Codice Civile art. 372 - Investimento di capitali.Investimento di capitali. [I]. I capitali del minore devono, previa autorizzazione del giudice tutelare, essere dal tutore investiti: 1) in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato; 2) nell'acquisto di beni immobili posti nello Stato; 3) in mutui garantiti da idonea ipoteca sopra beni posti nello Stato, o in obbligazioni emesse da pubblici istituti autorizzati a esercitare il credito fondiario; 4) in depositi fruttiferi presso le casse postali o presso altre casse di risparmio o monti di credito su pegno. Il giudice, sentito il tutore e il protutore, può autorizzare il deposito presso altri istituti di credito [251 trans.], ovvero, per motivi particolari, un investimento diverso da quelli sopra indicati [45 1 att.]. InquadramentoL'art. 371 regola uno specifico atto di amministrazione del tutore, rappresentato dall'investimento di capitali, dettando specifiche prescrizioni a tutela del minore e del suo patrimonio. L'investimento di capitali da parte del tutoreI capitali del minore possono essere investiti dal tutore solo previa autorizzazione del giudice tutelare e solo in una delle modalità disciplinate dall'art. 372, ritenute non rischiose per il patrimonio del minore. Il legislatore non prevede un ordine né una preferenza per le modalità di investimento individuate dalla norma in commento, che quindi potranno essere liberamente scelte a seconda delle circostanze del caso concreto. Il giudice tutelare, inoltre, sentito il tutore e il protutore, potrà anche individuare con decreto motivato modalità di investimento dei capitali diverse da quelle indicate dall'art. 372 Il provvedimento del giudice tutelare è, in ogni caso, reclamabile dinanzi al Tribunale ordinario, come ricavabile dal comma 1 dell'art. 45 disp. att. BibliografiaCividali, La tutela. un istituto da rinnovare e adeguare a nuove realtà, in Dir. famiglia, fasc.2, 2003, 453; Jannuzzi, Manuale della volontaria giurisdizione, Milano, 2004, 259 e ss.; Veronesi, Titolo del Libro: L'intervento del giudice nell'esercizio della potestà dei genitori, Milano, 2008, 178 e ss. |