Codice Civile art. 317 - Impedimento di uno dei genitori (1).Impedimento di uno dei genitori (1). [I]. Nel caso di lontananza, di incapacità o di altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l'esercizio della responsabilità genitoriale (2), questa è esercitata in modo esclusivo dall'altro. [II]. La responsabilità genitoriale di entrambi i genitori non cessa a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio; il suo esercizio, in tali casi, è regolato dal capo II del presente titolo (3). (1) Articolo così sostituito dall'art. 139 l. 19 maggio 1975, n. 151. (2) L'art. 41, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha sostituito alla parola «potestà», le parole: «responsabilità genitoriale». Ai sensi dell’art. 108, d.lg. n. 154 del 2013, la modifica è entrata in vigore a partire dal 7 febbraio 2014. (3) Comma sostituito dall'art. 41, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154. Il testo precedente recitava: «La potestà comune dei genitori non cessa quando, a seguito di separazione, di scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, i figli vengono affidati ad uno di essi. L'esercizio della potestà è regolato, in tali casi, secondo quanto disposto nell'articolo 155». Ai sensi dell’art. 108, d.lg. n. 154 del 2013, la modifica è entrata in vigore a partire dal 7 febbraio 2014. InquadramentoLa norma in questione disciplina le modalità di esercizio della responsabilità genitoriale per il caso in cui uno dei genitori sia impedito all'esercizio dei suoi diritti-doveri nei confronti del figlio, nonché per il caso di disgregazione del rapporto tra i genitori, per separazione, divorzio o annullamento del matrimonio. L'esercizio della responsabilità genitorialeL'esercizio della responsabilità genitoriale compete, in linea di principio, ad entrambi i genitori. Ove, però, uno di essi sia impedito ad esercitarla, per lontananza incapacità o altra causa, le facoltà inerenti la responsabilità genitoriale si concentrano tutte in capo all'altro genitore. La lontananza, in particolare, è rilevante indipendentemente dalla sua durata, ma deve essere tale da precludere totalmente al genitore allontanatosi dalla casa familiare di prendere le decisioni urgenti nell'interesse della prole (la mera distanza tra i genitori non è, quindi, in sé sufficiente, potendo incidere soltanto sulla disciplina dei tempi e delle modalità della presenza del minore presso ciascun genitore: Cass. n. 24526/2010). L'incapacità rilevante, invece, è sia quella naturale sia quella legale, ma solo a determinate condizioni, in quanto unicamente la condanna alla pena dell'ergastolo e quella per alcuni titoli di reato espressamente previsti comportano automaticamente la decadenza dalla responsabilità genitoriale (artt. 28 e 34, comma 1, c.p.), mentre la condanna per delitti commessi con abuso della responsabilità genitoriale comporta la sospensione dall'esercizio di essa per un periodo pari al doppio della pena inflitta (art. 34, comma 2, c.p.). La concentrazione della responsabilità genitoriale si avrà anche in caso di interdizione giudiziale di uno dei genitori, mentre in dottrina si esclude che la norma operi in caso di inabilitazione o nomina di un amministratore di sostegno (Ferri, in Comm. S. B., 2011). La responsabilità genitoriale, infine, non viene tendenzialmente meno in caso di separazione tra coniugi, annullamento del matrimonio, scioglimento o cessazione degli effetti civili, salvo che diversamente sia stabilito dall'Autorità Giudiziaria, ma in tali casi l'esercizio di essa è regolato dai nuovi artt. 337-bis ss. BibliografiaBellelli, I doveri del figlio verso i genitori nella legge di riforma della filiazione, in Dir. famiglia fasc.2, 2013, 645; Buffone, Le novità del «decreto filiazione», Milano, 2014, 1 e ss.; Collura-Zatti, Trattato di diritto di famiglia, Milano, 2012, 1449 e ss; Dogliotti, La filiazione fuori dal matrimonio, Milano, 2015, 197 e ss.; Figone, La riforma della filiazione e della responsabilità genitoriale, Torino, 2014, 1 e ss.; Montecchiari, La potestà dei genitori, Milano, 2006, 223 e ss; Ruscello, La potestà dei genitori. Usufrutto legale, Milano, 2010, 1 e ss. |