Codice Civile art. 413 - Revoca dell'amministrazione di sostegno (1).Revoca dell'amministrazione di sostegno (1). [I]. Quando il beneficiario, l'amministratore di sostegno, il pubblico ministero o taluno dei soggetti di cui all'articolo 406, ritengono che si siano determinati i presupposti per la cessazione dell'amministrazione di sostegno, o per la sostituzione dell'amministratore, rivolgono istanza motivata al giudice tutelare. [II]. L'istanza è comunicata al beneficiario ed all'amministratore di sostegno. [III]. Il giudice tutelare provvede con decreto motivato, acquisite le necessarie informazioni e disposti gli opportuni mezzi istruttori. [IV]. Il giudice tutelare provvede altresì, anche d'ufficio, alla dichiarazione di cessazione dell'amministrazione di sostegno quando questa si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario. In tale ipotesi, se ritiene che si debba promuovere giudizio di interdizione o di inabilitazione, ne informa il pubblico ministero, affinché vi provveda. In questo caso l'amministrazione di sostegno cessa con la nomina del tutore o del curatore provvisorio ai sensi dell'articolo 419, ovvero con la dichiarazione di interdizione o di inabilitazione. (1) Articolo inserito dall'art. 3, comma 1, l. 9 gennaio 2004, n. 6, che ha inserito l'intero Capo in testa al titolo XII. Questo articolo, fino all'abrogazione ex art. 77 l. 4 maggio 1983, n. 184 era parte del titolo XI. InquadramentoLa norma disciplina il procedimento di revoca dell'amministrazione di sostegno o della persona dell'amministratore da parte del giudice tutelare; revoca che può abbinarsi anche alla trasmissione degli atti al Pubblico Ministero affinché venga instaurato il giudizio di interdizione o inabilitazione, qualora l'amministrazione di sostegno venga dichiarata cessata per la ritenuta inidoneità alla tutela del beneficiario. La revoca dell'amministrazione di sostegno o della persona dell'amministratoreLa revoca dell'amministrazione di sostegno o della persona dell'amministratore può essere richiesta dal medesimo amministratore di sostegno, dal beneficiario, dal Pubblico Ministero o da uno degli altri soggetti legittimati ad attivare la procedura ex art. 406 (inclusi, quindi, il convivente di fatto e la parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, exart. 1 l. n. 76/2016). L'istanza deve essere, in ogni caso, motivata e deve indicare specificamente le ragioni per cui si domanda la cessazione dell'amministrazione o la sostituzione dell'amministratore. A fronte della richiesta, poi, il giudice tutelare deciderà sentiti i soggetti interessati e disposto ogni mezzo istruttorio ritenuto utile. Peraltro, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la prescrizione di cui al secondo comma dell'art. 413 — secondo cui l'istanza di revoca va comunicata al beneficiario o all'amministratore di sostegno — non costituisce adempimento processualmente necessario, sicché l'omessa comunicazione all'amministratore di sostegno — che non è parte necessaria del procedimento — non determina alcuna compromissione del suo diritto di difesa, né è soggetta a sanzione processuale (Cass. n. 17032/2014). Si è escluso, altresì, che in tema di reclamo contro il provvedimento di chiusura dell'amministrazione di sostegno possa considerarsi rilevante la mancata notificazione del ricorso al P.M. presso il giudice "a quo", avendo l'impugnazione ad oggetto un provvedimento emesso all'esito di un procedimento unilaterale in cui l'unica parte necessaria è il beneficiario dell'amministrazione (Cass. n. 7241/2020). Il P.M. è, invece, ritenuto parte necessaria del procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno (Cass. S.U. n. 1093/2017). La conversione in interdizione o inabilitazioneIl giudice tutelare provvede altresì, anche d'ufficio, alla dichiarazione di cessazione dell'amministrazione di sostegno quando questa si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario. In tale ipotesi, se il medesimo giudice ritiene che si debba promuovere giudizio di interdizione o di inabilitazione, ordina la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero, affinché tale organo provveda all'instaurazione del relativo giudizio. Ove ciò accada, l'amministrazione di sostegno cessa solo con la nomina del tutore o del curatore provvisorio ai sensi dell'art. 419, ovvero con la dichiarazione di interdizione o di inabilitazione (ciò al fine di garantire la continuità nella protezione del soggetto incapace). BibliografiaBibliografia: Bonilini-Chizzini, L'amministrazione di sostegno, Padova, 2007, 1 e ss.; Buffone, Volontaria giurisdizione. Tutela dei soggetti deboli, Milano, 2012, 1 e ss.; Correnti, Fineschi, Frati, Gulino, Direttive anticipate di trattamento e amministrazione di sostegno: la corte di cassazione richiede lo stato d'incapacità attuale e non futuro, in Resp. civ. e prev., fasc. 2, 2014, 695; Jannuzzi, Manuale della volontaria giurisdizione, Milano, 2004, 319 e ss.; Tagliaferri, L' amministrazione di sostegno nell'interpretazione della giurisprudenza, Piacenza, 2010, 1 e ss. |