Codice Civile art. 35 - Disposizione penale (1).Disposizione penale (1). [I]. Gli amministratori e i liquidatori che non richiedono le iscrizioni prescritte, sono puniti con l'ammenda (2) da 10 euro a 516 euro. (1) Articolo così modificato dall'art. 11 d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361. Il testo precedente recitava: «[I]. Gli amministratori e i liquidatori che non richiedono le iscrizioni prescritte dagli articoli 33 e 34, nel termine e secondo le modalità stabiliti dalle norme di attuazione del codice, sono puniti con l'ammenda da lire ventimila a 1 milione». (2) Ora sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 32 l. 24 novembre 1981, n. 689. InquadramentoL'art. 35 prevedeva, originariamente: gli amministratori e i liquidatori che non richiedono le iscrizioni prescritte dagli artt. 33 e 34, nel termine e secondo le modalità stabiliti dalle norme di attuazione del codice, sono puniti con l'ammenda da lire ventimila a lire un milione. L'art. 8 d.P.R. n. 361/2000, al comma 2, ha previsto la modifica della cennata disposizione prevedendo: “le sanzioni di cui all'art. 35 si applicano alle ipotesi di mancata richiesta di iscrizione nei termini e secondo le modalità previste nel presente regolamento”. Regime giuridico vigenteLa disciplina originariamente contenuta negli artt. 33 e 34 è oggi contenuta nel d.P.R. n. 361/2000: entrambe le norme, conseguentemente, sono state espunte dal codice di diritto comune. Da qui la modifica dell'art. 35 che sanzionava la violazione delle due disposizioni citate. La modificazione ha sostanzialmente mantenuto l'impianto sanzionatorio della disposizione de qua seppur riferendone la tipicità normativa a una parametro diverso, ossia il d.P.R. 361/2000 (“iscrizioni previste [dalla legge]”). Nell'impianto genetico originario, la norma enucleava una disposizione penale di tipo contravvenzionale: in particolare, un reato omissivo proprio, Per effetto della intervenuta depenalizzazione, ad opera (prima) della l. n. 706/1975 e (poi) della l. n. 689/1981, la disposizione penale è stata mutata in sanzione amministrativa, con aggiornamento anche dei valori monetari pecuniari oggetto della sanzione stessa. L'art. 35, dunque, oggi non prevede più una norma penale bensì un illecito amministrativo: resta, però, nel codice civile una aporia nella rubrica della disposizione in esame. BibliografiaBarba A., Pagliantini S. (a cura di), Commentario del codice civile, Torino, 2014; Casetta, Manuale di diritto amministrativo, Milano, 2014; Cendon (a cura di), Commentario al codice civile. Artt. 1 - 142, Milano, 2009; Cerrina Feroni G., Fondazione e banche. Modelli ed esperienze in Europa e negli Stati Uniti, Torino, 2011; Cian, Trabucchi (a cura di), Commentario breve al codice civile, Padova, 2011; Galgano, Trattato di Diritto Civile, Padova, 2014; Iorio, Le trasformazioni eterogenee e le fondazioni, Milano, 2010; Lipari, Diritto Civile, Milano, 2009; Perlingieri P., Manuale di Diritto Civile, Napoli, 2005; Petrelli G., Formulario notarile commentato, Milano, 2011; Sarale, Trasformazione e continuità dell'impresa, Milano, 1996, 88; Sesta M., Codice delle successioni e donazioni, I, Milano, 2011; Sesta (a cura di), Codice della famiglia, Milano, 2015;. Zoppini, Le fondazioni, Napoli, 1995. |