Codice Penale art. 625 - Circostanze aggravanti 1 .

Angelo Valerio Lanna, aggiornato da Matteo Lanna

Circostanze aggravanti  1.

[I]. La pena per il fatto previsto dall’articolo 624 è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 927 a euro 1.500 2 [649]:

1)  3;

2) se il colpevole usa violenza sulle cose [392 2; 380 2e, 3 c.p.p.] o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento;

3) se il colpevole porta in dosso armi [585 2-3] o narcotici, senza farne uso;

4) se il fatto è commesso con destrezza [628; 380 2e, 3 c.p.p.]  4;

5) se il fatto è commesso da tre o più persone [112 1 n. 1], ovvero anche da una sola, che sia travisata o simuli la qualità di pubblico ufficiale [357] o d'incaricato di un pubblico servizio [358];

6) se il fatto è commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicoli, nelle stazioni, negli scali o banchine, negli alberghi o in altri esercizi ove si somministrano cibi o bevande [1148 c. nav.];

7) se il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro [1798, 2905, 2793 c.c.; 670-673 c.p.c.; 189-190, 253-265, 316-320, 321-323, 354 2 c.p.p.; 682 c. nav.] o a pignoramento [491 c.p.p.], o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza [635 n. 3];

7-bis) se il fatto è commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica 5 .

8) se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria [638 2].

8-bis) se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto 6

8-ter) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro  7.

[II]. Se concorrono due o più delle circostanze prevedute dai numeri precedenti, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da 206 euro a 1.549 euro.

 

 

competenza: Trib. monocratico

arresto: facoltativo; obbligatorio (ipotesi di cui ai nn. 2 prima parte, 3, 5 e 7 bis, salvo che ricorra l'attenuante di cui all'art. 62 1 n. 4; ipotesi di cui all'art. 4 l. 533 del 1977)

fermo: non consentito (comma 1); consentito (secondo comma)

custodia cautelare in carcere: consentita

altre misure cautelari personali: consentite

procedibilità: a querela di parte; d'ufficio (n. 7, 7-bis)

[1] Per particolari ipotesi di aggravamento della pena, v. art. 4, l. 8 agosto 1977 n. 533.

[2] Alinea modificato dall'art. 2, l. 26 marzo 2001 n. 128.  Successivamente le parole  «La pena per il fatto previsto dall’articolo 624 è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 927 a euro 1.500» sono state sostituite alle parole «La pena per il fatto previsto dall’articolo 624 è della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 103 a euro 1.032» dall’art. 1, comma 7, l. 23 giugno 2017, n. 103. Ai sensi dell’articolo 1, comma 95, della legge n. 103 cit., la stessa legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 154 del 4 luglio 2017)

[3] Numero soppresso dall'art. 2, comma 3, lett. b), l. n. 128, cit.

[4] Numero modificato dall'art. 2, comma 3, lett. c), l. n. 128, cit.

[5] Numero inserito dall'art. 8, d.l. 14 agosto 2013 n. 93, conv. con modif. dalla l. 15 ottobre 2013 n. 119.

[6] Numero inserito dall'art. 3, comma 26, l. 15 luglio 2009 n. 94.

[7] Numero inserito dall'art. 3, comma 26, l. 15 luglio 2009 n. 94.

Inquadramento

Previsione inserita nel Capo primo del Titolo tredicesimo del Libro secondo del codice; dunque collocata — sotto il profilo sistematico — tra i delitti contro il patrimonio, in particolare fra i delitti contro il patrimonio commessi mediante violenza alle cose o alle persone. Trattasi delle forme di manifestazione del delitto di furto. In particolare, vi è una dettagliata classificazione di aggravanti ad effetto speciale di natura oggettiva. Esse possono anche concorrere tra loro, come dimostra la disposizione inserita nell'ultimo comma della norma, laddove è previsto un ulteriore incremento sanzionatorio, in presenza di due casi tra loro alternativi: allorquando ricorrano due o più tra le circostanze indicate dai numeri precedenti, ovvero nel caso in cui una sola di esse concorra con una delle circostanze aggravanti comuni di cui all'art. 61.

 La riforma del 2017 (l. 23 giugno 2017, n. 103) ha irrigidito il trattamento sanzionatorio, modificando il minimo edittale previsto dalla fattispecie (passato da uno a due anni di reclusione). Il condivisibile intento di evitare l'applicazione di pene di troppo lieve entità, però, collide con la mancata previsione di una norma di contenuto analogo a quella contemporaneamente introdotta dopo il comma 3 dell'art. 624-bis, ad opera dell'art. 1 comma 6, lett. c) della succitata legge. Il vero inasprimento dell'apparato sanzionatorio si sarebbe infatti ottenuto evitando la frequente applicazione di attenuanti con il criterio dell'equivalenza o della prevalenza, rispetto alle circostanze aggravanti ad effetto speciale ora in commento. Si tratta ovviamente di scelte di politica criminale, che rientrano pienamente nel campo della discrezionalità riservata al legislatore. Non si può fare però a meno di interrogarsi, circa la ragione di tale discrasia logica: una modifica improntata alla tendenziale maggior severità delle pene, che lascia però intonso quello che – nella comune pratica giudiziaria – rappresenta notoriamente il principale vulnus, rispetto alla possibilità di applicare sanzioni di maggiore asprezza. Aggiungiamo in sede di commento che forse un contestuale innalzamento (sebbene magari minimo) anche del massimo edittale, avrebbe consentito il relativo allungamento del termine prescrizionale (la circostanza in commento è infatti, come sopra specificato, aggravante ad effetto speciale, in quanto tale computabile nell'iter di calcolo del termine utile al consolidamento della prescrizione).  

Con ordinanza del 18 luglio 2019 era stata sollevata questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., della fattispecie di furto monoaggravato ex art. 625, comma 1, nella parte in cui individua il minimo edittale della pena pecuniaria nella multa di 927 euro; tale limite era stato infatti reputato irragionevolmente alto, nonché sproporzionato rispetto alla previsione contenuta nell'art. 625, comma 2, laddove per il furto pluriaggravato è previsto il minimo edittale della multa di  206 euro, cosa che comporterebbe una previsione notevolmente inferiore in relazione alla più grave fra le due condotte suddette.Corte cost. n. 136/2020 ha dichiarato inammissibile la questione. Il Giudice delle leggi ha in primo luogo richiamato la sussistenza di una ampia discrezionalità riservata al Legislatore, in sede di indicazione del trattamento sanzionatorio; discrezionalità che merita di essere sindacata solo allorquando essa trasmodi nella manifesta irragionevolezza o arbitrarietà, ovvero nei casi in cui si possa riscontrare un palese difetto di proporzionalità. E proprio in tale vasto ambito di discrezionalità rientra, secondo la Corte, la complessiva cornice edittale inerente al delitto di furto aggravato ex art. 625. La Corte ha infatti ricordato come occorra aver riguardo al complessivo trattamento sanzionatorio previsto dalla norma, allorquando la pena pecuniaria sia prevista in maniera congiunta e non alternativa rispetto alla pena detentiva. La Consulta quindi – richiamando i principi di diritto già enucleati daCorte cost n. 142/2017 e da Corte cost. n. 233/2018 - ha ribadito come la ragionevolezza debba essere oggetto di valutazione complessiva, che abbia contestualmente riguardo alla pena pecuniaria e alla pena detentiva, così da esaltare la unitarietà del trattamento sanzionatorio. Il fatto dunque che sia prevista una pena pecuniaria più elevata in relazione alla fattispecie del furto monoaggravato, rispetto a quanto stabilito per la corrispondente figura pluriaggravata, potrebbe trasmodare in violazione dei principi di uguaglianza e proporzionalità della pena (artt. 3 e 27 Cost.), solo all'esito di un esame di tale asimmetria nel contesto del complessivo trattamento sanzionatorio. Considerando invece il complessivo trattamento sanzionatorio della reclusione e della multa - che sono previste come pene congiunte e non alternative per il furto, sia monoaggravato che pluriaggravato – l'asimmetria denunciata appare come un semplice difetto di tecnica normativa, non ridondante in un trattamento sanzionatorio manifestamente irragionevole e sproporzionato. Secondo Corte Cost. n. 259/2021 è inammissibile la questione di legittimità costituzionale del comma 2 della norma in commento, per presunto contrasto con gli artt. 3 e 27 comma 3 Cost., laddove viene stabilita la pena edittale della reclusione da tre a dieci anni e della multa da 206,00 euro a 1.549,00 euro e limitatamente alle parole «ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61» oppure – in via subordinate – nella parte in cui fissa il minimo edittale della pena detentiva in anni tre di reclusione minima e non in anni due e un giorno. La questione di legittimità costituzionale era stata posta dal Tribunale di Firenze ed era dunque incentrata sull'esistenza del medesimo trattamento sanzionatorio, in ordine alle diverse fattispecie delineate dal concorso di due o più circostanze speciali del furto e di una circostanza speciale con una aggravante comune. La Consulta ha chiarito come la scelta di assimilazione della pena edittale, rappresenti l'espressione della volontà del Legislatore di considerare in modo armonico il paradigma normativo in commento, al cui interno l'aggravante comune assume la veste di elemento essenziale di un reato aggravato autonomamente tipizzato. Trattasi, secondo la Corte, di una scelta scevra da profili di irragionevolezza. Laddove peraltro si dichiarasse l'illegittimità costituzionale della norma, emergerebbe un nuovo quadro sanzionatorio relativamente alla fattispecie del furto pluriaggravato. Ciò comporterebbe una pur circoscritta surroga, rispetto ad una vasta e organica rimodulazione della disciplina sanzionatoria, da lungo tempo attesa per i reati contro il patrimonio nel loro complesso.

Esame delle singole ipotesi

Si procederà ora all’analisi distinta delle varie circostanze contenute nella previsione in commento, esaminandone in particolare la ratio ed il campo applicativo.

Introduzione in edificio

L'aggravante contenuta nel comma 1 n. 1) dell'articolo in commento è stata soppressa dall'art 2 l. n. 128/2001; la relativa condotta è stata inglobata nella nuova previsione incriminatrice di cui all'art. 624-bis, al cui commento si rinvia in maniera integrale.

Violenza sulle cose

È la previsione del cosiddetto furto violento, inserita nel comma 1 n. 2) prima parte. La ratio è qui da ricercare nella volontà legislativa di approntare una più adeguata difesa, nei confronti di beni che vengano aggrediti mediante condotte violente.

Preme sottolineare la portata della sentenza Corte cost. n. 207/2023. Su questione sollevata dal Tribunale di Firenze è stata posta la problematica concernente la legittimità dell'art. 625 c.p. sotto la lente del principio di offensività del reato e della finalità rieducativa. Il giudice a quo ha avanzato il quesito concernente la legittimità costituzionale dell'art. 625, comma 1, n. 2), c.p. – per violazione degli artt. 13,25, comma 2 e 27, comma 3, Cost. nella parte in cui non richiede – per l'integrazione della circostanza aggravante della violenza sulle cose – che la cosa oggetto di violenza abbia un valore economico apprezzabile, per quanto modesto, o, in via alternativa, che la violenza esplicata sia tale da comportare un pericolo per l'integrità delle persone o delle cose circostanti. Secondo il giudice rimettente, l'aggravante si applica anche quando la violenza incide su un oggetto di valore economico irrilevante (ad esempio, la placca antitaccheggio) e la violenza è minima e non pericolosa per cose o persone. Tale applicazione comporterebbe un aumento eccessivo della pena (da sei mesi a due anni di minimo edittale) senza che il fatto sia realmente offensivo, rendendo la pena sproporzionata e non rieducativa. Si richiedeva quindi un intervento manipolativo della Corte, al fine di inserire requisiti ulteriori: valore economico apprezzabile del bene oggetto di violenza; pericolosità concreta della violenza per persone o cose. La Corte ha dichiarato le questioni non fondate per una molteplicità di ragioni. Innanzitutto, è stata evidenziata la funzione della violenza sulle cose, la quale è una violenza “mezzo” e non fine a sé stessa (serve cioè a realizzare il furto). La norma configura un reato complesso (furto e danneggiamento), che giustifica un trattamento più severo. In secundis, la rimozione della placca antitaccheggio integra la violenza aggravante, perché trasforma il bene e neutralizza la funzione antifurto del dispositivo: l'offensività è insita nella funzione difensiva del bene. Inoltre, l'aggravamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità legislativa e risponde ad una logica di tutela rafforzata del patrimonio. Non va poi dimenticato che l'art. 131-bis c.p. può oggi applicarsi anche ai furti aggravati, attenuando gli effetti dell'aggravante nei casi concreti.

Tale ipotesi è stata considerata alla stregua di un reato complesso, visto che ricorrono gli estremi tanto del furto, quanto del danneggiamento, che resta però in quello assorbito (Maggiore, 951). La locuzione adoperata dal legislatore ha una accezione molto ampia, rientrando in essa tutte le forme di esplicazione di attività comunque idonee a comportare una modifica strutturale — pur minimale — della cosa.

Secondo alcuni interpreti, la violenza deve cadere non sulla cosa da sottrarre, ma su altra cosa, che sia magari posta a difesa della stessa, o che costituisca comunque ostacolo all'azione di soppressione. La dottrina più risalente, invece, riteneva che la violenza potesse andare ad esplicarsi indifferentemente sulla cosa da sottrarre oppure su altre (Maggiore, 951).

La disposizione in commento richiama allora ogni forma di danneggiamento, deterioramento, modifica, rottura, alterazione, guasto, scasso, taglio, demolizione, smantellamento, abbattimento eccetera. Dunque tutto ciò che — a largo raggio — comporti l'utilizzo di una qualsivoglia forma di energia umana sulla cosa; si è data in dottrina la seguente definizione della violenza qui rilevante: “... qualsiasi energia fisica diretta alla cosa, così da annullare rispetto ad essa l'attività difensiva del titolare... secondo l'attitudine offensiva della condotta, la violenza colpisce, di solito, la disponibilità materiale della cosa, mentre la frode tende ad acquisire la disponibilità dei diritti sulla cosa” (Pecorella, 632). La violenza reale è del resto, secondo il significato che qui interessa, proprio una violenza-mezzo (Leoncini, 749), ossia una violenza che si estrinseca ad un fine specifico.

La norma postula poi che sussista un nesso di carattere strumentale tra l'azione e la sottrazione, in quanto l'azione violenta deve risultare diretta proprio alla eliminazione di ostacoli e resistenze — evidentemente frapposti dalla cosa sulla quale la condotta si vada ad esplicare — che impediscano la sottrazione e l'impossessamento della res. Tale rapporto di strumentalità comporta che la condotta violenta debba collocarsi — sotto il profilo cronologico — in un momento antecedente o contestuale, rispetto all'impossessamento, facilitandone l'esecuzione; in caso contrario — laddove la violenza sulla cosa fosse ultronea e successiva rispetto alla fase dell'apprensione stessa — si verificherebbe il concorso fra il reato di furto e quello di danneggiamento (Caringella, De Palma, Farini, Trinci, 1245).

La condotta violenta può poi costituire la modalità prescelta dall'agente per giungere a mobilizzare una cosa immobile (si pensi all'asportazione — attuata mediante distacco — di parti di un edificio). La circostanza in esame si realizza appena l'azione violenta venga posta in essere dal soggetto agente, il quale dunque inizi a distruggere o comunque a trasformare. È solo importante che non vi sia alcuna attività di tipo violento direttamente esercitata sulla persona.

Nel caso in cui si verifichi un furto di energia elettrica , non è dato porre alcuna distinzione precostituita tra la posizione dell' autore della manomissione e quella del beneficiario dell'erogazione. L'aggravante della violenza sulle c ose sussiste pertanto a carico tanto dell'autore materiale della sottrazione di energia elettrica effettuata mediante allacciamento diretto alla rete di erogazione, quanto dell'agente che si limiti ad utilizzare e trarre beneficio dall'allaccio abusivo posto in opera da altri. La circostanza in esame ha infatti natura oggettiva , ascrivibile al soggetto agente laddove a questi no ta o da lui ignorata per colpa . Ne deriva che la differenziazione fra l'autore materiale della manomissione e il beneficiario dell'erogazione può avere rilievo - ai fini della configurabilità del reato o della circostanza aggravante – esclusivamente se incidente sull'elemento psicologic o (Cass. IV, n. 5973/2020). 

Le circostanze aggravanti della violenza sulle cose e dell'uso di mezzo fraudolento possono concorrere tra loro, stante la diversa oggettività giuridica dalla quale sono connotate (così si è espressa Cass. IV n. 8860/2020, in tema di furto di energia elettrica).

Fatto commesso con mezzo fraudolento

È la previsione del cosiddetto furto fraudolento, inserita nel comma 1 n. 2) seconda parte. La ratio è da individuare nella volontà del legislatore di assicurare una più efficace tutela, nei confronti di condotte tese all'impossessamento mediante modalità infide e ingannevoli.

L'aggravante si sostanzia nell'adozione, da parte del soggetto agente, di un astuto espediente, di un sotterfugio, di un callido accorgimento comunque definibile. Un trucco che può estrinsecarsi sia sotto l'aspetto tangibile, ossia visibile e corporeo (si pensi ad esempio all'apertura di una serratura mediante una chiave falsa o un grimaldello; oppure — con tecnica forse più moderna — mediante un marchingegno atto a decrittare codici o sequenze alfanumeriche); sia avere una matrice per così dire soggettivistica, risolvendosi quindi in una qualunque forma di furbizia che si riveli atta a superare — mediante inganno — la vigilanza di chi sia deputato al controllo (è il caso classico di chi proceda, in un esercizio commerciale, all'occultamento di refurtiva all'interno di una borsa, contenente  quest'ultima anche altre cose che poi vengano regolarmente pagate).

L'elemento differenziale — in verità molto fragile e spesso di difficile posizionamento pratico — esistente fra il furto fraudolento e la truffa è da rintracciare nell'esistenza o meno di un consenso del soggetto passivo rispetto alla dazione. Nel furto circostanziato dall'uso di un mezzo fraudolento, infatti, l'inganno è adoperato dall'agente per eludere la sorveglianza e soverchiare le difese di un soggetto che rimane comunque dissenziente alla dazione; lo spossessamento avviene dunque pur sempre invito domino. Nella truffa, al contrario, esiste una manipolazione della psiche altrui, tanto che la dazione è sostanzialmente il frutto di una autodeterminazione del soggetto passivo ingannato.

Cass. V, n. 22127/2022  ha poi ritenuto sussistente la circostanza aggravante dell'uso di un mezzo fraudolento, nella condotta furtiva realizzata mediante utilizzazione di una chiave vera, ottenuta però dall'agente in maniera indebita, ossia prelevandole da un indumento lasciato dalla persona offesa in uno spogliatoio del proprio luogo di lavoro.

I Giudici di legittimità hanno di recente ben delineato i confini ontologici dell'aggravante in esame, in particolare dettandone i criteri distintivi rispetto alla diversa forma di manifestazione rappresentata dal furto con destrezza. Nel caso dunque in cui il soggetto agente crei ad arte una condizione fattuale favorevole, atta a vanificare la vigilanza dell'avente diritto, potranno poi realizzarsi due situazioni ben distinte fra loro. Sarebbe a dire che si realizzerà un furto con destrezza, nel caso in cui il ladro si impossessi della res mediante una azione rapida e non percepita dalla vittima, che risulti distratta dalla condizione creatasi in precedenza; si concretizzerà al contrario un furto con uso di mezzo fraudolento, allorquando l'impossessamento stesso sia il frutto diretto della particolare abilità spesa dall'agente nel corso dell'attività preparatoria. Quest'ultima deve in tal caso esser stata posta in essere attuando comportamenti idonei ad aggirare la sorveglianza del possessore pur presente, così inibendo l'efficacia degli strumenti posti a difesa dei beni. Trattavasi nel caso di specie del furto di un cellulare, che il soggetto agente si era fatto consegnare dal possessore ricorrendo ad una finzione e del quale si era poi impadronito semplicemente dileguandosi (Cass. IV, n. 2340/2017).

Cass. V, n. 37434/2023 ha affermato che non si verifica una violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza quando, pur essendo stato contestata l'aggravante della violenza sulle cose (poi risultata insussistente), il giudice ritenga invece configurabile l'aggravante dell'uso di un mezzo fraudolento, a condizione che i fatti materiali alla base di quest'ultima aggravante siano stati regolarmente contestati, permettendo così all'imputato di difendersi adeguatamente rispetto all'accusa. Nel caso esaminato, relativo al furto di gettoni, era stata contestata la forzatura di una macchina cambia-soldi attraverso un dispositivo elettrico che consentiva l'erogazione dei gettoni senza inserire denaro. In base a tali fatti, è stata riconosciuta l'aggravante dell'uso di un mezzo fraudolento, anziché quella – inizialmente contestata – della violenza sulle cose.

 

Fatto commesso con il porto di armi o narcotici

Viene qui in rilievo la previsione di cui comma 1 n. 3). La dottrina ha scritto che: “La ratio dell'aggravante è la situazione di pericolo derivante dall'essere il colpevole in possesso di mezzi particolarmente offensivi, che possono all'occorrenza servire per commettere il fatto” (Mantovani, 70).

Il dettato normativo presuppone che il soggetto attivo del reato porti indosso armi o narcotici durante la commissione del furto, senza però farne uso.

Con l'espressione portare indosso, il legislatore ha voluto evidentemente arrestarsi non ad una descrizione rigorosamente letterale del gesto (tenere strettamente sulla persona), bensì abbracciare tutte le situazioni che comunque implichino una immediata ed autonoma disponibilità degli strumenti (ad esempio, conservare in una borsa che venga portata in occasione della commissione del furto).

Per quanto attiene alla nozione di armi, sarà sufficiente operare un richiamo alla dizione di cui all'art. 585. Rientreranno dunque in tale ampia nozione tutte le armi, comuni e da guerra, da sparo o bianche, nonché ogni strumento che abbia una naturale attitudine all'offesa e del quale sia vietato — in modo assoluto o in assenza di valido motivo giustificativo — il porto; infine, gas accecanti o asfissianti e materiale esplodente in genere. Il termine narcotico indica invece ogni sostanza — di origine naturale oppure ottenuta mediante derivazione chimico-sintetica — che sia dotata di proprietà non solo analgesiche, ma anche atte ad indurre una parziale o generale condizione di sonnolenza, narcosi o anestesia. I farmaci, o comunque le sostanze ad effetto narcotico di tipo naturale, contengono sostanze di origine vegetale (ad esempio, gli estratti dal papavero o dalla coca); un narcotico semisintetico è ad esempio il metadone; di derivazione sintetica è infine il fentanil. Si deve comunque trattare di sostanze che abbiano il potere di far scemare le capacità di difesa e reazione dell'eventuale assuntore.

Occorre poi — pena il trasmodare della condotta sotto l'egida normativa della fattispecie delittuosa della rapina — che il soggetto agente non faccia uso delle armi o dei narcotici di cui dispone. Tale disposizione costituisce applicazione del principio cogitationis poenam nemo patitur. Si è giustamente osservato come l'espressione «senza farne uso» risulti logicamente monca, dovendosi completare tale concetto con l'indicazione che non se ne debba fare uso contro la persona o comunque per vincere la resistenza della persona. E infatti: “...l'uso dell'arma non fa venire meno l'aggravante se rivolto soltanto alla cosa (es.: per abbattere l'animale da rubare)” (Mantovani, 70).

Qui rileva specificare come la sussistenza della circostanza aggravante in esame – in presenza del porto di un'arma ad opera del ladro - non possa produrre l'effetto di assorbimento, nel reato di furto, della illecita detenzione o del porto della predetta arma ex art. 4 l. 18 aprile 1975, n. 110. L'aggravante in commento non esige la natura illecita della condotta di detenzione o porto dell'arma; tale circostanza è infatti posta a tutela di un bene giuridico del tutto differente, censurando essa la disponibilità – da parte del soggetto attivo del reato di furto - di arnesi in grado di facilitare l'apprensione della res (Cass. V, n. 37212/2017).

Fatto commesso con destrezza

Si tratta della previsione del cosiddetto borseggio, contenuta nel comma 1 n. 4). Era originariamente previsto, al secondo periodo, anche il cd. furto con strappo (ossia il fatto di colui che commetta il furto «strappando la cosa di mano o di dosso alla persona»); previsione poi soppressa dall'art. 2 l. n. 128/2001, che ha aggregato la relativa condotta nella nuova previsione incriminatrice di cui all'art. 624-bis, alla quale può sul punto farsi rinvio.

Per ciò che specificamente attiene dunque al furto con destrezza, si richiede la realizzazione della condotta mediante l'esplicazione di una particolare capacità attuativa. È quindi necessario che il soggetto agente si riveli dotato di una speciale forma di velocità, attitudine, prontezza nell'esecuzione; tale caratteristica rapidità deve rivelarsi maggiore rispetto a quella comunemente adoperata da un malvivente-tipo, in relazione alle specifiche circostanze di contesto (dunque di tempo, di luogo, oltre che in rapporto alla collocazione o alla struttura della cosa). Occorre inoltre che la particolare perizia, predisposizione, agilità di gesti di cui il soggetto è dotato gli consenta di vincere la resistenza dell'avente diritto.

In sede interpretativa, si pongono spesso problematiche attinenti alla distinzione tra il furto con destrezza, ed il furto fraudolento. Riteniamo opportuno riportare qui la seguente, plastica differenziazione teorica, che ci pare si faccia davvero preferire per linearità ed esaustività: “...la destrezza presuppone la vigilanza sulla cosa da parte del detentore, serve per eluderla, aggirarla, e deve essere destrezza di mano..., sia essa immediatamente diretta sulla persona (es. sfilare il portafoglio dalla tasca o l'orologio dal polso o dal taschino) o sulla cosa (es. sottrazione della cosa esposta sul banco, abilmente approfittando di un attimo di disattenzione del proprietario) e, perciò, non deve incidere sulla volontà della vittima..... il mezzo fraudolento prescinde dalla vigilanza o meno del detentore sulla cosa e serve per superare ostacoli materiali con mezzi materiali (es. chiavi false...) o personali... od ostacoli personali con mezzi psichici (artifici o raggiri)” (Mantovani, 71).

La condotta può dunque dirsi caratterizzata da destrezza quando è qualificata da una speciale agilità e sveltezza e venga posta in essere con movimenti o manovre di particolare scaltrezza; manovre che si uniscano alla ordinaria azione dell'impossessamento e che si connotino per la loro attitudine a eludere la sorveglianza dell'uomo medio, inibendogli così la possibilità di impedire la sottrazione delle cose in suo possesso. Dunque: “.... ciò che caratterizza la destrezza è la circostanza che l'agente si avvalga di una sua particolare abilità per distrarre la persona offesa, per indurla a prestare attenzione ad altre circostanze o ad attenuare comunque la sua attenzione difensiva contro gli atti di impossessamento delle sue cose” (Ferretti, 25). Il concetto stesso di destrezza, insomma, implica l'esistenza di una notevole capacità, di doti di scaltrezza e rapidità nella commissione del fatto tipico; il tutto deve evidenziare una perizia nell'agire che — sebbene non sia richiesto si segnali per assoluta eccezionalità — deve comunque manifestare una abilità superiore rispetto a quella ordinaria, proprio in quanto occorre che sia in grado di porre l'agente al riparo dalla vigilanza di un uomo medio.

I Giudici di legittimità hanno ribadito come – ai fini dell'integrazione dell'aggravante in esame – occorra che l'agente ponga in essere, prima o durante l'azione di impossessamento della res – una condotta connotata da furbizia e da una particolare capacità attuativa, che si appalesi tale da consentirgli di superare le normali difese del detentore (sarebbe a dire: di eludere il grado di vigilanza comunemente adoperato dall'uomo medio). Non integra invece tale aggravante il mero fatto di trarre profitto da una preesistente situazione di disattenzione, oppure anche di giovarsi della contingente assenza del possessore della cosa.

Tale principio di diritto è enunciato in Cass. S.U., n. 34090/2017, laddove è spiegato come già la fattispecie di furto semplice implichi il richiamo ad un'attività predatoria in sé occulta, compiuta in maniera tale da elidere le possibilità di disvelamento; la modalità destra del furto comporta quindi la realizzazione di un quid pluris, rispetto a tale forma ordinaria. La dottrina e la giurisprudenza hanno peraltro sempre richiamato il significato ontologico del termine destrezza e la accezione secondo la quale esso viene normalmente adoperato nel senso e nel linguaggio comune; tale modalità è stata quindi sempre interpretata – sotto il profilo fisico e materiale - come l'espressione di una particolare capacità e rapidità di esecuzione, o anche - sotto il profilo intellettivo – quale manifestazione di una particolare sagacia e astuzia. Trattasi comunque di una attitudine – certo superiore, rispetto a quella ordinariamente impiegata dall'autore del furto semplice - in grado di portare all'accaparramento della res mediante l'elusione e lo sviamento dell'altrui attenzione; connotati idonei a rendere maggiormente pericolosa ed efficace la condotta tipica dell'impossessamento. E quindi – nonostante la condotta del furto con destrezza non postuli necessariamente l'esplicazione di ciò che la dottrina definisce virtuosismo criminale (ossia, la presenza di doti di straordinaria ed eccezionale capacità) - comunque è richiesto tale elemento ulteriore, specializzante e aggiuntivo, rispetto alla stretta oggettività del furto. Secondo tale impostazione, il mero approfittarsi di una momentanea carenza di attenzione dell'avente diritto, o del soggetto comunque preposto alla vigilanza – e quindi, in altri termini, il fatto di giovarsi del vantaggio attribuito all'agente da situazione preesistenti, sulla cui creazione egli non abbia inciso -  non può integrare il modello legale circostanziato in analisi. L'autore del furto, infatti, non ha in tal caso la necessità di far ricorso ad alcuna forma di furbizia o di abilità superiori. La Corte trae anche un argomento di carattere sistematico, dalla considerazione dell'esistenza della previsione ex art. 625 comma 1, n. 6, laddove è prevista la circostanza aggravante del furto commesso sul bagaglio dei viaggiatori. Qui è in effetti tenuta in considerazione dal Legislatore la particolare situazione di vulnerabilità di chi sia costretto a spostarsi dal luogo di dimora abituale, conducendo con sé oggetti utili per le normali necessità e dovendo permanere magari in una condizione di sovraffollamento e di confusione. Situazione che può, già intrinsecamente, provocare un allentamento del livello di vigilanza e favorire automaticamente la condotta di spoliazione. Ne deduce la Corte che la condizione di disorientamento della vittima – quale situazione predisponente rispetto all'impossessamento ad opera di terzi – è stata già elevata al rango di elemento strutturale di una fattispecie circostanziata di furto; non è poi consentito quindi – in differente contesto oggettivo – valorizzare le medesime peculiarità fattuali, per ritenere integrata l'aggravante della destrezza. Alle stesse conclusioni i Giudici di legittimità pervengono peraltro, analizzando la circostanza in esame sotto il profilo del bene giuridico protetto e della offesa allo stesso. Attribuire quindi una valenza di specificazione alla mera prontezza nel giovarsi di condizioni favorevoli preesistenti, equivarrebbe in sostanza a valorizzare la componente soggettiva della condotta e la intima pericolosità individuale; determinerebbe allora una ricostruzione della condotta in termini di presunzione di pericolosità e comporterebbe una forte svalutazione dell'oggettività del fatto, come lesivo in concreto del bene giuridico protetto. E il tutto si porrebbe in contrasto con la natura oggettiva della circostanza e con il principio ricavabile dall'art. 25, comma 2, Cost., laddove – mediante il riferimento al fatto – è esclusa la ricostruzione del modello legale in termini di solo biasimo di tipo soggettivistico. Il principio di diritto si trova nuovamente ribadito in Cass. V, n. 48915/2018; qui è chiarito ancora come la circostanza in esame possa ritenersi integrata allorquando – seppure la persona offesa versi in una situazione di disattenzione – il soggetto agente abbia comunque realizzato (in un momento antecedente rispetto alla condotta, ovvero durante l'esecuzione della stessa), una condotta connotata da una attitudine particolare, da scaltrezza e abilità, che sia idonea a sorprendere, diminuire o inibire la vigilanza di chi detenga la cosa.

La Corte ha infine spiegato come la circostanza – non postulando l'esplicazione di abilità eccezionali, da parte dell'agente – sia applicabile anche alla fattispecie del furto tentato. Basta infatti che l'azione finalizzata all'impossessamento si presenti - per caratteristiche intrinseche, oltre che con riferimento all'insieme delle circostanze di contesto, di carattere spaziale e temporale – atta a vincere la sorveglianza di un detentore di media capacità e attenzione (Cass. II, n. 12851/2018, che richiama in motivazione anche la sopra citata Cass. S.U., n. 34090/2017).

Si segnala Cass. V, n. 48877/2022, la quale ha affermato che le aggravanti dell’uso di mezzo fraudolento e della destrezza sono tra loro compatibili e possono quindi essere contestate e riconosciute congiuntamente. Ciò perché, pur facendo riferimento a comportamenti dell’agente simili tra loro, non coincidono del tutto: l’aggravante del mezzo fraudolento si riferisce all’impiego di un espediente particolarmente astuto, capace di ingannare o eludere la sorveglianza della vittima; mentre quella destrezza riguarda l’abilità dell’autore nel compiere il furto con estrema rapidità e abilità, in modo da sottrarre il bene senza che il derubato possa reagire.

Fatto commesso da più persone

È la previsione contenuta nel comma 1 n. 5) prima parte. La ragione dell'introduzione di tale aggravante risiede evidentemente nella considerazione dell'esistenza di una più alta potenzialità delinquenziale, immediatamente derivante dalla realizzazione plurisoggettiva del furto. Più persone che collaborino, dunque, pongono in essere verosimilmente una azione maggiormente efficace, rispetto alla realizzazione monosoggettiva del medesimo gesto delinquenziale. Correlativamente, ne scaturisce una minorata possibilità di difesa dei beni aggrediti.

Nel numero dei soggetti la cui presenza integra la circostanza rientrano anche i soggetti non imputabili o non punibili; rientrano altresì coloro che non commettano l'azione nella sua stretta materialità, ossia gli istigatori, coloro che determinino altri al reato senza poi prendervi parte effettiva.

Fatto commesso con travisamento

Questa è la previsione di cui al comma 1 n. 5) seconda ipotesi. Il soggetto può ritenersi travisato — agli effetti della legge penale — allorquando abbia adottato una qualunque forma di modifica o alterazione delle fattezze, qualunque nascondimento pur parziale, tale da conseguire l'effetto di renderne più disagevole l'identificazione. L'aggravante si concretizza anche nel caso in cui il camuffamento si riveli in concreto goffo o comunque inadatto, così da non conseguire l'effetto avuto di mira. La previsione normativa è originata, ovviamente, dalla considerazione che il camuffamento accresce la fiducia del ladro nelle proprie possibilità di successo, oltre a contenere in sé una indubitabile attitudine in qualche modo intimidatoria. Il tutto rende certamente più pericolosa l'azione furtiva.

Il concetto di travisamento qui rilevante non coincide con l'esistenza di un totale occultamento delle reali sembianze o con una alterazione radicale delle fattezze, ossia dell'aspetto esteriormente percepibile della persona. È invece bastevole — perché possa considerarsi integrata la circostanza in esame — che vi sia una pur lieve modificazione della foggia esteriore della persona (sarebbe a dire, del modo in cui questa appaia ad un osservatore); alterazione che può essere conseguita attraverso qualsiasi mezzo pur se rudimentale, purché idoneo a rendere almeno difficoltoso il riconoscimento della persona stessa. È quindi sufficiente l'uso ad esempio di una calza sul viso, di una maschera, ma anche di una parrucca; oppure il fatto di coprire il volto con un passamontagna, o l'agire indossando un casco per motocicletta. E via dicendo, atteso che la casistica deve ovviamente ritenersi davvero infinita.

Infine, è semplicemente richiesto che il reo agisca essendo travisato; non è indispensabile che il travisamento stesso rappresenti un passaggio assolutamente necessario, nello snodarsi dell'iter criminis.

Fatto commesso mediante simulazione di qualità

Ancora comma 1 n. 5). È il fatto di colui che compia il reato di furto, simulando la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio (per le relative nozioni, potranno leggersi i commenti, rispettivamente, agli artt. 357 e 358). Deve dunque trattarsi di qualità non rivestite dal soggetto agente; nel caso invece di persona che effettivamente ricopra una delle suddette vesti, si ricadrà all'interno dell'alveo previsionale dell'art. 61 comma 1 n. 9), dal momento che si verificherà non una simulazione (di qualità inesistenti), bensì un abuso (di poteri invece spettanti al soggetto).

Infine. Laddove il sedicente pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio non si limiti a ostentare in modo mendace qualità inesistenti, ma operi poi una vera coartazione della psiche del soggetto passivo, ovvero lo determini ad una ingannevole rappresentazione della realtà fenomenica, non si verterà più in tema di furto circostanziato. Si dovrà infatti in tali casi discorrere, rispettivamente, di rapina o di truffa.

Fatto commesso sul bagaglio

È la previsione contenuta nel comma 1 n. 6). La circostanza resta integrata mediante la commissione di un furto sul bagaglio dei viaggiatori, che venga posto in essere all'interno di ogni specie di veicoli, nonché in stazioni, scali o banchine, oppure anche in alberghi o all'interno di altri esercizi laddove vengano somministrati cibi o bevande.

La ratio della circostanza aggravante in parola è ovviamente da ricercare nella situazione di minor difesa, nella quale inevitabilmente si viene a trovare chi stia effettuando un viaggio. Trattasi quindi di un soggetto che può magari aver condotto beni e valori con sé, proprio per l'effettuazione di uno spostamento. Una persona che si verrà così a trovare fuori da quella sfera di maggior controllo, che viene in genere a tutti assicurata dalla permanenza all'interno dell'abitazione (laddove invece presumibilmente possono trovarsi ostacoli, barriere, sistemi di sorveglianza di tipo elettronico ed altre forme di più incisiva difesa, atte a scongiurare i furti). La legge considera, in sostanza, il viaggiatore quale soggetto intrinsecamente meno difeso, rispetto a chi permanga all'interno della propria residenza.

Ciò chiarito, per viaggiatore deve intendersi colui che si sposti almeno all'esterno del luogo di abituale domicilio (che insomma esca dal comune di residenza), dovendosi comprendere in tale accezione anche colui che effettui lo spostamento perché a tanto professionalmente deputato (sarebbe a dire, ad esempio, chi conduca un mezzo di trasporto quale può essere un autobus, un treno, una nave, eccetera). Rientrano poi nella nozione di viaggio anche i segmenti temporali spesi per eventuali fermate.

Bagaglio è, in senso veramente esteso ed onnicomprensivo, tutto ciò che il viaggiatore porti con sé o di cui abbia comunque la disponibilità. Naturalmente, senza che debba ricorrere il requisito della proprietà. Quindi, il riferimento è anzitutto al bagaglio propriamente detto, da intendersi quale borsa, pacco, valigia, baule — contenitore comunque denominato — all'interno del quale trovino alloggio indumenti, effetti personali, beni di qualsiasi genere. Ma anche a tutto ciò che svolge un carattere per così dire sussidiario, ausiliario rispetto al bagaglio propriamente detto. E quindi cineprese, ombrelli, contenitori magari per alimenti o per valori o effetti personali, attrezzature portate a tracolla, borsette, cannocchiali, indumenti e via dicendo.

Veicolo è qui “... qualunque mezzo inserviente al trasporto per terra, per mare o per acqua azionato da forze animali o meccaniche (vetture, carri, automobili, motocicli, navi, aeromobili). È indifferente che essi appartengano a pubbliche amministrazioni o a privati” (Maggiore, 959).

Stazioni sono i luoghi di transito e sosta di convogli ferroviari.

Lo scalo è il luogo di approdo di aerei o navi, specialmente destinato al compimento delle operazioni di imbarco e sbarco di merci e passeggeri.

La banchina è una porzione di terreno rialzato e pavimentato, in genere collocato lungo i porti, ovvero presso i binari all'interno delle stazioni ferroviarie; trattasi quindi dei luoghi nei quali precipuamente avviene il transito dei passeggeri, nonché l'imbarco e lo sbarco di questi e nei quali si attende alla movimentazione delle merci.

Per ciò che attiene al furto in albergo, anche qui la terminologia adoperata dal legislatore ha una connotazione fortemente estensiva. Deve infatti intendersi per albergo ogni edificio o struttura — di qualsivoglia grandezza e ubicazione — all'interno del quale vengano somministrati alloggio o anche vitto, solitamente a pagamento. Rientrano in tale ambito concettuale anche residenze di ogni tipo, hotel, motel, rifugi alpini, baite comunque denominate, pensioni, ostelli, collegi.

La stanza d'albergo singolarmente assegnata ad un cliente costituisce invece luogo di privata dimora. Pertanto, il furto consumato su bagaglio depositato nella singola camera integrerà la fattispecie di cui all'art. 624-bis e non il furto circostanziato ora in esame. Questo deve invece essere perpetrato esclusivamente in ambienti della struttura che siano a destinazione ed utilizzo comuni, ossia in quelli deputati al transito o alla permanenza indifferenziata degli ospiti (v. giurisprudenza sotto riportata).

Gli altri esercizi nei quali si somministrano cibi o bevande sono — veramente sempre ad ampio raggio — i ristoranti, le vinerie, le locande comunque siano chiamate, i bar, i pub, le pizzerie, le trattorie, le osterie. Posti insomma nei quali avvenga la distribuzione — generalmente dietro corrispettivo di denaro — di cibi o bevande di qualsiasi tipo. La circostanza potrà trovare applicazione anche laddove il fatto venga perpetrato in luogo diverso, rispetto a quello nel quale strettamente si espleta l'attività di somministrazione. Purché non vi sia stato l'affidamento ad altri del bagaglio, mediante consegna ad esempio al titolare dell'esercizio o a dipendenti; in tal caso, troverà infatti applicazione l'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 (Maggiore, 960).

Fatto commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici

Qui siamo nella disposizione di cui al comma 1 n. 7). La ratio di tale aggravante è rappresentata dalla particolare situazione nella quale si trova la cosa sottratta; una situazione che è intrinsecamente tale da conferire un più alto tasso di antigiuridicità al furto. 

Cass. V, n. 4767/2025 ha puntualizzato come la destinazione a pubblico servizio o a pubblica utilità abbia “natura valutativa e non autoevidente”: può considerarsi ritualmente contestata anche quando nell’atto di imputazione non venga indicata espressamente, ma sia descritta attraverso espressioni perifrastiche, che rappresentino in modo chiaro e inequivocabile quella specifica circostanza. Sulla medesima scia si colloca la Cass. V, n. 34061/2024, secondo la quale l’aggravante in parola non può considerarsi legittimamente contestata ove nell’imputazione tale natura non sia esposta esplicitamente o mediante l’impiego di formule equivalenti.

Ai fini della configurabilità della circostanza, l'ufficio pubblico è un sito nel quale ha luogo una certa prestazione. Una struttura quindi che può essere di grandi o piccole dimensioni, che può avere natura stabile o itinerante, che può esser deputata all'espletamento di attività della più variegata congerie.

Stabilimento pubblico è un organismo di più vaste dimensioni, un edificio composto da una pluralità di sezioni, maggiormente articolato, dotato di equipaggiamenti, macchinari, strumenti utili per lo svolgimento di un pubblico ufficio. Ciò indipendentemente dal fatto che la gestione sia espletata direttamente dalla pubblica amministrazione, ovvero che sia delegata ad un soggetto privato ed anche indipendentemente dalla possibilità di accesso indiscriminato al sito (si pensi allora a scuole, mense, ospedali, ministeri, ecc.).

La Corte di Cassazione ha statuito come l’impossessamento di assegni e carte di credito,  che venga perpetrato all’interno degli uffici delle Poste Italiane, integri il tipo di furto aggravato ora in esame. Trattasi infatti di locali che meritano la qualifica di ufficio o stabilimento pubblico, nonostante l’avvenuta trasformazione in società per azioni dell’ente Poste. Questo infatti esplica un servizio che mantiene intatta la sua matrice pubblicistica, in quanto teso a soddisfare un interesse di natura genuinamente pubblica. Discende da ciò la suddetta qualifica, in relazione ai locali all’interno dei quali si esplica tale servizio (Cass. IV, n. 2333/2017).

Fatto commesso su cose sottoposte a sequestro o pignoramento

Ancora comma 1 n. 7). L'aggravante non è configurabile, nel caso in cui il fatto sia posto in essere ad opera del soggetto che sia proprietario o custode delle cose. Nonostante il vincolo di indisponibilità esistente, infatti, viene comunque meno il requisito dell'altruità. Nella seconda ipotesi (sottrazione di cose ad opera del custode), esiste poi la norma specifica applicabile, ossia l'art. 334.

Si è dibattuta la questione attinente all'applicabilità dell'aggravante in commento nel caso di impossessamento dei beni del fallito. Parte della dottrina ha concluso in senso negativo, evidenziando come tale applicazione estensiva finirebbe per diventare, in realtà, una estensione analogica in malam partem del precetto penale (Marini, 144).

Fatto commesso su cose esposte alla pubblica fede

Altra previsione del comma 1 n. 7). Il presupposto dogmatico dell'aggravante è il medesimo che è stato già evidenziato, in relazione alle cose presenti in uffici o stabilimenti pubblici. Ciò che motiva la maggior tutela, quindi è la condizione stessa nella quale si trovano le cose. È qui contemplato il caso in cui il furto venga commesso su beni che siano esposti per necessità, per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede.

Sarebbe a  dire  cose che, al momento dell'impossessamento, si trovino esposte — per una scelta dell'uomo, ovvero a causa di una condizione connaturata all'essenza stessa delle cose — alla pubblica fede. Che non siano quindi sottoposte all'influenza di una immediata capacità di controllo dell'avente diritto, essendo invece rimesse allo spirito di rettitudine, alle qualità etiche dei terzi, alla correttezza ed integrità morale dei consociati. Tali cose devono così trovarsi affidate ad un indifferenziato senso civico, in una situazione di sostanziale accessibilità (quindi in un luogo che sia pubblico, aperto al pubblico o almeno raggiungibile da chiunque senza che sussistano particolari barriere). Non basta ad escludere la ricorrenza dell'aggravante una vigilanza che appaia occasionale, sporadica, incompleta (si pensi a chi si trovi a sorvegliare un esteso stabilimento balneare, ovvero una pluralità di manufatti); ma addirittura la presenza in loco di forze dell'ordine (si pensi alla sorveglianza su automobili lasciate incustodite in strada) non incide sulla configurabilità della circostanza, non ricadendo tale situazione sul momento psicologico ideativo del soggetto agente.

L'affidamento alla pubblica fede per necessità è correlato ad una condizione di mancanza di opzione contraria; si tratta quindi di una situazione contingente oggettiva “da valutarsi relativamente alle circostanze del caso: es., mancanza di mezzi di trasporto dei prodotti del suolo distaccati, cose lasciate incustodite nelle case a causa di calamità naturali” (Mantovani, 74). L'affidamento per consuetudine deriva invece dagli usi invalsi in una certa collettività anche solo locale, che siano stratificati e diffusi nell'intero tessuto sociale, ovvero anche condivisi solo in determinati ambiti professionali (“secondo le abitudini sociali generali o locali, comuni o particolari a determinate industrie, mestieri, arti: es., biancheria stesa al sole, prodotti agricoli lasciati ad essiccare nel campo, aratri lasciati nel fondo di notte; indumenti lasciati sulla spiaggia”, Mantovani, 74). Si pensi anche a biciclette, ciclomotori, veicoli che vengano lasciati incustoditi — per abitudine comune e inveterata — nella pubblica via. La destinazione discende invece indifferentemente da una volontà umana o dalla natura stessa della cosa, che può magari essere non altrimenti conservabile, oppure può esser correlata all'uso al quale servono tali cose (trappole per animali una volta posizionate, reti in mare e via dicendo).

Secondo Cass. II, n. 5251/2019, non ricorre l'aggravante in parola, allorquando il bene venga danneggiato in presenza del proprietario, dato che in tal caso questi è legittimato ad esercitare la custodia in modo diretto e continuo ed è in grado – adoperando i necessari accorgimenti – di scongiurare autonomamente l'avverarsi dell'evento dannoso. Trattavasi nel caso di specie di una vettura danneggiata in presenza del proprietario, condotta in relazione alla quale la Corte ha peraltro escluso anche la riconducibilità entro l'alveo previsionale dell'art. 635, stante  le modifiche ivi apportate dall'art. 2 d.lgs. n. 7/2016.

Nello stesso senso si era già espressa Cass. II, n. 26857/2017. In tale pronuncia è sottolineato come la ragione della tutela rafforzata assicurata alle cose che si trovino esposte alla pubblica fede per necessità, consuetudine o destinazione risieda nella diminuita attitudine alla difesa che – in situazioni del genere – è direttamente correlata al fatto che si tratti di beni momentaneamente sottratti alla sfera di sorveglianza dell'avente diritto; beni quindi esclusivamente affidati alla rettitudine dei terzi (la concreta vicenda concerneva la forzatura della porta di un esercizio commerciale, al cui interno si trovava il gestore). In contrario avviso è andata Cass. I, n. 8634/2018, che ha ritenuto integrata la circostanza in parola – quale aggravante dell'ipotesi di danneggiamento - nella condotta consistita nel forzare la porta di un appartamento affacciato sulla pubblica via, stimando in tal caso neutra la presenza in casa del proprietario (proprietario non in grado - nella descritta situazione - di esercitare una effettiva vigilanza sul bene, da reputarsi pertanto affidato all'altrui senso di onestà).

Vi è poi contrasto giurisprudenziale in ordine alla configurabilità dell'aggravante in parola, nel caso di esposizione di cose alla pubblica fede, in una condizione che sia indipendente dall'azione dell'uomo. Secondo un primo orientamento – da ultimo ribadito da Cass. IV, n. 11158/2019 – non osta alla possibilità di reputare integrata tale aggravante, il fatto che l'esposizione alla pubblica fede sia ricollegabile ad una situazione ontologica originaria della res, non riconducibile alla volontà del proprietario o possessore (sulla medesima linea interpretativa si collocano Cass. III, n. 3550/2014e Cass. V, n. 39222/2015). Di contrario avviso è inveceCass. V, n. 18282/2014, che ritiene integrata tale circostanza solo nel caso in cui l'esposizione della cosa alla pubblica fede dipenda, in maniera diretta, da un comportamento volontario del titolare del bene. Quest'ultima impostazione concettuale è condivisa anche da Cass. II, n. 35956/2012; qui il Supremo Collegio ha ulteriormente precisato anche come tale aggravante sia inscindibilmente legata a una condotta attiva o omissiva del possessore della cosa, restando ininfluente il fatto che tale decisione sia determinata da una situazione necessitata oppure dalla consuetudine, o anche che sia ispirata a criteri di comodità e non sia imposta da esigenze imprescindibili.

Secondo la notizia di decisione attualmente disponibile, la Quinta Sezione della Corte di Cassazione ha stabilito che l'aggravante della perpetrazione del delitto di furto su cose destinate allo svolgimento di un pubblico servizio, stante la connotazione storicamente variabile della nozione di “pubblico servizio”, che risulta soggetta alle scelte variabili che, nel corso del tempo, possono essere effettuate dal legislatore, debba riconnettersi – con riferimento ai principi affermati da Cass. S.U. n. 24906/2019 (che ha fissato le regole da applicare, in materia di legittimità o meno della contestazione in fatto di una circostanza aggravante) – una natura valutativa. L'aggravante della destinazione della res al pubblico servizio, quindi, può ritenersi validamente contestata in fatto solo allorquando risulti un espresso richiamo alla connotazione pubblicistica del servizio, al quale la cosa oggetto dell'impossessamento sia deputata, anche eventualmente per mezzo dell'adozione di formule equipollenti, ma di univoca significazione.

Cass. V, n. 2364/2024 ha stabilito che nel caso di furto di un’automobile lasciata parcheggiata su una strada pubblica o in un luogo privato ma accessibile al pubblico si applica l’aggravante del bene esposto alla pubblica fede per necessità o consuetudine, anche quando l’auto non sia chiusa a chiave e le chiavi siano lasciate inserite nel cruscotto.

    

Fatto commesso su cose destinate a pubblico servizio, utilità, difesa o riverenza

Si tratta del dettato dell'ultima parte del n. 7) del comma 1 della disposizione normativa in analisi. Le cose destinate ad un pubblico servizio sono quelle che — o per destinazione impressa dal soggetto che vanti diritti sulle stesse, ovvero per connotazioni intrinseche di queste — siano asservite alle esigenze inerenti allo svolgimento di un pubblico servizio. Non è dunque indispensabile — perché possa configurarsi la circostanza — che tali cose siano anche in proprietà pubblica; occorre solo che esse siano poste a servizio pubblico.

Le cose destinate alla pubblica utilità sono invece quelle che assolvono sostanzialmente ad una qualunque funzione che risulti utile alla indifferenziata collettività; ossia una “funzione di utilità collettiva (furto di medicinali avvenuto in un posto privato di guardia medica), in modo che non il privato, ma il pubblico, sia soggetto passivo del reato” (Maggiore, 963).

Attraverso le cose che sono destinate alla pubblica difesa si assicura la salvaguardia di un interesse che è inerente alla salute ed alla sicurezza della popolazione. Si tratta quindi di cose che servono a garantire la generale incolumità delle persone, a scongiurare disastri o infortuni. Non rileva chi ne sia il proprietario, essendo invece qui rilevante unicamente la destinazione delle cose stesse.

La pubblica reverenza indica l'esistenza di un sentimento di profondo rispetto, di un ossequio nei confronti di qualcuno o — magari per metafora o sineddoche — nei confronti di qualcosa. Rientrano in tale concetto non solo le cose che comunque afferiscano all'esercizio del culto religioso (reliquie, paramenti, immagini sacre e via discorrendo), ma anche tutto ciò che riguardi persone o avvenimenti ai quali la collettività attribuisca una diffusa devozione ed una particolare stima (ad esempio gli oggetti che ricordano grandi imprese; che testimoniano di importanti e celebrate battaglie; oppure gli strumenti di lavoro di chi abbia dato lustro al Paese, magari nel campo delle scienze, dell'arte o della letteratura; o tutto ciò che comunque serva a perpetuare glorie storiche e tradizioni consolidate).

Cass. V, n. 37142/2024 ha chiarito come la circostanza aggravante dell'essere i beni oggetto di sottrazione destinati a pubblico servizio, di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 abbia una natura valutativa; essa deve essere ritenuta adeguatamente contestata, pertanto, anche laddove non risulti evocata in maniera formale, bensì attraverso perifrasi o espressioni che siano ad essa puntualmente attinenti e che siano in grado di consentire all'imputato di apprestare una difesa consona, sul punto specifico.

Fatto commesso su materiale sottratto a infrastrutture

L'aggravante di cui al n. 7-bis è stata inserita dall'art. 8 d.l. n. 93/2013, conv. con mod. in l. n. 119/2013. Viene qui punito il furto perpetrato su componenti metalliche o su altro materiale, che deve venir sottratto ad infrastrutture destinate alla somministrazione di energia, oppure all'erogazione di servizi di trasporto o telecomunicazioni, oppure ancora alla fornitura di altri servizi pubblici. Tali infrastrutture possono essere gestite o direttamente da soggetti pubblici, ovvero da privati e, in tal caso, secondo il regime giuridico della pubblica concessione.

Fatto avente ad oggetto il bestiame.

Previsione contenuta nel comma 1 n. 8). È qui prevista l'ipotesi del cd. abigeato, una forma di furto che risale ad epoche remotissime e che — soprattutto in economie a base rurale ed in alcune zone del Paese — ha sempre destato notevole attenzione. Trattasi qui esclusivamente del furto di ovini, oppure di equini e bovini, visto che gli animali devono trovarsi riuniti — secondo il dettato della prima parte della disposizione — a formare un gregge o una mandria (dunque un gruppo composto da un numero indeterminato, ma almeno apprezzabile di bestie, che stiano tendenzialmente sempre insieme).

Sono così esclusi dalla previsione altri animali pure solitamente allevati — anche a scopo alimentare — quali sono i suini e il pollame.

La norma descrive due situazioni tra loro alternative.

Secondo la prima previsione, infatti, occorre che il furto colpisca un numero minimo indispensabile di tre individui. Ciò significa che — anche in presenza di un gregge o di una mandria propriamente detti, ossia di un numero piuttosto rilevante di bestie — l'aggravante in esame non potrà trovare applicazione, laddove venga rubato un numero di animali che sia inferiore a tre.

La seconda modalità realizzativa dell'ipotesi circostanziale, invece, prevede il caso in cui vengano semplicemente rubati bovini o equini (con esclusione quindi, questa volta, di pecore o capre), pur se tali animali non si trovino al momento raccolti in una mandria.

Non importa poi che il gregge o la mandria siano o meno custoditi dall'uomo.

L'impossessamento della bestia, naturalmente, può verificarsi previa uccisione o mediante la semplice cattura e trasferimento altrove.

Fatto commesso all'interno dei mezzi di trasporto

L'aggravante di cui al comma 1 n. 8 bis è stata inserita dalla l. n. 94/2009, nell'ottica di apprestare una più efficace risposta sanzionatoria e repressiva, rispetto a fattispecie che effettivamente destano particolare insicurezza sociale, proprio per il clamore e la diffusività delle condotte.

Mezzo di pubblico trasporto è ogni vettore, attraverso il quale si espleti un servizio di conduzione di cose o persone, restando indifferente il fatto che tale servizio sia erogato da un soggetto pubblico o privato (è scontato immaginare che la circostanza si riferisca — in maniera molto aperta — ad autobus, treni, navi, aerei, metropolitane, traghetti e via dicendo).

L'aggravante in esame pare poter agevolmente concorrere con il furto con destrezza. La prima concerne infatti il luogo fisico che è teatro del fatto; la seconda, invece, attiene alle modalità esecutive dello stesso. E' stata però giustamente sottolineata l'esistenza di gravi conseguenze sul piano sanzionatorio, derivanti dal concorso fra le due forme di manifestazione del furto (destrezza e borseggio). E infatti: “... non è dubbio che il borseggio sui mezzi pubblici desti un certo allarme sociale, rientrando in quella tipologia di crimini che più immediatamente incidono sulla percezione del livello di sicurezza da parte dei cittadini: la risposta sanzionatoria per fatti di oggettiva contenuta gravità rischia, tuttavia, di snaturare le finalità della pena e di strumentalizzare l'individuo che la subisce per il raggiungimento di obiettivi che dovrebbero giacere al di fuori di un sistema penale costituzionalmente orientato.” (Bricchetti e Pistorelli, 41).

Si ritiene invece giustamente sussistere un rapporto di specialità, fra l'aggravante in esame e quella di cui all'art. 625 n. 6), ossia il furto commesso sul bagaglio di viaggiatori (Caringella, De Palma, Farini, Trinci, 1254).

 Cass. V, n. 8951/2021 ha chiarito come l’aggravante in esame resti integrata anche allorquando la persona offesa sia semplicemente in procinto di salire o scendere da un un mezzo pubblico di trasporto. La ratio infatti di tale forma di manifestazione del delitto di furto è da ricercare nella necessità di apprestare la più adeguata salvaguardia all'utente che si venga a trovare in una condizione di minorata difesa e vigilanza,  per la contestuale presenza di un numero magari anche considerevole di altri viaggiatori, nonché a causa del breve periodo di apertura delle porte del mezzo di trasporto stesso.

Fatto commesso in vicinanza di sportelli

La circostanza di cui al comma 1 n. 8-ter si realizza allorquando il furto venga commesso in danno di una persona che sia nell'atto di fruire, o che abbia appena fruito dei servizi offerti da istituti di credito (banche, casse comunque denominate), uffici postali (operatori postali pubblici e privati), sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro (bancomat, postamat, distributori denominati in qualsivoglia modo). Il soggetto passivo deve — nel momento in cui si compie l'azione delittuosa in suo danno — essere nell'atto di fruire di tali servizi (dunque deve essere al momento impegnato nell'esecuzione di un prelievo, ovvero di qualsiasi altra operazione di tipo economico), ovvero aver appena adoperato tali strumenti deputati all'erogazione di banconote ed all'esecuzione di operazioni (deve dunque aver appena terminato di prelevare o comunque movimentare denaro o altri valori, o comunque aver compiuto altro tipo di operazione del medesimo genere).

La ratio dell'aggravante, anch'essa introdotta nel sistema ad opera della l. 15 luglio 2009, n. 94, risulta agevolmente comprensibile. Essa risiede infatti nella volontà del legislatore di approntare una più adeguata tutela, in relazione a situazioni che sono evidentemente connotate da una inferiore capacità di reazione da parte della vittima e nelle quali questa è maggiormente esposta — in ragione proprio del luogo stesso nel quale si trova, oltre che dell'operazione che è intenta a compiere — all'aggressione di tipo patrimoniale.

Risulta infine poco chiaro — attraverso la lettura del dato testuale — se oggetto del furto debba essere proprio il denaro (o magari titoli o altro), comunque maneggiato dalla vittima nel compimento delle operazioni di sportello, ovvero se il furto possa qui essere perpetrato anche su altre cose, purché detenute da persona in quel momento impegnata nel compimento di tali attività.

Casistica

Le pronunce del Supremo Collegio verranno qui riportate seguendo lo schema classificatorio del codice, ossia con riferimento specifico alla singola circostanza. Si cercherà ovviamente di riportare solo quelle che propongano i più interessanti spunti di riflessione.

a. Ricorre l'aggravante della violenza sulle cose ogni volta che l'agente — al fine di perpetrare la condotta di furto — manometta ciò che l'uomo aveva posto a salvaguardia di beni patrimoniali. L'azione di trasformazione deve esser tale che, laddove si intenda ricondurre la cosa alla sua conformazione originaria, sia necessario procedere ad una nuova attività ripristinatoria (Cass. V, n. 7267/2014). Non resta peraltro integrata la circostanza aggravante della violenza sulle cose, allorquando il dispositivo antitaccheggio - sebbene rimosso al fine di sfilare la merce protetta - non risulti danneggiato da tale attività e sia addirittura anche riutilizzabile mediante una successiva applicazione (Cass. IV, n. 10783/2020). La Corte ha altresì spiegato come la circostanza in esame si verifichi in ogni caso in cui vi sia una esplicazione di energia fisica che causi rottura o guasto alla cosa altrui, della quale venga magari modificata la destinazione; è però necessario che l'attività violenta vada ad esercitarsi non sulla cosa che poi sarà sottratta, bensì su cosa diversa da quella, il cui danneggiamento si ponga in relazione di strumentalità rispetto all'impossessamento dell'altra (Cass. V, n. 5266/2013). Secondo Cass. V, n. 45325/2005, inoltre, la sottrazione di energia elettrica perpetrata mediante la effrazione del contatore dell'erogazione integra il reato di furto mediante violenza sulle cose. Ciò anche nel caso in cui tale effrazione sia finalizzata a riattivare la somministrazione sull'utenza distaccata per morosità e non cagioni un blocco nel computo del valore dell'erogazione, consentendo quindi all'ente la contabilizzazione dei successivi consumi. La Cassazione ha qui chiarito come la registrazione dei consumi svolga la sola funzione di prova della condotta e di quantificazione del danno cagionato, mentre il reato è da ritenersi consumato anche se non vi sia stato nascondimento della quantità esatta di energia sottratta.

b. Il mezzo fraudolento coincide con qualsivoglia attività che appaia espressione di furbizia e che quindi abbia una natura ingannevole, rivelando così una particolare attitudine a consentire di eludere la volontà dell'avente diritto e ad aggirare ostacoli e precauzioni; cosa che avviene nel caso in cui ci si porti nel luogo prescelto per la commissione del furto, scegliendo una via differente rispetto a quella normale e visibile a tutti, ad esempio scavalcando una recinzione (Cass. VII, n. 8757/2014). Il possesso di chiavi alterate integra la circostanza in esame. Risponderà dunque di furto circostanziato — nella forma tentata o consumata — chi sia colto nell'atto di commettere o dopo aver commesso il furto mediante l'utilizzo di chiavi false. In tal caso, resterà assorbita nel furto aggravato l'ipotesi contravvenzionale ex art. 707. Questa potrà riacquistare una sua autonomia logica e strutturale, quando vi sia una soluzione di continuità cronologica e logica, fra la commissione del furto ed il possesso degli strumenti, potendosi in tal caso configurare il concorso di reati (Cass. II, n. 7073/1988). Il confine teorico esistente fra il furto aggravato dall'uso di mezzo fraudolento e la fattispecie delittuosa di cui all'art. 640 è poi da ricercare nell'esistenza o meno del consenso del soggetto passivo (Cass. II, n. 47680/2003).

c. Si può configurare l'aggravante del porto di arma o narcotico soltanto laddove il soggetto agente porti ma non usi tali strumenti; su tale elemento discretivo si fonda la differenza con il delitto di rapina (Cass. I, n. 2350/1989). L'eventuale liceità del porto dell'arma non vale ad escludere la ricorrenza dell'aggravante in commento (Cass. II, n. 2725/1972). Il fatto di portare fuori dell'abitazione un giocattolo che riproduca un'arma e che sia privo del tappo rosso, di per sé non integra alcuna fattispecie criminosa. Assume invece rilevanza penale allorquando tale porto rappresenti elemento costitutivo o circostanza aggravante di una diversa ipotesi di reato. Cosa che avviene nel caso tipizzato dalla l. n. 694/1974, in tema di sicurezza dei trasporti aerei, nonché nelle ipotesi aggravate di cui agli artt. 337 e 339, 612, 628, 629, nonché nel caso di furto circostanziato (Cass. S.U. , n. 3394/1992).

d. La condotta connotata da destrezza — ciò che nel comune eloquio viene definito borseggio — è quell'azione che sia indirizzata a trarre giovamento da qualsivoglia situazione di tempo e di luogo, che sia tale da distogliere la vigilanza dell'avente diritto, così allentando il controllo di questi sulla res (Cass. I, n. 3763/1998). Si veda anche Cass. V, n. 640/2013, a mente della quale — perché possa ritenersi integrata l'aggravante in esame — è bastevole che il soggetto agente si giovi di condizioni di tempo e di luogo in grado di abbassare l'ordinario livello di allerta del titolare della cosa. Rientra in tale concetto qualunque modalità esecutiva della condotta furtiva, che si riveli atta a non destare l'attenzione di colui che è deputato al controllo (nel caso di specie, i ladri avevano approfittato di una momentanea disattenzione — provocata ad arte da essi stessi — del titolare di una gioielleria, per impossessarsi di beni di valore).

Il Supremo Collegio ha valorizzato il requisito basilare dell'aggravante in argomento, che è costituito dalla sussistenza di una condizione di minorata difesa, che sia determinata dalla particolare abilità del soggetto agente, la quale si riveli a sua volta atta a neutralizzare le comuni attitudini reattive della vittima. Si è pertanto evidenziato come la circostanza in esame postuli la perdurante vigilanza del detentore della res, contestualmente all'azione furtiva. E se ne è desunta la non configurabilità, nel caso in cui il furto venga perpetrato approfittando della situazione di pur momentanea assenza – e quindi di carente vigilanza – del legittimo possessore della cosa (Cass. V, 534/2017; in senso conforme, ricordiamo Cass. IV, n. 22164/2016; l'orientamento difforme – secondo il quale invece l'aggravante della destrezza sussiste anche nel caso in cui la vittima sospenda solo per un brevissimo arco cronologico la vigilanza, in quanto impegnata, nel medesimo luogo in cui viene detenuta la cosa o in ambiente sito nelle immediate vicinanze, ad attendere a impegni di vita o di lavoro - è espresso da Cass. V, n. 20954/2015).

Il contrasto interpretativo sopra riassunto risulta ricomposto grazie a Cass. S.U. n. 34090/2017 , specificamente intervenuta sul tema della sufficienza — ai fini dell'integrazione dell'aggravante de qua — di una situazione di momentanea distrazione della vittima. Qui le Sezioni Unite hanno anzitutto ribadito come l'aggravante della destrezza postuli una condotta connotata dall'esplicazione — in un momento antecedente o contestuale, rispetto a quello nel quale si concretizzi l'impossessamento — di una particolare abilità, scaltrezza, avvedutezza o capacità; occorre poi che tale comportamento sia dotato della concreta attitudine a sorprendere la persona offesa, o comunque a diminuire o eliminare completamente la vigilanza sul bene ad opera di questa.  Ciò vale ad escludere dall'alveo previsionale della circostanza in parola il caso in cui il delitto di furto venga perpetrato semplicemente traendo vantaggio da contingenze non riconducibili all'azione del reo e che si risolvano in una disattenzione, oppure nel momentaneo allontanamento del detentore dalla cosa (nella concreta fattispecie, è stata pertanto esclusa la ricorrenza dell'aggravante della destrezza nell'impossessamento della cosa dal bancone di un esercizio commerciale, realizzato dall'agente giovandosi solo dell'essere la proprietaria contemporaneamente impegnata a servire altri avventori). Recentemente Cass. IV, n. 15216/2018 ha ribadito il medesimo principio di diritto (necessità dell'esplicazione di una abilità pur non eccezionale da parte dell'agente, il quale riesca così a distrarre la vittima; insufficienza invece — ai fini dell'integrazione dell'aggravante - del mero approfittamento di una situazione di disattenzione non originata dall'azione del reo, oppure anche del semplice allontanamento del detentore della res).

e. Il fondamento dell'aggravante speciale della commissione del furto ad opera di tre o più persone risiede nella maggior pericolosità, che è congenita e insita nella delinquenza associata. Tale pericolo presenta la medesima connotazione di intensità, sia nel caso in cui più persone riunite partecipino alla fase esecutiva del furto, sia allorquando il gesto criminale sia suddiviso in fasi, con attribuzione di ruoli distinti a ciascuno dei partecipanti (Cass. II, n. 10118/1986). La circostanza è peraltro realizzata attraverso la semplice partecipazione al fatto, a qualunque titolo, anche in assenza di identificazione di alcuni dei correi ed anche quando alcuni di essi non siano imputati (Cass. II, n. 11099/1979).

f. La condotta consistente nel simulare di essere un addetto incaricato di rilevare i numeri dei contatori e i pagamenti dei consumi idrici (quindi un incaricato di pubblico servizio), così ottenendo l'accesso nelle abitazioni o nelle pertinenze di queste configura il reato di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma 1, n. 5. Rimane peraltro del tutto ininfluente la natura pubblica o privata dell'ente erogatore del servizio (Cass. V, n. 5319/2014). Il soggetto che perpetri un furto all'interno di un'abitazione spacciandosi quale ispettore dell' Inps commette il reato di furto aggravato dalla simulazione della qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio. Non si configura, in questo caso, il concorso con il reato di sostituzione di persona di cui all'art. 494 (Cass. V, n. 21531/2002).

g. Sono riconducibili alla nozione di bagaglio — ai fini dell'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625 comma 1 n. 6), i capi di vestiario e gli effetti personali dei viaggiatori (Cass. II, n. 5464/1972). Bagaglio è tutto ciò che il viaggiatore conduca con sé, anche senza custodirlo direttamente sulla persona; quindi anche quelle cose (nella concreta fattispecie si trattava di una borsetta che era stata poggiata sul sedile di un treno) che vengono abitualmente portate anche da chi non si trovi al momento in viaggio (Cass. II, n. 4017/1972).

h. Integra l'aggravante di cui all'art. 625 comma 1 n. 6) l'introduzione all'interno di una struttura recettizia alberghiera, anche nel caso in cui l'introduzione stessa non sia avvenuta nella camera privata di uno degli ospiti. Il fatto che l'albergo stesso sia adeguatamente vigilato e custodito, inoltre, non influisce sulla configurabilità dell'aggravante (Cass. II, n. 5472/1972). Recentemente la Cassazione è tornata sul tema, precisando che l'aggravante in commento resta integrata allorquando la sottrazione interessi il bagaglio dei viaggiatori che sia depositato — ovvero che si trovi in una situazione di transito — in ambienti dell'albergo che siano destinati alla comune frequentazione o all'accesso indiscriminato degli ospiti; non ricorre invece tale ipotesi circostanziata, quando il bagaglio sia collocato nella singola stanza o nell'appartamento destinato all'uso esclusivo, pur se ovviamente circoscritto sotto il profilo temporale, del singolo cliente. Il furto all'interno della singola stanza è invece riconducibile al modello legale del furto in abitazione di cui all'art. 624-bis, secondo i casi nella forma tentata o consumata (Cass. V, n. 32830/2011).

i. Impossessarsi delle cose che si trovino all'interno dell'abitacolo di una vettura — le cui portiere siano chiuse a chiave ma che si trovi parcata nella pubblica via — integra l'aggravante del furto di cose abbandonate alla pubblica fede. La chiusura a chiave delle portiere non rappresenta infatti un insormontabile ostacolo, rispetto alla condotta delittuosa. L'aggravante ricorrerà peraltro sia nel caso di furto dell'auto stessa, sia laddove oggetto del furto siano beni o valori alloggiati all'interno (Cass. IV, n. 21262/2015). La Corte ha poi anche chiarito che sussiste l'aggravante ex art. 625 comma 1 n. 7), nel caso di furto di autovettura dotata di impianto antifurto satellitare. È infatti vero che tale meccanismo permette una ininterrotta percezione della posizione della vettura; non inibisce però la possibilità di impossessamento della stessa, potendo essere d'aiuto solo nella fase successiva di individuazione del ladro e recupero del bene (Cass. V, n. 10584/2014). Sposando la medesima impostazione concettuale, Cass. V, n. 435/2015 ha precisato che ricorra l'aggravante de qua, nel caso di sottrazione di beni dai banchi di un supermercato nel quale sia installato un dispositivo antitaccheggio; questo infatti non garantisce una vigilanza ininterrotta sulla cosa.

l. La fattispecie dell'abigeato resta integrata mediante la sottrazione di almeno tre animali, ove questi siano uniti a formare un gregge o una mandria, oppure mediante impossessamento anche di una sola bestia, purché si tratti di bovini o equini (Cass. IV, n. 33325/2015). L'apprezzamento circa la sussistenza di una mandria o di un gregge è poi rimesso alla prudente valutazione del giudice, il quale deve tener presente l'oggettività giuridica della fattispecie circostanziata in commento, che è da ricercare nella tutela dell'economia e del patrimonio zootecnico (per il concetto di mandria, si veda Cass. II, n. 6711/1985; per quanto concerne il gregge — secondo la medesima impostazione teorica — si potrà vedere Cass. II, n. 184/1965).

m. Il Supremo Collegio ha poi delimitato i confini entro i quali è possibile ritenere integrata – in relazione al delitto di furto - l'aggravante della  “minorata difesa” ex art. 61 n. 5 c.p. È dunque concretamente necessario che le circostanze nelle quali è stato commesso il fatto abbiano agevolato la perpetrazione della condotta furtiva; in ragione di ciò, il dato oggettivo che il furto si collochi in tempo notturno può rivestire un rilievo – ai fini della configurabilità dell'aggravante – soltanto in presenza di  ulteriori condizioni, atte ad elidere o comunque a diminuire le possibilità di pubblica o privata difesa (Cass. IV, n. 15214/2018).

n) La S.C. ha affermato che in materia di furto è configurabile l'aggravante prevista per il fatto commesso su cose destinate a pubblica utilità – con conseguente procedibilità d'ufficio ai sensi del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – anche nel caso di sottrazione del denaro contenuto nel dispositivo automatico di pagamento (“self service”) di un distributore di carburante. La maggiore offensività del reato, infatti, ricorre non soltanto quando l'oggetto materiale del furto sia direttamente destinato a soddisfare esigenze di pubblica utilità, ma anche quando la res sottratta risulti funzionalmente connessa a beni o a servizi a ciò finalizzati (Cass., sez. III, n.13132/2025).

Profili processuali

Modifiche introdotte a seguito della l. 27 settembre 2021, n. 134.

Per il regime di procedibilità, si rinvia sub art. 624, § 8.1.

È prevista la citazione diretta a giudizio (art. 550 comma 2 lett. f) c.p.p.).

Per esso:

a ) è possibile disporre intercettazioni;

b ) l'arresto in flagranza è previsto come facoltativo; diviene obbligatorio al ricorrere delle ipotesi di cui al n. 2) prima parte, al n. 3), al n. 5) e al n. 7-bis), salvo che si riconosca la circostanza attenuante di cui all'art. 62 comma 1 n. 4) (vedere art. 380 comma 2 lett. e) c.p.p., come novellato dall'art. 3 comma 25, lett. a) l. n. 94/2009); il fermo è consentito solo nell'ipotesi indicata dal comma 2;

c ) è consentita l'applicazione della custodia in carcere e delle altre misure cautelari personali.

Bibliografia

Bisacci, L’elemento soggettivo nella aggravante della minorata difesa, in Cass. pen., 1999; Bricchetti e Pistorelli, “La minorata difesa aggrava il borseggio sul bus”, in Guida dir. 33, 2009; Caringella, De Palma, Farini, Trinci, Manuale di Diritto penale - Parte speciale, VI, 2016, Roma, 2015; Leoncini, voce Patrimonio (delitti contro il), IX, in Enc. dir., X, Milano, 2007; Farini e Trinci, Diritto penale - Parte speciale, Roma, 2015; Ferretti, “Senza abilità da parte del ladro non può essere configurato il delitto di furto con destrezza”, in Dir. giust., 29, 2015; Maggiore, Diritto penale, Parte speciale, II, t. II, Bologna, 1958; Mantovani, Diritto penale - Delitti contro il patrimonio, Padova, 1989; Marini, La Monica, La Mazza, Commentario al codice penale”, Torino, 2002; Marini, Le circostanze del reato, Milano, 1965; Pecorella, voce Furto (Dir. pen.), in Nss. Dig. It., diretto da Azara ed Eula, XII, Torino, 1979.

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