Codice Penale art. 609 ter - Circostanze aggravanti 1 .

Vito Di Nicola

Circostanze aggravanti 1.

[I]. La pena stabilita dall'articolo 609-bis è aumentata di un terzo se i fatti ivi previsti sono commessi [609-septies] 2:

1) nei confronti di persona della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il tutore 3;

2) con l'uso di armi [582 2] o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;

3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale [357] o di incaricato di pubblico servizio [358];

4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;

5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto 4;

5-bis) all'interno o nelle immediate vicinanze di istituto d'istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa 5;

5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza 6;

5-ter.1) come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali7;

5-quater) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza 8 ;

5-quinquies) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività 9;

5-sexies) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave 10

5-septies) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore 11

[II]. La pena stabilita dall'articolo 609-bis è aumentata della metà se i fatti ivi previsti sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici. La pena è raddoppiata se i fatti di cui all'articolo 609-bis sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci12.

 

[1] Articolo inserito dall'art. 4 l. 15 febbraio 1996, n. 66. V. art. 16 l. n. 66, cit. Per un'ulteriore ipotesi di aumento di pena, v. art. 36 l. 5 febbraio 1992, n. 104.

[2] Alinea modificato dall'art. 13, comma 2, lett. a), numero 1), l. 19 luglio 2019, n. 69, in vigore dal 9 agosto 2019, che ha sostituito le parole: «La pena stabilita dall'articolo 609-bis è aumentata di un terzo se i fatti ivi previsti» alle parole: «La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609-bis».

[3] Numero sostituito dall'art. 13, comma 2, lett. a), numero 2), l. 19 luglio 2019, n. 69, in vigore dal 9 agosto 2019. Il testo precedente era il seguente :«nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici» .

[4] Numero così sostituito, in sede di conversione, dall'art. 1, d.l. 14 agosto 2013, n. 93, conv., con modif., dalla l. 15 ottobre 2013, n. 119. Il testo del numero originario era il seguente: «nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo». Successivamente numero sostituito dall'art. 13, comma 1, lett. a), numero 3), l. 19 luglio 2019, n. 69, in vigore dal 9 agosto 2019. Il testo precedente era il seguente:«nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, il tutore».

[6] Numero inserito dall'art. 1, d.l. 14 agosto 2013, n. 93, conv., con modif., dalla l. 15 ottobre 2013, n. 119.

[8] Numero inserito dall'art. 1, d.l. 14 agosto 2013, n. 93, conv., con modif., dalla l. 15 ottobre 2013, n. 119.

[9] Numero inserito dall'art. 1, d.lgs. 4 marzo 2014, n. 39.

[10] Numero inserito dall'art. 1, d.lgs. 4 marzo 2014, n. 39.

[12] Comma sostituito dall'art. 13, comma 1, lett. b), l. 19 luglio 2019, n. 69, in vigore dal 9 agosto 2019. Il testo precedente era il seguente: «La pena è della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci».

Inquadramento

L'art. 609-ter elenca una serie di circostanze aggravanti tutte strettamente collegate alla commissione di fatti di violenza sessuale di cui all'art. 609-bis c.p. Con esse il legislatore mira ad inasprire il trattamento sanzionatorio in presenza di fatti delittuosi stimati di particolare gravità perché commessi ai danni di soggetti deboli e, quindi, particolarmente vulnerabili per l'età, per il legame con l'agente, per specifiche condizioni soggettive o perché compiuti con modalità aventi una maggiore potenzialità lesiva in ragione dei mezzi di esecuzione o per altre cause.

Le pene, originariamente previste dall'art. 609-ter c.p.,  sono state ulteriormente inasprite con l'art. 13, comma 2, l. 19 luglio 2019, n. 69.

Infatti, L'art. 13 della l. n. 69/2019 novella, in punto di trattamento sanzionatorio, anche l'art. 609-ter c.p., che disciplina le circostanze aggravanti del delitto di violenza sessuale, sostituendo, al primo comma, la pena della reclusione da 6 a 12 anni, che era originariamente prevista per specifiche ipotesi aggravate, con l'aumento della pena di un terzo. Pertanto, la pena, per le ipotesi di cui al primo comma dell'art. 609-ter c.p., è ora da otto a sedici anni di reclusione  e la modifica costituisce  la diretta conseguenza dell'aumento della pena base per il delitto di violenza sessuale (art. 609-bis).

Altra modifica normativa che l'art. 13 l. n. 69/2019 apporta al primo comma dell'art. 609-ter c.p. è costituita dal fatto che la violenza sessuale commessa dall'ascendente, dal genitore anche adottivo o dal tutore sia sempre aggravata (aumento di un terzo della pena), a prescindere dall'età della vittima (in precedenza era aggravata solo la violenza commessa dai soggetti “qualificati” in danno di minorenne).

Inoltre, quando la violenza sessuale è commessa in danno di minore, le pene per le aggravanti sono state rimodulate nel seguente modo:

a ) per la violenza sessuale in danno di minori fino a 10 anni di età (art. 609-ter, comma 2, c.p.) la pena base (reclusione da 6 a 12 anni) è raddoppiata (diventa dunque possibile applicare la pena della reclusione da 12 a 24 anni; la competenza appartiene, pertanto, alla Corte d'assise (Cass. III, n. 28485/2024); in precedenza, per tali ipotesi, era prevista la reclusione da 7 a 14 anni). Va tuttavia ribadito (v. art. 609-bis) che la competenza per materia a giudicare del delitto, nel caso in cui risulti aggravato a norma dell'art. 609-ter, ultimo comma, c.p. e sia stato commesso in danno di un minore che non ha compiuto gli anni dieci, appartiene al tribunale in composizione collegiale per i fatti commessi antecedentemente all'entrata in vigore dell'aumento sanzionatorio disposto dall'art. 13, comma 2, lett. b), l. 19 luglio 2019, n. 69, vigente dal 9 agosto 2019, dovendosi attribuire a tale disposizione, che pur ha comportato, per i fatti successivi, l'effetto processuale dello spostamento della competenza alla corte d'assiste, valore essenzialmente sostanziale e non di disposizione processuale (Cass. III, n. 42465/2024) V. anche sub art. 609-bis;

b ) per la violenza nei confronti dei minori da 10 a 14 anni di età (art. 609-ter, comma 2, c.p.) la pena base è aumentata della metà (diventa dunque possibile applicare la pena della reclusione da 9 a 18 anni, in luogo del precedente trattamento sanzionatorio che era fissato nella forbice tra 6 e 12 anni) di reclusione;

c ) per la violenza nei confronti di minori da 14 a 18 anni di età (art. 609-ter, comma 1, c.p.) la pena base è aumentata di un terzo (diviene dunque possibile applicare la pena della reclusione da 8 a 16 anni, mentre in precedenza la violenza sessuale, per questa fascia di età, era aggravata e si applicava la reclusione da 6 a 12 anni solo se commessa da ascendenti, genitori o tutori).

Le circostanze aggravanti collegate alle modalità della condotta delittuosa

Il reato di violenza sessuale è inoltre aggravato se il fatto è commesso con l'uso di armi (cfr. art. 585, comma 2) o di sostanze alcolichenarcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa (art. 609-ter, comma 1, n. 2), se il fatto è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave (art. 609-ter, comma 1, n. 5-sexies inserito dall'art. 1, d.lgs. n. 39/2014in attuazione della direttiva 2011/93/UE), se il fatto è commesso da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio (art. 609-ter, comma 1, n. 3), se il fatto è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività (art. 609-ter, comma 1, n. 5-quinquies inserito dall'art. 1, d.lgs. n. 39/2014in attuazione della direttiva 2011/93/UE).

In siffatti casi, tutti ricompresi nel comma primo dell'art. 609-ter, è prevista la pena della reclusione da otto a sedici anni (in precedenza da sei a dodici anni di reclusione).

La ragione dell'inasprimento del trattamento sanzionatorio risiede nel fatto che talune condotte sono reputate molto pericolose per l'incolumità del soggetto passivo, altre sono caratterizzate dall'insidiosità o potenzialità lesiva del mezzo adoperato, anche agevolativo dell'esecuzione del reato, altre sono contrassegnate dall'elevato tasso di violenza adoperata in danno del minore o dal grave pregiudizio creato al minore in conseguenza di reiterate condotte di violenza sessuale, altre hanno riguardo alla particolare caratura delinquenziale del soggetto attivo facente parte di un'associazione per delinquere o al fatto che il reato venga commesso per finalità agevolative dell'attività criminale.

Vi è contrasto di giurisprudenza circa l'ambito di applicabilità dell'aggravante di cui all'art. 609-ter, primo comma, n. 5-sexies c.p..

Secondo un primo orientamento, la previsione di cui all'art. 609-ter, primo comma, n. 5-sexies c.p., che dispone un aggravamento di pena se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto derivi al minore, a causa della reiterazione della condotta, un pregiudizio grave, prevede due distinte ipotesi, di cui solo la seconda prende in considerazione l'età della vittima, limitandosi la prima a considerare le «violenze gravi», a prescindere dal fatto che la vittima del reato sia maggiorenne o minorenne, tanto sul presupposto che la normativa di cui al d.lgs. 4 marzo 2014, n. 39, la quale ha introdotto l'aggravante in oggetto, non sia dedicata ai soli minori, come confermato, altresì, dal rilievo che l'art. 609, primo comma, n. 5-quinquies, c.p. prevede un'ipotesi in cui si prescinde dall'età della vittima (Cass. II, n. 23153/2019).

Secondo un diverso indirizzo, invece, l'ambito di operatività della circostanza aggravante, di cui all'art. 609-ter, primo comma, n. 5-sexies c.p., è riservato solo a fatti di violenza sessuale commessi ai danni di vittima minorenne, sul fondamentale rilievo  che la norma è stata introdotta dal d.lgs. 4 marzo 2014, n. 39, adottato in forza della legge 6 agosto 2013, n. 96 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013), che appunto delegava il Governo al recepimento di direttive europee, tra cui quella del 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, ma che non attribuiva al legislatore delegato anche il compito di modificare la disciplina sanzionatoria del reato di violenza sessuale commesso in danno di soggetti maggiorenni (Cass. III, n. 45938/2019), con la conseguenza che una diversa interpretazione, la quale comprendesse nel raggio dell'aggravante anche le persone maggiorenni, esporrebbe la disposizione normativa, in parte qua, a seri dubbi di legittimità costituzionale per eccesso di delega, problema che, a questo punto, attingerebbe anche la disposizione di cui all'art. 609, primo comma, n. 5-quinquies, c.p.

A proposito del fatto di reato che abbia comportato anche un pregiudizio grave nei confronti della persona offesa, è stato comunque affermato che il delitto di lesioni personali, concorrente con quello di violenza sessuale, non assorbe la circostanza aggravante di cui all'art. 609-ter, comma primo, n. 5-sexies, seconda parte, cod. pen. essendo la nozione di "malattia nel corpo o nella mente" del reato di lesioni meno ampia di quella di "pregiudizio grave" di cui a detta aggravante, contenendo quest'ultima un elemento specializzante costituito dall'età della parte lesa e potendo essa derivare da una condotta non necessariamente commessa con violenza fisica (Cass. III, n. 5234 /2023).

È stato ritenuto che il delitto di violenza sessuale, aggravato dalla circostanza speciale dell'uso di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti gravemente lesive della salute della persona offesa assorbe quello di procurata incapacità mediante somministrazione di sostanze stupefacenti (Cass. III, n. 29603/2011).

L'assunzione volontaria di alcol da parte della vittima di reati sessuali esclude la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 609-ter, comma 1, n. 2, posto che tale norma presuppone che l'uso delle sostanze alcoliche sia necessariamente strumentale alla violenza sessuale e, cioè, che sia il soggetto attivo del reato ad usare l'alcol per la violenza somministrandolo alla vittima (Cass. III, n. 32462/2018).

Sulla base di tale principio è stata esclusa la sussistenza dell'aggravante in relazione alla violenza sessuale subita dalla vittima che aveva assunto volontariamente sostanza stupefacente cedutagli da un terzo non accordatosi con l'autore del reato (Cass. III, n. 10596/2020).

In tema di violenza sessuale, quando lo stato di incoscienza della vittima sia stato provocato mediante la somministrazione di farmaci anestetici allo scopo di consentire all'agente di porre in essere la condotta vietata, è stata ritenuta l'aggravante speciale (di aver commesso il fatto con l'uso di sostanze narcotiche) di cui all'art. 609-ter, comma 1, n. 2 (Cass. III, n. 18360/2008).

In una fattispecie di violenza sessuale e rapina, è stata ravvisata  l'aggravante dell'uso dell'arma nell'avere l'agente appoggiato al torace della persona offesa uno strumento duro ed appuntito e nell'averla costretta, mantenendo tale strumento accostato al collo della stessa, a recarsi in una zona isolata dove sono stati poi consumati i delitti di violenza sessuale e rapina, affermandosi che, in tema di delitto circostanziato, ai fini della configurabilità dell'aggravante dell'uso di arma, è necessario che il reo sia palesemente armato, ma non che l'arma sia addirittura impugnata per minacciare, essendo sufficiente che essa sia portata in modo da poter intimidire, cioè in modo da lasciare ragionevolmente prevedere e temere un suo impiego quale mezzo di violenza o minaccia per costringere il soggetto passivo a subire quanto intimatogli (Cass. III, n. 55302/2016).

Se l'induzione a compiere o subire atti sessuali si realizza traendo in inganno la persona offesa attraverso una falsa attribuzione di una qualifica professionale qualsiasi si risponde del reato di cui all'art. 609-bis semplice, mentre, se la falsa attribuzione di qualifica consiste nel simulare la qualità di pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio, si risponde del reato di cui all'art. 609-bis, aggravato dall'art. 609-ter  (Cass. III, n. 47848/2016). V. anche sub art. 609-bis.

Le circostanze aggravanti collegate all'età del soggetto passivo

A seguito dell'entrata in vigore della l. 19 luglio 2019, n. 69,  il reato di violenza sessuale (art. 609-bis ) è sempre aggravato se il fatto è commesso in danno di minorenne.

In precedenza, il reato di violenza sessuale (art. 609-bis) era aggravato se il fatto fosse stato commesso nei confronti di persona che non aveva compiuto gli anni quattordici (articolo 609-ter, comma 1, n. 1), se fosse stato commesso nei confronti di persona che non aveva compiuto gli anni diciotto della quale il colpevole fosse l'ascendente, il genitore, anche adottivo, il tutore (art. 609-ter, comma 1, n. 5) e, infine, se fosse stato commesso nei confronti di persona che non aveva compiuto gli anni dieci (art.  609-ter, comma 2).

Nei primi due casi, cioè nei casi previsti dal comma primo dell'art. 609-ter , era prevista la pena della reclusione da sei a dodici anni. Per il reato commesso ai danni di minore infraquattordicenne rilevava solo l'età, mentre per il reato commesso ai danni del minore, che aveva compiuto gli anni quattordici ma non ancora gli anni diciotto, era necessario che il fatto fosse stato commesso da persone qualificate (ascendente, genitore, anche adottivo, tutore). L'art. 1, d.l. n. 93/2013, conv., con modif., dalla l. n. 119/2013 aveva elevato a diciotto anni il limite di età di sedici anni in precedenza fissato.

L' operatività delle circostanze aggravanti cristallizzate nell'art. 609-ter presuppone che il reato sia stato commesso con costrizione o induzione (art. 609-bis), mancando le quali si applicherà l'ipotesi base di reato di cui  al'art. 609-quater (v. sub art. 609-quater), qualora ne ricorrano le condizioni (se cioè gli atti sessuali siano compiuti con persona infraquattordicenne o infrasedicenne al momento del fatto e se, in quest'ultimo caso, il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore sia affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza), senza l'applicazione delle aggravanti di cui all'art. 609-ter c.p., fatta salva, se configurabile, quella di cui al secondo comma, ossia l'aggravante di aver commesso il reato di atti sessuali ai danni di minore infradecenne, che è l'unica circostanza aggravante richiamata dall'art. 609-quater c.p

A tal proposito, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che le aggravanti previste dall'art. 609-ter c.p. non si applicano al delitto di atti sessuali con minorenne, di cui all'art. 609-quater c.p., diversamente determinandosi una violazione del principio di legalità, atteso che, da un lato, nessuna disposizione di legge estende l'applicabilità di tali aggravanti, specificamente riferite all'ipotesi di violenza sessuale, anche al predetto delitto e che, dall'altro, l'art. 609-quater, comma sesto, c.p., nell'autonomamente tipizzare, in relazione allo stesso, l'aggravante collegata all'età inferiore a dieci anni della persona offesa, espressamente richiama "quoad poenam" soltanto l'art. 609 ter, comma 2,  (Cass. III, n. 43244/2019).

Infine, nel caso di fatto commesso nei confronti di minore che non ha compiuto i dieci anni di età, è ora prevista la pena della reclusione da dodici a ventiquattro anni.  Resta comunque ferma la ratio sottesa al maggior carico sanzionatorio previsto per tale aggravante, ratio che risiede nel notevole disvalore penale del fatto lesivo perché commesso ai danni di bambini in tenera età (B. ROMANO, 274).

 In un caso nel quale la vittima non aveva indicato con chiarezza la sua età, ma aveva solo lasciato intendere all'imputato di avere quindici anni, è stato ritenuto che  l'ignoranza da parte del soggetto agente dell'età della persona offesa scrimina la condotta solo qualora egli, pur avendo diligentemente proceduto ai dovuti accertamenti, sia indotto a ritenere, sulla base di elementi univoci, che il minorenne sia maggiorenne; ne consegue che non sono sufficienti le sole rassicurazioni verbali circa l'età fornite dal minore e, o da terzi, soprattutto se fornite in maniera ambigua (Cass. III, n. 775/2018).

In tema di violenza sessuale commessa in danno di persona offesa minore degli anni quattordici, è stato affermato che l'ignoranza dell'età della vittima non assume rilievo ai fini dell'esclusione della colpevolezza del soggetto agente nel caso in cui quest'ultimo assuma di essere stato indotto erroneamente a ritenere maggiorenne la persona offesa in ragione della sola indicazione, da parte della stessa, di false generalità sulla piattaforma di un noto "social media" (Cass. III, n. 44928/2023).

La circostanza aggravante della minorata difesa è ritenuta compatibile con quella della minore età di cui all'art. 609-ter, comma 1, n. 1 (Cass. III, n. 19725/2008) a condizione che il reo non si limiti solo ad approfittare della minore età della vittima, nel qual caso la circostanza aggravante della minorata difesa di cui all'art. 61 n. 5 c.p. è incompatibile con quella della minore età (Cass. III, n. 37381/2012).

Nei reati di violenza sessuale aggravati ai sensi dell'art. 61 n.11- quinquies c.p., il minore che ha assistito al fatto delittuoso riveste la qualifica di persona offesa e, come tale, è legittimato alla costituzione di parte civile ed all'impugnazione (Cass. III, n. 45403/2016).

La circostanza attenuante della minore gravità (art. 609-bis, comma 3) è applicabile tanto al reato base di violenza sessuale (art. 609-bis, commi 1 e 2), quanto alle ipotesi eventualmente aggravate per l'età inferiore ai dieci anni della vittima (art 609-ter, comma 2) e di atti sessuali con minorenne di analoga età (art. 609-quater, comma 4, in relazione all'art. 609-ter, comma 2), con la conseguenza che la ricorrenza dell'attenuante non può essere negata per il solo fatto della tenera età della persona offesa, dovendosi piuttosto individuare elementi di disvalore aggiuntivo, sulla base dei criteri delineati all'art. 133, rispetto all'elemento tipico dell'età inferiore ai dieci anni (Cass. III, n. 11085/2010).

La circostanza aggravante di “genere”: l’aggravamento del trattamento sanzionatorio per il reato di violenza sessuale contro la donna.

La l. 2 dicembre 2025 n. 181 ha introdotto una nuova circostanza aggravante dell'art. 609-ter c.p.

Innanzitutto, oltre a tipizzare nel codice penale il delitto di femminicidio (art. 577-bis c.p.), il complesso normativo contiene numerosi interventi, sostanziali e processuali, diretti a tutelare le vittime di gravi reati contro la persona. Si tratta di interventi diretti soprattutto a contrastare la violenza nei confronti delle donne.

Come è noto, la l.n. 69 del 2019 (c.d. codice rosso) ha fortemente inciso nel contrasto alla violenza di genere, anche irrobustendo le tutele processuali delle vittime di reati violenti (cfr. art. 609-bis). La dottrina ha opportunamente sottolineato, subito dopo l'entrata in vigore della legge n. 69, come la diffusione del fenomeno della violenza di genere e domestica avesse spinto il legislatore a varare un più rigoroso apparato normativo anche in considerazione del fatto che, dai dati raccolti da organismi indipendenti o istituzionali, a livello internazionale e nazionale, il genere delle vittime che subisce violenza è rappresentato per 80% dalle donne (Di Nicola Travaglini-Menditto).

 Con particolare riferimento ai reati di violenza sessuale e domestica, la l. n. 69 del 2019 ha, pertanto, introdotto alcuni nuovi reati nel codice penale ed ha aumentato le pene previste per i delitti che più frequentemente vengono commessi contro vittime di genere femminile (maltrattamenti, atti persecutori, violenza sessuale). Successivamente, la l.n. 122 del 2023 (c.d. “codice rosso rafforzato”) e la l.n. 168 del 2023 hanno fortificato l'impianto ex lege n. 69 del 2019, apportando ulteriori modifiche sostanziali e processuali, disciplinando compiutamente il profilo della prevenzione e novellando alcune leggi speciali al fine di rendere maggiormente efficace l'impianto delle misure di prevenzione e il contrasto alla violenza sulle donne (cfr. art. 609-ter ). Il tema del contrasto della violenza contro le donne e la violenza domestica, fortemente avvertito dagli organismi internazionali, ha visto l'adozione, nello scorso anno, della direttiva (UE) 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che stabilisce norme minime comuni in tutta l'Unione, fornendo un quadro giuridico generale con l'obiettivo di prevenire e combattere efficacemente la violenza contro le donne e la violenza domestica. Nel perseguire tale risultato (v., in particolare, considerando n.1), la direttiva, che consta di 51 articoli, divisi in 7 capi, consolida e introduce misure in materia di definizione dei reati e delle pene irrogabili, protezione delle vittime e accesso alla giustizia, assistenza alle vittime, raccolta di dati, prevenzione, coordinamento e cooperazione. Essa, pur collocandosi nel solco della Convenzione di Istanbul, di cui l'Unione europea stessa è firmataria, si occupa di alcuni aspetti non trattati dalla Convenzione (es. fenomeni connessi alla violenza online, tra cui la condivisione o manipolazione non consensuale di materiale intimo, lo stalking e le molestie online).

La novità normativa più rilevante, contenuta nella l. n. 181 del 2025, è costituita dall'introduzione del delitto di femminicidio che, all'art. 577-bis c.p., punisce con la pena dell'ergastolo «chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali …».

Le condotte animate da un movente di genere e, dunque, compiute con le finalità modali descritte nella fattispecie legale dal reato ex art. 577-bis c.p. sono poi previste come circostanze aggravanti di altri delitti.

Infatti, per quanto qui interessa, l'art. 1, comma 1, lettera f), del testo di legge prevede l'inserimento, al primo comma dell'art. 609-ter, dopo il numero 5-ter, di una nuova circostanza aggravante), ad effetto comune,  statuendo che «la pena stabilita dall'articolo 609-bis è aumentata di un terzo se i fatti ivi previsti sono stati commessi (…) come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali».

Le note descrittive dell'aggravante sono declinate attraverso finalità modali della condotta che sono alternative e non cumulative, con la conseguenza che, per integrare la circostanza de qua, è sufficiente la presenza di una sola di esse.

Identica nel modello legale, la circostanza (ma tipizzata come circostanza ad effetto speciale) è prevista anche per i delitti di cui agli articoli 572,593-ter, 612-bis, 612-ter c.p. o come aggravante del delitto di lesioni ex art. 585 c.p. Non è chiara la ragione per la quale l'aumento per l'aggravante è più contenuto (di un terzo) per il delitto di violenza sessuale (e per quello di violenza sessuale di gruppo per il quale pure si applicano, stante il rinvio di cui al terzo comma dell'art. 609-octies, le circostanze di cui all'art. 609-ter) rispetto alle altre fattispecie in relazione alle quali, almeno nell'ipotesi base, l'aggravante (aumento previsto da un terzo alla metà) è  costruita come circostanza ad effetto speciale. La qual cosa potrebbe comportare dubbi di costituzionalità circa il trattamento sanzionatorio più grave riservato a delitti puniti con pena edittale inferiore ai reati di violenza sessuale e di violenza sessuale di gruppo.

Quanto poi alla configurazione della nuova circostanza aggravante di cui all'art. 609-ter c.p., vengono in rilievo tre sottoclassi tra loro indipendenti e previste, anche esse, in via alternativa:

a)            le condotte (di violenza sessuale o di violenza sessuale di gruppo) compiute come atti di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atti di controllo o possesso o dominio sulla vittima in quanto donna;

b)           le condotte (di violenza sessuale o di violenza sessuale di gruppo) compiute in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo;

c)            le condotte (di violenza sessuale o di violenza sessuale di gruppo) compiute come atto di limitazione delle libertà individuali della donna.

Per quanto riguarda le nozioni degli atti di odio o di discriminazione, va rilevato come tali modalità di condotta siano già previste in altre fattispecie codicistiche (articoli 415, limitatamente alla nozione di odio, 604-bis e 604-ter c.p.), oltre che in leggi speciali.

In particolare, gli atti di odio devono ritenersi integrati non da qualsiasi sentimento di generica antipatia, insofferenza o rifiuto ma solo in presenza di sentimenti di forte avversione per cui si desidera il male della donna, la quale si trova perciò esposta al concreto pericolo di subire comportamenti violenti, lesivi della propria libertà sessuale.

Quanto al riferimento contenuto nell'art. 609-ter, primo comma, numero 5-ter.1, agli atti di discriminazione nei confronti della persona offesa in quanto donna, essi sono integrati da comportamenti tendenti a tenere la donna in stato di inferiorità e dai lavori preparatori emerge che se, da un lato, il principio di uguaglianza formale di cui all'articolo 3 Cost. impone la parità di trattamento tra uomo e donna in presenza di situazioni giuridiche omogenee; dall'altro lato, la disposizione in commento fa riferimento alle qualità soggettive della persona offesa e non del soggetto agente, attribuendo un preciso disvalore alla condotta di violenza sessuale compiuta con finalità discriminatorie e ciò al fine di salvaguardare compiutamente le esigenze di tutela contro il fenomeno della violenza nei confronti delle donne.

A questo proposito la giurisprudenza di legittimità ha opportunamente sottolineato come la matrice culturale, effettivamente sottesa alla consumazione dei delitti di violenza contro le donne sia espressa, in termini inequivoci, dal Preambolo della Convenzione di Istanbul, unica fonte del  diritto che se ne occupa in modo organico, la quale richiama «la natura strutturale» di questa forma di violenza e la qualifica come «una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi, che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini ed impedito la loro piena emancipazione». Attraverso la chiave di lettura sovranazionale, per come recepita dall'interpretazione giurisprudenziale, a partire innanzitutto dalla sentenza delle Sez. U., n. 10959/2016, si valorizza e si riconosce il preciso disegno discriminatorio che guida gli autori dei reati di violenza nei confronti delle donne, il cui nucleo è costituito, non da passioni incoercibili o emozioni incontrollabili, ma da deliberati intenti di possesso, dominazione e controllo della libertà femminile per impedirla (Cass. VI, n. 28217/2022).

Su questa scia, come già anticipato, la Direttiva UE 2024/1385 si propone l'obiettivo di fornire un quadro giuridico generale in grado di prevenire e combattere efficacemente la violenza contro le donne e la violenza domestica in tutta l'Unione, rafforzando e introducendo, a tal fine, misure in materia di definizione dei reati e delle pene irrogabili, protezione delle vittime e accesso alla giustizia, assistenza alle vittime, raccolta di dati, prevenzione, coordinamento e cooperazione (cfr. considerando n. 1).

Ne consegue che sia la Convenzione di Istanbul dell'11 maggio 2011 sia la nuova Direttiva UE 2024/1385, oltre a tutelare direttamente la donna, forniscono una protezione più ampia, ricomprendendo nel raggio della  tutela anche il concetto di violenza di genere, in ordine alla quale è il caso di richiamare (cfr. art. 609-ter par. 1) la Direttiva UE n. 2012/29 (“norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato”) che definisce la violenza di genere come “la violenza diretta contro una persona a causa del suo genere, della sua identità di genere o della sua espressione di genere o che colpisce in modo sproporzionato le persone di un particolare genere. Può provocare un danno fisico, sessuale, emotivo o psicologico, o una perdita economica alla vittima. La violenza di genere è considerata una forma di discriminazione e una violazione delle libertà fondamentali della vittima e comprende la violenza nelle relazioni strette, la violenza sessuale (compresi lo stupro, l'aggressione sessuale e le molestie sessuali), la tratta di esseri umani, la schiavitù e varie forme di pratiche dannose, quali i matrimoni forzati, la mutilazione genitale femminile e i cosiddetti «reati d'onore»” (cfr. Considerando n. 17).

Per quanto riguarda la condotta realizzata mediante atti di prevaricazione, l'aggravante deve ritenersi integrata da quelle condotte di violenza sessuale o di gruppo connotate da prepotenza fisica o morale in grado di ledere l'integrità psico-fisica della persona offesa all'interno di particolari contesti in cui la donna dovrebbe ricevere invece particolare protezione e considerazione. Deve pertanto ritenersi che la prevaricazione tra le parti si verifica in contesti in cui è rinvenibile una situazione di passiva soggezione dovuta ad abuso della posizione di fatto ad opera del soggetto attivo del reato ai danni del soggetto passivo.

Con riferimento poi agli atti di possesso, controllo o dominio, l'aggravante deve ritenersi integrata in tutti i casi in cui la violenza sessuale o di gruppo sia commessa nei confronti della donna trattata non come persona ma come res o sottoposta ad asfissiante vigilanza altrui o sottomessa alla criminale signoria dell'abusante.

Quanto alla violenza sessuale o di gruppo commessa in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo, l'aggravante mira a reprimere più gravemente la condotta posta in essere per limitare la libertà di autodeterminazione della donna: a) sia nel dare vita a un rapporto affettivo e b) sia nell'ambito di una relazione tra il soggetto agente e la persona offesa destinata alla conclusione del rapporto stesso.

Quanto, infine, al delitto di violenza sessuale o di gruppo commesso come atto per limitare le libertà individuali della donna, l'aggravante mira a punire, anche sulla base del diritto convenzionale e della normativa europea, più gravemente le condotte dirette a comprimere, limitandola, la libertà della donna in tutte le manifestazioni ed estrinsecazioni della sua personalità (libertà di fare, di manifestare liberamente il proprio pensiero, di movimento, di soggiorno, di svolgere o meno attività di lavoro, ecc.).

La legge n. 181 del 2025: le modifiche al codice di procedura penale, alle norme di ordinamento penitenziario e le disposizioni di consolidamento dell’apparato normativo.

Quanto all' improcedibilità dell'azione penale  per il reato di violenza sessuale (art. 609-bisaggravato dall'art. 609-ter c.p.  nel caso di mancata definizione del giudizio d'appello o del giudizio di cassazione nei termini di cui all'art. 2 della l. n. 134/2021, cfr. art. 609-bis c.p. par. 11 Profili processuali -  11.1. Gli istituti lettera g) cui si rinvia.

La l. 2 dicembre 2025, n. 181 prevede anche modifiche al codice di procedura penale, alle norme di attuazione e di coordinamento e transitorie del medesimo codice (articolo 3) per i reati sessuali, anche aggravati dall’art. 609-ter, e per altre figure delittuose. Quanto a queste ultime si rinvia agli appositi commenti, mentre si procederà alla segnalazione delle novità normative che, di volta in volta, impattano gli artt. da 609-bis a 609-undecies c.p.

Nell’ordine, viene innanzitutto in rilievo il comma 1, lett. b) dell’articolo 3 della l. n. 181 del 2025 che introduce la lett. d-bis) nel corpo dell’articolo 90-bis, comma 1, c.p.p., cosicché, quando si procede per taluno dei delitti di cui al comma 1-quater dell’articolo 444 c.p.p. (= tale comma è stato inserito nell’art. 444 c.p.p., dall’art. 3, comma 1, lett. r) l. n. 181 del 2025), la persona offesa (dei reati, tra gli altri, di cui agli artt. 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies c.p.) ha il diritto di essere avvisata, con atto che deve esserle formalmente notificato, quando l’imputato abbia presentato fuori udienza l’istanza di patteggiamento. L’avviso è prodromico a consentire l’esercizio della facoltà, attribuita alla persona offesa, di presentare memorie e deduzioni con riferimento alla richiesta di patteggiamento, nonché a quella eventualmente formulata ai sensi degli articoli 446, comma 2, primo periodo, e 554-ter, comma 2.

E’ il caso di ricordare che i diritti riconosciuti dalla lett. d-bis) dell’articolo 3 della l. n. 181 del 2025 fanno parte dei c.d. diritti di informativa, il cui elenco è previsto dall’articolo 90-bis c.p.p. (cfr. sub art. 609-bis), elenco che è stato implementato da una serie di ulteriori informazioni dovute alla persona offesa e previste dalla lett. c) dell’art. 3, comma 1, l. n. 181 del 2025, che introduce, nel codice di rito, l’articolo 90-bis.2, in forza del quale la persona offesa dai delitti di cui, tra gli altri, ex artt. 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies c.p., deve essere informata, sin dal primo  contatto  con  l’autorità procedente,  della facoltà di avanzare richiesta motivata di essere sentita personalmente dal P.M. ai sensi dell’art. 362, comma 1-ter c.p.p. (disposizione che, come si vedrà, è stata modificata dall’art. 3, comma 1, lett. p), della l. n. 181 del 2025). Inoltre, la persona offesa deve essere avvisata della facoltà di indicare un domicilio telematico per le comunicazioni e dell’onere di eleggere domicilio ove intenda essere informata, della richiesta avanzata dall’indagato o imputato riguardo alla revoca o sostituzione della misura con un’altra meno grave o della sua applicazione con modalità meno gravose, ai sensi dell’articolo 299, comma 4-bis c.p.p., nonché della facoltà ex art. 444, comma 1-quater c.p.p. inerente alla possibilità di presentare memorie e deduzioni qualora l’imputato presenti la richiesta di patteggiamento fuori udienza.

Va poi rammentato che l’obbligo di comunicazione (cfr. sub art. 609-bis) alla persona offesa, ai sensi dell’art. 90, comma 1-bis, c.p.p., dei provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva e dell’evasione dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato, nonché della volontaria sottrazione dell'internato all'esecuzione della misura di sicurezza detentiva, era già previsto per i delitti di violenza sessuale (art.609-bis c.p.), di atti sessuali con minorenne (art.  609-quater c.p.), di corruzione di minorenne (609-quinquies c.p.) e di violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies c.p.).

La normativa incide anche con riferimento all’art. 91 c.p.p. che disciplina la possibilità per enti e associazioni, senza scopo di lucro, di esercitare i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa dal reato, purché abbiano finalità di tutela degli interessi lesi dal reato stesso e siano state riconosciute tali in forza di legge, antecedentemente alla commissione del fatto. A questo proposito, l’art. 3, comma 1, lett. e), l. n. 181 del 2025, novellando l’art. 91 c.p.p., chiarisce, expressis verbis, che tra gli enti e le associazioni senza scopo di lucro autorizzati ad esercitare i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa dal reato devono essere considerati anche i centri antiviolenza e le case rifugio pubblici e privati. 

Ulteriori novità devono essere segnalate in materia di intercettazioni di comunicazioni con particolare riferimento all'art. 267, comma 3, c.p.p., il quale prevede che il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni. Tale durata non può superare i quindici giorni. Tuttavia, qualora permangano i presupposti dell'attività di intercettazione, il giudice può autorizzare - con decreto motivato - una proroga per periodi successivi di quindici giorni, senza limitazioni quanto al numero di proroghe. La disposizione (in seguito alle modifiche introdotte dalla legge 31 marzo 2025 n. 47) individua inoltre un limite di durata complessiva delle operazioni di intercettazione pari a 45 giorni. Tale termine è derogabile laddove si ravvisi l'assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore, giustificata dalla presenza di elementi specifici e concreti, i quali devono formare oggetto di espressa motivazione.

Orbene, l’art. 3, comma 1, lett. f), legge n. 181 del 2025 aggiunge un ulteriore periodo al comma 3 dell’articolo 267 c.p.p., con il quale si introduce una deroga al termine di quarantacinque giorni di durata massima complessiva delle operazioni di intercettazione. In particolare, tale limite non trova applicazione quando si procede - oltre che per i delitti di femminicidio (art. 577-bis), di maltrattamenti contro familiari e conviventi, omicidio preterintenzionale, interruzione di gravidanza non consensuale, atti persecutori e diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti – anche per il delitto di violenza sessuale e di violenza sessuale di gruppo nelle forme aggravate che ricorrono quando il fatto è commesso con gli stessi elementi qualificanti del femminicidio e di cui all’art. 609-ter, comma 1, n. 5-ter.1 c.p.

La normativa apporta, poi, modifiche ad alcune norme relative alle misure cautelari personali, modifiche che non interessano la violenza sessuale, già ricompresa nel raggio della disposizione ex art. 275 c.p.p. Tuttavia, in forza di quanto previsto dalle  lettere h) e i) dell’art. 3, comma 1, riguardanti rispettivamente l’art. 282-bis, comma 6, e l’art. 282-ter, commi 1 e 3, c.p.p. è estesa da 500 a 1000 metri la distanza minima, dalla persona offesa o dai luoghi da questa frequentata, che deve rispettare la persona sottoposta alle misure dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Altri interventi riguardanti gli obblighi informativi, sono previsti dall’art. 3, comma 1, lettere m) e n), l. n. 181 del 2025. Si tratta di disposizioni che modificano gli articoli 309 e 310 c.p.p. in materia di riesame ed appello delle ordinanze che applicano misure cautelari personali. Si prevede che, sia in sede di riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva (art. 309 c.p.p.) e sia nel caso di appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari personali, i provvedimenti che non confermano le ordinanze impugnate nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona e i reati di violenza contro le donne e di violenza domestica di cui all'articolo 362, comma 1-ter (nel cui elenco sono ricompresi alcuni reati sessuali) devono essere immediatamente comunicati, a cura della polizia giudiziaria, ai servizi socioassistenziali e alla persona offesa e, ove nominato, al difensore di quest’ultima.

Quanto alle misure cautelari reali, l’art. 3, comma 1, lett. o) della legge n. 181 del 2025 apporta modifiche all'istituto del sequestro conservativo, introducendo, tra l’altro, nell’art. 316 c.p.p. il comma 1-ter, in base al quale nei casi in cui si procede per uno dei reati di violenza contro le donne e domestica, di cui all'articolo 362, comma 1-ter, il P.M. può chiedere, previe indagini patrimoniali sull'indagato, l’adozione del sequestro conservativo, se vi è fondata ragione che manchino o si disperdano le garanzie del risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalle persone offese o danneggiate. Qualora non vi sia stata, entro il termine prescritto, costituzione di parte civile, il sequestro perde efficacia.

Come anticipato, l’art. 3, comma 1, lett. r) della legge n. 181 modifica l’articolo 444 c.p.p. in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti, aggiungendo un nuovo comma (1-quater) secondo cui - nei procedimenti relativi ai delitti di violenza contro le donne e domestica e, per quanto qui interessa, anche per i delitti di violenza sessuale, aggravata e di gruppo (artt. 609-bis, 609-ter e 609-octies c.p.); atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.); corruzione di minorenne (art. 609-quinquies c.p.) - la richiesta di applicazione della pena, se non presentata in udienza, deve essere notificata a pena di inammissibilità alla persona offesa che abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio o, se è stato nominato, al suo difensore.

In continuità con quanto in precedenza previsto, l’art. 3, comma 1, lett. s) l.n. 181 del 2025 apporta modifiche di coordinamento in ordine alla richiesta di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari, tramite l’aggiunta di un terzo periodo al comma 1 dell’articolo 447 c.p.p. La nuova disposizione prevede che, quando si procede per uno dei delitti di cui all’articolo 444, comma 1-quater, il decreto di fissazione dell’udienza deve essere notificato al difensore della persona offesa o, in mancanza, alla persona offesa, con contestuale avviso della facoltà di presentare memorie e deduzioni.

Inoltre, la medesima lett. s) interviene sul comma 2 dell’articolo 447 c.p.p. specificando che, nell’udienza per la decisione sul patteggiamento, sono sentiti, se compaiono, oltre al P.M. e al difensore dell’imputato, anche la persona offesa o il suo difensore nei casi di cui all’articolo 444, comma 1-quater c.p.p.

Inoltre, l’art. 3, comma 1, lett. t) della legge n. 181 del 2025 novella l'articolo 499 c.p.p. in materia di regole per l'esame testimoniale, aggiungendo un ulteriore comma con il quale si prevede che, nei casi in cui si procede per i delitti di violenza contro le donne e domestica di cui all’articolo 362, comma 1-ter, il presidente deve assicurare che le domande e le contestazioni siano effettuate in modo tale da evitare l'esposizione della persona offesa, esaminata come testimone, a lesioni della dignità e del decoro e a ogni altra forma di vittimizzazione secondaria.

Il comma 2 dell’articolo 3 della legge n. 181 del 2025, al fine di rafforzare il collegamento tra procedimenti civili di separazione, divorzio e in materia di responsabilità genitoriale e procedimenti penali per reati di violenza contro le donne e domestica, sostituisce l'articolo 64-bis disp. att. c.p.p., prevedendo che - quando si procede  per  reati  commessi  in danno del  coniuge,  del  convivente  o  di  persona  legata  da  una relazione affettiva, anche ove cessata - il pubblico ministero accerta la pendenza di procedimenti relativi alla separazione  personale  dei coniugi, allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio,  alla  modifica  delle   condizioni dei provvedimenti concernenti l'affidamento dei  figli  nonché alla  responsabilità genitoriale e trasmette senza ritardo al giudice  che  procede  copia  dei  verbali  di  fermo,  arresto, perquisizione e  sequestro,  delle  ordinanze  che  applicano  misure cautelari personali o ne dispongono  la  sostituzione  o  la  revoca, nonché degli atti  di  indagine  non  coperti  dal  segreto  nonché dell'avviso di conclusione  delle indagini preliminari e degli atti di  esercizio  dell'azione  penale, salvo che gli atti stessi siano coperti dal segreto di cui all'articolo 329  c.p.p. Inoltre, a cura della cancelleria, è trasmessa copia del decreto di archiviazione, della sentenza di primo e secondo grado, della sentenza emessa dalla Corte di cassazione nonché delle ordinanze rese ai sensi dell'articolo 591, comma 2, c.p.p. (ovvero quelle che dichiarano l'inammissibilità dell'impugnazione).  Allo stesso modo, si provvede quando si procede per reati commessi in danno di minori dai genitori, da altri familiari o da persone comunque con loro conviventi, nonché dalla persona legata al genitore da una relazione affettiva, anche ove cessata, ed è pendente procedimento relativo alla responsabilità genitoriale, al suo esercizio e al mantenimento del minore. In detti casi (ossia in tutti quelli previsti dal primo comma ex art. 64-bis disp. att. c.p.p. per reati commessi da persine qualificate ), il pubblico ministero trasmette - al giudice civile o al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie che procede - copia degli atti processuali sopraindicati(secondo comma ex art. 64-bis disp. att. c.p.p.).  

La legge n. 181 del 2025 contiene anche modifiche ad alcune disposizioni di ordinamento penitenziario.

L’articolo 5 legge n. 181 del 2025 apporta modifiche in materia di ordinamento penitenziario, intervenendo sul regime di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei condannati per il delitto di femminicidio e per altre fattispecie di reato espressive della violenza di genere, subordinandola alla valutazione giudiziale positiva dei risultati dell’osservazione scientifica della personalità del detenuto o internato, condotta per almeno un anno. La disposizione introduce, inoltre, l’obbligo di dare immediata comunicazione alla persona offesa dei provvedimenti applicativi di misure alternative alla detenzione e di altri benefici che comportano l’uscita del condannato dall’istituto penitenziario. Analoga comunicazione è prescritta nei confronti dei prossimi congiunti della persona offesa deceduta in conseguenza del reato di femminicidio o di omicidio aggravato. Infine, è stata prevista una riduzione della durata massima dei permessi premio concessi ai minori di età condannati per il reato di femminicidio.

In particolare, il n. 1) della lettera a) del comma 1 dell’articolo 5 incide sull’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario, stabilendo che i benefici dell’assegnazione al lavoro all’esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI ordinamento penitenziario, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi, per quanto qui interessa,  ai detenuti o internati per i delitti, tra gli altri, di cui agli artt. 609-bis , 609 ter , 609-quater , 609-quinquies , 609-octies , 609-undecies del codice penale, solo in caso di valutazione positiva, da parte del magistrato o del tribunale di sorveglianza, dei risultati dell’osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno anche con la partecipazione degli esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, nonché di mediatori culturali e interpreti (di cui al quarto comma dell’articolo 80 ordinamento penitenziario). Quanto al delitto previsto dall’articolo 609-bis c.p., le precedenti disposizioni si applicano salvo che risulti concessa la circostanza attenuante della minore gravità.

La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che. in tema di misure alternative alla detenzione in favore dei condannati per reati di violenza sessuale, il giudizio favorevole alla concessione dei benefici deve essere espresso esclusivamente sulla base dell'osservazione scientifica della personalità, svolta per un anno e condotta collegialmente, che non ammette equipollenti, in quanto solo tale valutazione consente il superamento della presunzione di pericolosità prevista per determinate categorie di delitti.

Nell’ordinamento penitenziario, l'osservazione scientifica della personalità rappresenta il metodo attraverso il quale l'Amministrazione consegue l’individualizzazione del trattamento penitenziario, finalizzato al reinserimento sociale del condannato. Secondo la definizione fornita dall'art. 13 dell’ordinamento penitenziario, l'osservazione scientifica della personalità è predisposta, nei confronti dei condannati e degli internati, allo scopo di rilevare le eventuali carenze psicofisiche o le altre cause della commissione del reato e al fine di proporre un idoneo programma di reinserimento. In particolare, tale disposizione precisa che, nell'ambito dell'osservazione, è offerta all'interessato l'opportunità di una riflessione circa il fatto criminoso commesso, le motivazioni e le conseguenze prodotte, in particolare per la vittima, nonché le possibili azioni di riparazione.

L’équipe di osservazione, ai sensi dell’art. 29 del regolamento di esecuzione, si riunisce per redigere la relazione di sintesi dell'osservazione scientifica della personalità contenente una proposta di programma di trattamento che dovrà essere approvata con decreto dal magistrato di sorveglianza (art. 69, comma 5, ord. pen.). Il programma di trattamento consiste nell’insieme degli interventi rieducativi che gli operatori penitenziari propongono di attuare nei confronti del condannato o internato nel corso dell'esecuzione della pena. Il gruppo tiene, successivamente, riunioni periodiche, nel corso delle quali esamina gli sviluppi del trattamento praticato e i suoi risultati.

Va sottolineato che l’art. 13-bis dell’ordinamento penitenziario, rubricato “Trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori”, prevede la possibilità di sottoporsi a un trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno, suscettibile di valutazione ai fini della concessione dei benefici penitenziari. Tale possibilità è riconosciuta ai condannati per una serie di delitti sessuali in danno di minori, nonché per fattispecie espressive della violenza di genere, quali i delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.), di deformazione mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies c.p.), di violenza sessuale, anche di gruppo (artt. 609-bis e 609-octies c.p.) e di atti persecutori (art. 612-bis c.p.).

La lettera c) del comma 1 dell’articolo 5 della l. n. 181 del 2025, inserisce, nell’ordinamento penitenziario, l’articolo 58- sexies, rubricato “Obblighi di comunicazione in favore della persona offesa e dei prossimi congiunti”. Si prevede un obbligo di comunicazione avente ad oggetto i provvedimenti con i quali venga disposto l’accesso a misure alternative alla detenzione o ad altri benefici analoghi che comportano l’uscita dall’istituto in favore di condannati o internati per i delitti, tra gli altri, di violenza sessuale (art. 609-bis c.p.), e relative fattispecie aggravate (art. 609-ter c.p.); di atti sessuali con minorenne e corruzione di minorenne (artt. 609-quater e 609-quinquies c.p.); di violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies c.p.). L’espressione «misure alternative alla detenzione o altri benefici analoghi che comportano l’uscita dall’istituto», impiegata al fine di delimitare l’ambito di applicazione degli obblighi informativi, è stata ripresa, come annotato nella Relazione illustrativa, dalla previsione di cui all’art. 69-bis dell’ordinamento penitenziario in materia di liberazione anticipata e ha portata omnicomprensiva. In particolare, l’art. 58-sexies stabilisce, al comma 1, che i provvedimenti, che comportano l’uscita dall’istituto, siano immediatamente comunicati, dal giudice che li ha adottati, alla persona offesa indicata nella sentenza di condanna. Il diritto di ricevere la comunicazione è, tuttavia, subordinato all’avvenuta presentazione di una apposita richiesta, contenente l’indicazione del recapito, anche telematico, presso il quale si intende ricevere la comunicazione. Come specificato nella relazione illustrativa, l’intervento riproduce il modello dell’articolo 299, comma 2-bis, c.p.p., con il quale è stato introdotto, per la vittima di reati da codice rosso, il diritto di essere informata anche nei casi in cui viene concesso un beneficio penitenziario.

Quanto, infine,  alle disposizioni della l. n. 181 del 2025 di consolidamento della struttura del provvedimento normativo, va segnalato come la l. n. 181 del 2025 contenga anche una serie di disposizioni, che è utile annotare, di completamento e rafforzamento della struttura del provvedimento normativo, che è stato opportunamente corredato di norme le quali, oltre a monitorarne l’applicazione concreta, prevedono obblighi formativi e di controllo, funzionali a rendere efficaci le procedure anche attraverso la formazione professionale degli operatori deputati a garantire la corretta applicazione della legge in questa delicata materia. Si tratta, infatti, di norme di decisiva importanza al fine di prevenire e reprimere condotte di violenza, lesive dei diritti fondamentali, soprattutto delle donne, essendo evidente come l’apparato repressivo non possa, da solo, arginare tali deprecabili fenomeni.

In particolare, quanto all’attività di osservazione costante del fenomeno e di tenuta dell’apparato normativo, l’articolo 2 della l.n. 181 del 2025 prevede la presentazione di una relazione annuale sullo stato di applicazione delle norme in materia di femminicidio e di contrasto alla violenza nei confronti delle donne, stabilendo che, entro il 30 giugno di ogni anno,  il  Ministro  della  giustizia presenta alle Camere una relazione sullo stato di applicazione  delle misure contenute nella l. n. 181/2025, con l'indicazione specifica dei dati delle condanne e delle assoluzioni per il reato di femminicidio nonché di quelli per il reato di omicidio, disaggregati  in base al sesso della persona offesa e alle circostanze aggravanti.

L’articolo 6 l. n. 181/2025 prevede, poi, la possibilità di promuovere campagne di sensibilizzazione e di iniziative formative e didattiche in ordine alla pericolosità dell'utilizzo di sostanze stupefacenti, psicotrope o comunque atte ad alterare la coscienza, al fine di prevenire e contrastare aggressioni di tipo sessuale.

Sulla stessa linea, l’articolo 7 della legge n. 181 del 2025 prevede, inoltre, l’istituzione presso il Ministero della salute di un tavolo tecnico permanente al fine di prevenire e contrastare il fenomeno della violenza sessuale attraverso l’uso di sostanze stupefacenti.

Va anche annotato che, in materia di violenza contro le donne e violenza domestica, l’articolo 8 della l. n. 181 del 2025 significativamente prevede un potenziamento delle iniziative formative, sia in ambito giudiziario che in ambito sanitario, apportando una serie di modifiche all’articolo 6 della l. 24 novembre 2023, n. 168.

Quest’ultima norma, al comma 1, prevede, in linea con gli obiettivi della Convenzione di Istanbul, la predisposizione, da parte dell’Autorità politica delegata per le pari opportunità, anche con il supporto del Comitato tecnico- scientifico dell’Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne, sentita l’assemblea dell’Osservatorio stesso, di apposite linee guida nazionali al fine di orientare un’adeguata ed omogenea formazione degli operatori che a diverso titolo entrano in contatto con le donne vittime di violenza. La disposizione fa salvo quanto già previsto dall’art. 5 della l.n. 69/2019 per la formazione degli operatori delle forze di polizia. Al comma 2, l’articolo 6 prevede, invece, che nelle linee programmatiche che il Ministro della giustizia annualmente propone alla Scuola superiore della magistratura, ai sensi dell’articolo 5 del d.lgs. n. 26 del 2006, siano inserite specifiche iniziative formative in materia di violenza contro le donne e violenza domestica. La lettera a) del comma 1, dell’articolo 8 della legge n. 181 interviene sul comma 2 dell’articolo 6 della l. n. 168, specificando che la formazione, che si svolge in sede nazionale e in sede decentrata, deve avere ad oggetto le convenzioni e le direttive sovranazionali in materia di contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica, anche economica, i diritti umani, i pregiudizi e gli stereotipi giudiziari, la matrice culturale del fenomeno e la promozione di modalità di interazione con le persone offese idonee a prevenire la vittimizzazione secondaria, tenendo conto della entità del trauma e nel rispetto delle condizioni soggettive e dell'età delle vittime, nonché di una efficace e necessaria collaborazione con i soggetti che operano nel settore della prevenzione e del contrasto alla violenza contro le donne o domestica. Tale formazione di cui è assicurata la multidisciplinarietà è curata da esperti di comprovata e documentata conoscenza delle materie, inseriti nell'albo tenuto dalla Scuola superiore della magistratura. È garantito l'equilibrio tra i sessi dei formatori. La lettera b), del medesimo articolo, aggiunge poi sempre all’articolo 6 della legge n. 168 un ulteriore comma (comma 2-bis), con il quale si prevede l’obbligatoria partecipazione ad almeno uno dei corsi formativi specifici per i magistrati con funzioni di merito o di legittimità, assegnati, anche in via non esclusiva, alla trattazione di procedimenti in materia di famiglia o di violenza contro le donne o domestica o materie ad essa connesse.

Il comma 2 dell’articolo 8 della legge n. 181, prevede che, in sede di attuazione dei programmi obbligatori di formazione continua in medicina (ai sensi dell'articolo 16-bis del  d.lgs. n.502/1992), la Commissione nazionale per la formazione continua deve disporre che l'aggiornamento periodico dei professionisti sanitari sia realizzato anche attraverso il conseguimento di crediti formativi per acquisire una specifica conoscenza professionale in materia di contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica.

Inoltre, l’articolo 9 della legge n. 181 del 2025 consente alle vittime di violenza che hanno compiuto gli anni quattordici di poter accedere ai centri antiviolenza senza necessaria preventiva autorizzazione dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale per ricevere informazioni e orientamento.

Infine, l’articolo 10 della legge n. 181 del 2025 reca le modifiche di coordinamento delle norme di organizzazione dell’ufficio del pubblico ministero conseguenti all’introduzione del reato di femminicidio e delle aggravanti per fatto commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali, nonché alle modifiche procedurali previste dalla legge.

In particolare, l’articolo 10 è volto a coordinare le disposizioni in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, di cui al decreto legislativo n. 106 del 2006, con le novità normative recate dalla l. n.181, segnatamente dagli articoli 1 e 3.

Le modifiche apportate incidono in particolare sulla titolarità dell’azione penale, di cui all’art. 2 del citato decreto legislativo (modificato dal comma 1, lett. a), dell’articolo 10), e sull’attività di vigilanza del procuratore generale presso la corte di appello, di cui all’art. 6 del citato decreto (modificato dalla lett. b) stesso articolo).

Per quanto riguarda l’art. 2 del d.lgs. 106/2006, la lett. a) dell’articolo  10 della legge n. 181 sostituisce integralmente il comma 2-bis, che attribuisce al procuratore della Repubblica il potere di revocare, con provvedimento motivato, l’assegnazione per la trattazione del procedimento concernente uno dei delitti ivi previsti qualora il magistrato assegnatario non proceda, entro il termine di tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato, all’assunzione di informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, come disposto dall’articolo 362, comma 1-ter, c.p.p.

A tale proposito, va ricordato che il comma 1-ter dell’art. 362 c.p.p., introdotto dalla legge del codice rosso (n. 69/2019) e poi modificato dalla legge di riforma del processo penale (n. 134/2021), impone al pubblico ministero di assumere - per una serie di delitti tra cui violenza sessuale (art. 609-bis c.p.) e relative fattispecie aggravate (art.609-ter c.p.), atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.), corruzione di minorenne (art. 609-quinquies c.p.), violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies c.p.) -  informazioni  dalla  persona  offesa  e  da  chi  ha  presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato; tale termine è derogabile solo nel caso in cui sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa.

 Con riferimento, poi, all’art. 6 del d.lgs. 106/2006, l’articolo 10, comma 1, lett. b), l. n. 181 aggiunge un periodo finale al comma 1-bis, disponendo che, nell’ambito dei dati che il procuratore generale presso la corte di appello è tenuto ad acquisire dalle procure del distretto, siano ricompresi anche quelli relativi ai casi in cui la persona offesa abbia chiesto di essere sentita personalmente dal pubblico ministero. L’inserimento di tale periodo è strettamente consequenziale alla modifica apportata al medesimo art. 362, comma 1-ter, c.p.p., dall’articolo 3, comma 1, lett.  p), n.  5), in base alla quale, come si è innanzi detto, il p.m. deve provvedere personalmente all’audizione della persona offesa qualora quest’ultima ne abbia fatto tempestiva e motivata richiesta, salva la possibilità di delega alla polizia giudiziaria, sempre che non si proceda per il reato di atti persecutori di cui all’art. 612-bis, quarto comma, c.p., aggravato.

E’ opportuno annotare che l’attuale formulazione del comma 1-bis dell’art. 6 del d.lgs. 106/2006 prevede che il procuratore generale presso la corte di appello acquisisca trimestralmente dalle procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto del termine entro il quale devono essere assunte informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza nei procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 362, comma 1-ter, c.p.p. La raccolta dei dati è finalizzata altresì all’invio, con cadenza almeno semestrale, di una relazione al procuratore generale presso la Corte di cassazione.

Circostanze aggravanti collegate a particolari condizioni del soggetto passivo o ai rapporti tra il colpevole e l'offeso

Il reato di violenza sessuale è infine aggravato se il fatto è commesso su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale (art. 609-ter, comma 1, n. 4), o è commesso all'interno o nelle immediate vicinanze di istituto d'istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa (art. 609-ter, comma 1, n. 5-bis inserito art. 3, comma 23, della l. n. 94/2009), o nei confronti di donna in stato di gravidanza (art. 609-ter, comma 1, n. 5-ter inserito dall'art. 1, d.l n. 93/2013, conv., con modif., dalla l. n. 119/2013) o, ancora, nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza (art. 609-ter, comma 1, n. 5-quater inserito dall'art. 1, d.l. n. 93/2013, conv., con modif., dalla l. n. 119/2013).

La legge 23 dicembre 2021 n. 238, che reca disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, ha poi previsto, all'articolo 609-ter , primo comma, al numero 5- septies ) una ulteriore circostanza aggravante «se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore».

La modifica tende ad attuare la previsione dell'articolo 9, lettera f) della Direttiva 2011/93/UE. La disposizione prevede che gli Stati membri adottino le misure necessarie affinché sia considerata quale aggravante ,  con riferimento ai reati sessuali su minori (specificamente indicati negli articoli da 3 a 7 della direttiva stessa) ,  la circostanza per la quale “l ' autore del reato, deliberatamente o per negligenza, ha messo in pericolo la vita del minore ”.

Attualmente la normativa interna  diretta  a recepire l'articolo 9, lettera f), della Direttiva è costituita dal comb. disp. ex artt. 56 e 575 c.p. ossia dalla fattispecie che disciplina il delitto tentato di omicidio. Tuttavia la Commissione  e uropea , nella procedura di infrazione 2018/2335, ha sottolineato che l'esistenza della fattispecie di tentato omicidio non sembra appropriata per recepire pienamente la direttiva in questione, perché, da un lato, i reati sessuali sui minori, con riferimento alla circostanza aggravante di metterne deliberatamente in pericolo la vita, non comportano necessariamente l'intento di uccidere da parte dell'autore del reato e perché, dall'altro lato, la necessità che vi sia l'intento di uccidere, per considerare gli atti in questione come tentato omicidio, non contemplerebbe le situazioni in cui la vita del minore sia messa in pericolo per negligenza e non deliberatamente.

Deve ritenersi che, per l'integrazione della circostanza aggravante,  si richieda che il pericolo di vita  sia  attuale  e non virtuale e può dirsi esistente allorquando sia in atto, in un momento qualunque del corso del processo morboso, la probabilità della morte dell'offeso desunta dall ' id quod plerumque accidit , desumendosi l'accertamento di tale probabilità attraverso un giudizio obiettivo, non fondato su mere congetture ma su una seria e grave constatazione del perturbamento prodottosi nelle grandi funzioni organiche del soggetto ed in base a tutti i sintomi che accompagnano la malattia. Il suddetto concetto implica, negativamente, che non sono sufficienti, in genere, alla insorgenza del pericolo di vita, la natura e la sede della lesione e il timore di gravi complicazioni: la prognosi riservata  quoad vitam  non si identifica perciò necessariamente col pericolo di vita (Cass.V, n. 2816/2013).

Anche queste ipotesi sono ricomprese nel comma primo dell'art. 609-ter ed è, per loro, parimenti prevista la pena della reclusione da otto a sedici anni (in precedenza da sei a dodici anni di reclusione).

L'aggravamento di pena è dettato dalla circostanza che il reato di violenza sessuale è commesso nei confronti di persone che si trovano in determinate condizioni che rendono la violenza ancora più odiosa in considerazione del fatto che il soggetto passivo si trova in luoghi ove dovrebbe essere maggiormente protetto, o in luoghi ove già patisce una situazione sfavorevole per la propria persona o in condizioni psico-fisiche particolari, anche debilitanti, o per essere legato da particolari o pregressi legami con l'offensore.

È stato ritenuto che lo stato di limitazione della libertà personale che costituisce presupposto per l'applicazione dell'aggravante prevista dall'art. 609-ter, comma 1, n. 4, è nozione nella quale sono incluse più situazioni, anche prive di rilevanza penale (ad esempio, lo stato di detenzione o quello di ricovero presso una struttura ospedaliera con restrizioni, ovvero l'accidentale restrizione della libertà di locomozione all'interno di un edificio), il cui tratto comune è integrato dalla oggettiva condizione di privazione della libertà della vittima, cosicché detta circostanza aggravante. può concorrere con quella di cui all'art. 61, n. 5 se l'azione, pur posta in essere ai danni di una persona sottoposta a limitazione della libertà personale — si avvalga di ulteriori condizioni fattuali che, a prescindere dallo stato privativo della libertà personale, ostacolino in concreto la pubblica o privata difesa (Cass. III, n. 42682/2015).

Quanto al reato di violenza sessuale, è stata ritenuta configurabile l'aggravante comune dell'abuso di relazioni domestiche, di cui all'art. 61, comma 1, n. 11, c.p., sul rilievo che tale aggravante ha natura oggettiva ed è finalizzata a punire più gravemente i delitti commessi nell'ambito di un rapporto di coabitazione o nel contesto di una relazione derivante anche solo dall'abituale frequentazione dell'abitazione della vittima, afferendo a tutte le situazioni di approfittamento, tipiche delle frequentazioni abituali che fanno sorgere un rapporto fiduciario fra la persona offesa e l'autore del reato, del quale quest'ultimo si avvantaggia (Cass. III, n. 44042/2024).

Bibliografia

Romano, Reati contro la persona, III. Reati contro la libertà individuale, Milano 2015; M.Romano, Commentario sistematico del codice penale, I, Milano, 2004.

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