Codice Civile art. 337 quater - Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso (1).Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso (1). [I]. Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore. [II]. Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l'affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell'articolo 337-ter. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell'interesse dei figli, rimanendo ferma l'applicazione dell'articolo 96 del codice di procedura civile. [III]. Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse. (1) Articolo inserito dall'art. 55, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154. Ai sensi dell’art. 108, d.lg. n. 154 del 2013, la modifica è entrata in vigore a partire dal 7 febbraio 2014. InquadramentoGià a seguito dell'entrata in vigore della l. 54/2006 la regola, nel nostro ordinamento, è quella dell'affido condiviso del figlio minore ai genitori separati, divorziati o che abbiano cessato la loro convivenza. La norma in commento, nel ricalcare quanto già stabilito dal vecchio art. 155-bis, regola i casi in cui è possibile derogare alla regola dell'affido condiviso, con l'affido del minore in via esclusiva ad uno solo dei genitori. La possibilità di affido esclusivo del minoreL'affido esclusivo del minore è possibile solo qualora l'affido condiviso sia reputato dal giudice contrario all'interesse del minore. Anche a seguito delle riforme del 2012 e del 2013, infatti, la Suprema corte ha avuto modo di chiarire che in tema di affidamento dei minori il criterio fondamentale cui deve attenersi il giudice della separazione, è costituito dall'esclusivo interesse morale a materiale della prole, il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore (Cass. n. 14728/2016). Quanto alla casistica, la giurisprudenza di legittimità, nel pronunciarsi sull'analoga disciplina già dettata dall'art. 155-bis, ha affermato che la mera conflittualità tra i coniugi, nei limiti in cui si mantenga nell'ambito di un tollerabile disagio per la prole, non può impedire il ricorso all'istituto dell'affido condiviso; essa, invece, può essere ostativa alla relativa applicazione del suddetto regime ove si traduca in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, tali da pregiudicare il loro interesse (Cass. n. 5604/2020). Si è, altresì, precisato che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (Cass. n. 16593/2008). Non legittima, inoltre, automaticamente, il ricorso all'affido esclusivo la mera distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori, potendo detta distanza incidere soltanto sulla disciplina dei tempi e delle modalità della presenza del minore presso ciascun genitore (Cass. n. 6535/2019) né è considerata sufficiente una eventuale violazione dell'obbligo di mantenimento verso i figli, dovendosi valutare anche in questo caso in concreto la corrispondenza di una simile decisione all'interesse del minore (Cass. n. 21282/2015). Non basta, altresì, per giustificare l'affido esclusivo, la diagnosi di alienazione parentale, c.d. PAS, non avendo basi scientifiche certe (Cass. n. 13274/2019; Cass. 13217/2021). Ciascuno dei genitori in qualsiasi momento può ricorrere al giudice al fine di chiedere l'affido esclusivo in suo favore, qualora ritenga che l'affido condiviso sia pregiudizievole all'interesse del minore; al fine di evitare, tuttavia, il proliferare di iniziative temerarie , il legislatore stabilisce la valutabilità del comportamento del genitore istante nell'adozione dei provvedimenti riguardanti la prole, fermo restando il generale ricorso alla disciplina di cui all'art. 96 c.p.c. Nel caso in cui venga disposto l'affido esclusivo del minore ad uno dei genitori a quest'ultimo competerà in via esclusiva anche l'esercizio della responsabilità genitoriale , salvo che il giudice non disponga diversamente. Il genitore non affidatario, tuttavia, sempre in mancanza di diversa determinazione (caso in cui si parla di affido superesclusivo), ha comunque il diritto-dovere di concorrere alle decisioni di maggiore interesse riguardanti il figlio, nonché di vigilare sulla loro istruzione ed educazione, ricorrendo al giudice qualora ritenga che l'altro genitore adotti comportamenti pregiudizievoli nel suo interesse. Il procedimento di cui all'art. 337-quater è devoluto alla competenza del tribunale ordinario del luogo di residenza abituale del minore, non potendo subire la vis actractiva del tribunale per i minorenni, che ha competenze tassativamente individuate dalla legge tra le quali non figura detto procedimento (Cass. n. 6249/2016). BibliografiaBellelli, I doveri del figlio verso i genitori nella legge di riforma della filiazione, in Dir. famiglia fasc.2, 2013, 645; Buffone, Le novità del «decreto filiazione», Milano, 2014, 1 e ss.; Collura-Zatti, Trattato di diritto di famiglia, Milano, 2012, 1449 e ss; Dogliotti, La filiazione fuori dal matrimonio, Milano, 2015, 197 e ss.; Figone, La riforma della filiazione e della responsabilità genitoriale, Torino, 2014, 1 e ss.; Montecchiari, La potestà dei genitori, Milano, 2006, 223 e ss; Ruscello, La potestà dei genitori. Usufrutto legale, Milano, 2010, 1 e ss. |