Codice Civile art. 90 - Assistenza del minore (1).

Giuseppe Buffone
aggiornato da Annachiara Massafra

Assistenza del minore (1).

[I]. Con il decreto di cui all'articolo 84 il tribunale o la corte d'appello nominano, se le circostanze lo esigono, un curatore speciale che assista il minore nella stipulazione delle convenzioni matrimoniali [165; 38 att.].

(1) Articolo così sostituito dall'art. 7 l. 19 maggio 1975, n. 151.

Inquadramento

I minori non possono contrarre matrimonio. Il sedicenne, tuttavia, può essere eccezionalmente ammesso al vincolo matrimoniale ove debitamente autorizzato dal tribunale che deve valutare la maturità psico-fisica del minore-nubendo. L'autorizzazione è concessa con decreto ex art. 84, pronunciato dal tribunale per i Minorenni (v. art. 38 disp. att.) o dalla Corte di Appello adita in sede di reclamo. Può accadere che, all'esito del procedimento, il giudicante stimi meritevole di accoglimento l'istanza del minore ma al contempo ritenga necessario che qualcuno (diverso dai genitori o dal tutore) assista il nubendo nella stipulazione delle convenzioni matrimoniali. Da qui l'art. 90 che consente al Tribunale o alla Corte di Appello di nominare al minore, a tal fine, un curatore speciale. La disposizione deve essere coordinata con l'art. 165 ove è espressamente previsto che il minore ammesso a contrarre matrimonio è pure capace di prestare il consenso per tutte le relative convenzioni matrimoniali, le quali, però, sono valide a condizione che egli sia assistito dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale su di lui o dal tutore o dal curatore speciale nominato a norma dell'art. 90 cit.

Curatore speciale

Nella tradizione romana vigeva la regola per cui habilis ad nuptias, habilis ad pacta nuptialia: regola che, però, incontra una eccezione nel caso di minore infrasedicenne ammesso al matrimonio. In questo caso, la stipulazione di negozi familiari a contenuto patrimoniale è valida purché vi partecipino i soggetti che hanno la rappresentanza del minore. La previsione di cui all'art. 90, riconosce al giudice il potere di designare, in favore del minore, anche un curatore speciale. Si tratta, invero di un corollario applicativo, in materia matrimoniale, di un più ampio principio generale.

Come ha, infatti, affermato la Corte Costituzionale, il giudice, nel suo prudente apprezzamento e previa adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, può procedere alla nomina di un curatore speciale, avvalendosi della disposizione dettata dall'art. 78, che non ha carattere eccezionale, ma costituisce piuttosto un istituto che è espressione di un principio generale, destinato ad operare ogni qualvolta sia necessario nominare un rappresentante all'incapace (Corte cost. n. 83/2011). Nell'ipotesi di specie, al lume dell'art. 165 (ma v. anche art. 166), il minore potrebbe stipulare una convenzione matrimoniale solo se assistito dai genitori (o dal tutore) e ben potrebbe capitare che si versi in un conflitto di interessi; situazione già sufficiente per l'apertura della curatela speciale.

Impugnazione

Nel testo normativo antecedente alle modifiche apportate dalla riforma del diritto di famiglia del 1975 (l. n. 151/1975), il matrimonio del minore, ove ammesso a contrarre il vincolo, richiedeva comunque l'assenso del genitore esercente la responsabilità genitoriale (v. Cass. n. 1556/1960). Per effetto della riscrittura dell'art. 90 cit., è stato abrogato il previgente sistema impugnatorio, enucleato nell'art. 121 ove era previsto che il matrimonio contratto senza l'assenso prescritto dall'art. 90 può essere impugnato dalla persona della quale era richiesto l'assenso e da quello degli sposi per il quale l'assenso era necessario. Il nuovo regime è oggi enucleato nell'art. 117

Bibliografia

Cian, Trabucchi (a cura di), Commentario breve al codice civile, Padova, 2011; Ferrando, L'invalidità del matrimonio, in Trattato di diritto di famiglia, diretto da Paolo Zatti, Milano, I, 2002; Perlingieri, Manuale di Diritto Civile, Napoli, 2005; Sesta (a cura di), Codice della famiglia, Milano, 2015.

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