Codice Civile art. 393 - Incapacità o rimozione del curatore.

Giusi Ianni

Incapacità o rimozione del curatore.

[I]. Sono applicabili al curatore le disposizioni degli articoli 348 ultimo comma (1), 350 e 384 [129 2 trans.].

(1) L'art. 348 comma ult. è stato abrogato dall'art. 1 r.d.l. 20 gennaio 1944, n. 25 e dall'art. 33 d.lg.lt. 14 settembre 1944, n. 287.

Inquadramento

La norma rende applicabili nei confronti del curatore speciale le disposizioni di cui agli artt. 350 e 384, dettate in materia di tutela. L'articolo in commento, invero, richiama anche l'ultimo comma dell'art. 348, che contemplava il divieto di affidare la tutela di cittadini di razza ariana a persone appartenenti a razza diversa, ma tale ultima disposizione è stata abrogata dall'art. 1 r.d.l. n. 25/1944 e dall'art. 33 d.lgs.lt. n. 288/1944, sicché il richiamo deve considerarsi del tutto inoperante.

Il rinvio alle norme sulla tutela

Per effetto del rinvio contenuto nell'art. 393, sono applicabili al curatore dell'emancipato le cinque cause di incapacità all'ufficio elencate dall'art. 350, nonché le cause di sospensione e rimozione menzionate dall'art. 384. Stante la specificità del rinvio, si ritiene che al curatore non siano applicabili le altre norme dettate in materia di tutela.

Alcuni autori in dottrina, tuttavia, si sono pronunciati per l'applicabilità al curatore anche delle norme riguardanti la dispensa dall'ufficio di tutore (artt. 351, 352 e 353), nonché dell'art. 383 in tema di esonero dall'ufficio qualora l'esercizio del medesimo sia divenuto troppo gravoso e vi sia una persona idonea alla sostituzione (Cattaneo, in D. disc. priv., 1991, 424).

Bibliografia

Cividali, La tutela. un istituto da rinnovare e adeguare a nuove realtà, in Dir. famiglia, fasc.2, 2003, 453; Jannuzzi, Manuale della volontaria giurisdizione, Milano, 2004, 259 e ss.; Veronesi, Titolo del Libro: L'intervento del giudice nell'esercizio della potestà dei genitori, Milano, 2008, 178 e ss.

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