Codice Civile art. 279 - Responsabilità per il mantenimento e l'educazione (1) (2).Responsabilità per il mantenimento e l'educazione (1) (2). [I]. In ogni caso in cui non può proporsi l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità [251], il figlio nato fuori del matrimonio può agire per ottenere il mantenimento, l'istruzione e l'educazione [580, 594]. Il figlio nato fuori del matrimonio se maggiorenne e in stato di bisogno può agire per ottenere gli alimenti [433; 282 c.p.c.] a condizione che il diritto al mantenimento di cui all'articolo 315-bis, sia venuto meno (3). [II]. L'azione é ammessa previa autorizzazione del giudice ai sensi dell'articolo 251 (4). [III]. L'azione può essere promossa nell'interesse del figlio minore da un curatore speciale [78 2 c.p.c.] nominato dal giudice su richiesta del pubblico ministero o del genitore che esercita la responsabilità genitoriale [34 att.] (5). (1) L’art. 7, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha sostituito il Titolo, modificando la rubrica del Titolo (la precedente era «Della filiazione»), e sostituendo la rubrica del paragrafo 2 della sezione I del capo II del libro primo del codice civile «Della dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturale», con: «Capo V. "Della dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità"» (2) Articolo così sostituito dall'art. 121 l. 19 maggio 1975, n. 151. (3) L'art. 36, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha sostituito la parola «naturale», ovunque presente, dalle parole: «nato fuori del matrimonio»; e dopo le parole: «per ottenere gli alimenti» ha inserito le parole: «a condizione che il diritto al mantenimento di cui all'articolo 315-bis, sia venuto meno». Ai sensi dell’art. 108, d.lg. n. 154 del 2013, la modifica è entrata in vigore a partire dal 7 febbraio 2014. (4) Comma sostituito dall'art. 36, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154. Il testo precedente recitava: «L'azione è ammessa previa autorizzazione del giudice ai sensi dell'articolo 274». Ai sensi dell’art. 108, d.lg. n. 154 del 2013, la modifica è entrata in vigore a partire dal 7 febbraio 2014. (5) L'art. 36, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha sostituito alla parola: «potestà» le parole: «responsabilità genitoriale». InquadramentoL'art. 279 è stato modificato dal d.lgs. n. 154/2013 al fine di adeguarne i contenuti al nuovo statuto giuridico unico dei figli e alla nuova categoria della responsabilità genitoriale. Regime giuridicoL'art. 279, comma 1, dispone: “In ogni caso in cui non può proporsi l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità, il figlio nato fuori dal matrimonio può agire per ottenere il mantenimento, l'istruzione e l'educazione. Il figlio nato fuori dal matrimonio se maggiorenne e in stato di bisogno può agire per ottenere gli alimenti a condizione che il diritto al mantenimento di cui all'art. 315-bis, sia venuto meno”. La norma (richiamata dagli artt. 580 e 594, rispettivamente per le successioni legittime e per quelle testamentarie) contiene due precetti. Il primo (concernente il mantenimento) riguarda il figlio senza riferimenti all'età, sicché la norma contempla sia il minorenne sia il maggiorenne che non abbia ancora raggiunto una propria autonomia e indipendenza economica (costituendo ormai jus receptum il principio secondo cui il dovere del genitore di mantenere il figlio non cessa al compimento della maggiore età ma può invece protrarsi, secondo le circostanze da apprezzare caso per caso, fino a quando egli non abbia raggiunto una propria indipendenza). Il secondo prevede l'ipotesi in cui il figlio, divenuto maggiorenne e per il quale più non si siano poste esigenze di mantenimento, istruzione, educazione, venga però poi a trovarsi in stato di bisogno; in tal caso la legge lo legittima a chiedere gli alimenti, se sia venuto meno il diritto ex art. 315-bis. In entrambe le ipotesi la legittimazione ad agire è attribuita «in ogni caso in cui non può proporsi l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità». E tale requisito è richiesto anche per il diritto all'assegno di cui agli artt. 580 e 594, stante il richiamo al citato art. 279 contenuto nelle dette norme. La Corte di Cassazione ha chiarito, peraltro, che, pur in presenza di tale richiamo, le due azioni previste dall'art. 279, comma 1, restano distinte da quelle relative al diritto successorio (aventi ad oggetto un assegno vitalizio), derivanti per le eredità ab intestato dall'art. 580 e per quelle testamentarie dal successivo art. 594 (v. Cass. n. 6365/2004). La Corte di Cassazione ha anche chiarito che l'impossibilità di proporre l'azione, di cui all'art. 269, per la dichiarazione giudiziale di genitorialità (impossibilità costituente, oltre all'accertamento del fatto procreativo, requisito per agire a tutela di quei diritti, e da intendersi non in senso assoluto) resta integrata anche qualora si tratti di impossibilità sopravvenuta, perché derivante dall'omesso esperimento, nel termine di decadenza all'uopo fissato, dell'azione di disconoscimento del padre (Cass. n. 6365/2004). BibliografiaAuletta, Diritto di famiglia, Torino, 2014; Bianca C. M., Istituzioni di diritto privato, Milano, 2014; Buffone, Le novità del “decreto filiazione”, Milano, 2014; Cian-Trabucchi (a cura di), Commentario breve al codice civile, Padova, 2011; Finocchiaro F., in Comm. S. B., artt. 84-158, Bologna-Roma, 1993; Jemolo, in La famiglia e il diritto, in Ann. fac. giur. Univ. Catania, Napoli, 1949, 57; Oberto, La comunione legale tra i coniugi, in Tr. C.M., Milano, 2010; Perlingieri, Manuale di Diritto Civile, Napoli, 2005; Sesta (a cura di), Codice della famiglia, Milano, 2015. |