Codice Civile art. 188 - Obbligazioni derivanti da donazioni o successioni (1).

Giuseppe Buffone
aggiornato da Annachiara Massafra

Obbligazioni derivanti da donazioni o successioni (1).

[I]. I beni della comunione [177], salvo quanto disposto nell'articolo 189, non rispondono delle obbligazioni da cui sono gravate le donazioni e le successioni conseguite dai coniugi durante il matrimonio e non attribuite alla comunione [179 1-b].

(1) Articolo così sostituito dall'art. 67 l. 19 maggio 1975, n. 151. L'art. 55 della stessa legge, ha modificato l'intitolazione di questa Sezione e soppresso la suddivisione in paragrafi.

Inquadramento

In virtù dell'art. 188, la comunione non risponde delle obbligazioni da cui sono gravate le donazioni e le successioni conseguite dai coniugi durante il matrimonio e non attribuite alla comunione. La regola non è assoluta: infatti, il Legislatore della l. 151/1975 ha introdotto una eccezione a questa disciplina mediante il richiamo all'art. 189.

Regime giuridico

La dottrina ha evidenziato come pure per l'art. 188 valgano le considerazioni svolte riguardo all'art. 187: anche nel caso dell'art. 188 cit., i lavori di riforma hanno alla fine condotto a un risultato normativo di scarsa evidente utilità. La regola enunciata dal disposto in rassegna è chiara: “i beni della comunione non rispondono delle obbligazioni da cui sono gravate le donazioni e le successioni conseguite dai coniugi durante il matrimonio e non attribuite alla comunione”. Ciò nondimeno, l'eccezione introdotta dall'art. 188 vuota totalmente la predetta regola di contenuto (Sesta, 870) al punto che la Dottrina denuncia la superfluità dell'intero articolato (Cian, Trabucchi, 324). L'eccezione cui si fa riferimento è la riserva enucleata dallo stesso art. 188: “salvo quanto disposto nell'articolo 189”. Il richiamo a questo addentellato normativo vuol dire che i creditori particolari di uno dei coniugi possono soddisfarsi in via sussidiaria sui beni della comunione, sino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato. Valga quanto si è riferito in merito all'art. 187: questo frammento di disciplina, in seno all'art. 188, è il frutto finale dei lavori che hanno portato alla l. n. 151/1975 ove si ritenne di aggiungere il richiamo all'art. 189 per evitare che il regime così risultante potesse prestarsi ad abusi. Vi è, peraltro, chi tenta di offrire una lettura “salvifica” di questa norma, ritenendo che essa, di fatto, abiliti ciascun coniuge, in costanza del regime di comunione legale, ad accettare donazioni nonché eredità destinate in via esclusiva senza le necessità di interpellare l'altro partner e senza nemmeno l'obbligo di accettare l'eredità con beneficio di inventario.

Bibliografia

Cian, Trabucchi (a cura di), Commentario breve al codice civile, Padova, 2011; Sesta (a cura di), Codice della famiglia, Milano, 2015.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario