Codice Penale art. 722 - Pena accessoria e misura di sicurezza (1).

Roberto Carrelli Palombi di Montrone

Pena accessoria e misura di sicurezza (1).

[I]. La condanna per alcuna delle contravvenzioni prevedute dagli articoli precedenti importa la pubblicazione della sentenza [36]. È sempre ordinata la confisca [240 2] del denaro esposto nel giuoco e degli arnesi od oggetti ad esso destinati.

(1) V. sub art. 718.

Inquadramento

L'art. 722 prevede l'applicazione della pena accessoria della pubblicazione della sentenza in caso di condanna per il reato di cui all'art. 718 o quello di cui all'art. 720. Essa può essere disposto per una volta, su uno o più giornali, per estratto o per intero e deve essere disposta d'ufficio a spese del condannato; trattasi di sanzione individuale senza vincolo di solidarietà fra i condannati (Vigna-Bellagamba, 165).

Confisca

Per l'applicazione della misura di sicurezza patrimoniale della confisca prevista dall'art. 722 è sufficiente che, attraverso qualsiasi mezzo di prova, venga accertato che il denaro era impiegato per l'esercizio del gioco d'azzardo o ne costituisca il provento (Cass. III, n. 1775/1986). Al riguardo la Cassazione ha precisato che in materia di gioco d'azzardo, il denaro che, a norma dell'art. 722, deve essere confiscato non è solo quello impegnato nel gioco al momento della constatazione da parte dei verbalizzanti, ma anche quello «esposto» a tal fine, vale a dire quello che, sebbene trovato in tasca al giocatore — perché precipitosamente ripostovi al momento della sorpresa da parte delle forze dell'ordine o perché ancora non impiegato nel giuoco — deve ritenersi, per fatti concludenti, essere ad esso destinato (Cass. III, n. 1461/1998).

Le sezioni unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che anche nel caso di estinzione del reato, astrattamente non incompatibile con la confisca in forza del combinato disposto degli artt. 210 e 236 comma 2, per stabilire se debba farsi luogo a confisca deve aversi riguardo alle previsioni di cui all'art. 240 e alle varie disposizioni speciali che prevedono i casi di confisca, potendo conseguentemente questa esser ordinata solo quando alla stregua di tali disposizioni la sua applicazione non presupponga la condanna e possa aver luogo anche in seguito al proscioglimento. Nel caso di specie, in applicazione di tale principio, la Cassazione aveva ritenuto che, essendo il reato di partecipazione a gioco d'azzardo estinto per amnistia, non potesse esser disposta la confisca ex art. 722 del denaro esposto nel gioco, presupponendo tale norma la condanna dell'imputato (Cass. S.U., n. 5/1993). E sulla stessa linea si è precisato che l'art. 722 non configura un'ipotesi di confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 240 stesso codice, dal momento che la misura patrimoniale ha carattere obbligatorio soltanto di condanna e non anche in caso di proscioglimento o di estinzione del reato (Cass. I, n. 4987/1993).

E nell'ipotesi in cui il procedimento relativo al reato di partecipazione a gioco d'azzardo sia definito con sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p., non può farsi luogo alla confisca del denaro sequestrato, pur essendo prevista come obbligatoria la confisca dall'art. 722, in quanto il denaro non costituisce il prezzo del reato, e quindi non rientra tra le cose oggetto di confisca obbligatoria di cui all'art. 240 comma 2 (Cass. S.U., n. 1811/1992).

Bibliografia

Pioletti, Giochi vietati, in Enc. dir., XIX, Milano, 1970, 71; Vigna-Bellagamba, Le contravvenzioni nel codice penale, Milano, 1974.

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