Codice Civile art. 419 - Mezzi istruttori e provvedimenti provvisori.

Giusi Ianni

Mezzi istruttori e provvedimenti provvisori.

[I]. Non si può pronunziare l'interdizione o l'inabilitazione senza che si sia proceduto all'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando [714 c.p.c.].

[II]. Il giudice [40 att.] può in questo esame farsi assistere da un consulente tecnico [61 c.p.c.]. Può anche d'ufficio disporre i mezzi istruttori utili ai fini del giudizio, interrogare i parenti prossimi dell'interdicendo o inabilitando e assumere le necessarie informazioni.

[III]. Dopo l'esame, qualora sia ritenuto opportuno, può essere nominato un tutore provvisorio all'interdicendo o un curatore provvisorio all'inabilitando [420, 422; 714, 716 c.p.c.].

Inquadramento

Il processo di interdizione o inabilitazione si caratterizza per un ampio potere istruttorio del giudice, che può, anche d'ufficio, adottare i mezzi di prova ritenuti opportuni per l'accertamento dei presupposti di cui all'art. 414 e 415. Mezzo istruttorio indefettibile è l'ascolto dell'interdicendo o dell'inabilitando, al cui esito soltanto può essere nominato un tutore o un curatore provvisorio. 

La disciplina processuale dell'interdizione è contenuta negli artt. 712 e ss. c.p.c. per i procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023, applicandosi, invece, per i procedimenti instaurati successivamente, il rito uniforme in materia di persone, famiglie e minori introdotto dal d.lgs. n. 149/2022, salvo quanto specificamente disposto dagli artt. 473-bis.52 e ss. c.p.c

L'istruttoria nel giudizio di interdizione o di inabilitazione

Il processo di interdizione o di inabilitazione ha ad oggetto l'accertamento dei presupposti di cui agli artt. 414-415 per l'adozione di una pronuncia limitativa della capacità di agire dell'interdicendo o dell'inabilitando. È sempre necessario che nel procedimento venga sentita la persona nei cui confronti la domanda di interdizione o inabilitazione è proposta, eventualmente anche al proprio domicilio qualora la stessa sia impossibilitata a portarsi presso i locali del Tribunale. Nel procedimento di interdizione o inabilitazione possono essere sentite a sommarie informazioni i parenti prossimi dell'interdicendo o dell'inabilitando o anche persone diverse che possono offrire informazioni utili a fini di decisione; possono essere richieste informazioni a uffici e pubbliche amministrazioni e può essere disposta una consulenza tecnica d'ufficio per l'accertamento dello stato di incapacità del soggetto passivo.

La nomina del tutore o del curatore provvisorio

Espletato l'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando, il giudice istruttore può nominare un tutore o curatore provvisorio, ove ne ravvisi l'opportunità. Anche qualora venga nominato un tutore o curatore provvisorio l'interdicendo o l'inabilitando conserva la capacità di compiere autonomamente gli atti del procedimento, incluse le impugnazioni (art. 716 c.p.c. per i procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023, art. 473-bis.55 c.p.c per i procedimenti introdotti successivamente). La ratio di tale ultima disposizione, secondo la giurisprudenza, è quella di consentire all'interdicendo o inabilitando di difendere il diritto all'integrale conservazione della capacità di agire. Ne deriva da un lato che il predetto tutore o curatore non è parte necessaria del giudizio, non configurandosi un suo interesse all'esito del giudizio medesimo; dall'altro che il tutore o il curatore provvisorio non assume la veste, nel giudizio di interdizione o di inabilitazione, di rappresentante processuale dell'interdicendo o dell'inabilitando (Cass. n. 14866/2000).

Avverso il decreto di nomina di un tutore o un curatore provvisorio non è ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento interinale di carattere provvisorio, revocabile dallo stesso giudice che lo ha emesso e destinato a perdere efficacia con la pronuncia della sentenza che definisce il giudizio (Cass. n. 34216/2022).

Bibliografia

Bonilini-Chizzini, L'amministrazione di sostegno, Padova, 2007, 1 e ss.; Buffone, Volontaria giurisdizione. Tutela dei soggetti deboli, Milano, 2012, 1 e ss.; Correnti, Fineschi, Frati, Gulino, Direttive anticipate di trattamento e amministrazione di sostegno: la corte di cassazione richiede lo stato d'incapacità attuale e non futuro, in Resp. civ. e prev., fasc. 2, 2014, 695; Jannuzzi, Manuale della volontaria giurisdizione, Milano, 2004, 319 e ss.; Tagliaferri, L' amministrazione di sostegno nell'interpretazione della giurisprudenza, Piacenza, 2010, 1 e ss.

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