. 28815/2008; Romano, 257) e consiste nella coscienza e volontà di compiere un atto invasivo e lesivo della libertà sessuale della vittima non consenziente, mentre è irrilevante l'eventuale fine ulteriore (di concupiscenza, ludico o d'umiliazione) che ha spinto l'agente a commettere il reato. È configurabile il dolo eventuale che è stato ritenuto anche nel caso di omesso impedimento dell'evento a condizione che l'accettazione del rischio da parte del garante concerna specificamente proprio l'evento tipico, ossia la costrizione o induzione a compiere o subire un atto sessuale, che con l'azione si sarebbe potuto evitare (Cass. IV, n. 36399/2013). Anche a proposito dell’elemento psicologico, va ricordato che, in tema di violenza sessuale, ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo del reato, non è necessario che la condotta sia specificamente finalizzata al soddisfacimento del piacere sessuale dell'agente, essendo sufficiente che questi, indipendentemente dallo scopo perseguito, sia consapevole della natura oggettivamente sessuale dell'atto posto in essere volontariamente, ed in particolar In un caso nel quale l'imputato aveva costretto la sorella dodicenne a subire atti sessuali consistiti nel portarla in spalla sul proprio letto, nel denudarla e nel penetrarle la vagina con due dita, intimandole di stare zitta quando chiedeva aiuto, è stato affermato il principio alla luce del quale, in tema di violenza sessuale, il gesto compiuto ioci causa o con finalità di irrisione integra l'atto sessuale punibile, a condizione che, per le caratteristiche intrinseche dell'azione, rappresenti, come nel caso in esame, un'intrusione violenta nella sfera sessuale della vittima (Cass. III, n. 4322/2025). Cause di esclusione del dolo Il dolo è escluso qualora ci si trovi in presenza di un errore su di un elemento essenziale del reato (Beltrani-Marino,46) con la conseguenza che la punibilità è esclusa nei confronti di chi, per errore, abbia ritenuto di compiere un atto sessuale con una persona consenziente, o di chi non si sia erroneamente avveduto della condizione di incapacità fisica o psichica altrui, non rilevando che l'errore sia stato o meno determinato da colpa in quando, essendo il reato di violenza sessuale strutturalmente doloso, non è applicabile l'art. 47, comma 1, con la conseguenza che chi abbia colposamente errato sul consenso dell'altra persona, ritenendola consenziente, è privo dell'elemento psicologico richiesto per l'integrazione della fattispecie incriminatrice (Beltrani-Marino,46). Consumazione e tentativoIl delitto di violenza sessuale è consumato attraverso il compimento di qualunque atto “sessuale”, a prescindere dalla sua intensità (Beltrani-Marino, 47) sicché per la consumazione del reato è sufficiente che il colpevole raggiunga le parti intime della persona offesa (zone genitali o comunque erogene), essendo indifferente che il contatto corporeo sia di breve durata, che la vittima sia riuscita a sottrarsi all'azione dell'aggressore o che quest'ultimo consegua la soddisfazione erotica (Cass. III, n. 4674/2014). Il tentativo è configurabile (Romano, 258) allorquando l'atto posto in essere dal soggetto agente, indirizzato verso una zona erogena della persona offesa, raggiunga invece una zona non erogena per la pronta reazione della vittima o per altri fattori indipendenti dalla volontà dell'agente (Cass. III, n. 27469/2008) ed anche nel caso in cui gli atti idonei diretti in modo non equivoco a porre in essere un abuso sessuale non si siano estrinsecati in un contatto corporeo o quando il contatto sia stato superficiale e fugace e non abbia attinto una zona erogena o considerata tale dal reo per la reazione della vittima o per altri fattori indipendenti dalla volontà dell'agente (Cass. III, n. 27762/2008). La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto configurabile, in forma consumata, il delitto di cui all'art. 609-bis solo ove sia accertata l'effettiva e concreta intrusione nella sfera sessuale della vittima, cioè il raggiungimento delle parti intime o un contatto corporeo da parte dell'aggressore, anche di breve durata, cosicché, in mancanza di siffatta circostanza , il reato sarebbe configurabile solo in forma tentata (Cass. III, n. 17414/2016). Recentemente è stato affermato che integra il tentativo di violenza sessuale, anziché l'ipotesi di violenza privata, la condotta dell'imputato diretta in modo non equivoco a baciare sulla bocca la vittima, contro la volontà di costei (Cass. III, n. 43553/2018). In tema di tentativo di violenza sessuale, è stato anche ritenuto che, in assenza del contatto fisico dell'imputato con la persona offesa, la prova della finalità di soddisfacimento dell'impulso sessuale può essere desunta da elementi esterni alla condotta tipica. Sulla base di tale principio è stato ritenuto configurabile il tentativo di violenza sessuale attribuendosi rilievo al rinvenimento, nel "personal computer" dell'imputato, di alcuni video riproducenti pratiche sessuali compatibili con la scena che lo stesso aveva cominciato a ricreare con le vittime minorenni, prima dell'involontaria interruzione dell'"iter criminis" (Cass. V, n. 39044/2019). Per la decorrenza del termine di prescrizione per reati commessi dopo il 3 agosto 2017 nei confronti di minore, cfr. art. 158. L'art. 1, comma 10, l. n. 103/2013 ha infatti aggiunto, all'art. 158, il comma 3, secondo il quale “per i reati previsti dall'articolo 392, comma 1-bis, c.p.p., se commessi nei confronti di minore, il termine della prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno di età della persona offesa, salvo che l'azione penale sia stata esercitata precedentemente. In quest'ultimo caso il termine di prescrizione decorre dall'acquisizione della notizia di reato”. Inoltre, ai sensi dell'art. 1, comma 15, l. n.103/2017, le disposizioni del suddetto comma si applicano ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della predetta legge. Ne consegue che, oltre alle altre previsioni delittuose indicate nell'art. 392, comma 1-bis, c.p.p., per i delitti di cui agli artt. 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies, commessi in danno di minori, il corso della prescrizione è diversamente regolato, rispetto alle regole ordinarie, nel senso che il termine di prescrizione decorre, per tali delitti, dal compimento del diciottesimo anno di età della persona offesa. Tuttavia, se l'azione penale è stata esercitata prima del compimento del diciottesimo anno di età, il termine di prescrizione, in tal caso, decorre dall'acquisizione della notizia di reato. Si tratta di una disposizione introdotta in ossequio alle convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia in materia di abusi sessuali sui minori (art. 15, comma 7, n. 228/2003, recante misure contro la tratta di persone e Convenzione di Istanbul ratificata con l. n. 77/2013 contro la violenza nei confronti delle donne). In relazione agli artt. 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies c.p., l’art. 6 della l. 19 luglio 2019, n. 69, aveva aggiunto un ulteriore comma all’art. 165 del c.p. in materia di sospensione condizionale della pena. La disposizione prevedeva che con riguardo ai reati di violenza domestica e di genere (tra cui le fattispecie in precedenza indicate) la sospensione condizionale della pena fosse comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati. Gli oneri derivanti dalla partecipazione a tali corsi di recupero sono a carico del condannato. Il predetto comma è stato modificato dall’art. 15 della l. n. 168/2023 che ha mantenuto fermo il principio secondo il quale, per i reati di cui agli artt. 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies c.p. nonché per gli altri reati indicati nella disposizione, la concessione della sospensione condizionale della pena è sempre subordinata all’imposizione di obblighi e, in primis, alla partecipazione a specifici percorsi rieducativi presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati ma ha aggiunti ulteriori obblighi. Si tratta di obblighi a contenuto marcatamente riparativo diversi dalle altre forme di riparazione risarcitoria o restitutoria, o di generica utilità sociale, previsti nei precedenti commi dello stesso art. 165 c.p. (cfr. sub art. 165 c.p.). Sul punto, la giurisprudenza di legittimità, già sotto il vigore della precedente disposizione, ha valutato legittimo il diniego del beneficio della sospensione condizionale in un caso in cui l’imputato aveva partecipato a programmi trattamentali limitati al recupero delle dipendenze tossicologica ed alcolica (benché tali dipendenze avessero avuto un ruolo concausale rispetto alle prime manifestazioni violente) per mancanza dei requisiti di necessaria specificità e, dunque, perché non assimilabili tali percorsi trattamentali a quelli previsti dalla norma, che dovrebbero essere intesi a contenere le pulsioni aggressive del soggetto maturate nell’ambito di dinamiche relazionali di genere (Cass. VI, n.39341/2023) . Ora, per effetto della modifica ex lege n. 168/2023, ai fini della concessione del beneficio della sospensione condizionale, non è più sufficiente la mera partecipazione a percorsi di recupero, ancorché connotati dai requisiti di specificità. Occorrono, a garanzia di effettività della rieducazione, ulteriori condizioni: a) la frequenza con cadenza almeno bisettimanale; b) il superamento con esito favorevole del percorso stesso, e al giudice sono demandati l’accertamento della avvenuta partecipazione e la valutazione conclusiva dell’esito favorevole, da parametrare alle circostanze che sono a base del giudizio prognostico di non recidivanza, formulato ai sensi dell’art. 164 c.p. L’art. 15 della l. n. 168 prevede inoltre che il provvedimento dichiarativo della perdita di efficacia della misura, in ragione del riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale ovvero della estinzione del reato, ai sensi dell’art. 300, comma 3, c.p.p., sia comunicato con immediatezza alla autorità di pubblica sicurezza competenti per le misure di prevenzione, affinché siano valutati i presupposti per l‘eventuale proposta di applicazione. In considerazione dell’espresso richiamo della disposizione di cui all’art. 166, comma 2, c.p., deve ritenersi che la sospensione della pena non può costituire, di per sé, motivo per l’applicazione delle misure di prevenzione, che perciò richiedono necessariamente l’esistenza di elementi ulteriori a sostegno della loro applicazione, fermo restando che, pur essendo il procedimento di prevenzione autonomo rispetto al procedimento penale, è ravvisabile quantomeno una incompatibilità logica tra la valutazione prognostica positiva, formulata ai sensi dell’art. 164 c.p., e la valutazione di pericolosità sociale che implica l’applicazione di una misura di prevenzione. Qualora il giudice, applicando la pena su richiesta per il reato di cui all’art. 609-bis c.p., ometta di corredare la sospensione condizionale della pena con gli obblighi di cui al comma 5 dell’art. 165 c.p., le Sezioni Unite hanno stabilito che la sentenza di patteggiamento con cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena non subordinata, come concordato tra le parti, agli obblighi di cui all'art. 165, comma 5, c.p., necessariamente previsti in relazione ai reati ivi contemplati, non è ricorribile per cassazione, non determinando tale omissione un'ipotesi di illegalità della pena (Cass. S.U., n. 5352/2023). Appare utile sottolineare come la configurazione dell’obbligo di subordinazione ponga dubbi sulla compatibilità costituzionale di automatismi normativi in grado di influire in concreto sulla pena e sulla sua esecuzione. Per gli ulteriori aspetti della novella ex art. 15 l. n. 168/2023, cfr. sub art. 165 c.p. L'art. 13, comma 2, d.l. 11 aprile 2025, n. 48 conv., con modif., dalla l. 9 giugno 2025, n.80 ha infine aggiunto un nuovo comma all’art. 165 c.p. prevedendo che nei casi di condanna per reati contro la persona (e, quindi anche per i reati da art. 609-bis ad art. 609-undecies c.p.) o il patrimonio commessi nelle aree delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e nelle relative pertinenze, la concessione della sospensione condizionale della pena è comunque subordinata all'osservanza del divieto, imposto dal giudice, di accedere a luoghi o aree specificamente individuati. Forme di manifestazioneCircostanze
Non ricorre l'attenuante della minore gravità del fatto (art. 609-bis, comma 3) nel caso in cui la violenza sessuale sia perpetrata dal genitore ai danni del proprio figlio, trattandosi di condotta, che, da un lato, provoca un coinvolgimento emotivo che incide gravemente sullo sviluppo psicofisico della vittima, dall'altro determina uno sviamento dalla funzione di accudimento e protezione propria della figura genitoriale (Cass. III, n. 51895/2016). Cfr. sub art. 609-ter. L'ipotesi del fatto di minore gravità, prevista nel reato di violenza sessuale dall'art. 609-bis, comma 3, integra una circostanza attenuante ad effetto speciale e non un'autonoma ipotesi di reato, sicché il riconoscimento della suddetta attenuante è ininfluente ai fini del calcolo dei termini di prescrizione ex art. 157, comma 2 (Cass. III, 47311/2015). In tema di calcolo della prescrizione relativa alla disciplina previgente a quella introdotta con la l. n. 251/2005, il riconoscimento della circostanza attenuante ad effetto speciale del fatto di minore gravità di cui all'art. 609-bis, comma 3, secondo il quale la pena per il reato di violenza sessuale è diminuita in «misura non eccedente i due terzi», implica che il massimo edittale da porre a base del computo deve essere determinato applicando la riduzione, nella misura minima prevista, pari ad un giorno, senza che rilevi l'abbattimento di pena concretamente operato dal giudice. (Cass. III, n. 14585/2014). In tema di violenza sessuale, ai fini del riconoscimento della diminuente per i casi di minore gravità di cui all'art. 609-bis, ultimo comma, deve farsi riferimento ad una valutazione globale del fatto, nella quale assumono rilievo i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e psicologiche di quest'ultima, anche in relazione all'età, mentre per il diniego della stessa attenuante è sufficiente la presenza anche di un solo elemento di conclamata gravità (Cass. III, n. 42738/2016). È stato sostenuto che in tema di violenza sessuale, l'attenuante speciale della minore gravità, di cui all'art. 609-bis, comma 3, non può essere concessa quando gli abusi in danno della vittima sono stati reiterati nel tempo (Cass. III, n. 21458/2015). A questo proposito, occorre infatti considerare che (siccome, ai fini del riconoscimento della diminuente per i casi di minore gravità di cui all'art. 609-bis, ultimo comma, c.p., deve farsi riferimento ad una valutazione globale del fatto cosicché, ai fini del diniego dell' attenuante in parola, è sufficiente la presenza anche di un solo elemento di conclamata gravità) la reiterazione degli abusi nel tempo, in quanto approfondisce il tipo di illecito e compromette maggiormente l'interesse giuridico tutelato dalla norma incriminatrice, può comportare l'esclusione dell'attenuante della "minore gravità" del fatto (Cass. III, n. 6784/2016). Si è tuttavia sottolineato che il riconoscimento della circostanza attenuante della minore gravità del fatto non è impedito dalla commissione di una pluralità di episodi illeciti in danno di diverse persone offese, la cui libertà sessuale sia stata compressa in maniera non grave, posto che ogni singola condotta non perde la propria specifica connotazione di gravità attenuata per il solo fatto di costituire una frazione dell'azione complessivamente posta in essere dall'autore in pregiudizio di più vittime (Cass. III, n. 11108/2014). Su questa linea, è stato precisato che, in tema di violenza sessuale, la circostanza attenuante della minore gravità del fatto non può essere esclusa sulla base della sola reiterazione, da parte dell'imputato, della condotta illecita in danno di diverse persone offese, o della occasionale e non significativa reiterazione della stessa nei riguardi del medesimo soggetto passivo, quando detta condotta non sia tale da compromettere maggiormente in danno del medesimo l'interesse tutelato dalla norma incriminatrice (Cass . III, n. 13729/2019). Peraltro, il consenso della vittima al rapporto sessuale, pur se inidoneo ad escludere la configurabilità del reato di violenza sessuale, può essere valutato dal giudice al fine di riconoscere la circostanza attenuante della minore gravità, nel quadro, tuttavia, di una valutazione globale del fatto, nella quale assumono rilievo i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e psicologiche di quest'ultima, anche in relazione all'età (Cass. III, n. 52380/2016). E' stato precisato che l'attenuante di cui all'art. 609-bis, ultimo comma non può essere di per sé esclusa per la sussistenza di una o più circostanze aggravanti, occorrendo in tal caso valutare se queste ultime, in relazione al bene giuridico tutelato, incidano sui parametri che rilevano ai fini dell'accertamento della minore gravità del fatto, costituiti dal grado di compressione della libertà sessuale subito dalla vittima e dalla consistenza del danno arrecatole (Cass. III, n. 6502/2019). È stato ritenuto che non può essere riconosciuta la circostanza attenuante del fatto di minore gravità (art. 609-bis, ultimo comma) ove il reato di violenza sessuale sia commesso da un docente all'interno di un istituto scolastico, posto che questo è un luogo all'interno del quale l'alunno deve sentirsi protetto e che, però, rende particolarmente vulnerabile la vittima per il rischio di attenzioni sessuali illecite derivanti dall'approfittamento del rapporto fiduciario intercorrente con l'insegnante (Cass. III, 14437/2014). In difformità dal precedente indirizzo, è stato affermato invece che non è di ostacolo al riconoscimento della circostanza attenuante speciale del fatto di minore gravità di cui all'art. 609-bis, comma terzo, c.p., il fatto che il reato sia commesso da un docente, all'interno di un istituto scolastico, in danno di allievi, posto che l'abuso di autorità è già stato considerato dal legislatore come elemento integrativo della fattispecie incriminatrice, nonché ai fini della procedibilità d'ufficio del reato (Cass. III, n. 35303/2023). Non ricorre l'attenuante della minore gravità del fatto (art. 609-bis, comma 3) nel caso in cui la violenza sessuale sia perpetrata dal genitore ai danni del proprio figlio, trattandosi di condotta, che, da un lato, provoca un coinvolgimento emotivo che incide gravemente sullo sviluppo psicofisico della vittima, dall'altro determina uno sviamento dalla funzione di accudimento e protezione propria della figura genitoriale (Cass. III, n. 51895/2016). Ai fini della configurabilità della circostanza attenuante del fatto di minore gravità nel reato di violenza sessuale, rilevano i soli elementi indicati dal comma primo dell'art. 133, e non anche quelli di cui al comma secondo, afferenti alla capacità a delinquere ed utilizzabili solo per la commisurazione complessiva della pena (Cass. III, n. 31841/2014). Nel tentativo di violenza sessuale, Ai fini della configurabilità della circostanza attenuante del fatto di minore gravità, non si deve tenere conto dell'azione effettivamente compiuta dall'agente, ma di quella che lo stesso aveva intenzione di porre in essere e che non è stata realizzata per cause indipendenti dalla sua volontà (Cass. IV, n. 18793/2017). La diminuente del caso di “minore gravità” (art. 609-bis, comma 3) non è soggetta al giudizio di comparazione con le altre circostanze previsto dall'art. 69 c.p. (Cass. III, n. 3833/2010). Tuttavia, ritenendo l'assoggettabilità della diminuente al giudizio di comparazione, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 27, comma 3, Cost., l'art. 69, comma 4, come sostituito dall'art. 3 l. 5 dicembre 2005, n. 251, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 609-bis, comma 3 sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, dello stesso codice, sul rilievo che la disciplina censurata, nel precludere relativamente al reato di violenza sessuale la prevalenza dell'attenuante dei casi di minore gravità sulla recidiva reiterata, viola il principio di proporzionalità della pena, perché impedisce il necessario adeguamento della sanzione attraverso l'applicazione della pena stabilita dal legislatore per i suddetti casi e, annullando la diversità delle cornici edittali previste dal primo e dal terzo comma dell'art. 609-bis in relazione alla fattispecie base e a quella circostanziata, attribuisce alla risposta punitiva i connotati di una pena palesemente sproporzionata e quindi lesiva della finalità rieducativa della pena. Derivano, inoltre, conseguenze manifestamente irragionevoli sul piano sanzionatorio, tenuto conto della divaricazione tra i livelli minimi di pena previsti per la fattispecie base (ora sei anni a seguito della modifica introdotta dall'art. 13 della l. n. 69/2019) e per quella circostanziata (due anni), cosicché risulta violato anche il principio di uguaglianza perché fatti anche di minima entità vengono ad essere irragionevolmente sanzionati con la stessa pena, prevista dal primo comma dell'art. 609-bis, per le ipotesi di violenza più gravi, vale a dire per condotte che, pur aggredendo il medesimo bene giuridico, sono completamente diverse, sia per le modalità, sia per il danno arrecato alla vittima (Corte cost. n. 106/2014). Sulla base di ciò, la giurisprudenza di legittimità, mutando orientamento, ha affermato che la diminuente prevista dall'art. 609-bis, comma 3 concorre nel giudizio di comparazione di cui all'art. 69 (Cass. III, n. 17725/2019). In tema di violenza sessuale, qualora l'attenuante a effetto speciale della minore gravità concorra con un'aggravante, si applica la previsione dell'art. 69, comma quarto, c.p., che comporta l'obbligatorio giudizio di comparazione, e non quella dell'art. 63, comma terzo, c.p., che riguarda esclusivamente il concorso di circostanze omogenee (Cass. III, n. 31618/2019). E' stato ritenuto che, nei reati sessuali, la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, non è configurabile con riferimento all'ipotesi di ravvedimento attivo di cui alla seconda parte della disposizione, postulando una reversibilità degli effetti delittuosi non applicabile a reati di natura istantanea, come nei reati di violenza sessuale, nei quali la realizzazione del fatto tipico integra ed esaurisce l'offesa; l'attenuante è invece sempre configurabile con riferimento all'ipotesi di risarcimento del danno di cui alla prima parte della disposizione citata, sempre che il reo provveda alla integrale riparazione di ogni conseguenza pregiudizievole, anche di natura non patrimoniale, derivata dal reato (Cass. III, n. 18483/2017). Nei reati sessuali, nel caso di somma offerta a titolo di risarcimento del danno alla persona offesa e da questa accettata, il giudice che ritenga tale somma insufficiente al ristoro dell'integrale pregiudizio, e dunque inidonea a dimostrare l'effettivo ravvedimento del colpevole, deve negare la circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 6, non potendo tuttavia limitarsi ad enunciare, quale elemento ostativo al suo riconoscimento, l'inadeguatezza del risarcimento versato in relazione al danno morale e di relazione patito dalla vittima, ma dovendo invece esprimere una rigorosa valutazione delle specifiche configurazioni assunte dal danno non patrimoniale in relazione alle concrete ripercussioni negative sulla vittima, in relazione alle quali commisurare la liquidazione equitativa (Cass. III, n. 18483/2017). In tema di delitto circostanziato, ai fini della configurabilità dell'aggravante dell'arma, è necessario che il reo sia palesemente armato, ma non che l'arma sia addirittura impugnata per minacciare, essendo sufficiente che essa sia portata in modo da poter intimidire, cioè in modo da lasciare ragionevolmente prevedere e temere un suo impiego quale mezzo di violenza o minaccia per costringere il soggetto passivo a subire quanto intimatogli (Cass. III, n. 55302/2016). Sussiste la circostanza aggravante del nesso teleologico (art. 61 c.p., comma 1, n. 2) nel caso in cui l'agente, subito dopo aver commesso il delitto di cui all'art. 609 bis c.p., per procurarsi l'impunità provochi lesioni personali in danno di chi sia intervenuto in difesa della vittima della violenza sessuale (Cass . III, n. 3973/2019). Sul presupposto che la circostanza aggravante del nesso teleologico esige che le azioni esecutive dei due diversi reati posti in relazione siano tra loro distinte, è stata ritenuta configurabile la sussistenza della suddetta aggravante tra il reato di violenza sessuale e quello di lesioni personali, commesse contestualmente e in funzione strumentale alla prosecuzione e conclusione del primo, distinguendosi nettamente il reato di lesioni da quello di violenza per modalità esecutive e per interesse tutelato (Cass. III, n, 25328/2019). In tema di violenza sessuale in danno di minori, la circostanza di fatto della minore età di cui all'art. 609-bis, comma 2, n. 1, c.p. non esclude la configurabilità della circostanza aggravante della minorata difesa di cui all'art. 61, comma 1, n. 5, c.p., in quanto la prima attiene ad una condizione soggettiva della vittima che deriva dallo stato anagrafico, mentre la seconda attribuisce rilievo a modalità d'azione connesse a situazioni oggettive e soggettive che prescindono dalla minore età in quanto tale. Ne, caso di specie, è stata ritenuta corretta la contestazione dell'aggravante della minorata difesa in relazione alla violenza sessuale compiuta ai danni di un minore in quanto il reato era stato commesso approfittando della circostanza che, in quel momento, il minore non si trovava nella sfera di vigilanza della madre avuto anche riguardo al particolare contesto ambientale in cui i fatti si erano svolti, nel quale mancavano persone adulte cui il minore avrebbe potuto chiedere aiuto (Cass. III, n. 11509/2019). E' stato anche ritenuto che la circostanza aggravante dell'abuso della qualità di ministro di un culto (nella specie derivante dal ruolo sacerdotale), costituendo un "quid pluris" dotato del carattere di specialità rispetto alla condotta tipica incriminata, si applichi al reato di violenza sessuale non potendo ritenersi assorbita nella generale categoria dell'abuso di autorità prevista come elemento costitutivo del delitto di cui all'art. 609 bis c.p. (Cass. III, n. 23463/2019). La circostanza aggravante comune prevista dall'art. 61, n. 11 c.p. è stata stimata compatibile con il reato di violenza sessuale sul rilievo che la condotta di abuso di autorità, contemplata dall'art. 609-bis c.p., non è ricompresa nella predetta aggravante (Cass. III, n. 13094/2019). Il d.l. 11 aprile 2025, n. 48 ha introdotto, all'art. 61, n. 11-decies, c.p., una nuova circostanza aggravante comune, applicabile anche ai delitti contro la libertà personale, tra i quali sono ricompresi i delitti di cui agli articoli da 609-bis a 609-undecies c.p., che si applica a chi - nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità pubblica e individuale, contro la libertà personale e contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio - commette il fatto all'interno o nelle immediate adiacenze delle stazioni ferroviarie e delle metropolitane o all'interno dei convogli adibiti al trasporto di passeggeri. Concorso di persone Cfr. art. 609-octies. Va sottolineato che il concorso di persone nel reato di violenza sessuale di cui all'art. 609-bis c.p. sia configurabile solo nella forma del concorso morale con l'autore materiale della condotta criminosa, a condizione che il concorrente non sia presente sul luogo del delitto, configurandosi, invece, nel caso di un contributo materiale il delitto di violenza sessuale di gruppo (Cass. III, n. 49723/2019). E’ stato affermato che Il delitto di violenza sessuale di gruppo si distingue dal concorso di persone nel delitto di violenza sessuale, perché non è sufficiente, ai fini della sua configurabilità, l'accordo della volontà dei compartecipi, ma è necessaria la contemporanea ed effettiva presenza dei predetti nel luogo e nel momento della consumazione del reato, in un rapporto causale inequivocabile (Cass. III, n. 12004 /2023). Rapporti con altri reatiRapporto tra il delitto di violenza sessuale e il reato di sequestro di persona La giurisprudenza di legittimità ritiene configurabile il concorso tra il reato di sequestro di persona, di cui all'art. 605, e quello di violenza sessuale, di cui all'art. 609-bis, nel caso in cui la privazione della libertà non si esaurisca nel tempo occorrente a commettere il delitto contro la libertà sessuale, ma si prolunghi prima o dopo la costrizione necessaria a compiere gli atti sessuali (Cass. III, n. 967/2015). Conseguentemente quando la privazione della libertà personale della vittima si protrae per il tempo strettamente necessario a commettere l'abuso sessuale, il delitto di sequestro di persona resta assorbito in quello di violenza sessuale (Cass. III, n. 15068/2009). A questo proposito è stato chiarito che il delitto di sequestro di persona concorre con quelli di violenza sessuale o di rapina, nel caso in cui la privazione della libertà personale si protrae, quanto al delitto di cui all'art. 609-bis, nel tempo anteriore o successivo alla costrizione necessaria a compiere gli atti sessuali e, quanto al delitto di di cui all'art. 628, anche dopo l'avvenuto impossessamento della "res", ma per un tempo apprezzabile e senza necessità ai fini della consumazione della rapina (Cass. III, n. 55302/2016). Integra il reato di violenza sessuale e non quello di molestie di cui all'art. 660 c.p. la condotta di chi, per soddisfare o eccitare il proprio istinto sessuale, mediante comunicazioni telematiche che non comportino contatto fisico con la vittima, induca la stessa al compimento di atti che comunque ne coinvolgano la corporeità sessuale e siano idonei a violarne la libertà personale e non la mera tranquillità. Sulla base di tale principio è stato ritenuto configurabile il delitto di violenza sessuale nel fatto di aver indotto, con plurime comunicazioni telematiche, una minore degli anni 14 a compiere giochi erotici e ad avere rapporti sessuali virtuali (Cass. III, n. 41951/2019). Sul rilievo che la privazione della libertà sessuale può essere perpetrata anche con mezzi che non vulnerano l'integrità fisica e che vi è concorso di reati qualora alla vittima si cagionino conseguenze lesive, anche solo per vincerne la resistenza, è stato ritenuto che il reato di violenza sessuale non assorbe quello di lesioni personali, trattandosi di fattispecie che offendono beni giuridici diversi e che non si pongono in rapporto di necessaria strumentalità tra di loro (Cass. II, n, 23153/2019). Rapporto tra il delitto di violenza sessuale e il reato di maltrattamenti in famiglia Anche il delitto di maltrattamenti in famiglia può concorrere con quello di violenza sessuale, non essendovi assorbimento fra tali reati in considerazione della diversità dei beni giuridici protetti dai due delitti (Cass. III, n. 984 del 05/12/2003), con la conseguenza che è configurabile il concorso formale tra il delitto di maltrattamenti in famiglia e quello di violenza sessuale quando la condotta integrante il reato di cui all'art. 572 non si esaurisca negli episodi di violenza sessuale, ma si inserisca in una serie di atti vessatori e di percosse tipici della condotta di maltrattamenti (Cass. III, n. 14742/2016). Rapporto tra il delitto di violenza sessuale e il reato di concussione Il reato di violenza sessuale commesso mediante abuso della qualità e dei poteri del pubblico ufficiale può concorrere formalmente con il reato di concussione, trattandosi di reati che tutelano beni giuridici diversi, posti a salvaguardia di distinti valori costituzionali, rappresentati dal buon andamento della pubblica amministrazione e dalla libertà di autodeterminazione della persona nella sfera sessuale. Non sussiste, quindi, un rapporto di genere a specie tra dette fattispecie, in quanto, in ogni caso, la specialità sarebbe reciproca o bilaterale: l'art. 317 c.p. presenta l'elemento specializzante della qualità del soggetto attivo e l'articolo 609-bis quello dell'oggetto materiale della condotta. (Cass. VI, n. 38532/2018). A seguito delle modifiche introdotte dalla l. n. 190/2012, è stato ritenuto che integra il delitto di concussione il comportamento del pubblico ufficiale che, pur senza l'impiego di brutali forme di minaccia psichica diretta, ponga la persone offesa di fronte all'alternativa di accettare la pretesa indebita o subire un pregiudizio oggettivamente ingiusto; sussiste, invece, la fattispecie di induzione indebita ove il pubblico agente, abusando della sua qualità o del suo potere, formuli una richiesta di dazione o di promessa come condizione per il mancato compimento di un atto doveroso o come condizione per il compimento di un atto a contenuto discrezionale, con effetti comunque favorevoli per l'interessato (Cass. III, n. 26616/2013). Rapporto tra il delitto di violenza sessuale e il reato di prostituzione minorile E’ stato ritenuto che integra il reato di violenza sessuale, e non quello di prostituzione minorile di cui all'art. 600 bis, comma secondo, la condotta del soggetto che, pur pagando il corrispettivo, costringe, con violenza o minaccia, il minore ad un rapporto sessuale (Cass. III, n. 35476/2016). Rapporto tra il delitto di violenza sessuale e il reato di riduzione in svhiavitù o in servitù È stato ritenuto che il delitto di riduzione in servitù, attuato mediante violenza e minaccia costringendo la vittima a prestazioni sessuali, non può concorrere, per il principio di specialità, con quello di violenza sessuale configurato in relazione alle medesime condotte, in quanto contiene tutti gli elementi costitutivi di quest'ultimo, nonché, in funzione specializzante, l'ulteriore requisito della riduzione in stato di soggezione continuativa (Cass. V, n. 32149/2024). Concorso di reatiQuando sussiste il delitto previsto dall'art. 609-bis, comma 2, n. 1), lo stato di inferiorità fisica o psichica della persona offesa, determinato da malattia, non rende configurabile l'aggravante prevista dall'art. 36, comma 1, l. n. 104/1992 poiché esso integra un elemento costitutivo del reato e, quindi, a norma dell'art. 61, comma 1, non può fungere anche da circostanza aggravante (Cass. III, n. 19172/2015). E’ stato ritenuto non configurabile il concorso del reato di violenza sessuale commesso mediante costrizione della vittima, previsto dal comma primo dell'art. 609-bis, con quello di induzione indebita, previsto dall'art. 319 quater, essendo logicamente incompatibile la condotta di "costrizione", di cui alla prima fattispecie, con quella di "induzione", prevista nella seconda (Cass. III, n. 6741/2018). Nella ipotesi di omicidio aggravato perchè commesso "in occasione" della commissione di una violenza sessuale (art. 576, primo comma, n. 5), il reato previsto dall'art. 609 -bis. non resta assorbito nel reato di omicidio, ma concorre con esso qualora difetti la contestualità tra le due condotte (Cass. I, n. 29167/2017). E’ stato anche chiarito che il delitto di violenza sessuale, posto in essere da un militare durante il servizio nei confronti di un commilitone, concorre con quello di ingiuria militare previsto dall'art. 196 c.p.m.p., trattandosi di comportamento idoneo a ledere, oltre alla libertà sessuale, anche l'onore e la dignità del militare che ne è stato vittima (Cass. III, n. 13733/2019). Il reato di violenza sessuale può concorrere con il delitto di tortura (art. 613-bis c.p.) e, in particolare, con il delitto di “tortura privata”. Infatti, secondo l’orientamento più volte espresso dalla Corte europea (Aydin c. Turchia, 25 settembre 1997, ric. n. 23178/94), anche la violenza sessuale può assurgere a tortura, con la conseguenza che essa può integrare, a condizioni esatte, una condotta rilevante ai sensi dell’articolo 613-bis, comma 1, del codice penale (Cass. III, n. 32380/2021). CasisticaAtto sessuale Integra il reato di violenza sessuale e non quello di molestia sessuale (art. 660) la condotta consistente nel toccamento non casuale dei glutei, ancorché sopra i vestiti, essendo configurabile la contravvenzione solo in presenza di espressioni verbali a sfondo sessuale o di atti di corteggiamento invasivo ed insistito diversi dall'abuso sessuale, con la conseguenza che se dalle espressioni verbali si passa ai toccamenti a sfondo sessuale, il delitto assume la forma tentata o consumata a seconda della natura del contatto e delle circostanze del caso (Cass. III, n. 27042/2010). Quindi, anche il palpeggiamento dei glutei può rientrare, se anche fugace o repentino, nella nozione di atti sessuali, con la conseguenza che è stata riconosciuta la configurabilità del reato nella condotta dell'imputato che, durante un controllo mediante etilometro, aveva palpeggiato il basso gluteo dell'agente di polizia municipale (Cass. III, n. 5515/16). Ai fini della configurabilità del reato di violenza sessuale, il "succhiotto" - consistente in un livido causato dalla suzione con le labbra di una parte dell'epidermide o da un bacio molto aggressivo - ha natura di atto sessuale, in quanto provocato da un'attività prolungata delle labbra sul corpo altrui, che, per la relativa durata ed intensità, è espressione di carica erotica (Cass. III, n. 47265/2016). E’ stato ritenuto che è atto sessuale sia il contatto fisico diretto e sia quello simulato con una zona erogena del corpo, in quanto atto parimenti invasivo dell'altrui sfera sessuale. Nel caso in esame, l'imputato, dopo aver sdraiato e denudato la vittima, pur in assenza di un contatto fisico diretto con le zone erogene di quest'ultima, le aveva eiaculato sull'addome (Cass. III, n. 51083/2017). Sul presupposto che, in tema di reati sessuali, il bacio sulla guancia, in quanto atto non direttamente indirizzato a zone chiaramente definibili come erogene, configura violenza sessuale, nella forma consumata e non tentata, allorquando, in base ad una valutazione complessiva della condotta che tenga conto del contesto ambientale e sociale in cui l'azione è stata realizzata, del rapporto intercorrente tra i soggetti coinvolti e di ogni altro dato fattuale qualificante, possa ritenersi che abbia inciso sulla libertà sessuale della vittima, è stata qualificata come atto sessuale, con conseguente ravvisabilità del delitto di cui all’art. 609-bis c.p., la condotta di un professore che, all'interno della scuola, aveva abbracciato da dietro un'alunna, baciandola sulla guancia, dopo aver provato a farlo sulla bocca (Cass. III, n. 43423/2019). Recentemente è stato sostenuto che la nozione di "attività sessuali" di cui all'art. 600-ter, comma 7, c.p. (in tema di pornografia minorile) va intesa in senso più ampio di quello riconosciuto alla diversa nozione di "atto sessuale", rilevante ai sensi dell'art. 609-bis c.p., posto che il legislatore, onde tutelare l'integrità psicofisica del minore rispetto a coinvolgimenti sessuali di ogni tipo, ha voluto preservarlo da ogni strumentalizzazione valevole a coinvolgerlo sul piano sessuale, non solo mediante la sua correlazione ad espliciti e concreti atti sessuali, ma anche attraverso la sua riconduzione ad attività sessuali meramente simulate (Cass. III, n. 50298/2023). Abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica Rientrano tra le condizioni di inferiorità psichica anche quelle conseguenti all'ingestione di alcolici o all'assunzione di stupefacenti (Cass. III 39800/2016), cosicché integra il reato di violenza sessuale con abuso delle condizioni di inferiorità psichica o fisica la condotta di chi si congiunga carnalmente con una donna addormentatasi a seguito di ingestione di sostanze alcooliche (Cass. III, n. 1183/2011). In fattispecie relativa a minori di etnia romena, clandestine e prive di mezzi di sussistenza, indotte a prostituirsi con la corresponsione di piccole somme di denaro o altre regalie, è stato precisato che la condizione di inferiorità psichica della vittima al momento del fatto può prescindere da una patologia mentale, potendo dipendere anche dal limitato processo evolutivo mentale e culturale ovvero dalla minore età accompagnata da una situazione individuale e familiare che rendano la persona offesa vulnerabile alle richieste dell'agente (Cass. III, n. 52041/2016). Violenza e minaccia Posto che, in tema di violenza sessuale, l'elemento oggettivo consiste sia nella violenza fisica in senso stretto, sia nella intimidazione psicologica che sia in grado di provocare la coazione della vittima a subire gli atti sessuali, sia anche nel compimento di atti di libidine subdoli e repentini, compiuti senza accertarsi del consenso della persona destinataria, o comunque prevenendone la manifestazione di dissenso, è stata affermata la responsabilità per il delitto di violenza sessuale di un medico convenzionato, il quale, profittando della circostanza di dover effettuare un'iniezione ad una paziente nel proprio ambulatorio, l'aveva indotta a spogliarsi e, repentinamente, palpeggiandole i seni, aveva avvicinato il proprio organo genitale a quello della donna (Cass. V, n. 6945/2004). È stato attribuito valore di coercizione psicologica alle reazioni scomposte del marito, percepibili di notte dal figlio convivente e dal vicinato, che avevano ingenerato una situazione di disagio e vergogna tale da indurre la moglie ad accettare rapporti sessuali contro la sua volontà, tanto a conferma del fatto che, in tema di reati sessuali, l'idoneità della violenza o della minaccia a coartare la volontà della vittima va esaminata non secondo criteri astratti e aprioristici, ma valorizzando in concreto ogni circostanza oggettiva e soggettiva, sicché essa può sussistere anche in relazione ad una intimidazione psicologica attuata in situazioni particolari tali da influire negativamente sul processo mentale di libera determinazione della vittima, senza necessità di protrazione nel corso della successiva fase esecutiva. (Cass. III, n. 14085/2013). Siccome il delitto di cui all'art. 609-bis è integrato ogni qual volta sia lesa la libertà dell’individuo di poter compiere atti sessuali in assoluta autonomia, senza condizionamenti di ordine fisico o morale, il reato di violenza sessuale è stato ritenuto configurabile nei confronti di un marito per un episodio di costrizione a un rapporto sessuale; episodio che si inseriva nell'ambito di un generale contesto di abiezione e sottomissione nella quale era costretta da anni a vivere la vittima (Cass. III, n. 28942/2016). E’ stato ritenuto che l'esibizionismo o il compimento di atti di masturbazione in presenza di terze persone costrette ad assistervi, senza che vi sia alcun contatto con i genitali o le zone erogene, non consentono di ritenere configurabile la violenza sessuale, quanto, piuttosto, il delitto di violenza privata se, come nella specie, è stato appurato che la vittima era stata costretta, mediante violenza o minaccia, a tollerare l'autoerotismo compiuto dall'imputato (Cass. IV, n. 36742/2018). Dolo Posto che l'elemento soggettivo del reato di violenza sessuale è integrato dal dolo generico, è stata ritenuta la responsabilità di un giovane militare che, in concorso con altri, dopo aver bloccato il risciò su cui viaggiavano due ragazze, saliva da dietro e toccava loro il seno, i glutei e la zona dei genitali (Cass. III, n. 4913/2014). La responsabilità penale per omesso impedimento dell'evento sussiste anche in presenza del solo dolo eventuale, a condizione, però, che l'accettazione del rischio da parte del garante concerna specificamente proprio l'evento tipico che con l'azione si sarebbe potuto evitare, cosicché è stato ritenuto configurabile, a carico del Rettore di una comunità di accoglienza giovanile, la responsabilità per omesso impedimento dell'evento, costituito da reiterate condotte di abuso sessuale ai danni di alcuni giovani ospiti, poste in essere dal responsabile dell'annesso convitto (Cass. III, n. 28701/2010). Violenza sessuale e concussione È stato ritenuto che integra il delitto di concussione, come modificato dall'art. 1, comma 75, l. n. 190/2012, la condotta di due militari che, dopo aver accompagnato di notte in caserma due prostitute “per controlli”, abbiano ottenuto dalle donne prestazioni sessuali in cambio dell'immediato rilascio, prospettando loro — in caso contrario — il trattenimento fino al giorno successivo per il foto segnalamento (Cass. III, n. 37839/2014). Attenuante della minore gravità E’ stata ritenuta l’attenuante di cui all’art. 609-bis, ultimo comma, nei confronti dell’imputato che aveva, dapprima, importunato e, poi, abbracciato la persona offesa con forza tale da impedirle di liberarsi e dandole vari baci sul collo e sull'orecchio destro, così da costringerla, con violenza, a subire atti sessuali (Cass. III, n. 30479/2016). Sul pacifico e consolidato presupposto che, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante del fatto di minore gravità, prevista dall'art. 609-bis, comma terzo, c.p., deve farsi riferimento ad una valutazione globale del fatto, nella quale assumono rilievo i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e mentali di questa, le caratteristiche psicologiche valutate in relazione all'età, in modo da accertare che la libertà sessuale non sia stata compressa in maniera grave e che non sia stato arrecato alla vittima un danno grave, anche in termini psichici, è stata esclusa la configurabilità dell’attenuante de qua per il solo fatto che la violenza sessuale fosse stata posta in essere ai danni di un minore dormiente, non accortosi della condotta, tanto in considerazione della reiterazione degli atti, del potenziale danno psichico e dell'elevato pericolo per il suo sviluppo psico - fisico derivante anche dalla semplice conoscenza di essere stato oggetto di abusi sessuali, nonché della irrilevanza del fatto che "ex post" non fossero stati provati danni psichici (Cass. III, n. 50336/2019). Consumazione e tentativo E’ stata ritenuta integrata l’ipotesi di violenza sessuale nella forma tentata e non consumata nella condotta consistita nell'abbassarsi i pantaloni, scoprire il pene, afferrare la nuca della vittima, e cercare con forza di avvicinare la testa della medesima per costringerla ad un rapporto orale, non conseguito in quanto la donna era riuscita a divincolarsi prima dell’arrivo delle forze dell'ordine, ribadendosi il principio secondo il quale, in tema di violenza sessuale, è configurabile il tentativo del reato, previsto dall'art. 609-bis, in tutte le ipotesi in cui la condotta violenta o minacciosa non abbia determinato una immediata e concreta intrusione nella sfera sessuale della vittima, poiché l'agente non ha raggiunto le zone intime (genitali o erogene) della persona offesa ovvero non ha provocato un contatto di quest'ultima con le proprie parti intime (Cass. III, n. 17414/2016) come quando l’agente, dopo essersi abbassato i pantaloni, afferri la vittima per un braccio, spingendola verso un divano (Cass. VI, n. 10626 /2022). Su questa scia, in un caso nel quale l'imputato aveva seguito la vicina di casa in cantina e poi l'aveva bloccata contro un muro e le aveva fatto capire, in modo esplicito, di volere un rapporto sessuale, è stato ritenuto il tentativo di violenza sessuale sul rilievo che il delitto tentato è configurabile non solo qualora gli atti idonei diretti in modo non equivoco a porre in essere un abuso sessuale non si siano estrinsecati in un contatto corporeo, ma anche quando il contatto sia stato superficiale o fugace e non abbia attinto una zona erogena, o considerata tale dal reo, per la reazione della vittima (Cass. III, n. 3660/2018). È stato anche ravvisato il tentativo del delitto di violenza sessuale nella condotta dell'imputato che, avendo fraudolentemente acquisito del materiale pedopornografico riguardante delle minori, le aveva poi minacciate di diffonderlo, qualora non si fossero sottoposte ai suoi piaceri sessuali, non riuscendo nell'intento per l'opposizione delle vittime. Nel caso in esame, è stato ritenuto che fosse configurabile un atto idoneo, diretto in modo non equivoco a commettere il reato di violenza sessuale perché, pur in mancanza del contatto fisico tra reo e persona offesa, il tentativo deve ritenersi integrato quando la condotta tenuta dall’imputato denoti il requisito soggettivo dell’intenzione di raggiungere l'appagamento dei propri istinti sessuali e quello oggettivo dell'idoneità a violare la libertà di autodeterminazione della vittima nella sfera sessuale (Cass. III, n. 19112/2016). Aggravante dell'abuso dei poteri o della violazione dei doveri In un caso di violenze sessuali perpetrate, in occasione di momenti ludici, nei confronti di giovani parrocchiani da parte di sacerdote, approfittando del suo ministero e della fiducia risposta dalle vittime nella sua funzione di guida spirituale ed animatore della comunità religiosa, è stata ritenuta configurabile l'aggravante dell'abuso dei poteri o della violazione dei doveri inerenti alla qualità di ministro di un culto, non solo quando il reato sia commesso nella sfera tipica e ristretta delle funzioni e dei servizi propri del ministero, ma anche quando la posizione ricoperta abbia facilitato il reato stesso, essendo l'incarico religioso non limitato alle funzioni strettamente connesse al culto, ma comprensivo di tutte le attività prestate al servizio della comunità comunque riconducibili al mandato (Cass. III, n. 1949/2016). Diritto penitenziarioL'art. 656, comma 9, c.p.p. stabilisce il divieto di sospensione dell'esecuzione della pena nel caso di condanna per il reato di cui all'art. 609-bis c.p.p ma tale divieto non è applicabile per l'ipotesi attenuata del delitto di violenza sessuale, in relazione ai fatti di minore gravità, di cui all'ultimo comma dell'art. 609-bis c.p. (Cass. I, n. 20373/2014). In presenza di una presunzione di pericolosità, vige, per i detenuti condannati per il reato violenza sessuale, anche il divieto di concessione delle misure alternative al carcere, divieto che è derogabile soltanto se ricorrono entrambe le condizioni previste dall'art. 4-bis, commi 1-bis e 1-quater, l. n. 354/1975, vale a dire l'impossibilità di collaborazione con la giustizia e l'apprezzabilità dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità del detenuto collegialmente condotta per almeno un anno (Cass. I, n. 27853/2013). A tal proposito, è stato affermato che, in tema di misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali del condannato per reati di violenza sessuale aggravata, il presupposto della "sottoposizione del detenuto ad osservazione scientifica della personalità, condotta collegialmente, per almeno un anno", richiesto dall'art. 4 bis, comma 1 quater, l. n. 354/1975 (ord.pen.), non è integrato dalla mera permanenza dello stesso presso un luogo di privata abitazione a seguito dell'applicazione della misura coercitiva degli arresti domiciliari durante la pendenza del processo di cognizione, ove detta permanenza non sia accompagnata da alcun tipo di osservazione scientifica della personalità (Cass. I, 34754/2016). E’ stato anche ritenuto che i condannati per il reato di violenza sessuale aggravata di cui all'art. 609-ter c.p., pur quando sia stata riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 609-bis, ultimo comma, c.p., per poter beneficiare di misure alternative alla detenzione devono essere sottoposti all'osservazione scientifica della personalità, condotta collegialmente, per almeno un anno (Cass. I, n. 39985/2019) . In tema di divieto di sospensione dell'esecuzione della pena detentiva, la presunzione di pericolosità legata in modo oggettivo al titolo di reato per cui è intervenuta la condanna non può ritenersi incompatibile con i principi costituzionali, in quanto fa prevalere la regola dell'esecuzione di una condanna definitiva sull'eccezione della sospensione dell'esecuzione (Cass. IV, n. 43117/2012). La sospensione dell'esecuzione della pena a norma dell'art. 656 c.p.p. non può essere disposta nei confronti del tossicodipendente istante per l'affidamento terapeutico, allorché essa riguardi condanna inflitta per il reato di violenza sessuale ostativo alla sospensione stessa (Cass. I, n. 25130/2010). E’ stato precisato che il divieto di sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'art. 656, comma 9, lett. a), c. p.p. non si applica nel caso di condanna per fatti di violenza sessuale commessi prima dell'inserimento del delitto previsto dall'art. 609-bis nel catalogo dei cd. reati ostativi di cui all'art. 4-bis ord. pen. ad opera dell'art. 3, comma 1, lett. a), del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, atteso che, alla luce della lettura dell'art. 25, comma 2, Cost. adottata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 32 del 2020, in difetto di una disciplina transitoria, il suddetto inserimento determina una trasformazione "in peius" della pena, concretamente incidente sulla libertà personale del condannato e da questi non prevedibile al momento del fatto, cosicchè opera il principio di irretroattività delle norme penali sancito dal secondo comma dell'art. 25 Cost. (Cass. I, n. 17203/2020). Profili processualiGli istituti La violenza sessuale, ex art. 609-bis c.p., è procedibile a querela di parte, irrevocabile; d'ufficio, nelle ipotesi di cui all'art. 609-septies, comma 4 (cfr. art. 609-septies). Va ricordato (cfr., art. 609-septies) che la l. 30 dicembre 2022, n. 199 (di conversione in legge, con modificazioni del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162) ha modificato l'art. 85 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità, introducendo l'art. 5-bis che ha aggiunto al predetto articolo, tra gli altri, il comma 2-ter, alla luce del quale, per i delitti previsti dagli artt. 609-bis, 612-bis e 612-ter c.p., commessi prima della data di entrata in vigore del decreto (30 dicembre 2022), si continua a procedere d'ufficio quando il fatto è connesso con un delitto divenuto perseguibile a querela della persona offesa in base alle disposizioni del decreto n. 150/2022. La competenza appartiene al tribunale in composizione collegiale ovvero alla Corte di assise se i fatti di cui all'art. 609-bis sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci, essendo in tali casi prevista, nel massimo, la pena della reclusione di ventiquattro anni (Cass. III, n. 28485/2024). Tuttavia, è stato precisato che la competenza per materia a giudicare del delitto, nel caso in cui risulti aggravato a norma dell'art. 609-ter, ultimo comma, c.p. e sia stato commesso in danno di un minore che non ha compiuto gli anni dieci, appartiene al tribunale in composizione collegiale per i fatti commessi antecedentemente all'entrata in vigore dell'aumento sanzionatorio disposto dall'art. 13, comma 2, lett. b), l. n. 69/2019, vigente dal 9 agosto 2019, dovendosi attribuire a tale disposizione, che pur ha comportato, per i fatti successivi, l'effetto processuale dello spostamento della competenza alla Corte d'assiste, valore essenzialmente sostanziale e non di disposizione processuale (Cass. III, n. 42465/2024) . Per il reato di violenza sessuale: a ) è possibile disporre intercettazioni; b ) l'arresto in flagranza è obbligatorio (nei casi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 609-bis); facoltativo (nei casi di minore gravità di cui al comma 3 dell'art. 609-bis); è consentito il fermo; c ) è consentita l'applicazione della custodia in carcere e delle altre misure cautelari personali. L'art. 275, comma 3, c.p.p. prevede, per coloro che risultano attinti da gravi indizi di colpevolezza per il reato di violenza sessuale, due presunzioni (entrambe relative) di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari (in tal caso, vengono vinte entrambe le presunzioni) o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure (in tal caso, è vinta soltanto la seconda presunzione, con la conseguenza che possono essere applicate anche misure cautelari diverse dalla custodia in carcere). A questo proposito, in materia di applicazione di misure cautelari personali, è stato anche precisato che il giudice, qualora valuti sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in ordine a delitti di natura sessuale, non è tenuto a motivare circa la ricorrenza di specifiche e inderogabili esigenze investigative riguardanti i fatti per cui si procede, in relazione a situazioni di concreto e attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova, né è obbligato a fissare la data entro cui espletare la necessaria attività d'indagine, stante la sussistenza della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari sancita dall'art. 275, comma 3, c.p.p., tanto sul rilievo che spetta eventualmente all'indagato di indicare gli elementi contrari che depongono per l'insussistenza certa dell'esigenza de qua, diversamente ammettendosi una non corretta sovrapposizione tra procedimenti cautelari che seguono, ex positivo iure, regole diverse (Cass. III, n. 24375/2023). Sempre in tema di applicazione di misure cautelari personali, è stato altresì affermato che il licenziamento dell'indagato, gravemente indiziato della commissione di reati comuni anche a base violenta all'interno di una struttura sanitaria per anziani, non è idoneo, di per sé, ad elidere l'attualità del pericolo di reiteratio criminis, posto che l'esigenza di cautela può riproporsi in qualsiasi momento e in ogni circostanza, non essendo la commissione di ulteriori reati della stessa specie agevolata dalla specifica qualifica soggettiva rivestita in tal caso dall'agente (Cass. III, n. 24375/2023). d ) in materia di legittimazione alla costituzione di parte civile, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito il principio di diritto secondo il quale, in tema di delitti sessuali, il Comune nel cui territorio è stato commesso il reato, è legittimato a costituirsi parte civile onde ottenere il risarcimento dei danni morali e materiali derivati dall'offesa, diretta ed immediata, dello scopo statutario (Cass. III, n. 45963/2017). Tale principio fonda sul presupposto che i Comuni, al pari degli Enti territoriali esponenziali, sono legittimati a costituirsi parte civile ogni qualvolta un delitto – come quello di violenza sessuale – ponga seriamente in dubbio la sicurezza dei cittadini nel suo territorio, così ledendo l'immagine dell'Ente, i cui sforzi nel raggiungere standard accettabili di convivenza civile vengono pregiudicati e vanificati da simili episodi. Alcuni Comuni, infatti, si fanno espressamente carico di tutelare la libertà e i diritti costituzionali delle persone del proprio territorio, perseguendo tali scopi, sanciti nello statuto comunale, e si impegnano, con iniziative che trovano capillare attuazione in costanti interventi, nella lotta contro la discriminazione e la violenza contro le donne, mettendo a disposizione le strutture comunali a difesa delle donne vittime di violenza. mediante l'utilizzo di ingenti risorse economiche pubbliche (attività sociali di tutela e valorizzazione delle donne; iniziative volte a contrastare la criminalità, in particolare per la tutela delle vittime di violenza). Tanto che alcuni specifici settori dei servizi comunali curano attività assistenziali e di supporto nei confronti di donne violentate o maltrattate, avvalendosi anche di associazioni private operanti per tali finalità e alle quali sono erogati continui contributi pubblici per garantire l'assistenza legale e la consulenza specialistica alle vittime di violenza sessuale. Quindi, in tali casi, il Comune fornisce servizi di sostegno, gratuiti per l'utente, e di mediazione sociale e penale, con spazi di ascolto, consulenza legale e sostegno psichico traumatologico alle vittime di violenza con un costo a carico del bilancio comunale. È stata ritenuta configurabile la responsabilità civile del datore di lavoro per la condotta delittuosa – nella specie, atti sessuali – posta in essere dal conducente di autobus nei confronti dei passeggeri presenti a bordo durante la sosta al capolinea, sussistendo il nesso di occasionalità necessaria nello svolgimento dell'attività lavorativa, in quanto questa non comprende solo la guida, ma anche la vigilanza del mezzo di trasporto (Cass. III, n. 8668/2019). e ) Numerosi sono gli interventi che, sotto il profilo strettamente processuale, la l. 19 luglio 2019, n. 69 ha realizzato per disciplinare i reati sessuali e segnatamente le fattispecie di cui agli artt. 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies c.p. Il predetto intervento normativo è stato successivamente affinato con le novelle ex lege 8 settembre 2023, n. 122ed ex lege 24 novembre 2023, n. 168 . Siccome le novelle processuali, che sono intervenute in questa materia, avranno una prevedibile ricaduta sulla disciplina sostanziale, è opportuno qualche breve cenno, che consenta di comprendere il contenuto della riforma, fermo restando che l'approfondimento sarà curato mediante l'aggiornamento del codice di procedura penale, al quale si rinvia. L'art. 1 della l. n. 69/2019 ha novellato il comma 3 dell'art. 347 c.p.p. stabilendo che, anche con riferimento ai reati di cui agli artt. 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies c.p., la polizia giudiziaria, acquisita la notizia di reato, debba riferire immediatamente al pubblico ministero, anche in forma orale, fermo restando che, alla comunicazione orale, deve seguire, senza ritardo, quella scritta. L'art. 2 della l. n. 69/2019 ha introdotto all'art. 362 c.p.p. il comma 1-ter, con il quale si prevede che il pubblico ministero, entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, assuma ex art. 362 c.p.p informazioni dalla persona offesa o da chi abbia sporto la denuncia. Il termine di tre giorni può essere prorogato solo in presenza di imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa. In precedenza, il codice di rito non indicava alcun termine per l'assunzione, da parte del PM, di informazioni dalle persone che potessero riferire circostanze utili ai fini delle indagini. La riforma ha individuato tale termine in tre giorni unicamente per i reati compresi nel catalogo della violenza domestica e di genere e, quindi, anche per i reati di cui agli artt. 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies c.p. L'art. 18, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 150/2022 (in vigore dal 30 dicembre 2022) ha aggiunto all'art. 362 c.p.p. il comma 1-quater alla luce del quale alla persona chiamata a rendere informazioni è sempre dato avviso che, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, ha diritto di ottenere, ove ne faccia richiesta, che le dichiarazioni rese siano documentate mediante riproduzione fonografica. L'art. 7 della l. n. 168/2023 ha poi introdotto nel codice di rito l'art. 362-bis (Misure urgenti di protezione della persona offesa) in forza del quale, quando si procede per reati in materia di violenza di genere o di violenza domestica espressamente indicati nel comma 1 dell'art. 362-bis (e, per quanto qui interessa, per i reati da art. 609-bis ad art. 609-octies), consumati o tentati, commessi in danno del coniuge, anche separato o divorziato, della parte dell'unione civile o del convivente o di persona che è legata o è stata legata da relazione affettiva ovvero di prossimi congiunti, il pubblico ministero, effettuate le indagini ritenute necessarie, valuta, senza ritardo e comunque entro trenta giorni dall'iscrizione del nominativo della persona nel registro delle notizie di reato, la sussistenza dei presupposti di applicazione delle misure cautelari (comma 1). In ogni caso, qualora il pubblico ministero non ravvisi i presupposti per richiedere l'applicazione delle misure cautelari nel termine di cui al comma 1, prosegue nelle indagini preliminari (comma 2). Il giudice provvede in ordine alla richiesta di cui al comma 1 con ordinanza da adottare entro il termine di venti giorni dal deposito dell'istanza cautelare presso la cancelleria (comma 3). A questa disposizione se ne aggiungono altre inserite nel corpo normativo con l'intento di predisporre misure organizzative dirette ad imprimere una significativa accelerazione ed efficacia ai procedimenti di merito in materia di contrasto alla violenza di genere e alla violenza domestica. Si tratta di misure che interagiscono sui poteri organizzativi dei dirigenti degli uffici giudiziari, ai quali è affidata l'adozione dei provvedimenti necessari, nell'ambito delle rispettive competenze, per realizzare l'obiettivo prefissato dal legislatore. Gli artt. 3 e 4 delle l. n. 168/2023 hanno novellato l'art. 132-bis disp. att. c.p.p. in tema di criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti. In particolare, l'art. 3 ha inserito nell'art. 132-bis disp. att. c.p.p (sub lett. a-bis), la indicazione di assoluta priorità, sia nella formazione dei ruoli di udienza che nella trattazione dei processi, per i reati ivi espressamente indicati (e, per quanto qui interessa quelli di cui dall'art. 609-bis all'art. 609-octies), tutti prevalentemente in materia di violenza di genere e domestica. In relazione alle medesime ipotesi di reato indicate dall'articolo 132-bis disp. att. c.p.p. (nella versione riformulata dal precedente art. 3), l' art. 4 della l. n. 168 dispone che sia assicurata priorità anche alla richiesta di misura cautelare personale e alla decisione sulla stessa. Si tratta di interventi normativi che assecondano la ratio legis di cui alla l. n. 69/2019 che, come si è visto, è intervenuta sui poteri del procuratore della Repubblica, al fine di garantire la effettività dell'applicazione dell'art. 362, comma 1-ter, c.p.p., norma che ha prescritto il termine di tre giorni per l'assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere, così da favorire l'immediatezza del contatto della persona offesa con l'autorità giudiziaria ed il tempestivo avvio dell'azione investigativa. La ln. 122/2023 ha poi attribuito effettività a questa disposizione processuale che riveste una funzione di fondamentale importanza per l'accertamento dei fatti in materia di violenza di genere e di violenza domestica. A tal fine, novellando le disposizioni di cui al d.lgs. n. 106/2006, è stato conferito, da un lato, al procuratore della Repubblica il potere, con provvedimento motivato, di revocare l'assegnazione per la trattazione del procedimento al magistrato che non osserva le disposizioni dell'art. 362, comma 1-ter, c.p.p. e, dall'altro, è stato previsto che il procuratore generale presso la corte di appello ogni tre mesi acquisisca dalle procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto del termine entro il quale devono essere assunte informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza nei procedimenti per i delitti indicati nell'art. 362, comma 1-ter, c.p.p. inviando sul punto al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno semestrale. Analogamente, l'art. 8 delle l. n. 168/2023 ha disciplinato il meccanismo di rilevazione dei termini attribuendo, in simmetria con quanto disposto con la novella ex lege n. 122/2023, ai procuratori generali delle corti di appello il compito di acquisire, con cadenza trimestrale, relazioni sul rispetto dei termini correlati alla domanda cautelare, previsti dall'art. 362-bis c.p.p., con l'obbligo per gli stessi di riversare tali dati di sintesi in una relazione semestrale destinata al procuratore generale presso la Corte di cassazione, e ciò in linea con la necessità di un monitoraggio costante in ambito distrettuale, anche per verificare eventuali inefficienze di carattere organizzativo. In tale contesto si colloca pure l'art. 5 della l. n. 168/2023 che, al fine di favorire la specializzazione nella trattazione dei processi in materia di violenza contro le donne e di violenza domestica, ha aggiunto, all'art. 1, comma 4, del d.lgs. 20 febbraio 2006, n. 106, una disposizione secondo la quale, in caso di delega, uno o più procuratori aggiunti o uno o più magistrati sono sempre specificamente individuati per la cura degli affari in materia di violenza contro le donne e domestica. L'art. 3 della l. n. 69/2019 ha integrato l'art. 370 c.p.p., sugli atti di indagine compiuti direttamente dal PM o da questi delegati alla polizia giudiziaria ed ha inserito due nuovi commi (2-bis e 2-ter) alla disposizione in parola, prevedendo che, per i reati ivi espressamente indicati (e, per quanto qui interessa quelli di cui dall'art. 609-bis all'art. 609-octies), la polizia giudiziaria debba procedere senza ritardo al compimento degli atti di indagine delegati dal PM e conseguentemente debba porre, sempre senza ritardo, a disposizione del magistrato la documentazione delle attività svolte. Trattandosi di disposizioni di carattere ordinatorio, in quanto prive di sanzione processuale, la loro violazione non determina alcuna nullità processuale ma può costituire fonte di responsabilità disciplinare della polizia giudiziaria e/o del pubblico ministero. Anche con specifico riferimento alle fattispecie di cui agli artt. 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies c.p., l'art. 14 della l. n. 69/2019 ha modificato la lettera p) dell'art. 90-bis c.p.p., relativamente alle informazioni che devono essere fornite alla persona offesa dal reato, sin dal primo contatto con l'autorità procedente: informazioni cioè sulle strutture sanitarie presenti sul territorio, sulle case famiglia, sui centri antiviolenza e sulle case rifugio e sui servizi di assistenza alle vittime di reato. È stato poi modificato l'art. 190-bis c.p.p., che prevede particolari cautele quando deve essere assunta una prova da una persona minore di 16 anni o da una vittima in condizioni di particolare vulnerabilità. Intervenendo sul comma 1-bis, la riforma (ex art. 14, comma 3, l. n. 69/2019) ha esteso a tutti i minori (e non solo agli infra sedicenni) la disposizione che consente di ripetere l'esame solo se attinente a fatti o circostanze diversi da quelli che hanno già costituito oggetto di precedenti dichiarazioni. Le stesse finalità di tutela delle vittime sono state perseguite dall'art. 15 della l. n. 69/2019 che ha modificato l'art. 90-ter c.p.p. che prevede la comunicazione obbligatoria alla persona offesa da un reato di violenza domestica o di genere (e, quindi, anche per i reati di cui agli artt. 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies c.p.) e al suo difensore dell'adozione di provvedimenti di scarcerazione, di cessazione della misura di sicurezza detentiva, emessi come ha chiarito l'art. 14, comma 1, lettera a), l. n. 168/2023 nei confronti dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato o dell'internato. Parimenti tempestiva notizia deve essere data per quanto riguarda le condotte di evasione dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato e di sottrazione alla esecuzione delle misure di sicurezza detentive dell'internato, obblighi che vanno adempiuti tempestivamente rispetto al momento di acquisita conoscenza del presupposto fattuale della comunicazione. Si tratta di obblighi informativi (quelli di cui al comma 1-bis dell'art. 90-ter c.p.p.) che si traducono in una tempestiva modalità di comunicazione la quale si aggiunge all'ipotesi-tipo in precedenza regolata (art. 90-ter, comma 1) e quindi la disposizione si applica e, quindi, gli obblighi informativi sono dovuti, a prescindere dal fatto che il reato sia stato commesso con violenza alla persona e che la vittima ne abbia fatto richiesta, cosicché la riforma ha aggiunto, per le vittime di specifici delitti di violenza domestica, l'obbligo della comunicazione in parola. Con specifico riferimento alla materia delle informazioni dovute alla persona offesa dei reati di violenza di genere o domestica e agli obblighi di comunicazione che ne derivano, l'art. 14 della l. n. 168/2023 disciplina il contenuto di tali adempimenti informativi che sono funzionali alla riduzione del rischio indotto dai reati in materia di violenza di genere e domestica. Il quest'ottica, l'art. 14 individua (ai commi 2-ter e 2-quater) ulteriori destinatari degli obblighi comunicativi già previsti dall'art. 299 c.p.p., in tema di revoca e sostituzione delle misure cautelari, ossia: a) l'autorità di pubblica sicurezza competente per le misure di prevenzione, ai fini dell'eventuale adozione dei relativi provvedimenti; b) il prefetto ai fini dell'eventuale adozione di provvedimenti di vigilanza dinamica, soggetti a revisione trimestrale. In particolare, nei procedimenti per i delitti di cui all'art. 4, comma 1, lettera i-ter), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (tra cui il delitto ex art. 609-bis c.p. e anche in tal caso con irragionevole e limitata previsione), l'estinzione, l'inefficacia pronunciata per qualsiasi ragione o la revoca delle misure coercitive previste dagli artt. 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286 o la loro sostituzione con altra misura meno grave sono comunicati, a cura della cancelleria, anche per via telematica, all'autorità di pubblica sicurezza competente per le misure di prevenzione, ai fini dell'eventuale adozione dei relativi provvedimenti. Inoltre, nei procedimenti per i delitti di cui all'art. 362, comma 1-ter (e, quindi, anche per i reati di cui agli artt. 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies c.p.), l'estinzione o la revoca delle misure coercitive previste dagli artt. 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286 o la loro sostituzione con altra misura meno grave sono comunicate al prefetto che, sulla base delle valutazioni espresse nelle riunioni di coordinamento di cui all'art. 5, comma 2, del d.l. n. 83/2002, convertito, con modificazioni, dalla n. 133/2002, può adottare misure di vigilanza dinamica, da sottoporre a revisione trimestrale, a tutela della persona offesa. I reati sessuali con violenza e minaccia alla persona(artt. 609-bis e 609-octies c.p.) rientrano nel novero di quelli per i quali la l. n. 168/2023 ha dettato disposizioni (art. 11 che ha interpolato l'art. 384-bis c.p.p.) in materia di allontanamento di urgenza dalla casa familiare. Organo legittimato all'adozione del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare è il pubblico ministero che vi provvede con decreto motivato, impregiudicate le sue facoltà di disporre, ricorrendone le condizioni, il fermo di indiziato di delitto (art. 384 c.p.p.). Presupposto giustificativo della misura precautelare è la ricorrenza della gravità indiziaria (che non richiede l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza ma la serietà della configurazione di una delle ipotesi delittuose, consumate o tentate, previste nel comma 2-bis dell'art. 384-bis c.p.p.) nonché la ricorrenza di fondati motivi per ritenere l'esistenza di un pericolo per la vita o l'integrità fisica della persona offesa, il quale deve connotarsi anche in termini attualità e deve essere altresì urgente, tale da non consentire di attendere l'intervento del giudice. È poi previsto un procedimento di convalida della precautela, come descritto nei commi da 2-ter a 2 sexies dell'art. 384-bis, a struttura bifasica secondo l'indefettibile paradigma ex art. 13 Cost. Entro quarantotto ore dall'esecuzione del decreto motivato che dispone la misura precautelare, il pubblico ministero richiede la convalida al giudice per le indagini preliminari competente in relazione al luogo nel quale il provvedimento di allontanamento d'urgenza è stato eseguito. Il giudice fissa l'udienza di convalida al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive, dandone avviso senza ritardo al pubblico ministero e al difensore. Il provvedimento di allontanamento d'urgenza diviene inefficace se il pubblico ministero non osserva le prescrizioni per la richiesta di convalida della misura. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 385 ss. in materia di arresto in flagranza e fermo. Questa misura si aggiunge a quella prevista dal comma 1 dell'art. 384-bis c.p.p. (introdotto dal d.l. n. 93/2013 , conv. con modif. in ln. 119/2013) in forza della quale gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di disporre, previa autorizzazione del pubblico ministero, scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, o per via telematica, l'allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti di chi è colto in flagranza, tra gli altri, dei delitti di cui agli articoli da 609-bis a 609-octies c.p. ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa. La l. n. 168/2023 (art. 12) ha provveduto a un rafforzamento delle misure cautelari, dettando anche disposizioni per l'uso del braccialetto elettronico. Le disposizioni incidono sulla disciplina generale delle procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici assimilabili, allineando le disposizioni processuali con quelle di prevenzione e precautelari. Si è previsto che – con il consenso da parte dell'interessato - il giudice, qualora disponga la sottoposizione del soggetto agli arresti domiciliari con le procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici ai sensi dell'art. 275-bis, comma 1, c.p.p., debba verificare che vi sia stato il previo accertamento della relativa fattibilità tecnica da parte della polizia giudiziaria. La manomissione dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo di cui all'art. 275-bis, anche quando applicati ai sensi degli artt. 282-bis e 282-ter c.p.p., costituisce causa di revoca della misura custodiale domiciliare con sostituzione con la misura cautelare in carcere. Nel caso di applicazione della misura dell'allontanamento dalla casa familiare, che è prevista, ai sensi dell'art. 282-bis c.p.p., anche per i reati di cui agli artt. 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies c.p., possono essere applicate le modalità di controllo di cui all'art. 275-bis e con la prescrizione di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a cinquecento metri, dalla casa familiare e da altri luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale caso, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni. È stato anche previsto che, con lo stesso provvedimento che dispone l'allontanamento, il giudice prevede l'applicazione, anche congiunta, di una misura più grave qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo. Qualora l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilità tecnica delle predette modalità di controllo, il giudice impone l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi. Analoghe disposizioni sono state previste nel caso di adozione del provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento, di cui all'art. 282-ter c.p.p. Ulteriori disposizioni sono state emanate in materia di misure cautelari coercitive. L'art. 13 della l. n. 168 è intervenuta sui criteri di scelta delle misure cautelari ex art. 275 c.p.p. Rispetto alla previsione per cui non può applicarsi la misura custodiale carceraria se il giudice ritenga che, all'esito del giudizio, la pena possa essere contenuta entro il limite di tre anni di reclusione, la novella detta una specifica deroga, riferita ai delitti di cui agli artt. 387-bis e 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli artt. 576, comma 1, nn. 2, 5 e 5.1, e 577, comma 1, n. 1, e comma 2, c.p. Tra le aggravanti delle lesioni vengono poi in rilievo ipotesi specificamente enumerate, tra cui, per quanto qui interessa, le circostanze di aver commesso il fatto in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli artt. 572,583-quinquies, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies c.p. Infine, l'art. 13, comma 1, d.l. n. 48/2025 conv., con modif., dalla l. 9 giugno 2025, n. 80, novellando l'art. 10 del d.l. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla l. 18 aprile 2017, n. 48, ha stabilito che il questore può disporre il divieto di accesso alle aree di infrastrutture di trasporto e loro pertinenze nei confronti di coloro che risultano denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti per alcuno dei delitti contro la persona (tra cui quelli da art. 609-bis ad art. 609-undecies c.p.) commessi nelle aree interne delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze. G f ) Quanto ai mezzi di prova, è stato ritenuto che sono inutilizzabili le notizie che il perito o il consulente riceve, in sede di espletamento dell'incarico, dall'imputato, dalla persona offesa o da altre persone, con la conseguenza che tale inutilizzabilità, desumibile dall'art. 228, comma 3, c.p.p., ha natura patologica, non essendo sanabile, pertanto, neppure in caso di celebrazione del processo nelle forme del rito abbreviato (Cass. III, n. 16503/2019). Invece, in tema di esame testimoniale, non determina nullità o inutilizzabilità della prova l'inosservanza dei criteri dettati dalla cosiddetta “Carta di Noto” nella conduzione dell'esame dei minori, persone offese di reati di natura sessuale, atteso che detti criteri hanno carattere non tassativo, in quanto si limitano a fornire suggerimenti volti a garantire l'attendibilità delle dichiarazioni del minore e la protezione psicologica dello stesso (Cass. III, n. 15737/2019). Nondimeno, la violazione delle metodiche di assunzione e di valutazione della prova suggerite dalla c.d. Carta di Noto, pur non determinando l'inutilizzabilità della deposizione, impone al giudice di illustrare le ragioni per le quali, secondo il suo libero, ma non arbitrario convincimento, la prova dichiarativa assunta senza l'osservanza di dette metodiche debba ritenersi comunque attendibile, assolvendo ad un onere motivazionale tanto più stringente quanto più grave e patente sia stato, anche alla luce delle eccezioni difensive, lo scostamento dalle menzionate linee guida (Cass. III, n. 5433/2023). È stato precisato che la disciplina di cui all'art. 190-bis c.p.p., come modificato dal d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212, che, nei procedimenti per reati sessuali, ha esteso alla vittima dichiarata vulnerabile, a prescindere dalla sua età, il particolare regime per la rinnovazione dell'assunzione della testimonianza, si applica anche alla prova dichiarativa assunta nel corso di incidente probatorio tenutosi in data antecedente alla sua entrata in vigore, in quanto disposizione processuale, priva di effetti sostanziali, incidente sulla modalità di assunzione della prova (Cass. III, n. 29821/2023). A questo proposito è stata anche ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 190-bis, c.p.p. in relazione agli artt. 3,24 e 111 Cost. e all'art. 6 della Convenzione EDU – nella parte in cui, in presenza di specifiche esigenze, sottrae al contraddittorio dibattimentale la persona offesa maggiorenne dichiarata particolarmente vulnerabile – atteso che tale peculiare regime, di carattere processuale, si giustifica per l'esigenza di prevenire l'usura delle fonti di prova, in tale ipotesi particolarmente stringente, e che si tratta di dichiarazioni provenienti da soggetti già esaminati nel rispetto della oralità e delle regole del contraddittorio, essendo rimessa alla discrezionalità del legislatore la scelta di graduare forme e livelli diversi di contraddittorio purché sia garantito il diritto di difesa (Cass. III, n. 10374/2019). È stato anche ritenuto che, nel caso in cui sia stato disposto l'incidente probatorio ai sensi dell'art. 398, comma 5-bis, c.p.p. in relazione a reati sessuali commessi in danno di minori di anni sedici, non sussiste il diritto delle parti che vi abbiano partecipato ad ottenere la ripetizione in dibattimento delle attività di istruzione probatoria espletate in detta sede in ragione della ratio legis sottesa alla norma indicata e del dettato dell'art. 403 c.p.p., che disciplina l'utilizzabilità delle prove assunte in incidente probatorio (Cass. III, n. 22177/2022). Sul tema delle dichiarazioni rese dal teste minore vittima di reati sessuali cfr. art. 609-quater , par. 11.2. A questo proposito, sulla delicata questione relativa ai criteri di acquisizione della prova dichiarativa dei minori in tenera età, una decisione (Cass. III, n. 23105/2021) – emanata in relazione a un'accusa di violenza sessuale (artt. 609-bis e 609-ter, ultimo comma, c.p.) ai danni di persona minore in tenera età, ha sottolineato l'importanza della prova scientifica in questa materia, in quanto nei processi di abuso sessuale nei confronti di minori in tenera età, vale considerare come, il percorso ricostruttivo, che impegna il giudice, sia decisamente segnato dai principi declinati dalle carte internazionali e dalle conoscenze scientifiche accreditate e sulle quali il giudice non può sorvolare, salvo il caso, pacificamente raro, in cui le conoscenze rientrino nel suo patrimonio conoscitivo che deve però essere riversato nella motivazione del provvedimento giurisdizionale che decide la causa. Per comprendere la rilevanza che riveste il sapere esperto in materia, occorre richiamare le prescrizioni con cui la Carta di Noto regola la questione circa l'accertamento della capacità a testimoniare del minore e sulla quale l'esperto è chiamato ad esprimersi. Essa comprende l'accertamento delle capacità generiche e specifiche del teste minorenne. Le prime, come si ricava dalla Carta di Noto, riguardano funzioni cognitive quali la memoria, l'attenzione, le capacità di comprensione e di espressione linguistica, la capacità di individuare la fonte delle informazioni, le capacità di discriminare realtà e fantasia, il verosimile dal non verosimile ecc., nonché il livello di suggestionabilità e di maturità psico-affettiva. Le capacità specifiche riguardano l'abilità del minore di organizzare e riferire il ricordo in relazione alla complessità esperienziale di quello che si suppone essere avvenuto e l'eventuale presenza di influenze suggestive, interne o esterne (derivanti dall'interazione con adulti o con coetanei) che possano avere interferito nel racconto (art. 13 Carta di Noto). Con la sottolineatura che, in sede di accertamento dell'idoneità specifica, è necessario chiarire e considerare le circostanze e le modalità attraverso cui il minore ha narrato i fatti a familiari, operatori sociali, Polizia Giudiziaria ed altri soggetti (art. 14 della Carta di Noto). Allo stato delle attuali conoscenze, nessuno dubita che, nei processi per abusi sessuali su minori in tenera età, si debba fare ricorso al sapere scientifico, veicolato dall'esperto le cui conoscenze possono anche essere utilizzate dal giudice per scandagliare tutti gli aspetti della personalità del minore anche in relazione alle attività processuali che lo vedono necessariamente protagonista (audizioni), ma con l'ulteriore precisazione che all'esperto non può essere demandato il compito di accertare la veridicità e la validità del racconto o dei racconti resi; i metodi scientifici che sono stati sviluppati non possono cioè essere applicati all'accertamento della verità fattuale della produzione narrativa del minore. La idoneità a testimoniare non implica, quindi, la veridicità e la credibilità della narrazione (art. 15 della Carta di Noto). Occorre poi considerare che, nella fase del procedimento nella quale si ricorre al contributo dell'esperto per la verifica della idoneità a testimoniare del minore (ma, in genere, anche in tutti gli altri casi nei quali faccia ingresso una tale verifica), il fatto non è stato ancora accertato e la scienza psicologica non possiede, sulla base delle attuali conoscenze come cristallizzate nelle linee guida approvate dalla comunità scientifica, alcuno strumento per giungere ad occuparsi, nemmeno indirettamente, dei fatti, i quali devono rimanere di esclusiva spettanza del magistrato. In questa prospettiva, nell'ambito di pertinenza del sapere dell'esperto, quest'ultimo deve occuparsi del testimone e non della testimonianza, la quale potrà e dovrà essere validata non certo dall'esperto ma solo dal giudice, sulla base, se necessario o anche solo opportuno nei casi più delicati, di riscontri sia intrinseci che estrinseci (Cass. III, n. 23105/2021). Il giudice, in questi casi, diventa fruitore delle conoscenze scientifiche e garante dell'introduzione dei fatti nel processo ossia “garante della scientificità della conoscenza fattuale espressa dal processo” (Cass. IV, n. 43786/2010), nel senso che vigila sulla correttezza scientifica di quanto viene esposto dagli esperti e di tutto ciò che costoro introducono nel processo. Allora, prima ancora del ricorso al sapere esperto, sorge, in questi casi, la necessità di acquisire – appena possibile e preferibilmente con l'attivazione dell'incidente probatorio (che è la sede privilegiata per l'audizione della vittima e nel quale disporre la perizia psicodiagnostica per verificare la capacità del bambino a testimoniare) – il racconto del minore sia perché, essendo l'unico teste diretto, il suo apporto è, di regola, insostituibile ai fini della ricostruzione storica dei fatti e sia per assicurare il diritto dell'imputato a confrontarsi con il suo accusatore, diritto garantito dalla Carta Fondamentale al pari del diritto della giovane vittima alla salute, anche esso di rilevanza costituzionale. Ed è stato rimarcato come sia essenziale acquisire il contributo dichiarativo nel più breve tempo possibile, rispetto alla notizia dell'abuso, sia perché i bambini, per la nota amnesia infantile, non sanno conservare a lungo i ricordi, sia per permettere alla giovane vittima di affidarsi alle cure di uno specialista per la rielaborazione del vissuto e sia per evitare contaminazioni mnestiche che inquinino irrimediabilmente il suo narrato, avendo massima cura nell'evitare che la parte lesa soffra fenomeni di vittimizzazione secondaria e, in questi casi, sia perciò vittima, oltre che del reato, anche dello stesso apparato giudiziario, dal momento che il processo è in sé portatore di sofferenza per gli adulti ma soprattutto per i bambini. È spesso anche indispensabile l'audizione degli adulti di riferimento ai quali il piccolo si è per primo confidato; ciò al fine di ricostruire quale sia stata la genesi della notizia di reato, la prima dichiarazione del bambino (che, se spontanea, è la più genuina perché immune da interventi intrusivi), le domande degli adulti, le relative risposte dell'interrogato, l'eventuale incremento del racconto del bambino nel tempo (Cass. III, n. 30964/2009). g ) A seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 237 del 4 ottobre 2021 della l. 27 settembre 2021, n. 134 rubricata « Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari » , è stato introdotto (ex art. 2, comma 2, l. n. 134/2021), nel codice di procedura penale, l'art. 344-bis, in forza del quale il superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione determina l'improcedibilità dell'azione penale, con la conseguenza che la mancata definizione del giudizio di appello entro il termine di due anni (comma 1) o la mancata definizione del giudizio di cassazione entro il termine di un anno (comma 2) costituisce causa di improcedibilità dell'azione penale. Tuttavia, i predetti termini – che decorrono (comma 3) dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall'art. 544, come eventualmente prorogato ai sensi dell'art. 154 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di rito, per il deposito della motivazione della sentenza – possono essere prorogati, con ordinanza motivata del giudice che procede, per un periodo non superiore a un anno nel giudizio di appello e a sei mesi nel giudizio di cassazione, a condizione che il giudizio di impugnazione sia particolarmente complesso, in ragione del numero delle parti o delle imputazioni o del numero o della complessità delle questioni di fatto o di diritto da trattare. Quando si procede per delitti specificamente indicati, tra cui i reati di violenza sessuale aggravata ai sensi dell'art. 609-ter c.p. (art. 609-bis c.p., nelle ipotesi aggravate di cui all'articolo 609-ter c.p.), atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.) e violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies c.p.), possono essere disposte ulteriori proroghe giustificate dalla particolare complessità del procedimento dovuta al numero delle parti o delle imputazioni o al numero o alla complessità delle questioni di fatto o di diritto da trattare per un periodo non superiore a un anno nel giudizio di appello e a sei mesi nel giudizio di cassazione (comma 4). Da ciò consegue che per il reato di violenza sessuale (art. 609-bis), non aggravato dall'art. 609-ter c.p., non sono possibili ulteriori proroghe dei termini entro i quali deve essere definito il giudizio d'appello o il giudizio di cassazione. L'imputato e il suo difensore possono proporre ricorso per cassazione contro l'ordinanza che dispone la proroga dei termini previsti per il giudizio d'appello (comma 5). I termini di durata massima del processo sono sospesi, con effetto per tutti gli imputati, negli stessi casi in cui è prevista la sospensione della prescrizione del reato (art. 159, comma 1, c.p.). Inoltre, nel giudizio d'appello è prevista la sospensione per il tempo occorrente per la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale; in questo caso il periodo di sospensione tra un'udienza e l'altra non può comunque eccedere i sessanta giorni. Infine, con specifico riferimento alle ipotesi di irreperibilità dell'imputato, è prevista la sospensione dei termini quando sia necessario procedere a nuove ricerche per la notifica del decreto di citazione ex art. 159 c.p.p. (comma 6). L'imputato può sempre rinunciare alla declaratoria di improcedibilità, chiedendo la prosecuzione del processo (comma 7). Fermo quanto previsto dalla disciplina sull'annullamento parziale, le disposizioni dei commi 1, 4, 5, 6 e 7 trovano applicazione anche nel giudizio conseguente all'annullamento della sentenza da parte della Cassazione, con rinvio al giudice competente per l'appello. In questo caso, il termine di durata massima del processo decorre dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto per il deposito della sentenza dall'art. 617 c.p.p., pari a massimo 30 giorni dalla deliberazione (comma 8). È esclusa l'applicabilità della disciplina dell'improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione ai procedimenti per i delitti puniti con l'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti. Le precedenti disposizioni si applicano ai soli procedimenti di impugnazione che hanno a oggetto reati commessi a far data dal 1 gennaio 2020 (ex art. 2, comma 3, l. n. 134/2021). Per questi procedimenti (ossia quelli che hanno a oggetto reati commessi a far data dal 1° gennaio 2020) nei quali, alla data di entrata in vigore della legge (ossia 19 ottobre 2021), gli atti trasmessi ai sensi dell'art. 590 c.p.p. siano già pervenuti al giudice dell'appello o alla Corte di cassazione, i termini di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 344-bis c.p.p.decorrono dalla data di entrata in vigore della legge e, dunque, dal 19 ottobre 2021 (ex art. 2, comma 4, l. n. 134/2021). Nei procedimenti di impugnazione che hanno a oggetto reati commessi a far data dal 1° gennaio 2020 e nei quali il gravame è proposto entro la data del 31 dicembre 2024, i termini previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 344-bis c.p.p. sono, rispettivamente, di tre anni per il giudizio di appello e di un anno e sei mesi per il giudizio in cassazione. Gli stessi termini si applicano nei giudizi conseguenti ad annullamento con rinvio pronunciati prima del 31 dicembre 2024. In caso di pluralità di impugnazioni, si fa riferimento all'atto di impugnazione proposto per primo (ex art. 2, comma 5, l. n. 134/2021). Conclusivamente, la disciplina dell'improcedibilità si applica solo ai reati commessi a far data dal 1° gennaio 2020. Per questi reati, in via transitoria, se l'impugnazione è proposta entro la data del 31 dicembre 2024, i termini previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 344-bis c.p.p. sono, rispettivamente, di tre anni per il giudizio di appello e di un anno e sei mesi per il giudizio in cassazione, salvo proroghe o sospensioni. Sempre per questi reati, se alla data del 31 dicembre 2024 l'impugnazione non è stata proposta, la mancata definizione del giudizio di appello entro il termine di due anni o la mancata definizione del giudizio di cassazione entro il termine di un anno determina, salvo proroghe o sospensioni, l'improcedibilità dell'azione penale. È stato affermato che l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di persona offesa dal delitto di violenza sessuale, costituitasi parte civile, non è ostativa alla provvisoria esecutività del capo della sentenza penale di condanna con cui alla stessa è riconosciuta la provvisionale, posto che tale ammissione, automatica ex lege, a prescindere da limiti reddituali, non si traduce nell'accertamento di uno stato di insolvibilità della destinataria, tale da rendere impossibile o altamente difficoltoso il recupero della somma corrispostale a detto titolo nel caso di annullamento della sentenza (Cass. III, n. 1231/2025). BibliografiaBeltrani-Marino, Le nuove norme sulla violenza sessuale, 1996; Fiandaca, La rilevanza penale del “bacio” tra anatomia e cultura, in Foro it., II, 205; Fiandaca, voce Violenza sessuale, in Enc. dir., agg. IV, 1157; Romano, Reati contro la persona, III. Reati contro la libertà individuale, Milano 2015. |