Codice Penale art. 705 - Commercio non autorizzato di cose preziose.Commercio non autorizzato di cose preziose. [I]. Chiunque, senza la licenza dell'Autorità o senza osservare le prescrizioni della legge, fabbrica o pone in commercio cose preziose, o compie su esse operazioni di mediazione [1754 c.c.] o esercita altre simili industrie, arti o attività, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 258 euro a 1.549 euro [713] (1). [II]. Si applicano le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 686 (2). (1) L'attuale sanzione amministrativa è stata sostituita alle pene dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda da 51 euro a 1.032 euro dall'art. 56 1a d.lg. 30 dicembre 1999, n. 507. Per l'individuazione dell'autorità competente all'applicazione di detta sanzione v. art. 19-bis disp. att. V. anche gli artt. 127 e 128 t.u.l.p.s. (2) Comma aggiunto dall'art. 561b d.lg. n. 507, cit. InquadramentoPer il commento v. sub art. 707. |