Codice Penale art. 698 - Omessa consegna di armi.Omessa consegna di armi. [I]. Chiunque trasgredisce all'ordine, legalmente dato dall'Autorità, di consegnare nei termini prescritti le armi [704] o le munizioni da lui detenute, è punito con l'arresto da tre a nove mesi o con l'ammenda non inferiore a 123 euro [700, 701] (1). (1) Le pene previste dal testo originario del codice erano l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda non inferiore a lire mille. A parte i successivi aggiornamenti di tale pena pecuniaria, tanto la pena detentiva quanto la pena pecuniaria erano state in un primo momento raddoppiate dall'art. 7 l. 2 ottobre 1967, n. 895, e poi triplicate dall'art. 14 l. 14 ottobre 1974, n. 497. L'ammenda risulta ora ulteriormente raddoppiata ad opera dell'art. 113 4 l. 24 novembre 1981, n. 689. Per un'ulteriore ipotesi di aumento delle pene, qualora il fatto sia commesso da persona sottoposta a misura di prevenzione, v. art. 71, d.lg. 6 settembre 2011, n. 159, che ha sostituito l'art. 7 1 l. 31 maggio 1965, n. 575. InquadramentoCome per tutte le altre norme penali in materia di armi l'interesse protetto va individuato nell'ordine pubblico inteso come interesse alla prevenzione dei reati in genere ed in particolare di quelli contro la vita e l'incolumità individuale (Antolisei, I, 118). Specificamente con riguardo alla contravvenzione prevista dall'art. 698 c.p., la fattispecie trova la sua fonte nella previsione contenuta nell'art. 40 r.d. n. 773/1931, in base alla quale il prefetto può disporre in qualsiasi momento che le armi, le munizioni e gli esplosivi detenuti dai privati siano consegnati per essere custoditi in determinati depositi a cura dell'autorità di p.s. o dell'autorità militare (Vigna-Bellagamba, 160; Carcano-Vardaro, 94). Soggetto attivoSoggetto attivo del reato può essere soltanto colui che detenga le armi legittimamente, sia colui che abbia effettuato la prescritta denuncia dell'arma, sia colui che, non essendo tenuto per legge a tale obbligo, risulti comunque legittimo detentore di un'arma. Difatti l'omissione di consegna da parte dell'illecito detentore integra il delitto di cui all'art. 2 l. 2 ottobre 1967 n. 895 in tema di armi da guerra e di armi comuni da sparo. Elemento materialeCome si è visto per l'articolo precedente, in seguito in seguito all'entrata in vigore della normativa speciale in materia di armi da guerra e di armi comuni da sparo, l'ambito di applicazione dell'art. 698 è, come per l'art. 697, limitato alle armi proprie non da sparo, dette armi bianche, ed alle munizioni per armi comuni da sparo nonché alle ipotesi in cui l'omessa consegna si configuri come reato colposo. Oggetto materiale del reato sono le suddette armi legittimamente detenute fino al momento dell'emanazione dell'ordine. La condotta integrativa del reato consiste nell'omessa consegna, nel termine prescritto, delle armi proprie non da sparo e delle munizioni per armi comuni da sparo ed assume la forma del reato omissivo proprio. La giurisprudenza ha chiarito che, ai fini della configurabilità della contravvenzione in esame, la mancata indicazione di un preciso termine per adempiere è irrilevante, non facendo venir meno la legalità del provvedimento impositivo dell'obbligo, ove la determinazione di siffatto termine risulti assorbita dal connotato di «immediatezza» nell'esecuzione, che l'ordine può talora rivestire in considerazione delle concrete circostanze di fatto che ne hanno giustificato l'adozione (Cass. I, n. 1418/1998). Elemento soggettivoPer l'integrazione del reato, dal punto di vista dell'elemento psicologico, non è necessario il dolo, ma è sufficiente la colpa. La dottrina ha, però, a questo riguardo, precisato che è necessario che il soggetto agente sia a conoscenza dell'ordine di consegna, pur dovendosi rilevare che siffatta conoscenza può considerarsi presunta se la comunicazione è avvenuta nelle forme previste dall'art. 60 r.d. 6 maggio 1940 n. 635, cioè mediante pubblicazione del manifesto contenente l'ordine (Carcano-Vardaro, 95; Manzini, X, 755). ConsumazioneParte della dottrina ha ritenuto che l'art. 698 configura un'ipotesi di reato istantaneo, in quanto esso consiste nell'adempimento di un dovere, non essendo assegnata alcuna efficacia giuridica all'adempimento tardivo, evidenziandosi che al momento della scadenza del termine per la consegna si concreta uno status antigiuridico che il soggetto non può fare cessare (Manzini, X, 754). Altra parte della dottrina ha, invece, ritenuto che la contravvenzione in esame rappresenti una forma di reato permanente, in quanto l'antigiuridicità perdura per tutto il termine in cui le armi sono possedute oltre il termine fissato per la consegna e fino a quando l'ordine impartito conservi validità ed efficacia; si è affermato, quindi, che colui che consegna le armi fa cessare la permanenza del reato, ma non pone in essere alcun atto che vale ad eliminare o attenuare le conseguenze del reato stesso, onde non è applicabile l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 (Vigna-Bellagamba, 160). Casistica
Mancata restituzione di munizioni da parte di un soggetto appartenente alle forze di polizia La Cassazione ha ritenuto ricorrere il reato di cui all'art. 697 c.p. e non quello di cui all'art. 698 c.p. nella condotta di un soggetto appartenente alla forze di polizia, il quale, essendo già nel legittimo possesso di munizioni di pertinenza dell'arma in dotazione, ometta, in difformità da quanto stabilito da apposita circolare ministeriale, di provvedere alla loro restituzione all'autorità a seguito della sostituzione del tipo di armamento costituito da dette munizioni con altro diverso, atteso che, in siffatta ipotesi, la mancata restituzione viene in rilievo non come inosservanza della circolare, ma come inosservanza del provvedimento che, modificando le dotazioni delle forze di polizia, rende illecita la detenzione di munizioni diverse da quelle previste dalla nuova disciplina (Cass. I, n. 47483/2003). Profili processualiIl reato è procedibile d'ufficio.
BibliografiaAntolisei, Manuale di diritto penale parte speciale I, Milano, 1999; Carcano-Vardaro, La disciplina delle armi, delle munizioni, degli esplosivi, Milano, 1993; Manzini, Trattato di diritto penale italiano, Torino, 1981; Vigna-Bellagamba, Armi, munizioni, esplosivi. Disciplina penale e amministrativa, Milano, 1991. |