Codice Civile art. 418 - Poteri dell'autorità giudiziaria.Poteri dell'autorità giudiziaria. [I]. Promosso il giudizio d'interdizione, può essere dichiarata anche d'ufficio l'inabilitazione per infermità di mente [415]. [II]. Se nel corso del giudizio d'inabilitazione si rivela l'esistenza delle condizioni richieste per l'interdizione, il pubblico ministero [69 c.p.c.] fa istanza al tribunale di pronunziare l'interdizione, e il tribunale provvede nello stesso giudizio, premessa l'istruttoria necessaria [40 att.]. [III]. Se nel corso del giudizio di interdizione o di inabilitazione appare opportuno applicare l'amministrazione di sostegno, il giudice, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione del procedimento al giudice tutelare. In tal caso il giudice competente per l'interdizione o per l'inabilitazione può adottare i provvedimenti urgenti di cui al quarto comma dell'articolo 405 (1). (1) Comma aggiunto dall'art. 6 l. 9 gennaio 2004, n. 6. InquadramentoLa norma regola l'eventualità in cui nel corso del giudizio di interdizione o inabilitazione emergano i presupposti per l'adozione di un differente istituto di protezione del soggetto passivo. Il coordinamento tra interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegnoSe nel corso del giudizio di interdizione il giudice rilevi la sussistenza dei presupposti per l'inabilitazione per infermità di mente, anche d'ufficio può dichiarare inabilitato il soggetto passivo, in deroga, quindi, alla generale regola della corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c. Tale facoltà non sussiste per le altre cause che legittimano l'inabilitazione (prodigalità, abuso di sostanze alcooliche o stupefacenti, cecità o sordità dalla nascita o dalla prima infanzia, dovendo, quindi, in tal caso il giudice rigettare la domanda di interdizione e rimettere, eventualmente, gli atti al P.M. per la proposizione della domanda di inabilitazione. Se, invece, nel corso del giudizio di inabilitazione emergano le condizioni per l'adozione di una pronuncia di interdizione, il giudice può ugualmente adottare la relativa statuizione, ma solo ove vi sia l'espressa richiesta del P.M. e abbia luogo la correlativa istruttoria nel contraddittorio delle parti (non è consentito, cioè, al giudice procedervi d'ufficio, in mancanza di espressa istanza del P.M.). Si ritiene, peraltro, che analoga facoltà di istanza competa al soggetto privato che abbia proposto domanda di inabilitazione (Cass. n. 2704/1995). Se, infine, nel corso del giudizio di interdizione o di inabilitazione il giudice valuti la sussistenza dei presupposti per il ricorso alla meno afflittiva misura dell'amministrazione di sostegno, esso d'ufficio o su istanza di parte, previo rigetto della domanda di interdizione, dispone la trasmissione degli atti al giudice tutelare (competente, appunto, alla nomina dell'amministratore di sostegno), adottando, eventualmente, i provvedimenti urgenti di cui all'art. 405. Nessun vincolo, peraltro, il giudice tutelare ha di nominare in questo caso l'amministratore di sostegno, potendo egli a sua volta rimettere gli atti al Pubblico Ministero per l'instaurazione del giudizio di interdizione o inabilitazione ove ritenga che ne sussistono i relativi presupposti (art. 413, u.c.). La Corte Costituzionale, in proposito, ha ritenuto non fondata — in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 41, 42 e 101 Cost. — la questione di legittimità costituzionale degli art. 413, comma ult., e 418, comma ult., sotto il profilo che negli stessi mancherebbe la previsione di uno strumento di composizione delle divergenze eventualmente insorte fra il giudice tutelare (cui sono attribuiti i provvedimenti in tema di amministrazione di sostegno) e il tribunale in composizione collegiale (cui sono attribuiti quelli in tema di interdizione e inabilitazione), osservando che, da un lato, il meccanismo dell'impugnazione (da proporsi avverso i provvedimenti di entrambi gli organi innanzi alla Corte d'appello) costituisce la sede naturale per la soluzione di eventuali contrasti, e, dall'altro lato, le norme impugnate nonché l'art. 429, prevedono specifici strumenti di raccordo tra il procedimento di amministrazione di sostegno e quelli di interdizione o inabilitazione, in forza dei quali — ove tra giudice tutelare e tribunale sorgano conflitti sulla maggiore idoneità dell'uno o dell'altro istituto ai fini della più adeguata protezione dell'incapace — questi non rimane comunque privo di tutela (Corte Cost. n. 440/2005). BibliografiaBonilini-Chizzini, L'amministrazione di sostegno, Padova, 2007, 1 e ss.; Buffone, Volontaria giurisdizione. Tutela dei soggetti deboli, Milano, 2012, 1 e ss.; Correnti, Fineschi, Frati, Gulino, Direttive anticipate di trattamento e amministrazione di sostegno: la corte di cassazione richiede lo stato d'incapacità attuale e non futuro, in Resp. civ. e prev., fasc. 2, 2014, 695; Jannuzzi, Manuale della volontaria giurisdizione, Milano, 2004, 319 e ss.; Tagliaferri, L' amministrazione di sostegno nell'interpretazione della giurisprudenza, Piacenza, 2010, 1 e ss. |