Codice Penale art. 654 - Grida e manifestazioni sediziose 1 .

Roberto Carrelli Palombi di Montrone

Grida e manifestazioni sediziose 1.

[I]. Chiunque, in una riunione che non sia da considerare privata a norma del numero 3 dell'articolo 266 ovvero in un luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, compie manifestazioni o emette grida sediziose è punito, se il fatto non costituisce reato [2662, 284, 303, 414, 415], con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400 a euro 2.400 234.

 

[1] Cfr. Corte cost. 27 febbraio 1973, n. 15, che ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, con riferimento agli artt. 17, 21 e 252 Cost., le questioni di legittimità degli artt. 654 e 655. In proposito, la motivazione precisa, fra l'altro, che «l'oggettiva sediziosità di una condotta va di volta in volta accertata, in relazione a circostanze di tempo, di modo e di luogo, tenendo soprattutto conto del suo specifico contenuto. Il termine sedizione, che il legislatore non ha inteso definire, ha pur sempre un suo tradizionale e generale significato. Atteggiamento sedizioso penalmente rilevante è soltanto quello che implica ribellione, ostilità, eccitazione al sovvertimento delle pubbliche istituzioni e che risulti in concreto idoneo a produrre un evento pericoloso per l'ordine pubblico».

[2] Le parole « è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila» sono state sostituite alle parole « è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a un anno» dall'art. 45 d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507. Per l'individuazione dell'autorità competente all'applicazione di detta sanzione v. art. 19-bis disp. att. 

[3] Cfr. pure artt. 20-24 t.u.l.p.s.

[4]  Comma, da ultimo, modificato dall'art. 9, comma 2, d.l. 24 febbraio 2026, n. 23, conv., con modif., in l. 24 aprile 2026, n. 54 che ha sostituito le parole «da euro 400 a euro 2.400» alle parole «da lire duecentomila a un milione duecentomila». 

Inquadramento

La contravvenzione di grida e manifestazioni sediziose, già prevista dall'art. 654 c.p., è stata depenalizzata per effetto dell'art. 45 d.lgs. n. 507/1999. Attualmente la condotta di chiunque, in una riunione che non sia da considerare privata a norma del n. 3 dell'art. 266, ovvero in un luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, compie manifestazioni o emette grida sediziose, sempreché il fatto non costituisca reato, è punita con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria. 

La sanzione attualmente prevista, in seguito all’art. 9, comma 2, d.l. 24 febbraio 2026, n. 23 convertito nella l. 24 aprile 2026, n. 54, va da euro 400 ad euro 2.400.

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