Codice Penale art. 708 - Possesso ingiustificato di valori (1).

Roberto Carrelli Palombi di Montrone

Possesso ingiustificato di valori (1).

[I]. Chiunque, trovandosi nelle condizioni personali indicate nell'articolo precedente, è colto in possesso di denaro o di oggetti di valore, o di altre cose non confacenti al suo stato, e dei quali non giustifichi la provenienza, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno.

(1) La Corte cost., con sentenza 2 novembre 1996, n. 370ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo. In precedenza, la Corte cost., con sentenza 19 luglio 1968, n. 110, ne aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale «limitatamente alla parte in cui fa richiamo alle condizioni personali di condannato per mendicità, di ammonito, di sottoposto a misura di sicurezza personale o a cauzione di buona condotta».

Inquadramento

La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 708 c.p. (Corte cost. n. 370/1996). In precedente la Corte costituzionale aveva già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 708 limitatamente alla parte in cui si faceva riferimento alle condizioni personali di condannato per mendicità, di ammonito, di sottoposto a misure di sicurezza personale o a cauzione di buona condotta (Corte cost. n. 110/1968).

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