Codice Civile art. 257 - Clausole limitatrici (1)Clausole limitatrici (1) [I]. È nulla ogni clausola diretta a limitare gli effetti del riconoscimento. (1) L’art. 7, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha sostituito il Titolo, modificando la rubrica del Titolo (la precedente era «Della filiazione»), e sostituendo le parole «Capo II. "Della filiazione naturale e della legittimazione"»; «Sezione I. "Della filiazione naturale» e la rubrica del paragrafo 1 «Del riconoscimento dei figli naturali» con le parole: «Capo IV. "Del riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio"». InquadramentoAi sensi dell'art. 257, è nulla ogni clausola diretta a limitare gli effetti del riconoscimento. Regime giuridicoIl riconoscimento è un actus legitimus che non tollera l'apposizione di termini o condizioni. Per l'effetto, le clausole che introducono condizioni o termini sono nulle mentre resta valido il riconoscimento. Il pubblico ufficiale non deve inserire nell'atto le clausole limitatrici, né l'ufficiale di stato civile può trascriverle e comunque, se trascritte, rimangono senza effetto. Si discute circa la validità di clausole che subordino il riconoscimento a determinati accertamenti: es., una prova ematologica. L'art. 257 è un imperativo assoluto che, dunque, fa divieto anche di questa tipologie di condizioni, come tali da ritenere nulle. BibliografiaAuletta, Diritto di famiglia, Torino, 2014; Bianca C. M., Istituzioni di diritto privato, Milano, 2014; Buffone, Le novità del “decreto filiazione”, Milano, 2014; Cian-Trabucchi (a cura di), Commentario breve al codice civile, Padova, 2011; Finocchiaro F., in Comm. S. B., artt. 84-158, Bologna-Roma, 1993; Jemolo, in La famiglia e il diritto, in Ann. fac. giur. Univ. Catania, Napoli, 1949, 57; Oberto, La comunione legale tra i coniugi, in Tr. C.M., Milano, 2010; Perlingieri, Manuale di Diritto Civile, Napoli, 2005; Sesta (a cura di), Codice della famiglia, Milano, 2015. |