Codice Civile art. 21 - Deliberazioni dell'assemblea.Deliberazioni dell'assemblea. [I]. Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto [2373 3]. [II]. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti [2365]. [III]. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati [11 att.]. InquadramentoL'assemblea, in quanto organo collegiale dell'associazione con funzione deliberante, decide a mezzo di provvedimenti che assumono la veste di delibere o deliberazioni. Con una pronuncia particolarmente efficace, la S.C. ha chiarito le deliberazioni dell'assemblea di un'associazione riconosciuta, ivi comprese quelle di approvazione del bilancio, non costituiscono mere dichiarazioni di scienza, né possono essere considerate come atti unilaterali ed interni, intesi a regolare rapporti intrasoggettivi, ma sono pur sempre atti in cui rileva la volontà posta alla base della formazione della singola deliberazione, sicché esse possono valere anche come ratifica di un atto posto in essere da un soggetto privo di potere rappresentativo (Cass. n. 13774/2014). Le deliberazioni, pertanto, sono pur sempre espressione di volontà dell'ente. L'art. 21 ne regola i principali contenuti, con un ventaglio di norme che si occupano, in primis, di quorum. Il quorum, nei sistemi decisori che si fondano sul metodo collegiale, è il numero minimo di voti necessari per l'adozione della delibera. L'art. 21 enuclea delle regole specifiche al riguardo: si tratta, però, di disposizioni derogabili a mezzo dello statuto ove possono essere previsti anche quorum inferiori o superiori a quello legale e possono anche essere introdotte diverse prescrizioni in merito al numero delle convocazioni (Cian, Trabucchi, 113). L'assemblea delibera a maggioranza di voti, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto a partecipare; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti (Perlingieri P., 2005). Maggioranze qualificate sono richieste per modificare l'atto costitutivo e lo statuto e anche per lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio. Deliberazioni dell'assembleaLa deliberazione è un atto collegiale che esprime la volontà unitaria dell'ente: esso ha carattere interno all'associazione ma certamente può avere effetti anche esterni alla compagnie associativa. La delibera è in genere fisiologicamente “incorporata” nel verbale dell'assemblea e, dunque, può essere provata mediante produzione del medesimo. Non è escluso che il verbale sia redatto da notaio: in quel caso la deliberazione assume la forma dell'atto pubblico. L'art. 21 prevede, come regola generale, la maggioranza semplice: le deliberazioni dell'assemblea possono, quindi, essere prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. Questa regula iuris è scolpita soltanto nella prima convocazione assembleare: se nella prima riunione non si raggiunga il quorum, nella seconda assemblea, in seconda convocazione la deliberazione può essere assunta qualunque sia il numero degli intervenuti. A seguire, l'art. 21 prevede delle maggioranze qualificate. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. In questo modo, l'art. 21, comma 3, esige inderogabilmente il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, non già dei soli partecipanti all'assemblea (Cass. n. 1408/1993). Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto. Il quorum deve essere raggiunto contando tutti i voti resi dagli associati: ognuno di loro può disporre di un unico voto. La votazione deve essere preceduta dalla discussione che rappresenta il momento più importante del procedimento di formazione della volontà dell'ente; al punto che la Dottrina esclude che tale momento possa essere disatteso finanche dallo statuto associativo. QuorumL'art. 21 prevede dei quorum per l'adozione delle delibere. Si è detto che, in genere, la deliberazione può essere assunta con i voti pari alla metà più uno degli associati; ove non si raggiunga la maggioranza nella prima convocazione, la delibera è validamente adottata con il favore della metà più uno dei voti dei presenti alla riunione. Le ulteriori maggioranze sono qualificate e prevedono almeno i tre quarti degli associati. BibliografiaBarba A., Pagliantini S. (a cura di), Commentario del codice civile, Torino, 2014; Casetta, Manuale di diritto amministrativo, Milano, 2014; Cendon (a cura di), Commentario al codice civile. Artt. 1 - 142, Milano, 2009; Cerrina Feroni G., Fondazione e banche. Modelli ed esperienze in Europa e negli Stati Uniti, Torino, 2011; Cian, Trabucchi (a cura di), Commentario breve al codice civile, Padova, 2011; Galgano, Trattato di Diritto Civile, Padova, 2014; Iorio, Le trasformazioni eterogenee e le fondazioni, Milano, 2010; Lipari, Diritto Civile, Milano, 2009; Perlingieri P., Manuale di Diritto Civile, Napoli, 2005; Petrelli G., Formulario notarile commentato, Milano, 2011; Sarale, Trasformazione e continuità dell'impresa, Milano, 1996, 88; Sesta M., Codice delle successioni e donazioni, I, Milano, 2011; Sesta (a cura di), Codice della famiglia, Milano, 2015;. Zoppini, Le fondazioni, Napoli, 1995. |