Codice Civile art. 65 - Nuovo matrimonio del coniuge (1).

Giuseppe Buffone
aggiornato da Annachiara Massafra

Nuovo matrimonio del coniuge (1).

[I]. Divenuta eseguibile la sentenza che dichiara la morte presunta, il coniuge può contrarre nuovo matrimonio [68, 117 3].

(1) V. artt. 50 ss. d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.

Inquadramento

Divenuta eseguibile la sentenza dichiarativa della morte presunta, il coniuge del presunto morto può contrarre nuovo matrimonio: si tratta, però, di un atto giuridico solo “provvisoriamente” valido (Perlingieri, 120).

La giurisprudenza, infatti, reputa che il secondo matrimonio abbia una validità sospesa tant'è che, qualora il presunto morto torni o ne sia accertata l'esistenza in vita, il nuovo matrimonio è a richiesta degli interessati o del p.m. (v. artt. 68 e 117, comma 5). È, invero, controverso l'effetto che la dichiarazione di morte presunta ha sul matrimonio del presunto morto. Secondo un primo orientamento, la dichiarazione di morte presunta avrebbe l'effetto di provocare lo scioglimento del vincolo matrimoniale: questa tesi si fonda sulla piena equiparazione tra morte presunta e morte naturale. Un altro indirizzo nega questa eventualità ritenendo che l'art. 65 abbia solo un effetto di «allentamento» del matrimonio, che andrebbe in stato di quiescenza. Vi è, però, che i dati normativi inducono a ritenere preferibile la prima tesi. Se, come si è detto, la morte presunta è, comunque, nella vita del soggetto che colpisce, una vicenda analoga alla morte naturale, proprio come questa, provoca lo stato libero del coniuge del presunto morto tant'è che se questo fa ritorno o si scopre vivo, il matrimonio celebrato per secondo è “nullo” con una patologia che consegue alla mancanza di stato libero.

Matrimonio contrato dal coniuge del presunto morto

Il coniuge del presunto morto consegue lo stato libero per effetto della eseguibilità della sentenza di dichiarazione di morte presunta e, conseguentemente, può contrarre matrimonio con altra persona, senza incorrere nel reato di cui all'art. 556 c.p. Si tratta, però, di una validità “provvisoria” o, se meglio si vuol dire, cedevole, poiché il vincolo è esposto a caducazione ove il presunto morto si scopra esistente.

La dottrina, nonostante la validità caducabile del nuovo vincolo, afferma che la morte presunta ha, al lume dell'art. 65, l'effetto di sciogliere il matrimonio a decorrere dalla data alla quale è fatta risalire la morte presunta, ancorché la facoltà di contrarre nuovo matrimonio consegue alla eseguibilità della sentenza ed anzi, in concreto, all'annotazione della sentenza stessa nei registri dello Stato Civile (Cian, Trabucchi,156). Posto che gli effetti della sentenza retroagiscono alla data della morte presunta, certa dottrina ritiene valido anche il matrimonio celebrato dopo la scomparsa ma prima della sentenza ex art. 58, senza che, peraltro, si consumi il reato di bigamia (Esu, in Tr. Res., 1982, 719). Opina diversamente quella dottrina che, agganciandosi al dato normativo, predica la facoltà del coniuge del presunto morto di avere accesso al nuovo matrimonio, solo dopo che la sentenza ex art. 58 passi in giudicato: prima di allora, si osserva, non sarebbe possibile fornire la prova della libertà di stato richiesta dall'art. 97. La dichiarazione di morte presunta non consente al coniuge di contrarre un nuovo matrimonio canonico perché la relativa sentenza non scioglie il matrimonio cattolico: è previsto, all'uopo, un procedimento teso a consentire le nuove nozze solo in presenza della moralis certitudo della morte del coniuge scomparso (Sesta, 280). Si è detto che la validità del secondo matrimonio è cedevole: ciò perché esso deve essere considerato nullo qualora sia accertata l'esistenza della presunta morta, come inequivocabilmente prescrive l'art. 68.

Detta norma, in tal caso, fa soltanto «salvi gli effetti civili del matrimonio dichiarato nullo»: disposizione questa che, integrandosi con quella di cui all'art. 128 sul matrimonio putativo, consente, ricorrendo il requisito della buona fede, la produzione degli effetti del matrimonio valido fino alla sentenza che pronuncia la nullità (Cass. n. 12870/1991).

Matrimonio in tempo bellico

Il matrimonio concordatario, trascritto nel periodo bellico, in forza dell'art. 3 r.d.l. n. 94/1944, (legge abrogata dal d.l. n. 200/2008, conv. in l. n. 9/2009) sulla base di un atto notorio dal quale risulti il decesso del precedente coniuge (senza che ne sia stata dichiarata con sentenza la morte presunta), deve essere considerato nullo, ai sensi dell'art. 68, qualora sia accertata l'esistenza di detto precedente coniuge, salvi gli effetti civili del matrimonio dichiarato nullo, ricorrendo il requisito della buona fede ex art. 128 (Cass. n. 12870/1991).

Bigamia

Il reato di bigamia, ai sensi dell'art. 556 c.p., punisce chiunque, essendo legato da un matrimonio avente effetti civili, ne contrae un altro, pur avente effetti civili.

Non consuma questa fattispecie incriminatrice chi contragga matrimonio dopo la eseguibilità della sentenza ex art. 58 (Santoro, Bigamia e nuovo matrimonio del coniuge del presunto morto in Foro it. 1952, II, 49): in questo caso, secondo alcuni commentatori, la contrazione del secondo matrimonio costituisce l'oggetto di un vero e proprio diritto e il reato di bigamia esula, ex art. 51 c.p., perché il fatto, costituendo esercizio di un diritto è radicalmente lecito già nel momento in cui viene posto in essere (Spena, Reati contro la famiglia, Milano, 2012, 69). Questa tesi non convince: l'autore del secondo matrimonio, infatti, non incorre in reato non poiché agente in presenza di una causa di giustificazione ma per insussistenza del fatto tipico costituente reato ossia la celebrazione di una unione matrimoniale da parte della persona fisica che non goda di stato libero. Il matrimonio contratto dal coniuge del presunto morto, dopo la sentenza (eseguibile) di morta presunta, è valido poiché celebrato da persona libera di stato. Fattispecie diversa è quella del matrimonio contratto prima della eseguibilità della sentenza di dichiarazione di morte presunta: in questo caso, la successiva emanazione della pronuncia ex art. 58 opera come causa di risoluzione ex tunc del reato (Spena, Reati contro la famiglia, Milano, 2012, 70).

Unioni civili

La normativa sulle unioni civili (art. 1 comma 20, l. n. 76/2016), prevede una clausola generale di estensione agli uniti civili delle norme ordinamentali dedicate ai coniugi: “al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso”. Questa estensione però ha dei limiti. Infatti è espressamente previsto che essa “non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge”. Pertanto, si applicano alle unioni civili solo le disposizioni del c.c. richiamate in modo esplicito. La disposizione qui in commento è tra quelle espressamente richiamate e, quindi, applicabili. E' appena il caso di ricordare che, ai sensi dell'art. 1 comma 22 l. n. 76/2016, la dichiarazione di morte presunta di una delle parti dell'unione civile ne determina lo scioglimento.

Bibliografia

Callegari, Assenza in Nss. D. I., I, 2, Torino, 1957; Cian, Trabucchi (a cura di), Commentario breve al codice civile, Padova, 2011; Giorgianni, La dichiarazione di morte presunta, Milano, 1943; Jannuzzi - Lorefice, Manuale della volontaria giurisdizione, Milano, 2004; Jannuzzi - Lorefice, La volontaria giurisdizione, Milano, 2006; Montei, Detenzione, in Nss. D. I., V, Torino, 1960; Omodei - Salé, La detenzione e le detenzioni: unità e pluralismo nelle situazioni di fatto contrapposte al possesso, Padova, 2012; Perlingieri, Manuale di Diritto Civile, Napoli, 2005; Preite, Cagnazzo, Atti notarili - Volontaria giurisdizione 1 - Il procedimento. Incapaci, scomparsa, assenza e dichiarazione di morte presunta, Torino, 2012; Sesta (a cura di), Codice della famiglia, Milano, 2015; Zaccaria, Faccioli, Omodei Salè, Tescaro, Commentario all'ordinamento dello stato civile, Sant'Arcangelo di Romagna, 2013.

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