Codice Civile art. 396 - Inosservanza delle precedenti norme.InquadramentoLa norma individua le conseguenze del mancato rispetto della disciplina di cui all'art. 394 nel compimento di atti negoziali di straordinaria amministrazione da parte dell'emancipato. Le conseguenze del mancato rispetto delle norme sulla capacità dell'emancipatoGli atti compiuti dall'emancipato senza il consenso del curatore o con il consenso del curatore ma senza l'autorizzazione del giudice tutelare o del Tribunale nei casi in cui essa sia necessaria ex art. 394 (nella formulazione antecedente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 149/2022) sono annullabili su istanza del minore o dei suoi eredi o aventi causa. Non è, invece, legittimato a chiedere l'annullamento il curatore, né, secondo la dottrina, appare sussistere un interesse giuridicamente rilevante all'annullamento da parte dei genitori dell'emancipato, privati della responsabilità genitoriale per effetto dell'emancipazione (Autorino Stanzione, Diritto di famiglia, Torino, 1997, 352). L'azione di annullamento, coerentemente alle regole generali di cui agli artt. 1425 ss., si prescrive nel termine di cinque anni, decorrente, per l'emancipato, dal raggiungimento della maggiore età (ovvero dalla sua morte per quanto riguarda la legittimazione degli eredi). Poiché, poi, il contratto concluso dall'emancipato in violazione delle regole di cui all'art. 394 non è nullo, ma annullabile, esso produrrà effetti fino all'annullamento, senza che a tal fine sia necessaria la convalida, che serve soltanto ad assicurare la definitiva validità del contratto, paralizzando l'azione di annullamento eventualmente esercitata prima che si compia il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 1442 (Cass. n. 6666/1984). La norma si riferisce, comunque, ai soli atti negoziali, mentre in caso di atti processuali posti in essere in violazione delle regole di cui all'art. 394, la disciplina applicabile dovrà essere quella di cui all'art. 182 c.p.c., per cui il giudice dovrà assegnare un termine per la rimozione del vizio (con l'autorizzazione del giudice tutelare o del Tribunale o l'intervento del curatore), rispettato il quale il vizio si intenderà sanato con effetto retroattivo. Gli atti vietati al curatoreIn forza del rinvio all'art. 378 il curatore dell'emancipato non può, neppure all'asta pubblica, rendersi acquirente direttamente o per interposta persona dei beni e dei diritti del minore; non può prendere in locazione i beni del minore senza l'autorizzazione e le cautele fissate dal giudice tutelare; non può diventare cessionario di alcuna ragione o credito verso il minore. Il richiamo deve intendersi esteso anche alle conseguenze sanzionatorie della violazione del divieto, come individuate dal terzo comma dell'art. 378. Peraltro, per come già osservato nel commento all'art. 378, sembrerebbe essere privo di sanzione, alla luce della sua collocazione sistematica, il divieto per il tutore o protutore o curatore dell'emancipato di rendersi cessionario di ragioni o crediti verso il minore. Tale impostazione ermeneutica non è, tuttavia, condivisa dalla dottrina, che estende anche a tale ipotesi la sanzione dell'annullabilità su istanza del minore o, addirittura, configura per tale ipotesi la sanzione della nullità, per violazione di norma imperativa (Vercellone, La filiazione, Torino, 1987, 436). BibliografiaCividali, La tutela. un istituto da rinnovare e adeguare a nuove realtà, in Dir. famiglia, fasc.2, 2003, 453; Jannuzzi, Manuale della volontaria giurisdizione, Milano, 2004, 259 e ss.; Veronesi, Titolo del Libro: L'intervento del giudice nell'esercizio della potestà dei genitori, Milano, 2008, 178 e ss. |