Codice Penale art. 642 - Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona (1).

Roberto Carrelli Palombi di Montrone

Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona (1).

[I]. Chiunque, al fine di conseguire per sé o per altri l'indennizzo di una assicurazione o comunque un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione, distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua proprietà [832, 922 c.c.], falsifica o altera una polizza o la documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione è punito con la reclusione da uno a cinque anni (2).

[II]. Alla stessa pena soggiace chi al fine predetto cagiona a se stesso una lesione personale [582; 157, 158, 162 c.p.m.p.] o aggrava le conseguenze della lesione personale prodotta da un infortunio o denuncia un sinistro non accaduto ovvero distrugge, falsifica, altera o precostituisce elementi di prova o documentazione relativi al sinistro. Se il colpevole consegue l'intento la pena è aumentata [64]. Si procede a querela di parte.

[III]. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche se il fatto è commesso all'estero, in danno di un assicuratore italiano, che eserciti la sua attività nel territorio dello Stato [4 2]. Il delitto è punibile a querela della persona offesa [120, 649].

(1) Articolo così sostituito dall'art. 24 l. 12 dicembre 2002, n. 273.

(2) Comma modificato dall'art. 33, d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, conv., con modif., dalla l. 24 marzo 2012, n. 27, che ha sostituito le parole «da sei mesi a quattro anni» con le parole «da uno a cinque anni».

competenza: Trib. monocratico

arresto: facoltativo

fermo: consentito

custodia cautelare in carcere: consentita

altre misure cautelari personali: consentite

procedibilità: d'ufficio (primo comma); a querela di parte (secondo e terzo comma)

Inquadramento

Il testo attualmente vigente dell'art. 642 è stato introdotto con l'art. 24 l. 12 dicembre 2002 n. 273, con un ampliamento della sfera di operatività della norma rispetto alla precedente formulazione. Segnatamente, accanto alle ipotesi già previste di fraudolenta danneggiamento di beni assicurati e di fraudolenta mutilazione della propria persona sono state introdotte altre condotte vietate ed è stato riformulato il dolo specifico.

Secondo la dottrina l'interesse protetto dall'art. 642, nella sua precedente formulazione, era duplice: da un lato la tutela del patrimonio degli enti assicuratori e da un altro lato l'interesse degli assicurati a non subire aumenti dei premi assicurativi in conseguenza della diffusione di infortuni dolosi (Manzini, Trattato, 817). Si è parlato anche di norma volta a tutelare il principio, previsto dall'art. 1375 c.c., della buona fede nell'esecuzione del contratto (D'Ambrosio). La natura plurioffensiva del reato permane anche nella formulazione vigente della norma incriminatrice (Natalini).

Soggetti

Soggetto attivo

Nonostante che nella fattispecie incriminatrice si faccia riferimento a chiunque, il soggetto attivo del reato previsto dall'art. 642, nelle due ipotesi di fraudolento danneggiamento di beni assicurati e di mutilazione fraudolenta della propria persona, può essere soltanto colui che ha assicurato un bene proprio o la propria persona, trattandosi, quindi, di un reato proprio (Manzini, Trattato, 816). Si ritiene, quindi, che l'art. 642 non sia applicabile in caso di assicurazione sulla responsabilità civile, mancando in tale ipotesi nel soggetto attivo la qualità di assicurato o di proprietario di un bene assicurato (Marini 1999). Invece il reato può essere commesso da chiunque nelle ipotesi di falsificazione o alterazione della polizza o della documentazione richiesta per la stipulazione dell'assicurazione prevista nel comma 1 o nelle ipotesi di denuncia di sinistro non accaduto o di distruzione, falsificazione, alterazione o precostituzione di elementi di prova o documentazione previste nel comma 2 dell'art. 642. Trattasi delle nuove ipotesi di reato che possono poste in essere indipendentemente dalla titolarità o dall'esistenza di un rapporto assicurativo sottostante.

Soggetto passivo

Il soggetto passivo del reato va identificata nell'ente che esercita l'attività di assicurazione e che opera sul territorio nazionale. L'art. 642 comma 3 c.p. prevede la punibilità, a querela di parte, del fatto commesso all'estero in danno di un assicuratore italiano, che eserciti la propria attività nel territorio dello Stato.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha, costantemente, escluso la natura plurioffensiva del delitto di cui all’art. 642 c.p., affermando che lo stesso è volto esclusivamente a tutelare il patrimonio delle imprese assicuratrici da quei comportamenti contrari alla buona fede contrattuale (Cass. II, 20988/2021); ed, in applicazione di tali principio si è ritenuto che gli unici soggetti titolari del diritto di proporre una valida querela sono la compagnia assicuratrice che gestisce il sinistro e quella debitrice, in quanto entrambe, in quanto parti direttamente coinvolte, seppur con ruoli diversi, nella richiesta di risarcimento del danno, hanno interesse alla corretta gestione del sinistro e a non vedere depauperato il proprio patrimonio da false denunce (Cass. II, n. 24075/2017).

Elemento materiale

Presupposto essenziale del reato, nelle diverse fattispecie previste nell'art. 642, è costituito dall'esistenza di una valida assicurazione, di fonte contrattuale o legale, non richiedendosi più che si tratti di un'assicurazione contro gli infortuni (Natalini).

In tale direzione la Cassazione ha affermato che non risponde del reato di cui all'art. 642  il soggetto che utilizzi il certificato assicurativo di una vettura ed il relativo contrassegno, entrambi contraffatti, qualora non sussista un valido contratto assicurativo tra il soggetto agente e la Compagnia; ciò in quanto anche le ulteriori fattispecie relative alle condotte di falso aventi ad oggetto la polizza assicurativa, la documentazione destinata alla sua stipulazione, la falsa denunzia di infortunio o la falsificazione degli elementi destinati a provare un sinistro — aggiunte dalla l. n. 273/2002 — presuppongono che tra le parti sussista, o sia sussistito, un rapporto contrattuale (Cass. II, n. 41261/2006).

Nell'art. 642 sono previste modalità di realizzazione del reato: in primo luogo quella prevista dall'art. 642 comma 1 che consiste nella distruzione della cosa propria. La norma punisce la distruzione, la dispersione, il deterioramento e l'occultamento di cose proprie, commesso con la finalità di conseguire l'indennizzo di un'assicurazione o un altro vantaggio derivante da un contratto di assicurazione. La condotta, che può assumere qualsiasi forma, deve essere diretta verso una cosa di proprietà dell'agente, cosa che deve costituire l'oggetto di un valido contratto di assicurazione. Al riguardo la Cassazione, tempo addietro con riguardo, quindi alla formulazione previgente della norma, ha avuto modo di affermare che la distruzione, la dispersione, il deterioramento e l'occultamento di cose proprie, al fine di conseguire il prezzo di una assicurazione contro gli infortuni, costituenti l'elemento materiale del reato di cui all'art. 642, possono essere cagionati con qualsiasi mezzo. Ma se l'uso di un determinato mezzo costituisce di per se stesso reato, quest' ultimo concorre materialmente con quello di fraudolenta distruzione della cosa propria, a norma del comma 1 dell'art 81, nessun reato essendo previsto come elemento costitutivo o circostanza aggravante del delitto contemplato nell'art. 642 e viceversa. Ne consegue che se il mezzo adoperato è l'incendio della cosa propria e ne e derivato pericolo per la pubblica incolumità, il delitto d'incendio, aggravato ai sensi dell'art 61 n. 2, concorre materialmente con quello dell'art. 642, in quanto, sebbene il fatto sia unico, si sono violate due diverse disposizioni di legge, senza che ricorra l'ipotesi del reato complesso di cui all'art 84. (Cass. I, n. 1971/1972).

Con specifico riferimento alla condotta di occultamento, si è precisato che la stessa può consistere anche in un comportamento meramente omissivo, come nel caso della mancata comunicazione alla società assicuratrice del ritrovamento dell'autovettura rubata onde conseguire il relativo indennizzo, già in precedenza disposto (Cass. II, n. 24340/2010).

La Cassazione ha precisato che l'oggetto materiale del delitto di cui al primo comma dell'art. 642 c.p. può consistere unicamente in cosa di proprietà dell'agente, sicché il reato non sussiste quando la condotta riguardi un bene posseduto dallo stesso agente in forza di un titolo non attributivo della titolarità dello stesso (Cass. II, n. 51088/2019).

La l. n. 273/2002 ha poi introdotto nell'art. 642 comma 1, quale ulteriore modalità di realizzazione del reato, la falsificazione o alterazione di una polizza o della documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto assicurativo. Al riguardo la Cassazione ha costantemente affermato che In tema di reato di frode in assicurazione, l'integrale falsificazione della polizza e del contrassegno assicurativo, siccome impedisce l'instaurazione del rapporto tra l'autore della condotta tipica e la compagnia di assicurazione, rende l'azione inidonea a ledere il bene protetto dalla norma incriminatrice, potendosi però configurare, in ordine a tale condotta, il delitto di falsità in scrittura privata (Cass. II, n. 12210/2007). Il principio è stato poi precisandosi che qualora il fatto sia commesso dall'agente assicurativo, potrà configurarsi, oltre al delitto di falsità in scrittura privata, quello di truffa ai danni del cliente e della compagnia assicuratrice (Cass. II, n. 22906/2012). Si è ancora chiarito che l’art. 642 c.p. punisce chiunque falsifica o altera una polizza o la documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione e che, vista la mancanza di qualsiasi specificazione nella norma, potrà trattarsi indifferentemente sia di falsificazione materiale che di falsificazione ideologica; ciò in quanto il legislatore, ove ha ritenuto di distinguere le due ipotesi di falsità, lo ha fatto espressamente come previsto per i reati di falso di cui agli artt. 476 e seguenti c.p. (Cass. II, n. 9553/2021).

Nella seconda ipotesi, prevista dall'art. 642 comma 2, è punita la condotta dell'assicurato che, con la medesima finalità prevista nel comma 1, cagiona a se stesso una lesione personale o aggrava le conseguenze di una lesione personale prodotta da un infortunio o denuncia un sinistro non accaduto ovvero distrugge, falsifica altera o precostituisce elementi di prova o documentazione relativa al sinistro. Deve trattarsi di una lesione effettiva e non simulata, perché, in caso contrario, sarebbe configurabile il delitto di truffa (Antolisei, PS, 302). Si è discusso in dottrina sull'interpretazione del termine di lesione, in quanto, da un lato, si intende per tale un'alterazione fisica dell'organismo di origine traumatica (Marini 1983, 221); da un altro lato si tende a ricomprendere in tale ambito anche il concetto di malattia, definendosi la lesione come una qualsiasi alterazione fisica o psichica dell'individuo, che può estrinsecarsi sia in una modificazione anatomica, sia in una compromissione funzionale (Mantovani, 174).

Si è, ancora, precisato che ai fini della configurabilità del reato di frode in assicurazione, la nozione di «sinistro», prevista dal comma 2 dell'art. 642 si riferisce, non solo all'ipotesi dell'incidente stradale, ma a qualsiasi evento pregiudizievole subito dal fruitore del contratto assicurativo, che fa sorgere in capo a questi il diritto di rivalsa o al risarcimento (Cass. II, n. 21816/2014). Nel caso concreto l'imputato, regolarmente assicurato, aveva denunciato di aver subito la rapina di un'autovettura, in realtà mai accaduta.

Elemento psicologico

Trattasi di un delitto che, in entrambe le fattispecie, richiede, per la sua integrazione sul piano psicologico, il dolo specifico; difatti, accanto alla coscienza e volontà della condotta ed alla rappresentazione de presupposti del reato, è richiesto che il soggetto attivo agisca con l'intento di conseguire per sé o per altri l'indennizzo di un'assicurazione o comunque un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione (Manzini, Trattato, 829). Rispetto alla formulazione previgente, si è ampliato il raggio d'azione della norma, prevedendosi la punibilità di punire tutte quelle condotte frodatorie in danno dell'assicurazione che non si estrinsecano in una richiesta di un indennizzo.

La giurisprudenza (e anche parte della dottrina: Micheli) ritiene necessario, per l'integrazione del reato da un punto di vista soggettivo, anche il requisito del profitto ingiusto, affermandosi che il fine di conseguire il prezzo dell'assicurazione costituisce un contenuto specifico del fine dell'ingiusto profitto (Cass. I, n. 5785/1987) e l'affermazione deve ritenersi tuttora valida.

Circostanze

Nell'art. 642 comma 2 ultima parte è prevista una circostanza aggravante speciale rappresentata nell'ipotesi in cui il colpevole consegua l'evento. Nella precedente formulazione della norma tale circostanza era prevista nel comma 3 ed era quindi chiaramente riferita ad entrambe le fattispecie previste nei primi due commi dell'art. 642; oggi la collocazione della stessa sembrerebbe farla riferire esclusivamente alle fattispecie previste dall'art. 642 comma 2. Ma il problema si pone anche per la procedibilità a querela pure introdotta dalla l. n. 273/2002 ed inserita nell'ultimo periodo del secondo comma dell'art. 642.

Al riguardo la Cassazione ha affermato che, in tema di fraudolento danneggiamento di beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona, la modifica apportata al secondo comma dell'art. 642 dall'art. 24 l. 12 dicembre 2002, n. 273, secondo cui si procede a querela di parte, si riferisce ad entrambe le forme (semplice o aggravata) in cui il reato può consumarsi, rispettivamente previste dai commi 1 e 2 della su citata disposizione del codice penale (Cass. VI, n. 23256/2012).

Consumazione

La Cassazione, nella vigenza della formulazione precedente dell'art. 642, ma l'affermazione deve ritenersi tuttora attuale, ha affermato che l'istituto della desistenza volontaria dall'azione e previsto dalla legge solo per i delitti tentati; esso, pertanto, non può trovare applicazione nel caso del reato di cui al comma 1 dell'art 642, il quale, trattandosi di delitto di pericolo e consumandosi con il semplice fatto di distruggere, disperdere, deteriorare o occultare le proprie cose, al fine di conseguire per se e per altri il prezzo di un'assicurazione contro gli infortuni prescinde dal danno effettivo e cioè dall'effettiva riscossione dell'indennizzo assicurativo, essendo tale danno espressamente considerato dalla legge (comma 3 del citato art 642) come una circostanza aggravante (Cass. II, n. 8088/1973); nella specie l'assicurato non aveva effettivamente conseguito l'intento di riscuotere l'indennizzo assicurativo e aveva presentato alla compagnia assicuratrice, dopo qualche giorno dalla denunzia dello infortunio, una dichiarazione di rinunzia alla pretesa avanzata. Ed anche successivamente, ma sempre con riguardo alla norma previgente, si è detto che il momento consumativo del reato di cui all'art. 642 va individuato, anche nell'ipotesi aggravata prevista dal comma 3 di raggiungimento del fine, nel momento in cui si realizza la fraudolenta distruzione della cosa assicurata (Cass. I, n. 8064/1998). 

 Quindi si è affermato che il reato in esame è a consumazione anticipata e, pertanto, non richiede il conseguinmento effettivo di un vantaggio, ma soltanto che la condotta fraudolenta sia diretta ad ottenerlo ed idonea a raggiungere lo scopo (Cass. II, n. 8105/2016). Nella stessa linea si è ritenuto che il reato di frode assicurativa compiuto mediante la falsa denuncia di un sinistro o la simulazione di conseguenze più gravi rispetto all'effettiva entità delle lesioni subite si consuma con la ricezione della richiesta di risarcimento del danno da parte della compagnia assicuratrice (Cass. II, n. 43534/2021).

Sulla base di tale impostazione deve ritenersi non configurabile il tentativo, in forza  della considerazione che l'art. 642 nelle sue diverse ipotesi configura un reato di pericolo.

In tali fattispecie, secondo la dottrina tradizionale, un'incriminazione del tentativo farebbe retrocedere la punibilità alla mera intenzione (Manzini, Trattato, IX, 836).

La competenza territoriale in relazione al reato di cui all'art. 642 si determina nel luogo in cui la richiesta di risarcimento giunge a conoscenza dell'effettivo titolare del diritto patrimoniale compromesso e, quindi, presso la sede legale della compagnia assicuratrice, soggetto giuridico legittimato a disporre di tale diritto, essendo, invece, irrilevante la ricezione dell'atto medesimo da parte dell'agenzia locale, mera intermediaria tra l'assicurato e la società assicuratrice (Cass. II, n. 48925/2016).

Rapporti con altri reati

La Cassazione ha costantemente ritenuto che l'art. 642 — che punisce la fraudolenta distruzione della cosa propria —costituisca un'ipotesi criminosa speciale rispetto al reato di truffa di cui all'art. 640: nel primo, infatti, sono presenti tutti gli elementi della condotta caratterizzanti il secondo e, in più, come elemento specializzante, il fine di tutela del patrimonio dell'assicuratore (Cass. VI, n. 2506/2003).

Si è ritenuto che sussiste concorso formale di reati, e non assorbimento, fra il reato di cui all'art. 642 e quello di cui all'art. 423 comma 2, aggravato ai sensi dell'art 61, n. 2, allorchè la fraudolenta distruzione della cosa propria sia avvenuta tramite incendio da cui sia derivato un pericolo per la pubblica incolumità, trattandosi di fattispecie di reato che tutelano diversi beni giuridici e non ricorrendo l'ipotesi del reato complesso di cui all'art. 84 (Cass. I, n. 39767/2018).  

La Cassazione ha ritenuto  configurabile il concorso materiale e non l'assorbimento tra il delitto di falso in atto pubblico e quello di frode assicurativa, in quanto la falsificazione di un documento richiesto per la stipulazione di un contratto di assicurazione non rappresenta un elemento costitutivo o una circostanza aggravante del delitto di cui all'art. 642 c.p., ma solo una particolare modalità di realizzazione del fatto tipico (Cass. V, n. 1147/2023).

 

Casistica

Possibilità di concorso fra le diverse fattispecie previste dall'art. 642

L'art. 642, strutturato come una norma penale mista del tutto peculiare, prevede nei suoi commi 1 e 2 cinque diverse fattispecie di reato — in particolare, il danneggiamento dei beni assicurati e la falsificazione o alterazione della polizza, nel comma primo; la mutilazione fraudolenta della propria persona, la denuncia di un sinistro non avvenuto e la falsificazione o alterazione della documentazione relativi al sinistro, nel comma 2 — che, ove ricorrano gli estremi fattuali, possono concorrere fra loro (Cass. II, n. 1856/2013). Nel caso concreto la Cassazione ha ritenuto configurabile il concorso di reati nel caso di fraudolenta distruzione della cosa propria e di fraudolenta esagerazione del danno.

Falsa formazione di atti relativi ad incidenti stradali

Integra il reato di cui all'art. 642, e non quello di truffa aggravata, la richiesta di risarcimento del danno avanzata mediante presentazione di false denunce di sinistro stradale e falsa documentazione medica, ad una società assicuratrice in liquidazione ed evasa dal Fondo di garanzia per le vittime della strada (Cass. II, n. 25128/2016; Cass. II, n. 25129/2016).

Denuncia di sinistro non accaduto. Legittimazione a proporre la querela

In tema delitto di denuncia di sinistro non accaduto punito dall'art. 642, comma 2, il diritto di querela spetta sia alla Compagnia assicuratrice che gestisce il sinistro, sia a quella debitrice, perché entrambe, in quanto parti direttamente coinvolte, seppur con ruoli diversi, nella richiesta di risarcimento del danno, hanno interesse alla corretta gestione del sinistro e a non vedere depauperato il proprio patrimonio da false denunce Cass. II, n. 24075/2017).

Profili processuali

Il reato è punibile a querela della persona offesa.

È punito, nelle diverse ipotesi previste, con la sanzione della reclusione da sei mesi a quattro anni. La pena è aumentata se il colpevole consegue l'intento.

Bibliografia

Alesci, La Cassazione si pronuncia sull'esatta portata della fattispecie di “denuncia di sinistro non accaduto” di cui all'art. 642 c.p., in Cass. pen. 2015, 614; Bellacosa, Assicurazione, XIII. Disposizioni penali in tema di assicurazioni), in Enc. giur. Treccani, III, Roma, 1991, 1; Bonato, Frode nelle assicurazioni (art. 642 comma 2 c.p.): la Suprema Corte a proposito dell’elemento psicologico del reato e del soggetto attivo, in Giust. pen. 2016, II, 385; D'Ambrosio, Fraudolenta distruzione della cosa propria e mutilazione della propria persona, in Dig. d. pen. V, Torino, 1991, 310; Marini, Delitti contro il patrimonio, Torino, 1999; Marini, Infortuni (Frodi nell'assicurazioni contro gli), in Nss. D.I. Appendice, IV, Torino, 1983, 217; Micheli, Un'ipotesi di truffa tentata per frode all'assicurazione: le lacune del legislatore e gli equivoci della Corte, in Cass. pen. 1993, 1441; Natalini, La nuova veste di un reato vecchio: truffa ai danni delle assicurazioni. Analisi degli elementi costitutivi della nuova fattispecie, in Dir. e giust. 2003, n. 26, 83.

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