Codice Penale art. 681 - Apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento.

Roberto Carrelli Palombi di Montrone

Apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento.

[I]. Chiunque apre o tiene aperti luoghi di pubblico spettacolo, trattenimento o ritrovo, senza avere osservato le prescrizioni dell'Autorità a tutela della incolumità pubblica, è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda non inferiore a 103 euro [666].

Inquadramento

La contravvenzione prevista dall'art. 681 c.p. persegue lo scopo di tutelare la pubblica incolumità e di prevenire eventuali danni o lesioni che possono derivare a persone che frequentano luoghi di pubblico spettacolo, trattenimento o ritrovo.

Soggetti

Soggetto attivo

La Corte di Cassazione ha precisato che con il termine chiunque, contenuto nella norma incriminatrice, si è inteso fare riferimento, come soggetto attivo del reato, a coloro i quali, a qualsiasi titolo ed in qualunque veste, aprono o tengono aperti luoghi di pubblico spettacolo, trattenimento o ritrovo senza avere osservato le prescrizioni dell'autorità a tutela della pubblica incolumità, restandovi esclusi, invece, i soggetti che hanno svolto compiti di natura prettamente amministrativa e non tecnica, come ad esempio il direttore amministrativo. Quindi soggetto attivo del reato potrà essere non solo il titolare di diritto del locale, per esserne il proprietario in forza di un titolo giuridico valido, ma anche chiunque gestisca, di fatto, il locale stesso (Cass. VI, n. 7659/1973). Si è però precisato che l'affidamento temporaneo della gestione dei locali adibiti a discoteca dal titolare della licenza ad altro soggetto da lui incaricato non esonera il primo dall'assicurare comunque la puntuale osservanza delle prescrizioni dettate a tutela della pubblica incolumità per l'apertura e l'esercizio di luoghi di pubblico spettacolo; si è ritenuto, quindi, che, in caso d'inosservanza delle prescrizioni dettate dall'autorità, il titolare della licenza sarà chiamato a rispondere penalmente per il colpevole affidamento della gestione dei locali a persona inesperta, negligente, imprudente, ovvero non resa edotta degli specifici obblighi incombenti in riferimento alle medesime prescrizioni (Cass. I, n. 4835/1999).

La dottrina ha poi chiarito che non può essere soggetto attivo del reato colui che abbia agito o sia altrimenti intervenuto nello spettacolo, trattenimento o ritrovo (Manzini, Trattato, X).

Elemento materiale

Il reato è configurabile ogniqualvolta l'agente organizzi un pubblico spettacolo in assenza di licenza e delle prescrizioni ad essa inerenti ovvero senza avere rispettato le prescrizioni imposte dall'autorità a tutela della pubblica incolumità, ai sensi dell'art. 80 r.d. n. 773/1931 (t.u.l.p.s.) (Cass. I, n. 31571/2006).

La Corte di Cassazione ha affermato che la norma incriminatrice prevista dall'art. 681 c.p. si applica anche nei confronti di chi, occasionalmente e se pure per una sola volta, abbia aperto un luogo di pubblico spettacolo (Cass. I, n. 33779/2013).

Si è ancora affermato che integra il reato di apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento l'esercizio di un'attività d'intrattenimento in un locale formalmente concepito come club privato e, come tale, accessibile solo alla ristretta cerchia degli aderenti ad esso, ma sostanzialmente aperto senza discriminazioni a chiunque, mediante il pagamento della quota di adesione, allorché manchino le autorizzazioni amministrative prescritte per l'esercizio di quell'attività in luoghi aperti al pubblico (Cass. I, n. 20268/2010); nel caso di specie la Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo il sequestro preventivo di un locale di ampie dimensioni il cui gestore organizzava sistematicamente e continuativamente serate da ballo.

Rapporti con altri reati

La Cassazione ha chiarito che la contravvenzione di cui all'art. 681  non resta assorbita in quella di cui all'art. 666, qualora ricorrano anche gli elementi oggettivi di tale reato, in quanto diverso è l'oggetto specifico dei due reati: nell'art. 666 l'interesse concernente la polizia di sicurezza che attiene all'ordine pubblico ed alla pubblica tranquillità; invece nell'art. 681, sia pure nell'ambito della polizia di sicurezza, si mira a tutelare la pubblica incolumità (Cass. I, n. 184198/1990). Ed in tale direzione si è affermato che le due contravvenzioni di cui agli artt. 666 e 681 c.p. possono concorrere, in quanto quella prevista dall'art. 666 riguarda la licenza prescritta dall'art. 60 r.d. n. 773/1931 (t.u.l.p.s.) per l'apertura del locale di trattenimento ai fini del controllo sull'ordine pubblico e la sicurezza in genere, mentre quella prevista dall'art. 681 attiene alle specifiche prescrizioni da impartirsi, ai sensi e con la diversa procedura indicata dall'art. 80 dello stesso testo unico, a tutela della pubblica incolumità (Cass. I, n. 4663/1996).

Circa i rapporti fra la contravvenzione in esame ed il delitto di cui all'art. 437, la Cassazione ha precisato che quest'ultima fattispecie (rimozione ed omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro) non è configurabile in caso di omissione, da parte del responsabile di un pubblico esercizio, di cautele destinate a non salvaguardare l'incolumità dei lavoratori dipendenti o di altri soggetti che, per ragioni di lavoro, frequentino i locali di detto esercizio, ma piuttosto a garantire essenzialmente la sicurezza degli avventori; si è ritenuto, invece, che, ricorrendo le altre condizioni, in una tale fattispecie concreta nella quale l'addebito consisteva nel mancato apprestamento di adeguate uscite di sicurezza, potesse configurarsi la contravvenzione prevista dall'art. 681 (Cass. I, n. 2495/1998).

Casistica

Mancanza della certificazione di agibilità

Configura il reato previsto dall'art. 681 c.p. la condotta di chi tiene aperto, anche in modo occasionale, un locale per lo svolgimento di trattenimenti danzanti in mancanza del prescritto certificato di agibilità, non valendo ad escludere la sussistenza del reato il conseguimento di diversi atti amministrativi, come l'autorizzazione alla somministrazione di bevande, la licenza temporanea per il pubblico spettacolo ed il certificato di idoneità statica dell'immobile (Cass. fer., n. 38028/2014).

Festa privata

Non può ritenersi realizzato il reato contravvenzionale di cui all'art. 681 c.p. nel caso di concessione in locazione di un locale ad un soggetto privato affinché questi vi tenga una riunione privata, limitata a familiari ed amici, per festeggiare una ricorrenza (Cass. I, n. 8851/1993).

Profili processuali

Il reato di apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento è procedibile d'ufficio.

 

Bibliografia

Vigna-Bellagamba, Le contravvenzioni al codice penale, Milano 1974.

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