Codice Civile art. 299 - Cognome dell'adottato 1 2 .

Giusi Ianni
aggiornato da Rossella Pezzella

Cognome dell'adottato   12.

[I]. L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio3.

[II]. Nel caso in cui la filiazione sia stata accertata o riconosciuta successivamente all'adozione si applica il primo comma   4.

[III]. Se l'adozione è compiuta da coniugi, l'adottato assume il cognome del marito56.

[IV]. Se l'adozione è compiuta da una donna maritata, l'adottato, che non sia figlio del marito, assume il cognome della famiglia di lei .

 

[1] Articolo così sostituito dall'art. 61 l. 4 maggio 1983, n. 184. Il testo era il seguente: «[I]. L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo aggiunge al proprio. [II]. L'adottato che sia figlio naturale non riconosciuto dai propri genitori assume solo il cognome dell'adottante. Il riconoscimento successivo all'adozione non fa assumere all'adottato il cognome del genitore che lo ha riconosciuto, salvo che l'adozione sia successivamente revocata. - Se l'adozione è compiuta da entrambi i coniugi, l'adottato assume il cognome del marito. [III]. Se l'adozione è compiuta da una donna maritata, l'adottato, che non sia figlio del marito, assume il cognome della famiglia di lei».

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 21 dicembre 2016, n. 286, pubblicata in G.U. n. 52 del 28 dicembre 2016, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma desumibile dal presente articolo nella parte in cui non consente ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno.

[3] La Corte costituzionale, con sentenza 4 luglio 2023, n. 135, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell’adottante a quello dell’adottato maggiore d’età, se entrambi nel manifestare il consenso all’adozione si sono espressi a favore di tale effetto.

[4] L'art. 38, d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, ha sostituito il comma. Il testo precedente recitava: «L'adottato che sia figlio naturale non riconosciuto dai propri genitori assume solo il cognome dell'adottante. Il riconoscimento successivo all'adozione non fa assumere all'adottato il cognome del genitore che lo ha riconosciuto, salvo che l'adozione sia successivamente revocata. Il figlio naturale che sia stato riconosciuto dai propri genitori e sia successivamente adottato, assume il cognome dell'adottante». Ai sensi dell'art. 108, d.lgs. n. 154 del 2013, la modifica è entrata in vigore a partire dal 7 febbraio 2014.Di tale comma, la Corte cost., con sentenza 11 maggio 2001, n. 120, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui non prevedeva «che, qualora sia figlio naturale non riconosciuto dai propri genitori, l'adottato possa aggiungere al cognome dell'adottante anche quello originariamente attribuitogli». Ai sensi dell'art. 108, d.lgs. n. 154 del 2013, la modifica è entrata in vigore a partire dal 7 febbraio 2014.

[5] La Corte costituzionale, con sentenza 21 dicembre 2016, n. 286, pubblicata in G.U. n. 52 del 28 dicembre 2016, ha dichiarato, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui  non consente ai coniugi, in caso di adozione compiuta da entrambi, di attribuire, di comune accordo, anche il cognome materno al momento dell'adozione.

[6]  La Corte costituzionale, con sentenza 31 maggio 2022, n. 131 ha dichiarato, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale della norma desumibile dagli artt. 262, primo comma, e 299, terzo comma, cod. civ., 27, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia) e 34 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127), nella parte in cui prevede che il figlio nato nel matrimonio assume il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, alla nascita, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto; la medesima sentenza ha dichiarato, in via consequenziale, l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui prevede che «l'adottato assume il cognome del marito», anziché prevedere che l'adottato assume i cognomi degli adottanti, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, raggiunto nel procedimento di adozione, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto; la medesima sentenza ha dichiarato, in via consequenziale,

Inquadramento

La norma in commento disciplina uno degli effetti più caratteristici dell'adozione, vale a dire l'assunzione del cognome dell'adottante da parte dell'adottato, che lo antepone al proprio. Tale ultima precisazione è il frutto delle modifiche apportate dall'art. 61 l. n. 184/1983, che ha ribaltato la regola previgente, in forza della quale l'adottato avrebbe aggiunto il cognome dell'adottante a quello proprio.

Tuttavia, con la sentenza 4 luglio 2023, n. 135, la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 299, comma 1, c.c., in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età, ove vi sia l'adesione di entrambi. La Corte ha evidenziato che la rigidità del meccanismo dell'ordine dei cognomi previsto dalla norma può incidere negativamente sul diritto all'identità personale dell'adottato, che è associato al suo originario cognome, sicché, ove questi abbia l'esigenza di veder tutelato tale diritto fondamentale e l'adottante sia favorevole all'aggiunta, in luogo dell'anteposizione, del suo cognome a quello dell'adottato maggiore d'età, è irragionevole non consentire che la sentenza di adozione possa disporre il citato effetto. Ancora, il Giudice delle leggi ha sottolineato che la regola della precedenza del cognome dell'adottante può pregiudicare le funzioni anche solidaristiche che l'istituto svolge. Infine, la Corte ha precisato che nel perimetro della questione prospettata non rientra  l'adozione in casi particolari del minore d'età.

Da ultimo, la Corte Cost. n. 53/2025, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento agli artt. 2 e 3, comma 1, Cost., dell'art. 299, comma 1, c.c., «nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di sostituire, anziché di aggiungere o di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore di età», con il consenso dell'adottante e dell'adottato e al ricorrere di articolate condizioni indicate dal Tribunale rimettente.

Modifiche normative e interventi della Corte Costituzionale

Nella formulazione originaria della norma e in quella successiva alla riforma operata dalla l. n. 184/1983, era contemplata una deroga alla regola del doppio cognome nell'adottato a seguito dell'adozione, relativamente al caso in cui l'adozione avesse riguardato un soggetto avente lo status di figlio naturale non riconosciuto dai propri genitori. In tal caso, infatti, l'adottato avrebbe assunto solo il cognome dell'adottante, al pari dell’ipotesi di riconoscimento successivo da parte del genitore naturale. La ratio della norma era individuata nella volontà di tutelare il figlio non riconosciuto, nascondendo un cognome imposto dall’ufficiale di stato civile (e, perciò, rivelatore dell’origine illegittima).

La disciplina, tuttavia, era stata dichiarata costituzionalmente illegittima dal giudice delle leggi con la sentenza Corte cost. n. 120/2001, la quale aveva evidenziato l'irrazionalità della regola stabilita dal legislatore, posto che, a differenza dell'adozione di minorenni, quella di soggetti maggiorenni non aveva quale scopo quello di fornire all'adottato una famiglia che fosse idonea a consentire nel modo migliore il suo sviluppo — il che spiega, nell'adozione di minori, l'assunzione, da parte dell'adottato, del solo cognome dell'adottante e la cessazione di ogni rapporto con la famiglia d'origine (art. 27 l. n. 184/1983), salvo la c.d. adozione in casi particolari — tant'è che l'adozione di persone maggiorenni non crea alcun vincolo di parentela tra la famiglia dell'adottante e l'adottato, che conserva tutti i propri precedenti rapporti, specie quelli con la famiglia di origine. La scomparsa del cognome originario nell'adottato maggiorenne veniva, quindi, ritenuto lesivo dell'art. 3 Cost.

Il secondo comma dell'art. 299 è stato, infine, modificato dal d.lgs. n. 154/2013, che nella generale prospettiva di parificazione tra figli legittimi e figli naturali, ha stabilito la possibilità di mantenimento del cognome originario anche per il caso di accertamento o riconoscimento della filiazione successiva all’adozione

La trasmissione del cognome nel caso in cui l'adottante sia coniugato

Nella sua originaria formulazione, il comma 3 dell'art. 299 stabiliva che se l'adozione fosse stata compiuta da due persone coniugate l'adottato avrebbe assunto il solo cognome del marito. La norma  mirava ad uniformare la posizione del figlio adottivo a quello dei figli nati in costanza di matrimonio, assumenti, appunto, il cognome del padre (Cass. n. 16093/2006).

La predetta disciplina, peraltro, era stata ritenuta dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo non compatibile con gli artt. 8 e 24 della Convenzione, tanto che l'Italia era stata invitata a modificare le norme che prevedono l'assegnazione ai figli del cognome del genitore di sesso maschile (Corte EDU n. 77/2014). La norma in questione è stata poi dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale nella parte in cui non consente ai coniugi, in caso di adozione compiuta da entrambi, di attribuire di comune accordo all'adottando, al momento dell'adozione, anche il cognome materno (Corte cost. n. 286/2016). La preclusione all'adozione del cognome materno posta dalla norma in commento (come pure dagli artt. 237 e 262; 72, comma 1, r.d. n. 1238/1939; artt. 33 e 34 d.P.R. n. 396/2000 per i figli non adottivi), è stata, infatti, ritenuta lesiva del diritto all'identità personale del minore, ma anche del principio di uguaglianza tra i coniugi, senza alcuna giustificazione nella finalità di salvaguardia dell'unità familiare.

Nel caso in cui, invece, l'adozione sia posta in essere solo dalla moglie, l'adottato che non sia figlio del marito assume il cognome della famiglia di lei.

Con sentenza 31 maggio 2022, n. 131, infine, la Corte costituzionale ha dichiarato, in via consequenziale, l'illegittimità costituzionale del comma in esame nella parte in cui prevede che «l'adottato assume il cognome del marito», anziché prevedere che l'adottato assume i cognomi degli adottanti, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, raggiunto nel procedimento di adozione, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto. Il giudice delle leggi, infatti, ha, in generale, ritenuto costituzionalmente illegittimo il complesso di norme che prevedeva, nel nostro ordinamento, che il figlio nato in costanza di matrimonio assumesse il cognome del padre - anziché prevedere che il figlio assuma i cognomi dei genitori, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, alla nascita, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto – ritenendo il predetto automatismo espressione di una non più tollerabile diseguaglianza fra i genitori, destinata a riverberarsi ed imporsi sull'identità del figlio con conseguente violazione degli artt. 2 e 3 Cost. Pur rimettendosi, poi, al legislatore l'emanazione della normativa di dettaglio al principio enunciato – al fine di impedire che l'attribuzione del cognome di entrambi i genitori comporti, nel succedersi delle generazioni, un meccanismo moltiplicatore che sarebbe lesivo della funzione identitaria del cognome e di tutelare l'interesse del figlio a non vedersi attribuito un cognome diverso rispetto a quello di fratelli e sorelle – si è precisato che “ove difetti l'accordo sull'ordine di attribuzione dei cognomi dei genitori, che è parte della regola suppletiva, si rende necessario dirimere il contrasto e lo strumento che le norme vigenti consentono, attualmente, di approntare è quello dell'intervento giudiziale.

Bibliografia

Astiggiano-Dogliotti, Le adozioni, Milano, 2014, 249 e ss.; Baviera, L'adozione speciale, Milano, 1982, 56); Bonilini, Manuale di diritto di famiglia, Torino, 2014, 401 e ss.; Cendon, sub art. 293 c.c., in Commentario al codice civile, Milano, 2010; Collura-Zatti, Trattato di diritto di famiglia, 2, Milano, 2012; Jannuzzi, Manuale della volontaria giurisdizione, Milano, 1984, 332.

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