Codice Civile art. 389 - Registro delle tutele.Registro delle tutele. [I]. Nel registro delle tutele, istituito presso ogni giudice tutelare, sono iscritti a cura del cancelliere l'apertura e la chiusura della tutela, la nomina, l'esonero e la rimozione del tutore e del protutore, le risultanze degli inventari e dei rendiconti e tutti i provvedimenti che portano modificazione nello stato personale o patrimoniale del minore [47 ss. att.]. [II]. Dell'apertura e della chiusura della tutela il cancelliere dà comunicazione entro dieci giorni all'ufficiale dello stato civile per l'annotazione in margine all'atto di nascita del minore (1). (1) V. d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396. InquadramentoIl registro delle tutele, istituito presso ogni ufficio del giudice tutelare, realizza una forma di pubblicità-notizia rispetto a taluni fatti o eventi afferenti la tutela, senza alcuna efficacia costitutiva. Il registro delle tuteleNel registro delle tutele vanno iscritti, a cura del cancelliere competente, l'apertura e la chiusura della tutela; la nomina, l'esonero e la rimozione del tutore e del protutore; le risultanze degli inventari e dei rendiconti e tutti i provvedimenti che comportino modifiche nello stato personale o patrimoniale del minore. Inoltre, dell'apertura e della chiusura della tutela il cancelliere deve dare comunicazione, entro dieci giorni, anche all'ufficiale dello stato civile per l'annotazione in margine all'atto di nascita del minore. BibliografiaCividali, La tutela. un istituto da rinnovare e adeguare a nuove realtà, in Dir. famiglia, fasc.2, 2003, 453; Jannuzzi, Manuale della volontaria giurisdizione, Milano, 2004, 259 e ss.; Veronesi, Titolo del Libro: L'intervento del giudice nell'esercizio della potestà dei genitori, Milano, 2008, 178 e ss. |