Codice Civile art. 239 - Reclamo dello stato di figlio (1) (2).Reclamo dello stato di figlio (1) (2). [I]. Qualora si tratti di supposizione di parto o di sostituzione di neonato, il figlio può reclamare uno stato diverso [II]. L'azione di reclamo dello stato di figlio può essere esercitata anche da chi è nato nel matrimonio ma fu iscritto come figlio di ignoti, salvo che sia intervenuta sentenza di adozione. [III]. L'azione può inoltre essere esercitata per reclamare uno stato di figlio conforme alla presunzione di paternità da chi è stato riconosciuto in contrasto con tale presunzione e da chi fu iscritto in conformità di altra presunzione di paternità. [IV]. L'azione può, altresì, essere esercitata per reclamare un diverso stato di figlio quando il precedente è stato comunque rimosso (1) L’art. 7, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha sostituito il Titolo, modificando la rubrica del Titolo (la precedente era «Della filiazione»), e sostituendo la «Sezione II: "Delle prove della filiazione legittima"» con il «Capo II: "Delle prove della filiazione"». (2) Articolo sostituito dall’art. 14, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154. Il testo recitava: «Supposizione di parto o sostituzione di neonato. [I]. Qualora si tratti di supposizione di parto o di sostituzione di neonato, ancorché vi sia un atto di nascita conforme al possesso di stato, il figlio può reclamare uno stato diverso, dando la prova della filiazione anche a mezzo di testimoni nei limiti e secondo le regole dell'articolo. [II]. Parimenti si può contestare la legittimità del figlio dando anche a mezzo di testimoni, nei limiti e secondo le regole sopra indicati, la prova della supposizione o della sostituzione predette». Ai sensi dell’art. 108, d.lg. n. 154 del 2013, la modifica è entrata in vigore a partire dal 7 febbraio 2014. InquadramentoL'art. 239, nella versione previgente, regolava la supposizione di parto o la sostituzione di neonato. La vecchia disciplina prevedeva che qualora si trattasse di supposizione di parto o di sostituzione di neonato, ancorché vi fosse stato un atto di nascita conforme al possesso di stato, il figlio potesse reclamare uno stato diverso, dando la prova della filiazione anche a mezzo di testimoni nei limiti e secondo le regole dell'art. 241. In virtù della pregressa disciplina, parimenti si poteva contestare la legittimità del figlio dando anche a mezzo di testimoni, nei limiti e secondo le regole sopra indicati, la prova della supposizione o della sostituzione predette. La nuova disciplina introduce, invece, uno statuto dell'azione di reclamo dello status di figlio la quale, tuttavia, deve in effetti ritenersi riservata a colui il quale intenda reclamare lo stato di figli concepito o nato durante il matrimonio. Regime giuridicoLa previgente disciplina consentiva l'azione di reclamo in due cause: in primo luogo, nel caso in cui il fanciullo ero stato ritenuto figlio di donna che non aveva partorito; in secondo luogo, nel caso in cui il fanciullo era stato ritenuto figlio di una donna ma era venuto alla luce da un'altra. In queste ipotesi, il figlio poteva reclamare uno stato diverso da quello risultante dall'atto di nascita. L'attuale regime mantiene l'ammissibilità dell'azione di reclamo qualora si tratti di supposizione di parto o di sostituzione di neonato: in entrambi i casi, il figlio può reclamare uno stato diverso. L'art. 239, nuova versione, estende l'azione di reclamo dello stato di figlio anche in favore di chi «è nato nel matrimonio ma fu iscritto come figlio di ignoti, salvo che sia intervenuta sentenza di adozione». L'azione può inoltre essere esercitata per reclamare uno stato di figlio conforme alla presunzione di paternità da chi è stato riconosciuto in contrasto con tale presunzione e da chi fu iscritto in conformità di altra presunzione di paternità. L'azione può, infine, essere esercitata per reclamare un diverso stato di figlio quando il precedente è stato comunque rimosso. Azione di reclamoL'azione di reclamo può essere proposta quando la risultanza dell'atto di nascita non corrisponde a verità a seguito di una supposizione di parto o una sostituzione di neonato; può essere proposta quando il figlio risulta dall'atto di nascita figlio di genitori non identificati; può essere proposta per ottenere lo stato di figlio conforme alla presunzione di paternità da chi è stato iscritto nell'atto di nascita in conformità ad altra presunzione; può essere pure promossa per reclamare un diverso stato quanto il precedente è stato rimosso. BibliografiaAuletta, Diritto di famiglia, Torino, 2014; Bianca C. M., Istituzioni di diritto privato, Milano, 2014; Buffone, Le novità del “decreto filiazione”, Milano, 2014; Cian-Trabucchi (a cura di), Commentario breve al codice civile, Padova, 2011; Finocchiaro F., in Comm. S. B., artt. 84-158, Bologna-Roma, 1993; Jemolo, in La famiglia e il diritto, in Ann. fac. giur. Univ. Catania, Napoli, 1949, 57; Oberto, La comunione legale tra i coniugi, in Tr. C.M., Milano, 2010; Perlingieri, Manuale di Diritto Civile, Napoli, 2005; Sesta (a cura di), Codice della famiglia, Milano, 2015. |