Codice Civile art. 292 - [Divieto di adozione per diversità di razza] (1).[Divieto di adozione per diversità di razza] (1). (1) Articolo abrogato dall'art. 1 r.d.l. 20 gennaio 1944, n. 25 e dall'art. 3, comma 3, d.lg.lt. 14 settembre 1944, n. 287. BibliografiaAstiggiano-Dogliotti, Le adozioni, Milano, 2014, 249 e ss.; Baviera, L'adozione speciale, Milano, 1982, 56); Bonilini, Manuale di diritto di famiglia, Torino, 2014, 401 e ss.; Cendon, sub art. 293 c.c., in Commentario al codice civile, Milano, 2010; Collura-Zatti, Trattato di diritto di famiglia, 2, Milano, 2012; Jannuzzi, Manuale della volontaria giurisdizione, Milano, 1984, 332. |