Codice Penale art. 629 - Estorsione 1 .Estorsione1. [I]. Chiunque, mediante violenza [3922, 5812] o minaccia [612], costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000 [317, 401, 6402 n. 2; 3802f c.p.p.] 2. [II]. La pena è della reclusione da sette a venti anni e della multa da euro 5.000 a euro 15.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 [3473, 4072a n. 2 c.p.p.; 112 att. c.p.p.] 3456. [III]. Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a se' o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, e' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena e' della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonche' nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per eta' o per infermita'7.
competenza: Trib. monocratico (udienza prelim.) (primo comma); Trib. collegiale (secondo e terzo comma) arresto: obbligatorio fermo: consentito custodia cautelare in carcere: consentita altre misure cautelari personali: consentite procedibilità: d'ufficio [1] La Corte costituzionale, con sentenza n. 120, depositata il 15 giugno 2023 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 629 del codice penale, nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità. [2] L'art. 4 l. 27 gennaio 2012, n. 3, ha sostituito le parole «con la multa da 516 euro a 2.065 euro» con le parole «con la multa da euro 1.000 a euro 4.000». Precedentemente il comma era già stato modificato dall'art. 8, comma 1, d.l. 31 dicembre 1991, n. 419, conv., con modif., nella l. 18 febbraio 1992, n. 172. [3] Le parole da « da sette a venti anni» sono state sostituite alle parole « da sei a venti anni» dall'art. 1, comma 9, l. 23 giugno 2017, n. 103. Ai sensi dell'articolo 1, comma 95, della legge n. 103 cit., la stessa legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 154 del 4 luglio 2017). Precedentemente il comma era stato modificato dall'art. 4 l. 14 ottobre 1974, n. 497, dall'art. 113, comma 4,l. 24 novembre 1981, n. 689 , dall'art. 8 , comma 2, d.l. 31 dicembre 1991, n. 419, conv., con modif., nella l. 18 febbraio 1992, n. 172 e dall'art. 4 l. 27 gennaio 2012, n. 3, che aveva sostituito le parole «da euro 1.032 a euro 3.098» con le parole «da euro 5.000 a euro 15.000». [4] Per l'aumento delle pene, qualora il fatto sia commesso da persona sottoposta a misura di prevenzione, v. art. 71, d.lg. 6 settembre 2011, n. 159, che ha sostituito l'art. 7, comma 1, l. 31 maggio 1965, n. 575. Per un'ulteriore ipotesi di aumento della pena, v. art. 1, l. 25 marzo 1985, n. 107. [5] Per la confisca di denaro, beni o altre utilità di non giustificata provenienza, nel caso di condanna o applicazione della pena su richiesta, v. ora artt. 240-bis c.p., 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e 301, comma 5-bis,d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (per la precedente disciplina, v. l'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv., con modif., in l. 7 agosto 1992, n. 356). [6] L'art. 16, comma 1, lett. m) n.1) l. 28 giugno 2024, n. 90 ha sostituito le parole «nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente» con le parole «nel terzo comma dell'articolo 628». [7] Comma aggiunto dall'art. 16, comma 1, lett. m) n. 2) l. 28 giugno 2024, n. 90. InquadramentoIl delitto di estorsione si concreta, secondo la formula dell'art. 629 c.p., nel fatto di chi «mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno». La disposizione descrive la condotta (la violenza e la minaccia), una serie di eventi naturalistici (il metus indotto nel soggetto passivo e la di lui conseguente condotta di disposizione patrimoniale, il danno e il profitto ingiusto) e il nesso causale tra la minaccia o la violenza e il comportamento collaborativo, ai quali conseguono danno e profitto. La norma tutela l'interesse del soggetto a poter operare in termini patrimonialmente rilevanti indipendentemente da altre interferenze incidenti sulla formazione della sua volontà. Si tratta pertanto di un reato plurioffensivo in quanto lesivo del patrimonio e della libera determinazione della persona. In particolare con la collocazione del reato nel Titolo XIII il legislatore del 1930 ha inteso attribuire particolare rilievo al momento del pregiudizio economico, essendo questo il risultato nel quale debbono sfociare la violenza e la minaccia e che quindi finisce con il riassumere il disvalore del fatto (Conti, 96). L'estorsione appartiene ai delitti patrimoniali posti in essere con la cooperazione artificiosa della vittima, perché si incentra sull'atto di disposizione patrimoniale, determinante degli effetti patrimonialmente pregiudizievoli per la medesima e in cui si concreta quella necessaria collaborazione della vittima, non puramente meccanica, ma cosciente e volontaria, pur se dovuta alla violenza e minaccia del reo (Mantovani, 28). Anche la giurisprudenza ha affermato che nel reato di estorsione l'oggetto della tutela giuridica è costituito dal duplice interesse pubblico della inviolabilità del patrimonio e della libertà personale: pertanto, è del tutto irrilevante che il patrimonio della vittima sia composto anche da proventi di attività vietate (Cass. III, n. 27257/2007; Cass. II, n. 7390/1986: nella specie, relativa a rigetto di ricorso, l'imputato, condannato per avere proibito che si praticasse il giuoco d'azzardo in un bar minacciando il proprietario di far saltare il locale, aveva dedotto l'insussistenza del reato di estorsione sostenendo che, altrimenti, l'oggetto della tutela giuridica sarebbe stato il profitto derivante da gioco d'azzardo) Soggetto attivoNon essendo richiesto che il soggetto attivo rivesta alcuna speciale qualifica o posizione, l'estorsione rientra tra i reati comuni. Quando si tratti di pubblico ufficiale occorrerà indagare se, concorrendo l'abuso della qualità o delle funzioni e il metus publicae potestatis, non ricorrano gli estremi del delitto di concussione (art. 317 c.p.), capace di prevalere nella situazione di concorso apparente di norme eventualmente ravvisabile. La giurisprudenza ha recentemente precisato che è configurabile il reato di concussione quando la costrizione (ossia la minaccia) del pubblico ufficiale si concretizzi nel compimento di un atto o di un comportamento del proprio ufficio, strumentalizzato per perseguire illegittimi fini personali; mentre sussiste il delitto di estorsione aggravata ai sensi dell'art. 61 n. 9 c.p. quando l'agente ponga in essere, nei confronti di un privato, minacce diverse da quelle consistenti nel compimento di un atto o di un comportamento del proprio ufficio, sicché la qualifica di pubblico ufficiale si pone in un rapporto di pura occasionalità, avente la funzione di rafforzare la condotta intimidatoria nei confronti del soggetto passivo (Cass. II, n. 12736/2014). Soggetto passivoSoggetto passivo può essere colui contro il quale viene realizzata la violenza o minaccia o anche altra persona se, per effetto di ciò, subendo l'intimidazione, si induca ad un atto per lei pregiudizievole. Non vi è quindi necessaria identità tra il minacciato, l'intimidito e il danneggiato. Si è però rilevato che in tale ipotesi la vis, ancorché diretta materialmente verso altra persona, è pur sempre usata per coartare la volontà del titolare dell'interesse patrimoniale leso che deve essere indotto a compiere l'atto dispositivo, sicché anche in questo caso il soggetto passivo del reato è pure soggetto passivo della condotta. Soggetto passivo può essere anche una persona giuridica quando il fatto avvenga mediante minaccia, così ad esempio la coazione morale è idonea nei riguardi della banca, anche se è rivolta ai suoi impiegati o dirigenti. È stato affermato dalla giurisprudenza che poiché non integra elemento essenziale del reato l'identificazione della persona offesa con la conseguenza che, una volta accertata la sussistenza degli elementi costitutivi di una fattispecie criminosa, integrati dalla condotta (azione od omissione), evento (ove il reato non sia di pura condotta), elemento psicologico (dolo o colpa), e nesso di causalità (materiale e psicologica), la responsabilità dell'autore non è esclusa dal fatto che sia rimasta ignota la vittima del medesimo reato. E non viola il principio di correlazione tra imputazione contestata e sentenza l'esclusa identificazione della persona offesa in quella indicata nel capo di imputazione, ove restino immutati tutti gli altri elementi essenziali e circostanziali del fatto contestato (Cass. I, n. 48421/2013: nel caso di specie, la penale responsabilità per l'estorsione in danno di imprenditore non identificato è stata ancorata al contenuto delle conversazioni captate, ritenuto, con motivazione adeguata e coerente, inequivocabilmente indicativo della condotta estorsiva, come contestata). Nelle ipotesi di delitto consumato di cui agli artt. 628, 629, 630, la causa di non punibilità prevista dall'art. 649 ultimo comma non opera sempre e comunque sia che il reato sia stato commesso con violenza o con minaccia, proprio perché la testuale locuzione limitatrice «commesso con violenza alle persone» si riferisce unicamente ad «ogni altro delitto contro il patrimonio»: e quindi ad ogni delitto contro il patrimonio ulteriore e diverso rispetto a quelli espressamente e nominativamente indicati (artt. 628, 629, 630), dei quali dunque, pur se commessi in danno di prossimi congiunti, permane punibilità e perseguibilità d'ufficio ancorché connotati dal ricorso alla minaccia e non anche dalla violenza alle persone (Cass. n. 22628/2001; Cass. n. 28141/2010). Tale disposizione non trova invece applicazione nell'ipotesi tentata di detti delitti, perché, in virtù dell'autonomia del delitto tentato, gli effetti giuridici sfavorevoli previsti con specifico richiamo di determinate norme incriminatrici vanno riferiti alle sole ipotesi di reato consumato, essendo le norme sfavorevoli di stretta interpretazione con la conseguenza che in difetto di espressa previsione non trovano applicazione anche per le corrispondenti ipotesi di delitto tentato. In particolare la giurisprudenza ha affermato che il tentativo di estorsione commesso con minaccia in danno del genitore (o, come nella specie, dell'affine in linea retta) non è punibile ex art. 649, comma 3, u.p., in quanto le ipotesi criminose che rimangono escluse dall'operatività della disposizione concernono solamente, da un lato, i delitti consumati di cui agli artt. 628, 629 e 630, e, dall'altro, tutti gli altri delitti contro il patrimonio, anche se tentati, che siano commessi con violenza; ne consegue che la predetta causa di non punibilità opera con riguardo a tutti i delitti tentati contro il patrimonio commessi con minaccia (Cass. II, n. 24643/2012; in tal senso anche Cass. II, n. 5504/2014 e più di recente Cass. II, n. 25242/2019). Si è tuttavia registrato più di recente un indirizzo di segno contrario, secondo cui La disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 649 si applica anche ai delitti tentati e non solo a quelli consumati (Cass. II, n. 43066/2023; Cass. II, n. 53631/2016).
MaterialitàSi è soliti parlare di reato a condotta vincolata. La condotta incriminata consiste nell'uso di violenza o minaccia diretto, prima a creare uno stato di costrizione psichica e ad ottenere, poi, un profitto ingiusto per sé o per altri con altrui danno (Fiandaca-Musco, 158; Salvini, 1001). Tra vis e costrizione deve esistere un rapporto strumentale ed eziologico: la costrizione senza vis, ad esempio, attraverso altre forme di pressione o convincimenti, non è estorsione. La violenza può essere «propria», cioè volta a vincere la resistenza del paziente con l'impiego diretto di qualsiasi mezzo di coazione fisica; o «impropria», cioè attuata mettendo taluno nella impossibilità di determinarsi liberamente con una attività insidiosa o esercitando comunque, con azioni od omissioni giuridicamente rilevanti e non riconducibili allo schema della minaccia o del semplice inganno, una apprezzabile pressione psichica sul soggetto passivo, tale da indurlo a comportamenti che egli in condizioni normali non porrebbe in essere. Mentre per la rapina la legge esige espressamente una «violenza alla persona», nell'estorsione richiede semplicemente l'impiego della violenza. Nel delitto in esame si è pertanto inteso attribuire rilievo non soltanto alla violenza propria, ma anche a quella impropria, che, se pur può cadere sui beni patrimoniali, si riverbera in una coazione psichica verso il soggetto passivo. Del resto, chi consideri la gamma dei comportamenti che nella coscienza sociale vengono pacificamente considerati come idonei all'estorsione e che tali sono stati ritenuti dalla giurisprudenza, non può conservare dubbi sulla rilevanza della violenza reale (incendio, taglio di piante, furto o uccisione di animali, ecc.). Il contenuto della nozione di violenza deve essere ricavato dal raffronto e conseguente reciproca delimitazione della sfera di operatività della minaccia, elemento materiale della rapina. È stato messo in evidenza come la violenza richiamata dall'articolo 629 non possa consistere in una vis absoluta, presente la quale il suo destinatario verrebbe posto nella impossibilità di porre in essere quella condotta ragionevolmente riferibile al proprio autore richiesta dal legislatore, essa deve invece lasciare al proprio destinatario uno spazio di libertà si da mantenere pur sempre e solo un significato strumentale rispetto ad un obiettivo ulteriore, quello di indurlo a realizzare, scegliendo il male minore, la condotta pretesa dall'agente (lasciandogli pertanto un minimo ragionevole di libertà di scelta). Risulta pertanto difficoltosa una netta separazione della violenza dalla minaccia cui in termini di equivalenza fa riferimento l'art. 629. La violenza si deve collocare infatti fra due limiti: uno superiore costituito dalla violenza richiesta dalla previsione che delinea la rapina; uno inferiore, costituito dalla possibilità che l'estorsione stessa sia posta in essere mediante ricorso alla minaccia e comunque deve essere caratterizzata dal proprio essere strumentale al conseguimento di un obiettivo postulante il fatto collaborativo del soggetto passivo; fatto collaborativo ottenuto in relazione all'indotto metus. Per la sussistenza del delitto di estorsione non si richiede che la volontà del soggetto passivo, per effetto della minaccia, sia completamente esclusa, ma che, residuando la possibilità di scelta fra l'accettare le richieste dell'agente o subire il male minacciato, la possibilità di autodeterminazione sia condizionata in maniera più o meno grave dal timore di subire il pregiudizio prospettato; se la minaccia, viceversa, si risolvesse in un costringimento psichico assoluto, cioè in un annullamento di qualsiasi possibilità di scelta, ed il risultato dell'agente fosse il conseguimento di un bene mobile, si configurerebbe infatti un vero e proprio «impossessamento» e, conseguentemente, il diverso reato di rapina. La minaccia, intesa come promessa di un male apprezzabile futuro ed ingiusto, dipendente dalla volontà del soggetto attivo e tale da annullare, o almeno limitare considerevolmente, il potere di autodeterminazione del soggetto passivo, può assumere gli aspetti più diversi. Può essere fatta direttamente o a mezzo di intermediario, per posta, per telefono, in modo palese o larvato, reale o simbolico, determinato o allusivo o pretestuoso e può anche concretarsi in artifizi, raggiri, simulazioni, mezzi fraudolenti di qualunque genere, sempre che non siano volti semplicemente ad indurre in inganno, perché in questo caso si avrebbe il delitto di truffa, ma siano finalizzati ad intimidire. Persino il consiglio, l'esortazione e la preghiera, quando per le modalità di ambiente o di persona siano tali da esercitare una apprezzabile pressione sull'animo del destinatario, possono acquisire rilievo. Ciò che conta in sostanza è l'idoneità del comportamento a coartare la libertà di determinazione. L'idoneità della minaccia, quale elemento costitutivo del delitto di estorsione, va valutata con giudizio ex ante e cioè nelle obiettive capacità di porre in essere un attacco alla libertà psichica della vittima che viene, in conseguenza, a trovarsi in uno stato di costrizione. Non è necessario che il danno o il pericolo prospettato colla minaccia sia gravissimo o grave, bastando che sia serio e comunque capace di coartare la volontà del soggetto passivo, tenuto conto di tutte le modalità del caso e senza che abbia rilievo la circostanza che la coartazione non abbia avuto in concreto successo per le doti di carattere dell'offeso. Casistica La giurisprudenza ha affermato che la connotazione di una condotta come minacciosa e la sua idoneità a integrare l'elemento strutturale del delitto di estorsione vanno valutate in relazione a concrete circostanze oggettive, quali la personalità sopraffattrice dell'agente, le circostanze ambientali in cui lo stesso opera, l'ingiustizia della pretesa, le particolari condizioni soggettive della vittima, vista come persona di normale impressionabilità, a nulla rilevando che si verifichi una effettiva intimidazione del soggetto passivo (Cass. II, n. 11922/2013; Cass. II, n. 2833/2013; Cass. II, n. 36698/2012); la minaccia può essere integrata anche dalla prospettazione di un non facere (Cass. I, n. 6119/2014, con riferimento alla minaccia di non avviare la procedura di regolarizzazione dello straniero clandestino da parte del datore di lavoro); la minaccia di interrompere un legame affettivo o l'affiliazione della vittima ad un gruppo amicale può assumere rilievo come strumento di coazione per l'ottenimento di un ingiusto profitto in ragione della particolare condizione di debolezza della vittima che la induca a collegare all'evento minacciato conseguenze deteriori del tutto esorbitanti dal dolore normalmente collegato all'abbandono o al tradimento, e della consapevole strumentalizzazione di tale condizione di debolezza da parte dell'agente: nel caso di specie a una ragazza tredicenne erano state rivolte richieste di denaro con la minaccia, tra l'altro, ove le stesse non fossero state accolte, di estrometterla dal gruppo di ragazzi più grandi in cui era stata ammessa (Cass. II, n. 35484/2007). La Corte ha altresì affermato che ai fini della configurabilità del reato di estorsione, il carattere minaccioso della condotta e la idoneità della stessa a coartare la volontà del soggetto passivo vanno valutate in relazione a concrete circostanze oggettive, non rendendosi necessario che si sia verificata l'effettiva intimidazione del soggetto stesso. E' stata ravvisata l'idoneità della condotta ad integrare il delitto in una minaccia consistita nel riferimento all'intervento di «gente di Napoli» per la riscossione di crediti usurari non onorati (Cass. II, n. 36698/2012 ; del pari, è stata ritenuta immune da censure la decisione della Corte d'appello che aveva valorizzato, in ordine alla capacità intimidatoria delle lettere inviate dall'imputata, la particolare vulnerabilità della persona offesa, descritta nella sentenza di primo grado come in condizioni di «depressione nevrotica, disturbo della personalità borderline e abuso alcolico» Cass. II, n. 2702/2016; la Corte ha inoltre ritenuto che integra gli estremi del tentativo di estorsione la condotta di colui che rivolga all'indagato reiterate richieste di ingenti somme di danaro per rendere all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni a quest'ultimo favorevoli Cass. II, n. 11922/2013 ; il reato è stato altresì riconosciuto nella condotta di persone notoriamente aderenti ad associazione mafiosa che avevano insistito per ottenere un forte sconto sulla vendita di un immobile Cass. II, n. 2833/2013; Così è stata ritenuta penalmente rilevante, ai fini della configurabilità dell'estorsione, la minaccia di danno rivolta a un bene di cui la vittima non ha ancora la disponibilità, essendo sufficiente che l'azione intimidatrice sia in grado di determinare quest'ultima alla prestazione richiesta, con suo conseguente danno e con l'ingiusto profitto a favore dell'agente: nel caso di specie, l'imputato avevano minacciato di far esplodere l'edificio che la vittima, imprenditore edile, avrebbe dovuto realizzare (Cass. II, n. 24730/2002). Il delitto di estorsione è stato ritenuto configurabile anche in un comportamento apparentemente corretto ma implicitamente portatore di minacce, anche indeterminate, così da far sorgere nella persona offesa la preoccupazione di un ineludibile pregiudizio: nella specie si trattava di una richiesta di denaro fatta sotto forma di colletta presso i commercianti di un rione, a (dichiarato) beneficio di ex detenuti (Cass. II, n. 11069/1986); egualmente in caso di offerta di «protezione» effettuata ingenerando il timore di possibili danni in caso di rifiuto (Cass. II, n. 1543/1985). Così è configurabile il delitto di tentata estorsione pur se le minacce siano rivolte al diretto interessato per il tramite di altra persona (Cass. VI, n. 27860/2009). È stato affermato che integra il delitto di estorsione la condotta del datore di lavoro che, approfittando della situazione del mercato del lavoro a lui favorevole per la prevalenza dell'offerta sulla domanda, costringe i lavoratori, con la minaccia larvata di licenziamento, ad accettare la corresponsione di trattamenti retributivi deteriori e non adeguati alle prestazioni effettuate, in particolare consentendo a sottoscrivere buste paga attestanti il pagamento di somme maggiori rispetto a quelle effettivamente versate. Cass. II, n. 677/2013); nello stesso senso si è più di recente espressa la Corte di Cassazione (Cass. II, n. 29368/2025), in relazione alle minacce di licenziamento ovvero di omesso pagamento della retribuzione rivolte alla persona offesa affinché sottoscrivesse una busta paga su cui erano indicati acconti mai effettuati: i giudici di legittimità hanno precisato, al riguardo, che in siffatte ipotesi sussistono tutti gli elementi costitutivi del reato di estorsione a fronte della minaccia di "mancata retribuzione" o di "licenziamento" (quest'ultima integrante una facoltà del datore di lavoro che lo stesso però in tale caso strumentalizza come mezzo di coercizione della volontà altrui per ottenere una finalità illecita), poste in essere per ottenere un profitto, che consiste nell'impiegare dipendenti con condizioni contrattuali apparentemente rispettose della normativa (di legge e contrattuale) a tutela dei diritti dei lavoratori, con conseguente danno per la vittima lavoratore, il quale risulta percettore di redditi in misura superiore a quella reale, con i connessi obblighi tributari. La Corte ha evidenziato che il profitto si deve infatti considerare ingiusto, atteso che al datore di lavoro non è riconosciuto alcun potere di agire in giudizio per fare valere la pretesa al rispetto di un accordo che preveda condizioni contra legem e, segnatamente, la corresponsione di una retribuzione inferiore a quanto risulta formalmente nella busta paga (o anche, eventualmente, una retribuzione inferiore alle ore effettivamente lavorate o condizioni contrarie ai contratti collettivi, ove applicati dal datore di lavoro). Secondo un orientamento meno recente della giurisprudenza di legittimità, inoltre, integra il delitto di estorsione la condotta del datore di lavoro che, in presenza di una legittima aspettativa di assunzione, costringa l'aspirante lavoratore ad accettare condizioni di lavoro contrarie alla legge e ai contratti collettivi (Cass. II, n. 16656/2010: nella specie la Corte ha ravvisato gli estremi del tentativo di estorsione nella pretesa del datore di lavoro di imporre ad aspiranti lavoratrici, già selezionate in base ai titoli abilitativi posseduti, di rinunziare ad una parte della retribuzione, ancorché figurante in busta paga). Più di recente, è stato invece escluso che integri il delitto la condotta del datore di lavoro che, al momento dell'assunzione, prospetti agli aspiranti dipendenti l'alternativa tra la rinunzia a parte della retribuzione e la perdita dell'opportunità di lavoro, in quanto, pur sussistendo un ingiusto profitto per il primo, costituito dal conseguimento di prestazioni d'opera sottopagate, ciò non significa che l'ottenimento di un impiego rechi un danno ai lavoratori rispetto alla preesistente situazione di disoccupazione (Cass. II, n. 6591/2024). È stato, al contrario, ravvisato il reato qualora chi, avendo la possibilità di intervenire sul rinnovo dei contratti a termine dei dipendenti di una cooperativa, per costringere questi ultimi a versargli somme di denaro illegittimamente richieste, minacci di interferire negativamente sulla decisione di rinnovare tali contratti o di trasformarli in contratti a tempo indeterminato, senza che ciò trovi alcuna giustificazione sul piano delle scelte aziendali (Cass. II, n. 11123/2024) L'orientamento giurisprudenziale in tema di minaccia larvata, introduce il problema se possa essere ritenuta ammissibile nel nostro ordinamento giuridico la cosiddetta estorsione ambientale, legata al presunto clima di intimidazione, finalizzata anche scopi patrimoniali, eventualmente gravante sui consociati, o sui consociati trovatisi in alcune parti del territorio nazionale. In dottrina si è negata la possibilità di utilizzare l'art. 629 per reprimere tali comportamenti fondati su una mera presunzione circa la (pensabile) condotta dell'agente, proprio perché il reato di estorsione necessita pur sempre di una condotta concreta di violenza o minaccia. La giurisprudenza ha definito estorsione «ambientale» quella particolare forma di estorsione, che viene perpetrata da soggetti notoriamente inseriti in pericolosi gruppi criminali che spadroneggiano in un determinato territorio e che è immediatamente percepita dagli abitanti di quella zona come concreta e di certa attuazione, stante la forza criminale dell'associazione di appartenenza del soggetto agente, quand'anche attuata con linguaggio e gesti criptici, a condizione che questi siano idonei ad incutere timore e a coartare la volontà della vittima (Cass. II, n. 19724/2010; Cass. II, n. 2833/2013, Cass. II, n. 11922/2013; Cass. II, n. 53652/2014; Cass. II, n. 22976/2017; Cass. II, n. 34126/2024). È stato altresì precisato che, in tema di estorsione cd. "ambientale", non è necessario che la vittima conosca l'estorsore e il clan di appartenenza del medesimo, rilevando soltanto le modalità in sé della richiesta estorsiva, che, pur formalmente priva di contenuto minatorio, ben può manifestare un'energica carica intimidatoria - come tale percepita dalla vittima stessa - alla luce della sottoposizione del territorio in cui detta richiesta è formulata all'influsso di notorie consorterie mafiose (Cass. II, n. 22976/2017; Cass. II, n. 34126/2024). Non è tantomeno necessario che nella contestazione sta contenuta l'espressa qualificazione del fatti come "estorsione ambientale", essendo sufficiente l'indicazione del requisiti oggettivi e soggettivi del delitto come declinati nel caso concreto (Cass. II, n. 18566/2020; Cass. II, n. 34126/2024). La minaccia può avere a contenuto un comportamento omissivo. La dottrina più accreditata ritiene che la condotta estorsiva possa assumere le forme dell'omissione a condizione che in base ai principi generali (art. 40 comma 2) sul soggetto minacciante gravi un obbligo giuridico di compiere l'azione la cui omissione viene minacciata (Fiandaca-Musco, 160; Marini, 238: così nel caso della guida alpina che astenendosi durante un'escursione in montagna dall'intervenire con i necessari consigli, aiuti ecc... ottenga dal cliente destinatario della condotta un compenso ulteriore rispetto a quello precedente convenuto). La questione della configurabilità dell'estorsione mediante omissione ha acquistato crescente rilevanza a seguito dei tentativi giurisprudenziale intesi a configurare il reato di cui all'art. 629 c.p. nella violazione della disciplina dell'equo canone in materia di locazione. In materia di locazione di immobili a «equo canone», regolata dalla l. n. 392/1978, è stato ravvisato il delitto, consumato o tentato, di estorsione, qualora il proprietario richieda una ulteriore somma di denaro extra legem , minacciando di non eseguire il contratto già stipulato (rifiuto di consegnare la copia dell'atto e la chiave dell'appartamento) o di non portare a conclusione le avanzate trattative in corso (Cass. II, n. 8751/1986; Cass. II, n. 1295/1984), approfittando dello stato di bisogno del conduttore. La dottrina ha espresso perplessità sulla fondatezza di tale orientamento affermando che «fino a quando non si ha la prospettazione di un male considerabile sine jure o contra jus siamo al di fuori di un'ipotesi qualificabile come estorsione. Fino a quando il soggetto non è vincolato quindi da un fatto negoziale, o da un comportamento concludente che equivalga ad esso, egli ha diritto di disporre del proprio bene; verificatesi invece le condizioni portanti all'insorgere in capo alla controparte di una situazione favorevole avente ad oggetto la conduzione dell'unità immobiliare, l'eventuale violazione degli accordi intercorsi induce a ritenere presente l'ingiustizia del male minacciato» (Marini, PS, II, 227). La giurisprudenza successiva ha ribaltato le precedenti conclusioni affermando in un primo momento la sussistenza del reato quando non vi sia stata solo una richiesta di un canone illecito ma siano intervenute circostanze di fatto qualificanti la condotta, con atti specifici e concreti diretti a coartare la volontà del conduttore. È stato così affermato che il proprietario di un appartamento che, dopo avere pubblicato un annuncio economico della disponibilità dello stesso a fini locativi ed avere fornito delucidazioni all'aspirante conduttore che gliele abbia richieste telefonicamente, condizioni la successiva stipulazione della locazione alla pattuizione di un canone superiore a quello consentito dalla l. n. 392/1978, non commette il delitto di estorsione sotto il profilo della minaccia di non adempiere l'obbligazione assunta, al fine di conseguire un ingiusto profitto, in quanto non ha assunto alcuna obbligazione in conseguenza dell'inserzione pubblicitaria (mancante di tutti gli elementi del futuro contratto e quindi non qualificabile come offerta al pubblico di locazione dell'appartamento al canone legale) seguita da una richiesta di informazioni (che non può qualificarsi come accettazione) e, con la successiva richiesta di un canone extra legale non ha posto in essere una pretesa avente l'effetto costrittivo proprio della minaccia, in quanto la richiesta del pagamento di un canone superiore a quello legale come condizione per stipulare la locazione, non è idonea a determinare uno stato di soggezione in chi la riceva, atteso che, dando luogo se accettata ad una clausola illecita colpita da nullità ex lege, non vincolante giuridicamente l'accettante, lascia libero l'aspirante conduttore di stipulare o meno la locazione (Cass. II, n. 11706/1988). È stato però affermato che è configurabile il reato di estorsione, qualora non si sia verificata una libera e normale contrattazione, essendo intervenute circostanze di fatto qualificanti la condotta (estorsiva) del locatore, con la ricorrenza di atti specifici e concreti diretti a coartare la volontà della controparte ed a realizzare un ingiusto profitto, quale conseguenza della minaccia usata dall'agente per costringere il soggetto passivo a dare una somma illecita. (Cass. II, n. 11641/1989: nella specie, relativa a ritenuta sussistenza del reato, gli imputati non si erano limitati a chiedere un canone illecito, bensì avevano integrato tale richiesta con la prospettazione di non addivenire alla stipula della locazione ove le controparti non avessero accettato di pagare l'intera somma di lire 6.000.000, ivi compreso l'aumento di lire 1.200.000 rispetto alle originarie lire 4.800.000 pattuite, con il rilascio di una ricevuta all'atto del versamento della caparra di lire 300.000, priva di qualsiasi riferimento al contratto in itinere e, quindi, inutilizzabile come elemento attestante l'effettiva causale del pagamento, nonché con il richiesto versamento, in un'unica soluzione e in contanti, della somma in questione, senza rilascio di ricevuta, allo scopo evidente di paralizzare qualsiasi eventuale azione giudiziaria di ripetizione nei loro confronti, previo annullamento della pattuizione in frode alla legge. Infine, e più in generale con riferimento all'imposizione di clausole vessatorie, è stato affermato che l'elemento costitutivo della minaccia diretta al conseguimento di un ingiusto profitto in tanto sussiste in quanto il destinatario di essa ne risulti coartato nella libera determinazione della volontà, trovandosi soggetto all'alternativa di adempiere a quanto richiesto o di subire il male minacciato; allorquando invece un soggetto, al fine di conseguire una qualsiasi utilità che gli può derivare dalla conclusione di un negozio giuridico, si induce ad aderire alle condizioni, quale che sia la loro natura, richieste ed imposte dalla controparte per la conclusione del negozio, condizioni che ben potrebbe rifiutare senza che alcun danno giuridicamente rilevante gliene derivi, alcun costringimento morale è ravvisabile proprio perché l'aver sottostato a tali condizioni, anche se vessatorie, è frutto di una libera determinazione della volontà, effettuata in base ad una scelta autonoma, condizionata sì, ma non coartata (Cass. II, n. 3576/1996). Così è stato ritenuto non costituire tentativo di estorsione la condotta del locatario di un immobile il quale, a fronte di una richiesta di anticipata risoluzione del contratto di locazione da parte del proprietario, aveva subordinato il proprio consenso al versamento di una somma di danaro a titolo di «buona uscita»: ciò in quanto per la configurabilità del reato di estorsione non basta l'esercizio di una generica pressione alla persuasione o la formulazione di proposte esose o ingiustificate, ma occorre che l'agente si avvalga di modalità tali da forzare la controparte a scelte in qualche modo obbligate, facendo sì che non le venga lasciata alcuna ragionevole alternativa tra il soggiacere alle altrui pretese o il subire, altrimenti, un pregiudizio diretto e immediato (Cass. II, n. 13043/2000). Pertanto, non è configurabile il delitto di estorsione se il destinatario della pretesa vessatoria non si trovi nelle condizioni di dover adempiere a quanto richiesto come unico modo per evitare un pregiudizio diretto ed immediato: Cass. II, n. 12749/2008: nella fattispecie, relativa alla richiesta di una buonuscita per il rilascio di un immobile, la Corte ha affermato che la negoziazione di una somma in cambio del vantaggio di una più rapida soluzione di una vicenda contrattuale non assume il carattere di una minaccia e, benché soggettivamente vissuta come vessatoria, pur sempre si risolve all'interno di una libera determinazione privatistica. È stato ritenuto integrare il delitto di estorsione il fatto del ladro che chiede ed ottiene dal derubato il pagamento di una somma di denaro come corrispettivo della restituzione della refurtiva, a nulla rilevando che il pagamento sia successivo alla restituzione; e ciò in quanto la vittima subisce gli effetti della minaccia originaria che ne contiene una implicita, e cioè quella della rappresaglia in mancanza di adempimento dell'obbligazione contratta in adesione alla richiesta di danaro rivoltale dal ladro. È principio pressoché uniforme in giurisprudenza che colui che, per i legami con l'autore del furto, conduca le trattative rivolte a far ottenere al derubato la restituzione della refurtiva contro il pagamento di una somma, ben può ritenersi responsabile di estorsione, ovvero di concorso in essa, quando agisca anche nell'interesse del ladro, contribuendo in tal caso con la sua condotta all'opera di pressione nei confronti del derubato oppure sia intervenuto nelle trattative per lucrare una somma di danaro. La Corte di Cassazione ha infatti ritenuto che integra il delitto di estorsione il fatto di colui che chiede ed ottiene dal derubato il pagamento di una somma di denaro come corrispettivo dell'attività di intermediazione posta in essere per la restituzione del bene sottratto, in quanto la vittima subisce gli effetti di una minaccia implicita, e cioè quella della mancata restituzione del bene, in mancanza del versamento della richiesta di denaro a compenso dell'attività di intermediazione svolta; (Cass. II n. 4565/2005 così anche Cass. n. 6818/2013). Non risponde invece di concorso in estorsione colui che, per incarico della vittima di un furto e nell'esclusivo interesse di quest'ultima, si metta in contatto con gli autori del reato, per ottenere la restituzione della cosa sottratta mediante esborso di denaro, senza conseguire alcuna parte del prezzo Cass. II, n. 5845/1995, Cass. II, n. 26837/2008, Cass. V, n. 40677/2012, Cass. II, n. 2833/2013. Non è configurabile il concorso nel delitto di estorsione di colui che assume la veste di intermediario fra gli estorsori e la vittima solo quando l'agente opera nell'esclusivo interesse di quest'ultima e per motivi di solidarietà umana, non rilevando invece a tal fine il convincimento soggettivo della vittima che il mediatore sia con essa solidale (Cass. V, n. 13520/2015). Si è precisato che costituisce minaccia qualsiasi prospettazione di un danno ingiusto rilevante, e tale non può non considerarsi il rendere difficoltoso o ritardare il recupero della refurtiva, perché anche in questo caso il soggetto passivo viene a trovarsi nella condizione di dover subire la volontà illecita del reo per evitare ulteriori pregiudizi. (Cass. II n. 10155/1990: nella specie il ricorrente aveva preteso l'insussistenza del reato di estorsione perché questo si avrebbe solo quando la perdita della refurtiva è minacciata in via definitiva). Così come è stato ritenuto integrare il delitto di tentata estorsione la condotta dell'autore di una truffa che chieda alla persona offesa il pagamento di una somma di denaro come corrispettivo della restituzione di quanto illecitamente sottrattogli con artifici e raggiri (Cass. II, n. 25675/2014). La minaccia può inoltre concernere l'esercizio di un diritto o di una facoltà legittima (proposizione di una querela citazione in giudizio....) in quanto essa, anche se apparentemente non è ingiusta, diventa tale nel momento in cui è finalizzata a conseguire un profitto non dovuto (ad esempio la dazione di una somma di denaro per non presentare una querela) quando cioè l'esercizio del diritto sia strumentalizzato per la realizzazione di un fine diverso da quello per il quale esso è riconosciuto. Secondo i giudici di legittimità, integra la minaccia costitutiva del reato di estorsione quella che pur consistente nell'esercizio di una facoltà o di un diritto spettante al soggetto agente (e dunque all'apparenza legale), diviene «contra ius» per l'uso di mezzi giuridici legittimi diretti a ottenere scopi non consentiti o risultati non dovuti, come quando la minaccia sia fatta con il proposito di coartare la volontà di altri per soddisfare scopi personali non conformi a giustizia. (Cass. II, n. 119/2010: nella fattispecie l'imputato aveva richiesto una somma di denaro per non partecipare all'asta e non intralciare l'aspettativa della parte lesa di rientrare in possesso dei beni pignorati). Del pari, integra minaccia idonea a configurare il delitto di estorsione la prospettazione di presentare alla magistratura ed alle forze di polizia una denuncia dichiaratamente diretta al riconoscimento di un diritto di credito sfornito di prova e non azionabile in sede giudiziaria, laddove finalizzata alla realizzazione di un profitto ingiusto (Cass. II, n. 5239/2013). Allo stesso modo, integra gli estremi del reato di estorsione e non quello di truffa la minaccia di prospettare azioni giudiziarie – nella specie decreti ingiuntivi e pignoramenti – al fine di ottenere somme di denaro non dovute o manifestamente sproporzionate rispetto a quelle dovute, qualora l'agente ne sia consapevole, potendosi individuare il male ingiusto ai fini dell'integrazione del più grave delitto nella pretestuosità della richiesta (Cass. II, n. 48733/2012, confermata più di recente da Cass. II, n. 25432/2024). Anche la prospettazione dell'esercizio di una facoltà o di un diritto spettante al soggetto agente integra gli estremi della minaccia «contra ius» quando, pur non essendo antigiuridico il male prospettato come conseguenza diretta di tale condotta, si faccia ricorso alla stessa per coartare la volontà altrui ed ottenere scopi non consentiti o risultati non dovuti, né conformi a giustizia. (Cass. VI, n. 47895/2014, in relazione a fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione in termini di estorsione della condotta di un soggetto che, con la minaccia di attivare procedure giudiziarie o bancarie, si era fatto consegnare titoli, ricognizioni di debito ed una procura a vendere un immobile nell'ambito di un rapporto usurario). Integra altresì il delitto di tentata estorsione la condotta di colui che, avendo lecitamente acquisito immagini fotografiche attinenti la vita privata di un soggetto la cui divulgazione può comportare una lesione del diritto all'identità personale, offra al medesimo la possibilità di acquistarle e così evitarne diffusione mediatica (Cass. II, n. 43317/2011, con cui è stato precisato che il diritto alla diffusione a fini giornalistici delle immagini non può essere invocato come esimente per alternative forme di sfruttamento commerciale delle medesime, che non sono consentite dalle norme poste a tutela del trattamento dei dati personali). Anche la minaccia di adire le vie legali, pur avendo un'esteriore apparenza di legalità, può integrare l'elemento costitutivo del delitto di cui all'art. 629 c.p. quando sia formulata non con l'intenzione di esercitare un diritto, ma con lo scopo di coartare l'altrui volontà e conseguire risultati non conformi a giustizia (Cass. II, n. 36365/2013, in relaziona a fattispecie nella quale gli imputati avevano evocato vicende «inconfessabili» che sarebbero emerse nel corso di un instaurando processo civile, reclamando la corresponsione di un compenso non dovuto in cambio della mancata instaurazione di esso). Così la minaccia di esercitare un diritto – come l'esercizio di un'azione giudiziaria o esecutiva – può costituire illegittima intimidazione idonea ad integrare l'elemento materiale del reato quando tale minaccia sia finalizzata al conseguimento di un profitto ulteriore, non giuridicamente tutelato (Cass. II, n. 16618/2003). Con particolare riferimento alla estorsione contrattuale, la minaccia di far valere un diritto assume il connotato dell'illiceità soltanto quando è diretta ad ottenere un profitto ingiusto, e dunque non una qualsiasi controprestazione, ma un risultato iniquo, perché ampiamente esorbitante ovvero non dovuto rispetto a quello conseguibile attraverso l'esercizio del diritto, che viene strumentalizzato per scopi «contra ius», diversi cioè da quelli per cui esso è riconosciuto e tutelato (Cass. II, n. 36942/2003, che ha precisato ulteriormente che al fine della configurazione del reato è dunque necessario che il giudice valuti in modo completo e coerente le pretese contrapposte delle parti ed accetti che il profitto non sia affatto riferibile al diritto vantato e concretamente azionabile, mediante un apprezzamento di fatto che, ove sorretto da adeguata e logica motivazione, è incensurabile in sede di legittimità. In applicazione di tali principi la pretesa, normalmente legittima, di una somma a titolo di risarcimento del danno, assume i caratteri del delitto di estorsione quando per la sua palese sproporzione, la richiesta fatta con la riserva di far valere le proprie ragioni nei modi di legge debba considerarsi una minaccia (Cass. II, n. 273/1970 che la considera una vera minaccia al fine di conseguire una ingiusta locupletazione). Sussiste il reato di estorsione altresì qualora una minaccia dall'esteriore apparenza di legalità costituisca una illegittima intimidazione e cioè quando sia fatta, non con l'intenzione di esercitare un diritto, ma allo scopo di coartare l'altrui volontà e di conseguire in tal modo un profitto opinabile nell'an e sproporzionato nel quantum (Cass. II n. 773/1982, con riferimento alla minaccia di presentazione di una denuncia o di una istanza di fallimento). In senso contrario, la Corte ha affermato che, una volta accertata la legittimità della pretesa patrimoniale del creditore, deve escludersi che sia configurabile il tentativo del detto reato soltanto in ragione della manifesta sproporzione della azione giudiziaria prospettata al debitore (Cass. II, n. 39903/2004, relativamente a fattispecie nella quale il creditore era stato imputato di tentata estorsione per avere minacciato il debitore di richiedere il suo fallimento pur in mancanza dello stato di insolvenza, piuttosto che scegliere la procedura esecutiva individuale. La Corte di cassazione ha ritenuto che l'azione non potesse valere a connotare come «ingiusto» il profitto perseguito e conseguentemente ha affermato la insussistenza del reato). Integra invece il delitto di estorsione la condotta con la quale l'agente costringe, con minacce, il coimputato di un delitto di rapina precedentemente commesso a consegnargli parte del provento illecito, posto che la provenienza da una pregressa attività criminosa commessa in concorso dell'oggetto della richiesta non esclude né l'ingiustizia del profitto, né la sussistenza del danno per la persona offesa (Cass. II, n. 40457/2023). Parzialmente analoga la questione della qualifica da attribuire alla condotta di chi minaccia di chiedere la tutela giurisdizionale di un diritto inesistente o di azionare una pretesa palesemente ingiusta, o di denunziare un reato insussistente. Parte della dottrina qualifica tale minaccia come estorsiva, giacché per quanta fiducia si possa avere nell'opera di un magistrato, un procedimento penale turba l'animo anche della persona più tranquilla e sicura in coscienza (Salvini, 1002). In giurisprudenza tale interpretazione sembra prevalente, essendo stato ritenuto che integra minaccia idonea a configurare il delitto di estorsione la prospettazione di presentare alla magistratura ed alle forze di polizia una denuncia dichiaratamente diretta al riconoscimento di un diritto di credito sfornito di prova e non azionabile in sede giudiziaria, laddove finalizzata alla realizzazione di un profitto ingiusto; in senso conforme (Cass. II n. 5239/2013). Ad integrare l'elemento materiale del reato si richiede che con la violenza o la minaccia il soggetto passivo sia stato costretto «a fare o ad omettere qualche cosa». La formula è analoga a quella della violenza privata (art. 610 c.p.), in cui tuttavia, accanto al riferimento al fare e all'omettere, compare quello al «tollerare». L'oggetto materiale dell'azione od omissione deve consistere in un atto capace di incidere in modo diretto o indiretto sul patrimonio del soggetto passivo, deve produrre un effetto di costrizione sulla vittima. L'amplissimo riferimento normativo al fare o all'omettere «qualche cosa» trova, infatti, una limitazione negli altri requisiti che concorrono a costituire l'elemento materiale del reato e il «qualche cosa» finisce col concretarsi in un atto di disposizione patrimoniale di qualsiasi genere e relativo a qualsivoglia bene o diritto. La situazione di coazione psichica che si risolve nella compressione della libertà di autodeterminazione della vittima deve avere carattere necessariamente relativo nel caso in cui l'estorsione si risolva nella consegna di un bene mobile, ricorrendo laddove questa sia assoluta, il delitto di rapina mentre potrà avere anche carattere assoluto nell'ipotesi in cui il costringimento abbia ad oggetto un omittere, un facere o una cosa immobile. Lo stato di costrizione della vittima, conseguenza della minaccia o della violenza, si pone come evento intermedio tra la condotta criminosa e l'atto di disposizione patrimoniale che arreca danno al soggetto e determina l'ingiusto profitto per il reo. L'atto di disposizione patrimoniale consiste nel fare od omettere qualche cosa e cioè un atto positivo, come un dare (ad esempio consegnare una somma di denaro) o un fare (ad esempio alienare un bene) ovvero in un atto negativo ossia in un non facere (ad esempio non esigere un credito). La condotta del soggetto passivo di dare, fare od omettere deve essere improntata, peraltro, all'esecuzione di un qualche cosa di giuridicamente apprezzabile; infatti in caso di atti inesistenti o nulli la dottrina (Antolisei, 422; Marini, 385; Salvini, 1004) tende a negare la configurabilità del reato dal momento che nessuno danno patrimoniale si potrebbe produrre entro la sfera giuridica del soggetto. Nel caso invece di atti soltanto annullabili, si ritiene configurabile l'estorsione, posto che gli stessi sono idonei a produrre i loro effetti fino a quando non sono impugnati innanzi all'autorità giudiziaria L'atto dispositivo estorto deve inoltre procurare all'agente un ingiusto profitto ed un effettivo danno di natura patrimoniale alla persona offesa. Si tratta del duplice effetto finale del reato di estorsione, legato causalmente alla condotta del soggetto attivo e prodotto dall'evento intermedio del fare o dell'omettere: ingiusto profitto e altrui danno sono requisiti dotati di autonomia. La dottrina appare unanime nel ritenere che il danno debba assumere un contenuto esclusivamente patrimoniale anche la giurisprudenza ritiene che il danno non possa essere di natura non patrimoniale e che debba quindi consistere in una effettiva diminuzione del patrimonio della persona offesa; occorre anzi che l'azione del colpevole incida immediatamente e direttamente sul patrimonio della persona offesa. In tal senso Cass. II, n. 188/1973 che ha affermato che perché sussista il danno patrimoniale previsto dall'art. 629 c.p., non basta che si verifichino pregiudizi patrimoniali come conseguenza indiretta dell'azione delittuosa, ma occorre che l'Azione del colpevole incida immediatamente e direttamente sul patrimonio della persona offesa; che questa, cioè, sia costretta dall'agente a compiere un atto che implichi una disposizione patrimoniale. Deve escludersi, invece, il delitto di estorsione quando il danno possa incidere soltanto in via indiretta, mediata ed eventuale sul patrimonio della vittima (nella specie era stata esclusa l'estorsione nel fatto di aver costretto la persona offesa dai delitti di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione a ritrattare le accuse). Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono altresì occupate, di recente, della questione "se nella nozione di danno di cui all'art. 629 c.p. rientri la perdita dell'aspettativa di conseguire un vantaggio economico". Nell'affrontare dunque la questione, la Corte ha preso le mosse dalla struttura del delitto di estorsione, che richiede il verificarsi di un danno per effetto della condotta violenta o minacciosa del soggetto agente, precisando che occorre procedersi ad un accertamento secondo i canoni di certezza al di là di ogni ragionevole dubbio, propri della materia penale. Il danno in questione, al pari dell'ingiusto profitto per il reo, deve dunque sussistere e risultare conseguenza, sul piano causale, della condotta di minaccia o violenza posta in essere dal soggetto agente, che abbia costretto la persona offesa a fare od omettere “qualche cosa”. Le Sezioni Unite si sono dunque soffermate su tale ultima espressione, rilevando che l'oggetto della costrizione è enunciato in maniera generica, sì da poter includere non soltanto beni materiali; si osserva, nel contempo, che il danno arrecato alla persona offesa deve presentare una connotazione patrimoniale, quale effettiva deminutio del patrimonio di quest'ultima (Cass. S.U., n. 30016/2024). Il patrimonio, secondo l'interpretazione accolta dalla giurisprudenza maggioritaria e sposata dalle stesse Sezioni Unite, non ricomprende solo diritti soggettivi ma altresì “aspettative dotate di fondamento giuridico”, con esclusione invece delle “aspettative di mero fatto”. Esso viene infatti inteso non già come mero insieme di beni materiali, ricomprendendo invece i rapporti giuridici attivi e passivi a contenuto economico, sì da poter ravvisare il delitto di estorsione a fronte di qualunque condotta abbia inciso negativamente sull'assetto economico della persona offesa, ricomprendente altresì le chances (in tal senso Cass. II, n. 43769/2014). Ne costituiscono esempi le condotte estorsive volte a costringere la persona offesa a rinunciare ad un proprio diritto o ad una legittima aspettativa in ambito lavorativo (Cass. II, n. 3724/2022), ovvero a desistere da un'azione giudiziaria per tutelare i propri interessi economici (Cass. II, n. 32083/2023). Finanche la coartazione dell'autonomia negoziale, nel caso di costrizione a contrarre o di imposizione, con violenza o minaccia, di condizioni contrattuali è stata ritenuta rilevante ai fini dell'integrazione del delitto di estorsione (Cass. II, n. 12434/2020). Sulla scorta di tali premesse, dunque, la Corte ha affrontato la questione della rilevanza della perdita di chance, in termini di aspettativa di conseguire un vantaggio economico, ai fini dell'integrazione del delitto di estorsione, preliminare rispetto alla questione relativa al rapporto con il delitto di turbativa ex art. 353 Rilevata l'assenza di pronunce che abbiano preso chiara posizione sul punto, le Sezioni Unite hanno proceduto ad una ricostruzione dell'evoluzione giurisprudenziale in materia di danno patrimoniale da perdita di chance, ripercorrendo le più rilevanti pronunce che, fin dagli anni '80, hanno contribuito a delineare l'istituto, in materia lavoristica (Cass. Lav., n. 6506/1985), di responsabilità professionale (Cass. civ. II, n. 15759/2001) e medica (Cass. civ. III, n. 4400/2004). Viene altresì evidenziata l'assenza di una definizione normativa di chance, procedendo quindi ad approfondire l'istituto in relazione alle chance patrimoniali, quali situazione di fatto teleologicamente orientate verso il conseguimento di un'utilità o di un vantaggio e caratterizzate, in concreto, da una possibilità di successo non priva di consistenza: “la chance, o concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene o risultato, non è una mera aspettativa di fatto ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile d'autonoma valutazione, onde la sua perdita, id est la perdita della possibilità consistente di conseguire il risultato utile del quale risulti provata la sussistenza, configura un danno concreto ed attuale” (Cass. civ. III, n. 24050/2023). La Corte precisa sul punto che la chance non deve essere valutata in relazione al risultato atteso, ma alla perdita della possibilità di conseguirlo, sì da poter assumere i caratteri di una situazione giuridica a sé stante, suscettibile di autonoma valutazione patrimoniale (Cass. S.U., n. 30016/2024). Il danno deve dunque essere parametrato non già alla perdita del risultato, ma alla mera possibilità di conseguirlo. In tali termini, deve dunque verificarsi che la perdita della possibilità di risultato utile sia effettivamente imputabile alla condotta altrui contraria al diritto (Cass. S.U., n. 30016/2024). Alla luce del quadro venutosi a delineare nella giurisprudenza di legittimità, in sede civile, nonché richiamate le principali pronunce della Corte di Giustizia, relativa al settore degli appalti, e della Giustizia amministrativa, le Sezioni Unite procedono dunque ad affrontare la questione in relazione al delitto di estorsione, precisando che “la nozione di chance deve essere definita con precisione, nel rispetto dei principi di tassatività e prevedibilità della norma incriminatrice, escludendo dal suo ambito di applicazione ogni situazione che appaia in astratto, o solo genericamente, idonea ad incidere in termini negativi sulla sfera degli interessi economici di una persona” (Cass. S.U., n. 30016/2024). Viene dunque escluso, a priori, che possa essere assegnata rilevanza alla frustrazione di mere aspettativa di fatto, così come alla perdita di scarse o nulle possibilità di arricchimento o consolidamento economico, occorrendo invece una seria e consistente possibilità di ottenere il risultato sperato, tale da costituire una situazione giuridica a sé stante e suscettibile di autonoma valutazione patrimoniale (Cass. S.U., n. 30016/2024). Le Sezioni Unite si sono soffermate quindi sul rapporto tra la nozione civilistica o amministrativa di chance e quella da accogliere in sede penale, osservando che, a fronte di istituti sviluppatisi in rami diversi dal diritto penale, deve presumersi che quest'ultimo accolga la medesima nozione, per rispondere alle esigenze di determinatezza e prevedibilità. È tuttavia possibile che venga accolta una diversa accezione di un medesimo termine a fronte di ragioni rinvenibili nella legge penale, da individuarsi attraverso segni o indicatori legati alle "finalità perseguite dall'incriminazione e del più ampio contesto ordinamentale in cui essa si colloca", purché nel rispetto del principio di determinatezza e del principio di offensività. Sulla scorta di tali premesse, la Corte osserva che, ai fini dell'integrazione del delitto di estorsione, la perdita di chance può assumere rilievo, quale danno arrecato alla persona offesa, solo se suscettibile di valutazione economica, a fronte cioè dell'accertamento dell'esistenza di una seria e consistente possibilità di conseguire un risultato utile. Occorre in tal senso verificare, secondo i canoni propri dell'accertamento in sede penale, che dalla condotta di violenza o minaccia sia derivata una lesione, immediata e obiettivamente riconoscibile, del patrimonio del danneggiato, quale danno attuale e concreto e non già in termini di danno futuro. Il giudice penale è pertanto chiamato ad accertare non soltanto la condotta di violenza o minaccia, con conseguente costrizione della persona offesa, ma altresì il nesso causale tra la stessa e l'evento di danno, in termini di possibilità perduta di ottenere un risultato migliore o più favorevole, distinguendo i profili della seria ed apprezzabile possibilità dalla mera speranza o dalla generica aspettativa del conseguimento di un risultato positivo (Cass. S.U., n. 30016/2024). A differenza del processo civile, dunque, nell'accertamento del danno patrimoniale quale elemento costitutivo "tipico" del delitto di estorsione deve essere invece considerata soltanto la linea causale tra la condotta criminosa e l'evento di danno relativo alla perdita della possibilità di conseguire un risultato utile o favorevole, che deve essere provata secondo i principi della causalità propria del diritto penale e non secondo la regola civilistica del "più probabile che non": resta invece irrilevante l'ulteriore linea causale che lega l'evento, ossia la lesione di un diritto, alle sue conseguenze dannose, trattandosi di un profilo che attiene invece alla risarcibilità del cd. danno-conseguenza, proprio della materia civilistica (Cass. S.U., n. 30016/2024). La natura probabilistica della chance, che richiede un giudizio prognostico sulla proiezione evolutiva di un determinato evento dannoso, non incide dunque sui canoni di accertamento causale propri del processo penale, dovendosi distinguere l'accertamento della perdita di una chance come evento lesivo del patrimonio, che deve essere individuata in termini di certezza, dal grado di serietà e consistenza che può caratterizzare in concreto la chance perduta, rilevante invece ai fini risarcitori. Operate dunque le esposte precisazioni sul piano probatorio, le Sezioni Unite hanno concluso nel senso che “nella nozione di danno patrimoniale rilevante ai fini della configurabilità del delitto di estorsione rientra anche la perdita della seria e consistente possibilità di conseguire un bene o un risultato economicamente valutabile, la cui sussistenza deve essere provata sulla base della nozione di causalità propria del diritto penale" (Cass. S.U., n. 30016/2024). La successiva giurisprudenza di legittimità ha altresì ravvisato gli estremi del delitto di estorsione, in forma consumata e non già meramente tentata, nel caso del rilascio sotto minaccia, da parte della persona offesa, di una scrittura privata in cui la stessa si riconosce debitrice di una somma invero non dovuta, posto che il conseguimento di un atto autonomamente produttivo di effetti giuridici costituisce ex se l'evento del reato (Cass. II, n. 6771/2025). Nel contempo, è stato affermato dalla Corte di Cassazione che l'imposizione mediante minaccia della sottoscrizione di cambiali in valuta non più in corso legale (lire) integra il delitto di estorsione, posto che, pur non valendo come titoli di credito, ai sensi dell'art. 1, comma 3, d.l. 25 settembre 2001, n. 350, conv. con modif. dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, i titoli cambiari possono, in tal caso, essere azionati in giudizio come atti ricognitivi del debito, con conseguente inversione dell'onere probatorio a carico del debitore, in ciò essendo ravvisabile il profitto della condotta estorsiva per il creditore (Cass. VI, n. 7097/2025). Secondo la Corte, il “danno altrui” deve concretizzarsi in un effettivo pregiudizio patrimoniale, che comprende qualsiasi situazione suscettibile di incidere negativamente sul patrimonio, in relazione alla sua capacità di soddisfare bisogni materiali e spirituali del titolare ( Cass. II, 51074/2023, relativamente a fattispecie in cui la Corte ha escluso la sussistenza del danno in capo alle persone offese, costrette a cessare l'attività che momentaneamente svolgevano, ritenendo che le stesse, in realtà, stessero compiendo tale attività unicamente per finalità di natura sociale e, segnatamente, per realizzare un servizio giornalistico). Si discute se possa attribuirsi connotazione patrimoniale al danno derivante da una condotta intimidatrice diretta ad ottenere la resistenza dall'esercizio di un'azione giudiziaria. Sembra orientata in tal senso la giurisprudenza che ha affermato che integra il delitto di estorsione la minaccia o la violenza finalizzata ad ottenere la rinuncia alla tutela di un proprio diritto in una controversia di lavoro (Cass. II, n. 43769/2013: in motivazione, la Corte ha precisato che nella nozione di danno nel reato di estorsione rientra qualsiasi situazione che possa incidere negativamente sull'assetto economico di un soggetto, comprese la delusione di aspettative e «chance» future di arricchimento o di consolidamento di propri interessi). È stato affermato che integra il delitto di tentata estorsione continuata la condotta che si risolva nella reiterazione di minacce rivolte a far desistere il destinatario dall'azione giudiziaria iniziata con la proposizione di una richiesta di sequestro conservativo, perché nella nozione di danno, elemento della fattispecie, rientra anche la rinuncia, coartata, alla tutela preventiva del diritto di credito, costituita dal sequestro preventivo (Cass. II, n. 34900/2008). L'elemento dell'ingiusto profitto si individua in qualsiasi vantaggio, non solo di tipo economico, che l'autore intenda conseguire, e che non si collega ad un diritto o è perseguito con uno strumento antigiuridico, o ancora con uno strumento legale ma avente uno scopo tipico diverso (Cass. II n. 16658/2008, relativamente a fattispecie l'imputato intendeva impedire alla vittima di procedere giudizialmente nei suoi confronti con un'azione ritenuta ingiusta). Nella nozione di profitto è compreso sia l'arricchimento sia la mancata diminutio del patrimonio. L'ingiustizia che deve connotare il profitto va intesa in senso ampio e cioè come contrarietà al diritto (profitto ingiusto come profitto conseguito contra jus) sia come mancanza di supporto normativo (profitto conseguito sine iure). Il profitto deve ritenersi ingiusto allorché sia fondato su una pretesa non tutelata dall'ordinamento giuridico né in via diretta – quando, cioè, si riconosce al suo titolare il potere di farla valere in giudizio – né in via indiretta – quando, pur negandosi il potere di agire, si accordi il diritto di ritenere quanto spontaneamente sia stato adempiuto, come nel caso delle obbligazioni naturali menzionate nell'art. 2034 c.c. Integra il delitto di estorsione, in relazione all'ingiusto profitto derivante da una pretesa penalmente e civilisticamente illecita, la minaccia posta in essere per ottenere il pagamento di un credito di natura usuraria, quand'anche consistente nel prospettato ricorso a mezzi astrattamente consentiti dalla legge. (Cass. II, n. 41481/2009: nella specie attivazione di garanzie costituite da assegni e da iscrizione ipotecaria; si veda anche Cass. V, n. 49604/2014). Integra il reato di estorsione la condotta di costrizione al pagamento di una somma di denaro (nella specie, titoli di credito) come corrispettivo di prestazioni sessuali, con la minaccia d rivelazione ai familiari della vittima dei vizi e delle debolezze sessuali della stessa, posto che il profitto della condotta è da ritenersi ingiusto perché l'adempimento di un accordo illecito, quale è quello avente ad oggetto prestazioni sessuali a pagamento, non è tutelato dall'ordinamento, che prevede esclusivamente l'irripetibilità di quanto volontariamente corrisposto (Cass. II, n. 44712/2009). Integrano il delitto di estorsione le violenze o minacce esercitate per ottenere il pagamento della somma promessa quale controprestazione di un contratto di «voto di scambio» (Cass. II, n. 22136/2013: in motivazione si legge che essendo il contratto consistito nella promessa di c.d. voto di scambio causa illecita (per contrarietà a norme imperative: art. 1343 c.c.), ogni violenza o minaccia finalizzata ad ottenere la restituzione di quanto eventualmente versato integra il delitto di estorsione, trattandosi di pretesa non tutelabile innanzi all'Autorità giudiziaria. Nel caso di estorsione patrimoniale, che si realizza quando al soggetto passivo sia imposto di porsi in rapporto negoziale di natura patrimoniale con l'agente o con altri soggetti, l'elemento dell'ingiusto profitto con altrui danno è implicito nel fatto stesso che il contraente-vittima sia costretto al rapporto in violazione della propria autonomia negoziale, impedendogli così di perseguire i propri interessi economici nel modo e nelle forme ritenute più confacenti ed opportune (Cass. II, n. 9429/2020; Cass. II, n. 12434/2020). Precisato che un profitto non può mai essere ritenuto ingiusto quando abbia come fondamento una pretesa riconosciuta e tutelata dall'ordinamento giuridico, sia in modo diretto (cioè, col concedere azione per farla valere in giudizio), sia in modo indiretto (per esempio, negando la condictio indebiti e accordando il beneficio della soluti retentio, come avviene per le obbligazioni naturali), deve rilevarsi che in tali ipotesi, se si verifichi una violenza o minaccia per indurre il soggetto passivo a fare od omettere qualche cosa, si potrà ravvisare a seconda dei casi la violenza privata o l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni e non l'estorsione. Sul punto occorre considerare che la pretesa deve ritenersi non riconosciuta o tutelata non soltanto quando manchi assolutamente di fondamento, ma anche quando sia indebita per l'entità, il momento in cui viene avanzata, il soggetto a cui si richiede. Quando la pretesa sia legittima non incide sull'ingiustizia del profitto la sola antigiuridicità del mezzo coattivo usato (percosse, lesioni, ecc.). Il profitto quanto il danno possono riferirsi a persone rispettivamente diverse dal soggetto attivo o da colui o coloro contro cui la violenza o minaccia è diretta.
Le novità introdotte dalla legge n. 90/2024: l’estorsione mediante reati informatici L'art. 16, comma 1, lett. m), della l. 28 giugno 2024, n. 90, recante “ Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici ”, ha introdotto un nuovo comma, dopo il secondo, nel testo dell'art. 629. Il primo periodo della disposizione richiamata prevede che chiunque, ponendo in essere taluna delle condotte punite dagli artt. 615-ter (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico) , 617-quater (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche), 617-sexies(Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche), 635-bis (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici) 635-quater (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici) o635-quinquies(Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse) – ai cui commenti si rinvia – ovvero anche solo minacciando di compierle, costringa taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la più severa pena della reclusione da sei a dodici anni e della multa da euro 5.000 a euro 10.000. Il legislatore ha dunque inteso punire più severamente le condotte estorsive attuate mediante condotte integranti i reati informatici su richiamati o anche solo minacciando di porle in essere, sulla scorta della maggiore pericolosità e invasività di tali comportamenti, posti in essere da remoto e che vedono la persona offesa in una condizione di maggiore vulnerabilità, in quanto normalmente sprovvista degli strumenti per prevenire o reagire a tali condotte criminose. Il secondo periodo della disposizione introdotta con la novella del 2024 prevede inoltre che la pena aumenti fino a quella della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, qualora concorra taluna delle circostanze indicate dall'art. 628, comma 3, nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità. In ordine alla natura della fattispecie introdotta al nuovo comma 3 dell'art. 629, in assenza di indicazioni utili nei lavori parlamentari, va osservato che la disposizione descrive la condotta criminosa in maniera strutturalmente diversa rispetto alla fattispecie di estorsione di cui al comma 1. Viene infatti meno il riferimento alla violenza, sostituita dal richiamo alle condotte integrative dei su richiamati reati informatici, e nel contempo viene specificata la condotta di minaccia. Può dunque ritenersi che il legislatore abbia inteso introdurre una nuova fattispecie autonoma di reato, punita più gravemente rispetto all'estorsione c.d. semplice e che, ai sensi del secondo periodo del comma 3, in presenza delle circostanze aggravanti ex art. 628, comma 3, o quando realizzata ai danni di un incapace, comporta un aumento della pena. Non sembra infatti dirimente, nel senso della qualificazione in termini di circostanza aggravante speciale della fattispecie neo-introdotta, l'espressione “concorre” che il legislatore utilizza in relazione alle aggravanti predette. Mancano, ad oggi, prese di posizione sul punto da parte della giurispruenza di legittimità. Elemento soggettivoLa maggior parte della dottrina ritiene che nel delitto di estorsione sussista solo il dolo generico, consistente nella previsione e volontà dell'agente di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, accompagnato dalla coscienza è volontà di usare violenza e minaccia a questo scopo (Fiandaca-Musco, 164, Salvini, 1004). Siccome la realizzazione di un ingiusto profitto con altrui danno è un elemento costitutivo della fattispecie criminosa in esame non è richiesta quella volizione di un fine al di là e al di fuori del fatto costitutivo di reato che caratterizza invece la struttura del dolo specifico. Una parte della giurisprudenza mostra di seguire questo orientamento sostenendo che il dolo deve investire anche l'ingiustizia del profitto che costituisce uno degli elementi del reato (Cass. II, n. 18380/2004; Cass. n. 2480/1984; Cass. II, n. 15971/1990), mentre in altre pronuncia si qualifica espressamente come fine specifico della estorsione quello di conseguire un ingiusto profitto (Cass. II, n. 9037/1984). Anche un'opinione dottrinale considera l'estorsione delitto a dolo specifico sul presupposto che la fattispecie incriminatrice richiede lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto (Manzini, 466). La dottrina ritiene configurabile il dolo eventuale (Baccaredda Boy-Lalomia in Marinucci Dolcini Trattato, Pts VIII, 591) come nel caso in cui l'agente dubiti che il profitto conseguito sia ingiusto e ciò nonostante agisca con la volontà di conseguirlo, accettando il rischio. Consumazione e tentativoIl momento consumativo si realizza quando da un lato l'agente consegue il profitto ingiusto che si è proposto e dall'altro il soggetto passivo incontra il danno patrimoniale. La dottrina e la giurisprudenza intendono in senso ampio tale ultimo concetto, così da ritenere realizzato il pregiudizio nel caso di cosiddetta estorsione in atti, con la sottoscrizione e il possesso del documento con cui la vittima contrae un impegno o rinuncia ad un diritto È sufficiente che si sia verificato un miglioramento della situazione patrimoniale del soggetto attivo, come ad esempio la firma di una cambiale (Antolisei, 424, Conti, 1000). Ai fini della consumazione del reato di estorsione non è necessario che il profitto sia stato materialmente realizzato, essendo sufficiente la mera disponibilità del bene acquisito attraverso la violenza o la minaccia (Cass. VI, n. 10877/1987): ne consegue che sono sufficienti, da un lato, il conseguimento del possesso della cosa o del denaro o del titolo, in cui si sostanzia il profitto ingiusto realizzato mediante violenza o minaccia e, dall'altro, il danno patrimoniale arrecato alla parte lesa, essendosi, con il verificarsi di tali elementi costitutivi della fattispecie penale il fatto illecito interamente esplicato; pertanto, qualora venga estorto un assegno bancario, non rilevano al riguardo né la successiva lacerazione di esso da parte degli estorsori, né la postdatazione, né la omessa indicazione del beneficiario e né, infine, la insufficiente provvista (Cass. II 23162/ 2016; Cass. II, 14401/1989; Cass. II, n. 8365/1985 ). Il delitto di estorsione si consuma esclusivamente nel momento in cui la persona offesa provvede a fare od omettere quanto richiesto dall'estorsore, non essendo sufficiente a tal fine la semplice promessa di aderire alla richiesta estorsiva (Cass. II, n. 44049/2010: nel delitto di cui all'art. 629 la consumazione è collegata al fare o all'omettere alcunché per effetto dell'altrui violenza o minaccia di male ingiusto, non anche nel promettere, che è attività meramente dichiarativa). La Corte di Cassazione ha altresì affermato che la costrizione, che deve seguire alla violenza o minaccia, attiene all'evento del reato, mentre l'ingiusto profitto con altrui danno si atteggia a ulteriore evento, sicché si ha solo tentativo nel caso in cui la violenza o la minaccia non raggiungono il risultato di costringere una persona al «facere» ingiunto (Cass. II, n. 11922/2013). Secondo la giurisprudenza non esclude la consumazione del reato il fatto che la consegna del denaro da parte della vittima all'estorsore sia avvenuta sotto gli occhi delle forze dell'ordine preventivamente allertate ed appostate, le quali peraltro non l'abbiano impedita, ma siano intervenute soltanto dopo il conseguimento del possesso, ancorché temporaneo, della somma da parte dell'estorsore (Cass. S.U., n. 19/1999; Cass. n. 27601/2009). L'avvenuta consegna, sia pure per pochi attimi, di una somma di denaro inferiore a quella richiesta dall'agente non vale ad escludere la consumazione del reato di estorsione, né — stante l'unicità dell'Azione criminosa — a scindere il reato stesso in un delitto consumato limitatamente alla somma consegnata e tentato per la differenza, ma riguarda soltanto l'entità del danno materiale, da commisurarsi alla somma per la quale la dazione si è verificata e che, se di speciale tenuità, potrebbe rendere applicabile l'attenuante prevista dall'art. 62 n. 4 (Cass. II, n. 10458/1985). La giurisprudenza di legittimità ha altresì ravvisato gli estremi del delitto di estorsione, in forma consumata e non già meramente tentata, nel caso del rilascio sotto minaccia, da parte della persona offesa, di una scrittura privata in cui la stessa si riconosce debitrice di una somma invero non dovuta, posto che il conseguimento di un atto autonomamente produttivo di effetti giuridici costituisce ex se l'evento del reato (Cass. II, n. 6771/2025). Il tentativo è naturalmente ipotizzabile tanto se l'azione criminosa sia rimasta interrotta per cause indipendenti dalla volontà dell'agente, quanto se, esaurita l'azione, il danno non si sia verificato. In ogni modo, quando il soggetto attivo si sia proposto di realizzare un ingiusto profitto con altrui danno, il mancato raggiungimento dello scopo darà luogo a tentativo di estorsione, non a semplice violenza privata o minaccia. Solo se non si riscontra il fine suddetto o se è intervenuta desistenza potranno sussistere questi ultimi reati, ove ne concorrano gli estremi. In tema di tentata estorsione, l'idoneità degli atti deve essere valutata con giudizio operato «ex ante»: tenendo presenti la connotazione storica del fatto, le sue effettive implicazioni in riferimento sia alla posizione dell'autore della condotta che a quella del suo interlocutore, nonché il significato del linguaggio e del messaggio alla stregua delle abitudini locali (Cass. VI, n. 197/2012, in un caso in cui l'imputato, tramite un proprio emissario, aveva dapprima manifestato ad un imprenditore edile l'intenzione di parlargli e aveva successivamente richiesto allo stesso di telefonare, giacché, diversamente, vi sarebbe stato un incendio). Ne consegue che, ai fini della valutazione dell'idoneità di una minaccia estorsiva, è priva di rilievo la capacità di resistenza dimostrata, dopo la formulazione della minaccia, dalla vittima (Cass. II, n. 12568/2013). La conoscenza da parte degli organi di polizia dello svolgimento di un comportamento criminoso non vale a rendere impossibile il reato, perché la inidoneità o meno dell'Azione va vista in relazione a quanto gli imputati vanno compiendo. Pertanto, il preventivo appostamento della polizia ed il successivo intervento non sono sufficienti, di per sé, a rendere l'Azione assolutamente inidonea ed inadeguata al fine cui era diretta, trattandosi di Atti che nulla tolgono alla intrinseca pericolosità dell'Azione stessa, qualora questa, in astratto, poteva essere portata a conclusione (fra le tante Cass. VI, n. 36699/2008; Cass. II, n. 27601/2009). Ricorre l'ipotesi di desistenza volontaria solo qualora l'agente abbia ancora l'oggettiva possibilità di consumare il reato in quanto ancora nel pieno dominio dell'azione in atto. È ravvisabile il tentativo e va esclusa la desistenza quando la consegna della somma di denaro, costituente oggetto di una richiesta effettuata con violenza o minaccia, non abbia avuto luogo non per autonoma volontà dell'imputato, bensì per la ferma resistenza opposta dalla vittima (Cass. II, n. 41167/2013. È stata esclusa la desistenza in fattispecie nella quale era già stata formulata la richiesta estorsiva (Cass. II, n. 24551/2015). La giurisprudenza di legittimità in tema di competenza ha ritenuto che, qualora l'elemento dell'ingiusto profitto sia costituito dall'accreditamento di una somma di denaro su una carta di pagamento ricaricabile (nella specie "postepay") dell'agente, il tempo e il luogo di consumazione del reato sono quelli in cui la persona offesa ha proceduto alla "ricarica", atteso che tale operazione, in ragione della sua irrevocabilità, realizza contestualmente l'effettivo conseguimento della somma - e non di un mero diritto di credito - da parte dell'agente e la definitiva perdita della stessa da parte della persona offesa (Cass. I , n. 3836/2018). Sul presupposto che la giurisprudenza (Cass. II, n. 48027/2016, Cass. II, n. 54948/2017) è ferma nel ritenere che, nell'ipotesi di truffa contrattuale realizzata attraverso la vendita di beni on line, in cui il pagamento da parte della parte offesa avvenga tramite bonifico bancario con accredito su conto corrente, il reato si consuma nel luogo ove l'agente consegue l'ingiusto profitto tramite la riscossione della somma e non già in quello in cui viene data la disposizione per il pagamento da parte della persona offesa, ha ritenuto che detto principio debba applicarsi anche all'estorsione con conseguente competenza territoriale dell'Autorità giudiziaria del luogo in cui il bonifico è stato incassato Cass. II n. 32033/2019 . Casistica La pluralità di intimidazioni, posta in essere nei confronti della medesima vittima anche in epoche e luoghi diversi, ma sfociate in un unico evento, integra diversi segmenti della stessa condotta e non autonomi reati (Cass. II, n. 49451/2013). Le plurime condotte di violenza o minaccia poste in essere per procurarsi un ingiusto profitto senza riuscire a conseguirlo costituiscono autonomi tentativi di estorsione, quando singolarmente considerate appaiano dotate di una propria completa individualità; si ha, invece, un unico tentativo di estorsione, pur in presenza di molteplici atti di minaccia, allorché gli stessi costituiscano singoli momenti di un'unica azione (Cass. II, n. 7555/2014; Cass. II, n. 41167/2013). Nell'ipotesi in cui la violenza o la minaccia sia esercitata in forma mediata, a mezzo del telefono, il ripetersi delle telefonate minatorie da parte dell'estorsore per costringere la vittima a consegnargli il danaro ingiustamente richiesto non dà luogo, di per sé, ad una pluralità di reati (Cass. II, n. 24541/2012), occorrendo prima accertare se ci si trovi in presenza di una azione unica o meno, e ciò alla stregua del duplice criterio: finalistico e temporale. Azione unica, infatti, non equivale ad atto unico, ben potendo la stessa essere composta da una molteplicità di «atti» che, in quanto diretti al conseguimento di un unico risultato, altro non sono che un frammento dell'azione, una modalità esecutiva della condotta delittuosa; l'unicità del fine a sua volta non basta per imprimere all'azione un carattere unitario essendo necessaria, la così detta contestualità, vale a dire l'immediato succedersi dei singoli atti, sì da rendere l'azione unica. Ne consegue che, in caso di estorsione tentata, i diversi conati posti in essere per procurarsi un ingiusto profitto costituiscono autonomi tentativi di reato, unificabili con il vincolo della continuazione, quando singolarmente considerati in relazione alle circostanze del caso concreto e, in particolare, alle modalità di realizzazione e soprattutto all'elemento temporale, appaiono dotati di una propria completa individualità. Mentre si ha un solo tentativo di estorsione, pur in presenza di molteplici atti di minaccia, allorché gli stessi, alla stregua dei criteri sopra enunciati, costituiscono singoli momenti di un'unica azione (Cass. VI, n. 2070/1995). Ai fini della determinazione del locus commissi delicti nell'ipotesi di estorsione tentata, trattandosi di una figura di illecito complesso in cui si ritrova come elemento costitutivo il reato di minaccia occorre tener conto, ai fini della competenza, delle specifiche modalità con cui sia stata in concreto realizzata la minaccia: l'individuazione del luogo dell'ultimo atto diretto a commettere il reato si lega alle anzidette modalità e trattandosi nella specie di minacce estorsive attuate mediante comunicazioni telefoniche, il luogo dell'ultimo atto diretto a commettere il reato è quello dove la persona offesa ha recepito le comunicazioni minacciose (Cass. I, n. 1031/1986). È stata ritenuta la sussistenza dell'estorsione consumata nel caso in cui il fallito costringa taluno a stipulare una transazione per somma di gran lunga inferiore rispetto al credito a quest'ultimo riconosciuto in sede giudiziaria, poiché la detta transazione è solo inefficace (o non opponibile alla massa), ma non è nulla (Cass. II, n. 7115/1988); è stato ravvisato il tentativo nel caso in cui l'agente tenga un comportamento minaccioso, tale da incutere timore, attuato con la volontà di costringere un venditore concorrente — nella specie degli stessi prodotti ortofrutticoli — a non continuare ad esercitare la vendita in un mercato e ad allontanarsi da esso; in tale comportamento sussistono gli altri elementi costitutivi del reato, cioè l'ingiusto profitto e il danno: il primo, perché l'azione dell'imputato è diretta ad ottenere il vantaggio di eliminare un concorrente nella vendita degli stessi prodotti, con il conseguente profitto di attuare maggiori vendite e di realizzare maggiori guadagni, profitto ingiusto perché ottenuto col comportamento illecito di costringere il concorrente ad abbandonare il mercato; il secondo perché la persona offesa — che aveva ottenuto regolare licenza per sostare e per vendere nel mercato — avrebbe dovuto, allontanandosene, rinunciare alla vendita dei propri prodotti con il conseguente danno di non ricevere il prezzo corrispondente e quindi il previsto guadagno (Cass. V, n. 12340/1990). Concorso di personeIn tema di concorso di persone nel reato la giurisprudenza è orientata nel riconoscerne la configurabilità anche quando il contributo del correo si è inserito nella sola parte finale dell'attività delittuosa, risolvendosi ad esempio, nella sola riscossione dei proventi dell'illecito, purché esso abbia avuto un'efficacia decisiva, o anche agevolatrice, rispetto alla realizzazione dell'illecito. In particolare, la Corte di Cassazione che ha affermato che il concorso nel reato di estorsione sussiste anche quando il contributo causale del correo sia limitato alla fase finale della riscossione dei proventi, in quanto nella fattispecie plurisoggettiva l'attività antigiuridica di ciascuno, ponendosi inscindibilmente con quella di altri correi, confluisce in un'azione delittuosa che va considerata unica e produce l'effetto di far ritenere giuridicamente attribuibile a ciascuno dei concorrenti il risultato finale dell'evento cagionato Cass. I, n. 41177/2006 . I giudici di legittimità hanno altresì ritenuto che integra il reato di concorso in estorsione e non quello di favoreggiamento reale, la condotta di colui che garantisce la regolare percezione del “pizzo” mensile corrisposto dalla vittima dell'estorsione, considerato che la rateizzazione del pizzo dà luogo ad un reato a consumazione prolungata o progressiva e che, in costanza di reato, qualsivoglia aiuto fornito all'autore materiale è punibile a titolo di concorso, in quanto finalizzato a tradursi in sostegno per la protrazione della condotta criminosa (Cass. V, n. 4919/2011). È stato anche affermato che, anche la semplice presenza sul luogo dell'esecuzione del reato può essere sufficiente ad integrare gli estremi della partecipazione criminosa quando, palesando chiara adesione alla condotta dell'autore del fatto, sia servita a fornirgli stimolo all'azione e un maggiore senso di sicurezza (Cass. II, n. 50323/2013). Colui che assume la veste di intermediario fra gli estorsori e la vittima, anche se per incarico di quest'ultima, non risponde di concorso nel reato di estorsione solo se agisce nell'esclusivo interesse della stessa vittima e per motivi di solidarietà umana: altrimenti l'intermediario risponderà di concorso nel delitto di cui all'art. 629 contribuendo la sua opera alla pressione morale e alla coazione psicologica nei confronti della vittima e, quindi, conferendo un suo apporto causativo all'evento (Cass. II n. 2833/2013 vedi anche: Cass. II, n. 26837/2008, Cass. V, n. 40677/2012; vedi anche Cass. V, n. 13520/2015 che ha affermato che non è configurabile il concorso nel delitto di estorsione di colui che assume la veste di intermediario fra gli estorsori e la vittima solo quando l'agente opera nell'esclusivo interesse di quest'ultima e per motivi di solidarietà umana, non rilevando invece a tal fine il convincimento soggettivo della vittima che il mediatore sia con essa solidale). È invece configurabile un concorso nel delitto di estorsione e non già una mera condotta di favoreggiamento, a fronte della condotta di colui che garantisce la regolare percezione del contributo mensile corrisposto dalla vittima di un'estorsione, posto che la rateizzazione del contributo dà luogo a un reato a consumazione prolungata o progressiva e che, in costanza di reato, qualsiasi ausilio fornito all'autore materiale risulta punibile a titolo di concorso, essendo finalizzato a tradursi in un sostegno per la protrazione della condotta criminosa (Cass. II, n. 43745/2024). Le circostanzeIl comma 2 dell'art. 629 richiama le circostanze aggravanti speciali elencate nell'ultimo capoverso dell'art. 628 c.p. Per un'analisi particolareggiata delle circostanze aggravanti speciali si veda sub art. 628 (anche con riferimento alle circostanze introdotte dal cosiddetto “pacchetto di sicurezza” varato con la l. n. 94/2009). Deve sottolinearsi che il rinvio operato dal comma 2 dell'art. 629 c.p. all'ultimo capoverso dell'art. 628 c.p., quanto alle circostanze aggravanti applicabili al delitto di estorsione, deve intendersi riferito, dopo le modifiche apportate dalla l. n. 94/2009, all'attuale comma 3 della disposizione normativa prevista per il delitto di rapina e non al comma 4 concernente il concorso fra circostanze attenuanti ed aggravanti (Cass. II, n. 18742/2014: in motivazione, la Corte ha precisato come la «ratio legis» consista nell'esigenza di creare nuove ipotesi aggravate, ferme restando le aggravanti già codificate in precedenza e non in quella di «abrogare» la fattispecie aggravata di cui all'art. 629; in tal senso anche Cass. V, n. 2907/2014; in tal senso si veda anche Cass. II, n. 13239/ 2016). La giurisprudenza afferma che, in caso di concorso delle aggravanti speciali previste per la rapina dall'art. 628, comma 3— e richiamate per l'estorsione dall'art. 629, comma 2 — il giudice, ai sensi dell'art. 63, comma 4, può aumentare la pena edittale prevista per siffatti delitti sino ad un terzo: trattasi invero di circostanze che hanno carattere autonomo in quanto si diversificano reciprocamente per il loro contenuto e non si pongono in rapporto tale da consentire di ritenerle l'una comprensiva dell'altra (Cass. V, n. 135/2000). Con riguardo all'aggravante delle più persone riunite deve rilevarsi che le Sezioni Unite della Corte di Cassazionehanno stabilito che nel reato di estorsione, la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia (Cass. S.U. n. 21837/2012). Più di recente, la Corte di Cassazione è tornata sulla questione, ribadendo che la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite richiede la presenza, nota alla vittima, di non meno di due persone nel luogo e al momento della realizzazione della violenza o della minaccia, in modo da potersi affermare che queste condotte intimidatrici siano state poste in essere da parte di ciascuno degli agenti, ovvero che la mera presenza di uno dei complici all'esercizio della violenza o della minaccia possa comunque essere interpretata alla stregua di un rafforzamento delle medesime (Cass. II, n. 27368/2024). La Corte si è quindi soffermata sulla questione della rilevanza della percezione della compresenza degli autori della violenza o della minaccia da parte della vittima, sostenendo che costituisca un elemento costitutivo della fattispecie circostanziata, come già le Sezioni Unite hanno sostenuto, individuando la ratio dell'aggravante “nel maggiore effetto intimidatorio prodotto dalla partecipazione al delitto di più persone e nella minorata possibilità di difesa della vittima, violentata o minacciata da più persone” (Cass. S.U., n. 21837/2012). È stato pertanto affermato che, ferma restando la natura schiettamente oggettiva della circostanza in esame, ai sensi dell'art. 70, comma 1, n. 1, in quanto concernente le modalità dell'azione e la gravità del danno o del pericolo, perché si realizzi l'effetto paventato dal legislatore di maggiore compressione della libertà morale della persona offesa, la condotta aggressiva o minatoria di ciascun còrreo, posta in essere nelle forme più varie (anche rafforzando tacitamente l'effetto intimidatorio della pretesa estorsiva, con la propria muta presenza), deve essere notata dal destinatario di quest'ultima (Cass. II, n. 27368/2024). E stato ritenuto che la circostanza attenuante della minima importanza della partecipazione al reato, prevista dall'art. 114, non è applicabile quando il numero delle persone partecipanti sia previsto quale aggravante speciale del reato (Cass. VI, n. 6250/2002; Cass. II, n. 6250/1990). Così come è stato osservato che nel reato di estorsione, la circostanza aggravante delle più persone riunite — integrata dalla simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia — non richiede quale connotato soggettivo la consapevolezza della partecipazione di altri concorrenti nel numero sufficiente ad integrare l'aggravante stessa, poiché essa, concernendo le modalità dell'azione, ha natura oggettiva e, conseguentemente, si comunica a tutti coloro che concorrono nel reato (Cass. II, n. 31199/2014: fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata laddove aveva applicato l'aggravante in questione ai concorrenti morali non presenti sul luogo e nel momento in cui era formulata la richiesta estorsiva). La giurisprudenza ha ritenuto che in tema di estorsione, la circostanza aggravante della commissione del fatto ad opera di un partecipe all'associazione di tipo mafioso non richiede che tutti gli agenti rivestano tale qualità, in quanto a seguito della sostituzione del testo dell'art. 118 c.p. ad opera dell'art. 3 l. n. 19/1990, al concorrente non si comunicano più le circostanze soggettive concernenti i motivi a delinquere, l'intensità del dolo, il grado della colpa e quelle relative all'imputabilità ed alla recidiva, ma sono ancora valutate riguardo a lui le altre circostanze soggettive indicate dall'art. 70, comma 1, n. 2, c.p., cioè quelle attinenti alle qualità personali del colpevole (Cass. I, n. 5639/2006; in tal senso anche Cass. VI, n. 41514/2012). Per l'applicazione della circostanza aggravante prevista dall'art. 628, comma 3 n. 3, c.p. è necessario che sia accertata l'appartenenza dell'agente a un'associazione di tipo mafioso, ma non che via sia stata una sentenza di condanna o una formale imputazione in ordine al reato di cui all'art. 416-bis c.p. (Cass. I, n. 6533/2012). In tema di estorsione, ai fini della configurabilità dell'aggravante dell'arma, è necessario che il reo sia palesemente armato, ma non che l'arma sia addirittura impugnata per minacciare, essendo sufficiente che essa sia portata in modo da poter intimidire, cioè in modo da lasciare ragionevolmente prevedere e temere un suo impiego quale mezzo di violenza o minaccia per costringere il soggetto passivo a subire quanto intimatogli (Cass. II, n. 25902/2008). Detta circostanza aggravante speciale non assorbe la circostanza aggravante comune del nesso teleologico in relazione ai reati connessi di detenzione o di porto illegale di armi, perché essa non implica che l'arma impiegata sia detenuta o portata illegalmente (Cass. II, n. 42046/2011). Il semplice uso o porto fuori della propria abitazione di un giocattolo riproducente un'arma sprovvisto di tappo rosso non è previsto dalla legge come reato. L'uso o porto fuori della propria abitazione di un tale giocattolo assume rilevanza penale soltanto se mediante esso si realizzi un diverso reato del quale l'uso o porto di un'arma rappresenti elemento costitutivo o circostanza aggravante, come avviene quando il giocattolo riproducente un'arma, sprovvisto di tappo rosso, sia portato in aeromobile, in violazione della l. n. 694/1974, o quando sia usato nella commissione di delitti contro la sicurezza della navigazione aerea, di reati di natura elettorale, nei delitti di rapina aggravata (art. 628, comma 3 n. 1, prima ipotesi, c.p.), di violenza e resistenza aggravata a pubblico ufficiale (art. 339 c.p.), di estorsione aggravata (art. 629 cpv c.p.), di minaccia aggravata (art. 612 cpv. c.p.), o quando venga portato indosso nella commissione del reato di furto (Cass. S.U. , n. 3394/1992). Ai fini della configurabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità in riferimento al delitto di estorsione, che ha natura di reato plurioffensivo in quanto lede non solo il patrimonio ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della vittima, è necessaria una valutazione globale del pregiudizio subito dalla parte lesa (Cass. II, n. 45985/2013). Nell'estorsione l'aggravante della procurata incapacità di volere o di agire secondo alcuni avrebbe una sfera di applicazione più limitata potendo operare solo quando scopo della costrizione sia un facere o un omittere, integrando il dare il reato di rapina (Fiandaca, Musco, 157); altri invece meglio precisano che tale circostanza, «considerata la necessità dell'atteggiamento lato sensu collaborativo del soggetto passivo, non ha lo stesso contenuto della correlativa circostanza prevista per la rapina... nell'estorsione il soggetto passivo non può essere privato di ogni possibilità di scegliere il tipo di atteggiamento da assumere di fronte alla richiesta dell'agente (adesione o rifiuto, assumendosene, in tal caso, i rischi). Ne deriva che, ai fini della venuta in essere della circostanza in esame, l'agente, pur dovendo privare il soggetto passivo della possibilità di tenere un atteggiamento sufficientemente libero e consapevole nel porre in essere quanto ordinato dall'agente, deve comunque lasciargli un minimo di spazio di libertà nel determinarsi, positivamente o negativamente» (Marini, PS, II, 238). Circostanza aggravante generale — e pertanto applicabile anche ai fatti di estorsione — è quella introdotta con l'art. 7, d.l. n. 152/1991 , ora art. 416-bis.1, il quale prevede un aumento di pena da un terzo alla metà per tutti i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo “commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo”. Ricorre la circostanza in questione nel delitto di estorsione se si riscontra che la condotta minacciosa, oltre ad essere obiettivamente idonea a coartare la volontà del soggetto passivo, sia espressione di capacità persuasiva in ragione del vincolo dell'associazione mafiosa e sia, pertanto, idonea a determinare una condizione d'assoggettamento e d'omertà (Cass. V, n. 28442/2009). La giurisprudenza ritiene che la circostanza aggravante de qua, può concorrere con quella di cui all'art. 628, comma 3, n. 3, richiamata dall'art. 629, comma 2, essendo le stesse ancorate a presupposti fattuali differenti: la prima, infatti, presuppone l'accertamento che la condotta di reato sia stata commessa con modalità di tipo mafioso, pur non essendo necessario che l'agente appartenga al sodalizio criminale, mentre la seconda si riferisce alla provenienza della violenza o minaccia da soggetto appartenente ad associazione mafiosa, senza la necessità di accertare in concreto le modalità di esercizio di tali violenza o minaccia né che esse siano attuate utilizzando la forza intimidatrice derivante dall'appartenenza alla associazione mafiosa (da ultimo Cass. n. 2907/2014). L'art. 71 d.lgs. n. 159/2011 (c.d. Codice Antimafia) prevede l'aumento di pena da un terzo alla metà se il reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui è cessata l'esecuzione. In tale ipotesi è altresì previsto l'arresto anche fuori dai casi di flagranza di e alla pena deve essere aggiunta una misura di sicurezza detentiva. La giurisprudenza è divisa sul fatto se tale aggravante sia applicabile solo in casi di consumazione del reato o possa estendersi anche al tentativo. Secondo la Corte di Cassazione, la circostanza aggravante prevista dall'art. 7 l. n. 575/1965, e successive modifiche, si applica ai reati contemplati nella detta disposizione anche nel caso di condotta rimasta allo stadio del tentativo. Cass. VI, n. 36640/2014 che in motivazione, ha precisato che il disposto normativo deve essere interpretato secondo l'intenzione del legislatore, identificabile nella volontà di contrastare in maniera più efficace il comportamento di coloro che, colpiti da misura di prevenzione, commettono reati di particolare natura); in senso conforme Cass. III, n. 809/2000. Si registra tuttavia un orientamento di contrario avviso secondo cui, l'aggravante di cui all'art. 7 l. n. 575/1965, (attualmente prevista dall'art. 71 d.lgs. n. 159/2011,) è applicabile solo in caso di consumazione dei reati indicati nello stesso art. 7, senza possibilità di estensione al tentativo che costituisce una figura autonoma a sé stante, caratterizzata da una propria oggettività giuridica e da una propria struttura. (Cass. II, n. 36162/2014, in relazione a fattispecie in cui la Corte ha escluso l'applicabilità dell'aggravante al tentativo di estorsione); in senso conforme: Cass. II, n. 6337/2015). La l. n. 103/2017, pubblicata nella G.U. n. 154 del 4 luglio 2017, ha previsto un aumento della pena minima edittale per l'ipotesi di estorsione aggravata di cui all'art. 629, comma 2. Le parole: «da sei a venti anni» sono infatti sostituite dalle seguenti: «da sette a venti anni». La Corte costituzionale , ha inoltre dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 629, nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità (Corte cost., n. 120/2023). In particolare, secondo i giudici rimettenti, l'art. 629 prevedeva un trattamento sanzionatorio sproporzionato e irragionevole, oltre che contrastante con la finalità rieducativa della pena. I giudici a quibus hanno quindi invocato la Consulta, chiedendo di emettere una sentenza additiva, sulla scorta del precedente registratosi con sentenza Corte cost., n. 68/2012, consentendo la riduzione della pena “fino a due terzi”, al pari di quanto previsto per altre fattispecie penali particolarmente rigorose, come quella di violenza sessuale. La Corte costituzionale ha ritenuto tuttavia che il richiamo all'art. 609 bis, quale tertium comparationis, fosse inconferente, occorrendo una valutazione tra fattispecie tra loro non eterogenee. Il giudice delle leggi ha in ogni caso ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale , procedendo a ricostruire preliminarmente la struttura della fattispecie incriminatrice e ripercorrendo il processo di progressivo inasprimento del trattamento sanzionatorio del delitto in questione, che ha condotto all'innalzamento del minimo edittale, da tre a cinque anni di reclusione, nel 1991, con una scelta legislativa che è stata nel tempo convalidata dalla Corte costituzionale, riconoscendo la ragionevolezza dell'operato del legislatore (Corte cost., ord. n. 368/1995; Corte cost., ord. n. 460/1997). La Corte ha quindi preso in esame il proprio precedente, richiamato dai giudici rimettenti, evidenziando che la sentenza Corte cost. n. 68/2012, intervenuta sulla fattispecie di sequestro di persona a scopo di estorsione, ex art. 630, ha dichiarato illegittima la norma citata “nella parte in cui non prevedeva che la pena da esso comminata fosse diminuita quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risultasse di lieve entità”. Con la pronuncia citata è stata ravvisata la violazione di entrambi i parametri di legittimità costituzionale invocati dai giudici rimettenti. I giudici della Consulta richiamato altresì la sentenza Corte cost., n. 244/2022, intervenuta in relazione al reato di “sabotaggio militare”, dichiarando incostituzionale l'art. 167, comma 1, cod. pen. mil., “nella parte in cui non prevedeva che la pena fosse diminuita se il fatto di rendere temporaneamente inservibili, in tutto o in parte, navi, aeromobili, convogli, strade, stabilimenti, depositi o altre opere militari o adibite al servizio delle Forze armate dello Stato risultasse, per la particolare tenuità del danno causato, di lieve entità”. È stato quindi evidenziato che, al pari di quanto statuito nei suddetti precedenti, deve ravvisarsi anche in relazione all'art. 629 “un vulnus ai principi costituzionali di ragionevolezza e finalità rieducativa della pena ”. La mancata previsione di una «valvola di sicurezza» che consenta al giudice di moderare la pena, onde adeguarla alla gravità concreta del fatto estorsivo, può determinare l'irrogazione di una sanzione non proporzionata ogni qual volta il fatto medesimo si presenti totalmente immune dai profili di allarme sociale che hanno indotto il legislatore a stabilire per questo titolo di reato un minimo edittale di notevole asprezza (Corte cost., n. 120/2023). Difatti, come sottolineato dalla Corte costituzionale, la fattispecie di estorsione è capace di includere nel proprio ambito applicativo «episodi marcatamente dissimili, sul piano criminologico e del tasso di disvalore, rispetto a quelli avuti di mira dal legislatore dell'emergenza», in particolare «per la più o meno marcata “occasionalità” dell'iniziativa delittuosa», oltre che per la ridotta entità dell'offesa alla vittima e la non elevata utilità pretesa. Si rileva altresì che, al pari dell'art. 630, il delitto ha registrato un progressivo incremento del trattamento sanzionatorio, sicché, alla luce di tali considerazioni, la Corte ha ritenuto necessario estendere anche al delitto di estorsione la «valvola di sicurezza» introdotta per quello di sequestro di persona a scopo di estorsione, con sentenza Corte cost. n. 68/2012. È stata pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 629, nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità (Corte cost., n. 120/2023). All'indomani della pronuncia della Consulta, la Corte di Cassazione è intervenuta in ordine alle questioni interpretative sollevate dall'introduzione della circostanza attenuante, chiarendo innanzitutto che l'ipotesi di lieve entità dell'estorsione non costituisce reato autonomo, ma circostanza attenuante e che detta circostanza non è configurabile se concorrono circostanze aggravanti (Cass. II, n. 9912/2024). È stato inoltre precisato che l'attenuante in questione postula una valutazione del fatto nel suo complesso, sicché non è configurabile se la lieve entità difetti con riguardo all'evento in sè considerato o con riguardo alla natura, alla specie, ai mezzi, alle modalità e alle circostanze della condotta ovvero, ancora, in relazione all'entità del danno o del pericolo conseguente al reato (Cass. II, n. 9820/2024, che ha escluso l'attenuante sul rilievo che l'imputato era recidivo e la vittima era ottantenne). Del pari, la Corte ha escluso la configurabilità dell'attenuante quando le richieste estorsive non siano caratterizzate da occasionalità, perché la sistematicità delle stesse, pur se singolarmente di modesta entità economica, è confliggente con il ridotto disvalore del fatto, da valutare nel suo complesso (Cass. II, n. 9912/2024). Sul piano processuale, i giudici di legittimità hanno altresì chiarito che non è deducibile con ricorso per cassazione l'omessa motivazione del giudice di appello in ordine al denegato riconoscimento dell'attenuante della lieve entità del delitto di estorsione, ove la questione, già proponibile in quella sede, non sia stata prospettata in appello con i motivi aggiunti ovvero in sede di formulazione delle conclusioni (Cass. II, n. 19543/2024). È invece possibile per il soggetto condannato per il delitto di estorsione all'esito di giudizio definito prima dell'introduzione, da parte della Consulta, dell'attenuante speciale della lieve entità del fatto, chiedere al giudice dell'esecuzione di riconoscere la circostanza attenuante rideterminando il trattamento sanzionatorio, salvo che si versi in un caso di rapporto esaurito per esecuzione della pena o altro motivo (Cass. I, n. 45891/2024). Deve infine evidenziarsi che, con riferimento all'analoga circostanza attenuante introdotta dalla Corte costituzionale con sentenza n. 86/2024 per il delitto di rapina, la Consulta ha di recente ravvisato l'incostituzionalità dell'art. 69, comma 4, nella parte in cui non consente un bilanciamento con esito di prevalenza dell'attenuante della lieve entità sulla recidiva reiterata (Corte cost. n. 117/2025). La Corte ha evidenziato che tale preclusione per il giudice vanifica irragionevolmente la funzione di “valvola di sicurezza” che è alla radice dell'addizione dell'attenuante della lieve entità, con argomentazioni che consentono di prevedere un analogo intervento anche con riferimento al delitto di estorsione. Rapporti con altri reatiCon riguardo ai rapporti con la rapina è indispensabile determinare se la condotta spesa dal soggetto passivo è stata propria di quest'ultimo o no: in altri termini occorre accertare se quest'ultimo ha avuto o no a disposizione, al momento dell'eventuale spendita di una condotta collaborativa una ragionevole possibilità di scelta. Il problema della distinzione tra estorsione e la truffa aggravata dall'avere ingenerato nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario ha impegnato a lungo dottrina e giurisprudenza. Alcuni autori sottolineano che nell'estorsione la determinazione della vittima, coartata dalla minaccia, non è libera, mentre nella truffa la volontà è viziata nei presupposti conoscitivi, ma si esprime liberamente (Conti, 1003; Crespi, 360; Salvini, 1004). Altri autori ritengono che, per aversi estorsione il pericolo deve essere presentato come legato ai poteri dell'agente, quindi come dipendente dalla sua volontà: se invece il verificarsi del pericolo è presentato come accanimento oggettivamente verificantesi, come per esempio la catastrofe sismica preannunciata, si ha truffa (Antolisei, 379; Cerqua, 114; Marini, 389). In entrambe le prospettazioni dottrinali, viene comunque ritenuto estorsivo il comportamento assai diffuso dei falsi agenti di polizia che allegando vere o pretese violazioni di legge, si fanno consegnare somme di denaro per evitare la denuncia o l'arresto. L'orientamento dominante peraltro ritiene che il criterio distintivo vada ricercato nella diversità del modo con cui viene prospettato nel soggetto passivo il timore del danno. Nel caso dell'estorsione il colpevole incute timore di un danno che fa apparire certo e provenienti da lui o da altra persona in rapporto con lui; nel caso della truffa aggravata, il colpevole suscita nella vittima l'immaginario pericolo di un danno futuro da lui però non derivante né direttamente, né indirettamente. Secondo l'orientamento della giurisprudenza integra il delitto di truffa la condotta di colui che prospetti un male possibile ed eventuale, in ogni caso non proveniente direttamente o indirettamente da chi lo prospetta, in modo che la persona offesa non sia coartata, ma si determini alla prestazione, costituente l'ingiusto profitto dell'agente, perché tratta in errore dall'esposizione di un pericolo inesistente; mentre si configura l'estorsione se il male viene indicato come certo e realizzabile ad opera del reo o di altri, poiché in tal caso la persona offesa è posta nell'ineluttabile alternativa di far conseguire all'agente il preteso profitto o di subire il male minacciato (Cass. II, n. 21537/2008; Cass. II, n. 35346/2010; Cass. II, n. 27363/2012; Cass. II, n. 28390/2013; Cass. II, n. 7662/2015). In particolare la Corte di Cassazione ha osservato che, in tema di truffa aggravata per essere stato ingenerato il timore di un pericolo «immaginario», deve intendersi come tale tutto ciò che è effetto dell'immaginazione ed esiste solo in essa, senza alcun fondamento nella realtà. Di conseguenza sussiste la truffa vessatoria ove l'agente rappresenti il pericolo di un evento dannoso, di norma correlato all'azione di forze occulte e tale che un comune discernimento è in grado di individuare come non reale, la cui evenienza prescinde dalla sua volontà; si configura viceversa il delitto di estorsione tutte le volte in cui l'agente rappresenti il pericolo reale di un accadimento il cui verificarsi appare come da lui dipendente (Cass. II, n. 4180/2000 che, in applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto sussistere il delitto di estorsione in un caso in cui l'agente, falsamente qualificandosi come vigile urbano, si era fatto corrispondere una somma di denaro dal proprietario di un immobile minacciando di sospendere l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione che ivi si svolgevano). La Corte ha ritenuto che dovesse configurarsi il delitto di estorsione e non di truffa nella condotta di due imputati i quali avevano prospettato il pignoramento ed il sequestro dei beni al soggetto passivo per conseguire, a fronte di un credito di lire quattrocentomila, il pagamento della somma notevolmente superiore di lire tremilioni e cinquecentomila, in quanto la condotta degli imputati non si era concretata nella ventilazione di un male immaginario, bensì nella minaccia di un male concreto che aveva coartato la volontà del soggetto passivo (Cass. II, n. 26272/2001); così la Corte ha ritenuto che dovesse configurarsi il tentativo di estorsione e non quello di truffa nella condotta dell'imputato il quale aveva prospettato il pignoramento ed il sequestro di tutti i beni e le somme depositate presso gli Istituti di credito di proprietà del soggetto passivo, per costringerlo a versargli una cospicua somma di denaro non dovuta (Cass. VI, n. 29704/2003). È stato ritenuto inoltre che integra gli estremi del delitto di truffa, e non di estorsione, la condotta di chi, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, rappresenti falsamente alla vittima un pericolo immaginario proveniente da terzi, in sé non ingiusto ma anzi astrattamente legittimo (nella specie, l'imminente esecuzione della misura cautelare della custodia in carcere, in realtà insussistente), e si offra di adoperarsi per assicurargli l'impunità in cambio di denaro (Cass. II, n. 27363/2012). Nello stesso senso, in caso di possibile revoca della pensione da parte dell'Inps ed il mancato pagamento degli arretrati (Cass. II, n. 28390/2013). Per la Corte integra il reato di estorsione, e non di truffa aggravata, la minaccia di un male, indifferentemente reale o immaginario, dal momento che identico è l'effetto coercitivo esercitato sul soggetto passivo, tanto che la sua concretizzazione dipenda effettivamente dalla volontà dell'agente, quanto che questa sia la rappresentazione della vittima, ancorché in contrasto con la realtà effettiva, a lei ignota (Cass. VI, n. 27996/2014, che ha ritenuto configurabile il delitto di estorsione nella condotta dell'imputato il quale, presentandosi come dipendente di Equitalia, pur non rivestendo più tale qualifica, aveva prospettato il pignoramento ed il sequestro dei beni di proprietà del soggetto passivo, per costringerlo a versargli una somma di denaro non dovuta). Integra altresì il reato di truffa aggravata il comportamento di colui che, sfruttando la fama di mago, chiromante, occultista o guaritore, ingeneri nelle persone offese la convinzione dell'esistenza di gravi pericoli gravanti su di esse o sui loro familiari e, facendo loro credere di poter scongiurare i prospettati pericoli con i rituali magici da lui praticati, le induca in errore, così procurandosi l'ingiusto profitto consistente nell'incameramento delle somme di denaro elargitegli con correlativo danno per le medesime (Cass. II, n. 42445/2012). Quanto ai profili di differenziazione tra l'estorsione e l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni a fronte di un'interpretazione giurisprudenziale che ha affermato che quale che sia stata l'intensità e la gravità della violenza o della minaccia, solo l'azione che miri all'attuazione di una pretesa non suscettibile di tutela davanti all'autorità giudiziaria meriti una tipizzazione in termini di estorsione (Cass. II, n. 12329/2010, Cass. II, n. 22935/2012, Cass. II, n. 51433/2013), vi è altro orientamento che afferma che se è vero che l'elemento intenzionale costituisce in linea di principio la linea di demarcazione delle due ipotesi delittuose, ciò malgrado la gravità della violenza e la intensità dell'intimidazione veicolata con la minaccia non costituiscono momenti del tutto indifferenti nel qualificare il fatto in termini di estorsione piuttosto che di esercizio arbitrario ex art. 393 (Cass. VI, n. 17785/2015; Cass. I, n. 32795/2014; Cass. V, n. 19230/2013; Cass. V, n. 28539/2010; Cass. VI, n. 41365/2010; Cass. II, n. 35610/2007). A conforto del primo orientamento verrebbe in rilievo un decisivo argomento di carattere testuale in quanto il terzo comma dell'art. 393 prevede una specifica circostanza aggravante proprio nel caso in cui la violenza o la minaccia alle persone sia commessa con armi, a conferma del fatto che anche a fronte di una delle più gravi forme di coercizione della altrui volontà il legislatore ha inteso prevedere solo un aggravamento di pena e non il diverso e più grave delitto di estorsione. Il secondo orientamento sottolinea invece che poiché nel delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni la condotta violenta o minacciosa non è fine a se stessa, ma è strettamente connessa alla finalità dell'agente di far valere il preteso diritto, rispetto al cui conseguimento si pone come elemento accidentale, non può mai consistere in manifestazioni sproporzionate e gratuite di violenza. Quando la minaccia, dunque, si estrinseca in forme di tale forza intimidatoria e di sistematica pervicacia che vanno al di là di ogni ragionevole intento di far valere un diritto, allora la coartazione dell'altrui volontà è finalizzata a conseguire un profitto che assume ex se i caratteri dell'ingiustizia. Con la conseguenza che in determinate circostanze e situazioni anche la minaccia dell'esercizio di un diritto, in sé non ingiusta, può diventare tale, se le modalità denotano soltanto una prava volontà ricattatoria, che fanno sfociare l'azione in mera condotta estorsiva. Secondo questo secondo indirizzo, a fronte di un preteso diritto che sia possibile far valere davanti all'autorità giudiziaria, ai fini della distinzione tra esercizio arbitrario delle proprie ragioni ed estorsione occorre verificare il grado di gravità della condotta violenta o minacciosa per cui «si rimane indubbiamente nell'ambito dell'estorsione ove venga esercitata una violenza gratuita e sproporzionata rispetto al fine ovvero se si eserciti una minaccia che non lasci possibilità di scelta alla vittima». Secondo il primo orientamento tale impostazione non appare rispondente al dato normativo in quanto “gli artt. 393 e 629 inequivocabilmente descrivono la materialità degli elementi costitutivi dei reati de quibus in termini identici, evocando i medesimi concetti di violenza o minaccia, senza alcun riferimento al quantum di forza coercitiva impiegata dal soggetto agente.” Ne consegue che l'intensità della violenza o della minaccia non può considerarsi un elemento del fatto idoneo ad influire sulla qualificazione giuridica del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, che, pertanto, si distingue dal reato di estorsione esclusivamente sotto il profilo intenzionale. È stato ritenuto che integri il delitto di tentata estorsione e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone la pretesa (esplicitata con violenza e/o minacce) di ottenere, per conto di terzi creditori, l'adempimento di un debito da parte di persona diversa dal debitore (nel caso di specie il padre), poiché tale pretesa non è tutelabile dinanzi l'Autorità giudiziaria, ma è diretta a procurarsi un profitto ingiusto, consistente nell'ottenere il pagamento del debito da un soggetto estraneo al sottostante rapporto contrattuale. (Cass. II, n. 16658/2014). È stato altresì ritenuto integrare il delitto di estorsione, e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la minaccia di esercitare un diritto, in sé non ingiusta, che sia realizzata con tale forza intimidatoria e sistematica pervicacia da risultare incompatibile con il ragionevole intento di far valere il diritto stesso (Cass. VI, n. 17785/2015) che ha ritenuto immune da censure la decisione di merito che aveva ravvisato il delitto di estorsione in relazione a condotta consistita nell'incendio di una stalla, e nell'uccisione degli animali che vi erano custoditi, posta in essere dal «dominus» della società comproprietaria del terreno su cui insisteva tale struttura, al fine di indurre l'altro comproprietario, che aveva l'esclusiva disponibilità di tale porzione del fondo, a stipulare un contratto di vendita della sua quota in esecuzione di un precedente preliminare, così determinando detto soggetto ad abbandonare completamente l'immobile). È stato affermato che il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona e quello di estorsione si distinguono non per la materialità del fatto, che può essere identica, ma per l'elemento intenzionale che, qualunque sia stata l'intensità e la gravità della violenza o della minaccia, integra la fattispecie estorsiva soltanto qualora miri all'attuazione di una pretesa non tutelabile davanti all'autorità giudiziaria (Cass. II, n. 42940/2014) che ha annullato la sentenza di condanna per il reato di tentata estorsione, che aveva escluso la configurabilità del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni sulla base della intrinseca illiceità della condotta desumibile dal suo carattere violento e minaccioso, senza motivare sulla astratta possibilità di azionare un giudizio. È stato inoltre precisatoche l'esercizio di un preteso diritto - anche se oggetto di contestazione - integra il reato di cui all'art. 393 soltanto qualora la pretesa esercitata violentemente non appaia del tutto esorbitante e pretestuosa rispetto a quella vantata nella realtà, configurandosi, in tal caso, il delitto di estorsione (Cass. II, n. 8096/2016 riguardo fattispecie in tema di richiesta di compenso per attività di intermediazione mediante fatturazione di somme artatamente e manifestamente maggiorate, nella quale, la Corte ha precisato che, sebbene il requisito distintivo fra le due fattispecie criminose consista nell'elemento psicologico, non ogni pretesa azionabile civilmente è sufficiente per qualificare il fatto come esercizio arbitrario, in quanto la sola pretesa rilevante è quella oggettivamente credibile, rendendo incerto l'esito di un eventuale giudizio civile). La giurisprudenza è ferma invece nel ritenere che non è configurabile il reato di ragion fattasi, ma quello di estorsione, concorrente col reato di associazione a delinquere, allorché si sia in presenza di organizzazioni dedite alla realizzazione di crediti per conto altrui mediante sistematico ricorso alla violenza o ad altre forme di illecita coartazione nei confronti dei debitori e che ricorre il reato di estorsione e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni allorché il debitore sia costretto a pagare a mani di un terzo, atteso che, in tal caso, la persona offesa è costretta, a seguito dell'azione intimidatrice, a versare denaro a mani di un soggetto estraneo al rapporto obbligatorio, senza alcuna garanzia di effetto liberatorio e a maggior ragione quando il terzo incaricato della esazione del credito agisce anche per il perseguimento dei propri autonomi interessi illeciti (Cass. II, n. 12982/2006; Cass. V, n. 22003/2013). Il mandante di tale operazione, titolare del credito, risponderà del medesimo reato a titolo di concorso morale (Cass. V, n. 5193/1998). È stato successivamente affermato che il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (sia con violenza alle cose che con violenza alle persone) rientra tra i cc.dd. reati propri esclusivi o di mano propria, che si caratterizzano perché la condotta tipica assume rilievo penale nell'ambito della norma incriminatrice che la prevede e punisce soltanto se posta in essere personalmente da un determinato soggetto attivo, con la conseguenza che, se la condotta tipica di violenza o minaccia prevista dagli artt. 392 e 393 è posta in essere da un terzo estraneo al rapporto obbligatorio fondato sulla pretesa civilistica asseritamente vantata nei confronti della p.o., che agisca su mandato del creditore, essa non potrà mai integrare il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ma soltanto altra fattispecie (Cass. II, n. 46288/2016 , secondo cui nei casi in cui la condotta tipica è posta materialmente in essere da chi intende "farsi ragione da sé medesimo", è, al contrario, configurabile il concorso - per agevolazione, od anche morale - nell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni di terzi estranei alla pretesa civilistica vantata dall'agente nei confronti della p.o.). In sintesi il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (sia con violenza alle cose che con violenza alle persone) e quello di estorsione si distinguono non solo quanto all'elemento psicologico, ma anche quanto al soggetto attivo perché soltanto il primo è un reato proprio esclusivo o c.d. di mano propria con le conseguenze indicate in materia di concorso di persone (Cass. II, n. 46288/2016). È stato inoltre affermato dalla giurisprudenza di legittimità che chi abbia mutuato una somma di denaro finalizzata alla commissione di reati tributari, non è ammesso a ripetere la prestazione, perché tale finalità, certamente contrarie a norme imperative, sono da ritenere anche contrarie al buon costume. Di conseguenza ove quella somma sia richiesta ed ottenuta in restituzione con violenza o minaccia, il fatto va sussunto nella fattispecie di cui all'art. 629 e non in quella di cui all'art. 393 (Cass. II, n. 9494/2018). Del pari, secondo la Corte, il creditore che costringa, con minaccia, il proprio debitore a vendere l'immobile in cui abita per soddisfarsi sul ricavato della vendita del credito che vanta, commette il reato di estorsione e non di esercizio arbitrario delle proprie ragioni in quanto non avrebbe potuto ricorre al giudice al fine di ottenere direttamente la vendita coattiva del bene del debitore insolvente (Cass. II, n. 14160/2018). Il contrasto venutosi a creare in ordine ai rapporti fra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni ha condotto alla rimessione, nel 2019, della questione alle Sezioni Unite da parte della Seconda Sezione penale (Cass. II., ord. 50696/2019), affinché stabilissero se il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone, ex art. 393, e quello di estorsione, si differenzino tra loro in relazione all'elemento oggettivo, in particolare con riferimento al livello di gravità della violenza o della minaccia esercitate, o, invece, in relazione al mero elemento psicologico e, in tale seconda ipotesi, come debba essere accertato tale elemento. Rinviando al commento all'art. 393 l'esame della questioen relativa alla qualificazione del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, è sufficiente evidenziare in questa sede che le Sezioni Unite hanno individuato l'oggetto di tutela del reato nell'interesse pubblico, riconosciuto in capo all'Autorità giudiziaria, all'esercizio esclusivo del potere di soluzione delle controversie (Cass. S.U., n. 29541/2020). Pur presupponendo la violenza, contro cose o persone (a seconda che si tratti dell'ipotesi ex art. 392 ovvero ex art. 393) l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni è, tuttavia, punito meno gravemente dei delitti che in esso sono necessariamente contenuti, tra cui danneggiamento, minacce, percosse o violenza privata. Ne deriva, secondo i giudici di legittimità, la ratio di tale disciplina “di favore” risieda nella considerazione che il fatto di agire col convincimento di esercitare un proprio diritto è considerato meno grave dal legislatore e meritevole pertanto di un'attenuazione della pena (Cass. S.U., n. 29541/2020). Dal momento che tale trattamento di favore presuppone la titolarità di un preteso di diritto e la possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria, è stato pertanto ritenuto che la fattispecie criminosa in questione presenti natura di reato proprio. Tali condizioni non sussistono in capo ai soggetti terzi, quand'anche intervenuti spontaneamente nel coltivare gli interessi del titolare del diritto, secondo lo schema della negotiorum gestioex art. 2028 e ss. c.c., senza previo concerto o comunque all'insaputa del primo, sicché l'estensione della fattispecie in esame a tali soggetti “comporterebbe l'immotivata applicazione al terzo del previsto regime favorevole, che trova giustificazione proprio e soltanto nella contrapposizione tra un presunto creditore ed un presunto debitore, che risolvono la propria controversa senza adire le vie legali, pur potendo farlo”; ricorreranno pertanto gli estremi dei corrispondenti reati comuni (danneggiamento o violenza privata) (Cass. S.U., n. 29541/2020). Tanto premesso, le Sezioni Unite si sono quindi interrogate in merito alla natura di reato proprio esclusivo, ovvero “di mano propria”, delle fattispecie di esercizio arbitrario dei propri diritti, concludendo nel senso che, pur trattandosi di reati propri, le fattispecie in esame non possono ritenersi esclusive, in quanto la medesima condotta assume rilevanza penale, ove commessa dall'extraneus, sebbene con diversa qualificazione. Procedendo quindi con l'esame del rapporto il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione, le Sezioni Unite hanno dato atto degli orientamenti contrapposti, in giurisprudenza, in merito al discrimen tra le due fattispecie: la giurisprudenza tradizionale ritiene infatti che esso risieda nell'elemento soggettivo del reato,con riferimento alle intenzioni del reo che persegue un ingiusto profitto nei casi di estorsione e, al contrario, agisce nell'esercizio di un preteso diritto, nel caso di cui all'art. 393. A tale soluzione si contrappone quella accolta dall'orientamento giurisprudenziale prevalente che, pur guardando all'elemento soggettivo del delitto, incentra sulla consapevolezza la distinzione tra le due fattispecie, affermando che, nel caso di estorsione, il soggetto agente è ben consapevole che il vantaggio cui mira non gli è dovuto. Come si è avuto modo di osservare, un terzo orientamento individua invece nella condotta il tratto distintivo tra i due delitti, sostenendo che nel caso di esercizio arbitrario, ex art. 393, la condotta violenta o minacciosa non è fine a sé stessa, ma risulta strettamente connessa alla finalità dell'agente di far valere il preteso diritto, in termini di strumentalità, sicché non può consistere in manifestazioni sproporzionate e gratuite di violenza; pertanto, quando la minaccia o la violenza risultino tali, il profitto assumerebbe di per sé i caratteri dell'ingiustizia, determinando la qualificazione del fatto in termini di estorsione. Le Sezioni Unite hanno aderito all'orientamento maggioritario, che distingue le due fattispecie avendo riguardo all'elemento psicologico, evidenziando come il legislatore abbia previsto un'aggravante per l'art. 393, nei casi in cui “la violenza o minaccia è commessa con armi”, tout court, sì da non consentire di fare affidamento al criterio della gravità della condotta, che per definizione sussiste a fronte dell'uso di un'arma per esercitare il preteso diritto: la sproporzione è in re ipsa e ciò nonostante il fatto, pur aggravato, è punito ai sensi dell'art. 393 (Cass. S.U., n. 29541/2020). L'intento che muove il soggetto agente consente dunque di distinguere il titolo di reato da ascrivergli, da individuarsi nella meno grave fattispecie ex art. 393 quando persegua il conseguimento di un profitto nella convinzione non meramente astratta e arbitraria, bensì ragionevole anche se in concreto infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria (Cass. S.U., n. 29541/2020). Pertanto, nel rispondere allo specifico quesito inerente al rapporto tra i due reati, le Sezioni Unite hanno concluso nel senso che la differenza tra il delitto di cui all'art. 393 c.p. e il delitto di estorsione (629 c.p.) va rintracciata sul piano dell'elemento psicologico(Cass. S.U., n. 29541/2020). Riguardo invece ai rapporti con la violenza privata (art. 610) l'estorsione si differenzia, da un lato, perché l'oggetto della costrizione non può consistere in un mero pati, in una semplice tolleranza del soggetto passivo, dall'altro e soprattutto perché l'agente opera per realizzare un ingiusto profitto con altrui danno patrimoniale. Così delineati i rapporti colla violenza privata restano a fortiori definiti quelli col reato di minaccia. Il delitto di violenza o minaccia per costringere a commettere un reato (art. 611) e quello di estorsione possono formalmente concorrere perché essi, data la diversità delle condotte finalistiche e dei beni tutelati, non sono in rapporto di specialità. Secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità (Cass. II, n. 12266/2008, Cass. n. II, 13505/2008; Cass. V, n. 22200/2013 l'estorsione e la turbata libertà degli incanti possono concorrere formalmente, in quanto le due norme hanno diversa obiettività giuridica, tutelando la prima il patrimonio, attraverso la repressione di atti diretti a coartare la libertà di autodeterminazione del soggetto negli atti di disposizione patrimoniale, e, la seconda, la libera formazione delle offerte nei pubblici incanti e nelle licitazioni. La natura di reato complesso del delitto di illecita concorrenza con violenza o minaccia, previsto dall'art. 513-bis, consente l'assorbimento in esso di altri reati concorrenti come la violenza o la minaccia — Tuttavia non può essere consentito l'assorbimento di tale reato in quello di tentata estorsione, in base al criterio di specialità previsto dall'art. 15. Le due norme, oltre ad avere una collocazione sistematica diversa, sono dirette alla tutela di beni giuridici diversi — Infatti la disposizione di cui all'art. 513-bis collocata tra i reati contro l'industria ed il commercio, presupponendo una condotta dell'agente tesa a scoraggiare mediante violenza o minaccia l'altrui concorrenza, ha come scopo la tutela dell'ordine economico e, quindi, del normale svolgimento delle attività produttive ad esso inerenti, mentre la norma di cui all'art. 629 tende a salvaguardare prevalentemente il patrimonio dei singoli, trattandosi di reato contro il patrimonio — Ne consegue che, quando si realizzano contemporaneamente gli elementi costitutivi di entrambi i reati, è pienamente configurabile il concorso formale degli stessi, non ricorrendo il concorso apparente di norme previsto dall'art. 15 (Cass. II, n. 46992/2008, Cass. II, n. 24172/2010; Cass. II, n. 5793/2014). In tal senso si sono espresse anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui gli elementi che concorrono a descrivere la tipicità del reato di illecita concorrenza impediscono di ritenerne assorbita la condotta nella più grave fattispecie della estorsione (consumata o tentata) in base al criterio di specialità. I due reati, rientranti in una diversa collocazione sistematica, offendono beni giuridici diversi,, incidendo nel secondo caso sul patrimonio del soggetto passivo, con la previsione dell'elemento di fattispecie relativo all'ottenimento di un ingiusto profitto con altrui danno, senza tradursi in una violenta manipolazione dei meccanismi di funzionamento dell'attività economica concorrente. Ne discende che il delitto di illecita concorrenza con violenza o minaccia non può essere assorbito nel delitto di estorsione, trattandosi di norme con diversa collocazione sistematica e preordinate alla tutela di beni giuridici diversi, sicché, ove ricorrano gli elementi costitutivi di entrambi i delitti, si ha il concorso formale degli stessi Cass. S.U., n. 13178/2020. La Corte ha inoltre ritenuto che configurasse atto idoneo, diretto in modo non equivoco a commettere il reato di violenza sessuale, e non quello di estorsione, la trasmissione di una missiva contenente la minaccia alla sua destinataria di diffusione di un fotomontaggio della sua figura in pose oscene in riviste pornografiche qualora essa non avesse registrato una videocassetta che la riprendeva in atteggiamenti osceni e l'avesse, poi, depositata in luogo previamente indicato (Cass. III, n. 34128/2006). In tema di sfruttamento della prostituzione, l'ipotesi aggravata dall'uso della violenza o della minaccia differisce dalla fattispecie che integra il reato di estorsione per il fatto che nel primo caso il soggetto sfruttato, e sul quale vengono applicate la violenza o la minaccia, sceglie comunque volontariamente di esercitare il meretricio, laddove nel secondo caso si configura il reato di estorsione se la persona che si prostituisce viene costretta con la violenza o la minaccia contro la propria volontà a soggiacere allo sfruttamento e se lo sfruttatore consegue, con danno del soggetto sfruttato, un ingiusto profitto (Cass. II, n. 25682/2008); è stato altresì ritenuto dalla Corte assorbito il reato di estorsione in quello di sfruttamento della prostituzione, poiché la persona sfruttata non era stata costretta ad esercitare il meretricio (Cass. III, n. 41774/2013). I delitti d'usura e di estorsione concorrono ove la violenza o la minaccia, assenti al momento della stipula del patto usurario, siano in un momento successivo impiegate per ottenere il pagamento dei pattuiti interessi o degli altri vantaggi usurari (Cass. II, n. 5231/2009: la Corte ha precisato che sussiste per contro il solo reato di estorsione ove la violenza o la minaccia siano usate «ab initio» al fine di ottenere la dazione dei suddetti vantaggi; in senso conforme Cass. II, n. 6918/2011; Cass. V, n. 49604/2014). Per i rapporti con la concussione si veda sub art. 317. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che l'abuso costrittivo dell'incaricato di pubblico servizio, prima dell'entrata in vigore della l. n. 190/2012 sanzionato dall'art. 317, è attualmente un illecito estraneo allo statuto dei reati contro la P.A. ed è punibile, a seconda dei casi concreti, in base alle disposizioni incriminatrici dell'estorsione, della violenza privata o della violenza sessuale, fattispecie tutte che si pongono in rapporto di continuità normativa con la precedente norma di cui all'art. 317, con la conseguenza che, in relazione ai fatti pregressi, sarà compito del giudice verificare in concreto quale norma contiene la disposizione più favorevole da applicare (Cass. S.U., n. 12228/2014). Di recente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono intervenute anche riguardo al rapporto tra il delitto in esame e quello di turbata libertà degli incanti, di cui all'art. 353 (al cui commento si rinvia). Preliminarmente, le Sezioni Unite si sono occupate, come si è avuto modo di anticipare, della nozione di danno patrimoniale rilevante ai fini della configurabilità del delitto di estorsione, affermando che vi rientra anche la perdita della seria e consistente possibilità di conseguire un bene o un risultato economicamente valutabile, la cui sussistenza deve essere provata sulla base della nozione di causalità propria del diritto penale (Cass. S.U., n. 30016/2024). Alla luce della soluzione positiva al primo quesito, la Corte ha dunque proceduto ad esaminare il rapporto tra i predetti delitti, in relazione alla specifica condotta di chi, con violenza o minaccia, allontani gli offerenti da una gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private. Nelle motivazioni della sentenza sono stati quindi richiamati, sul punto, i due orientamenti contrastanti rilevati nella giurisprudenza di legittimità, il primo dei quali, minoritario (tra le altre, Cass. VI, n. 19607/2004), esclude che le due fattispecie delittuose possano concorrere, sul presupposto che il delitto di turbata libertà degli incanti finirebbe per assorbire il disvalore del fatto e quindi il delitto di estorsione: si osserva infatti che la natura plurioffensiva della fattispecie ex art. 353 c.p., che tutela sia la libertà di partecipazione alle gare pubbliche che la libera concorrenza, ricomprenderebbe il bene giuridico tutelato dal delitto di estorsione, in termini di libertà di autodeterminazione patrimoniale. Le Sezioni Unite aderiscono tuttavia al contrapposto e maggioritario orientamento , che nega cittadinanza in materia penale ai criteri cc.dd. valoriali o sostanziali, incentrando l'esame del rapporto tra fattispecie penale sui soli criteri astratti e formali di specialità tra fattispecie normative. Secondo tale indirizzo ermeneutico, la condotta estorsiva "non può ritenersi "assorbita" nel reato di turbativa d'asta, né quest'ultimo può ritenersi "consumato" nel primo, diversi essendo i "perimetri" di offensività che le due previsioni, strutturalmente e teleologicamente non sovrapponibili, mirano a delineare" (Cass. II, n. 4925/2006), con la conseguenza che le relative previsioni concorrono fra loro. L'analisi strutturale delle singole fattispecie, volta a verificare se sussista o meno un rapporto di specialità, costituisce infatti, come ribadito dalle Sezioni Unite, “l'unico criterio idoneo a dirimere i casi di concorso apparente di norme” (Cass. S.U., n. 30016/2024). Deve ritenersi dunque norma speciale quella che contiene tutti gli elementi costitutivi della norma generale e che presenta uno o più requisiti propri e caratteristici, in funzione specializzante, sicché l'ipotesi di cui alla norma speciale, qualora la stessa mancasse, ricadrebbe nell'ambito operativo della norma generale. Sulla scorta di tale criterio formale, la comparazione tra le fattispecie evocate nella questione in esame ne pone in evidenza una profonda diversità sul piano strutturale, posto che, a fronte della medesima condotta di violenza e minaccia, l'estorsione sanziona la costrizione la vittima ad un atto dispositivo immediatamente lesivo del bene-patrimonio, con ingiusto profitto e altrui danno, laddove il delitto di turbativa non richiede un rapporto di immediatezza causale tra violenza o minaccia, costrizione della vittima e atto dispositivo del patrimonio, né una reale coartazione della volontà del soggetto passivo seguita da un accrescimento patrimoniale con il prodursi di un corrispondente altrui danno. Inoltre, il delitto di turbativa d'asta può anche estrinsecarsi in collusioni o altri mezzi fraudolenti, laddove il delitto di estorsione non contempla tali ulteriori comportamenti ma si caratterizza per lo specifico fine del conseguimento di un ingiusto profitto con altrui danno patrimoniale. Le Sezioni Unite ritengono dunque che la condotta che realizza un'estorsione non può in nessun caso ritenersi assorbita in quella di turbativa, né quest'ultima può ritenersi "consumata" nell'estorsione, poiché a ciascuna delle fattispecie si ricollegano momenti di tutela differenti sia da un punto di vista strutturale che funzionale, così da porle in una relazione di "complementarietà reciproca" (Cass. S.U., n. 30016/2024). È stato pertanto pronunciato, sulla seconda questione, il seguente principio di diritto: “La condotta di chi, con violenza o minaccia, allontani l'offerente da una gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private, oltre ad integrare il reato di cui all'art. 353 c.p., può integrare altresì quello di cui all'art. 629 c.p. ove abbia causato un danno patrimoniale derivante dalla perdita di una seria e consistente possibilità di ottenere un risultato utile per effetto della partecipazione alla predetta gara” (Cass. S.U., n. 30016/2024).
Profili processualiIl reato è procedibile d'ufficio. L'Autorità giudiziaria competente: primo comma Tribunale monocratico; secondo comma Tribunale collegiale. L'arresto è obbligatorio in flagranza (art. 380 c.p.p.). Il fermo di indiziato di delitto è consentito (art. 384 c.p.p.). Le misure cautelari personali sono consentite (artt. 280, 287 c.p.p.).
BibliografiaBaccaredda Boy-Lalomia in Trattato PtS VIII; Cerqua, Estorsione e truffa aggravata dall'ingenerato timore di un pericolo immaginario, nota a T. Bolzano 26.6.1980, in Giur. merito, 1981, 111; Conti, Estorsione, in Enc. dir., XV, Milano, 1966, 995; Crespi Estorsione, Elemento differenziale dalla truffa aggravata. Rilevanza della causa del timore, in Riv. it. dir. e proc. pen. 1948; Mantovani, Estorsione, in Enc. giur., XIII, Roma, 1989; Marini, Estorsione, in Dig. d. pen., IV, Torino, 1990, 377; Salvini, Estorsione e sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione in Nss. d. I., VI 1975. |