Codice Civile art. 515 - Cessazione della separazione.Cessazione della separazione. [I]. L'erede può impedire o far cessare la separazione pagando i creditori e i legatari, e dando cauzione per il pagamento di quelli il cui diritto è sospeso da condizione o sottoposto a termine, oppure è contestato [750 c.p.c.]. InquadramentoL'erede può impedire la separazione non ancora attuata ovvero far cessare quella già esercitata attraverso il pagamento integrale dei creditori e dei legatari, se il loro credito è liquido ed esigibile. Se si tratta di crediti sottoposti a termine o a condizione sospensiva, ovvero se si tratta di crediti contestati, la separazione è impedita o è fatta cessare attraverso la costituzione della cauzione (Ferri, in Comm. S.B. 1968, 49; Grosso-Burdese, in Tr. Vas. 1977, 547). L'impedimento o la cessazione della separazione può aver luogo altresì per effetto di rinuncia al diritto intervenuta dopo l'apertura della successione, essendo altrimenti nulla (Ferri, 50; Grosso-Burdese, in Tr. Vas. 1977, 548). È richiesto il consenso dei creditori e legatari non separatisti intervenuti ex art. 54 disp. att. (Ferri, in Comm. S.B. 1968, 50; Prestipino, 408). La rinuncia alla separazione concernente immobili o mobili registrati richiede la forma scritta (arg. ex art. 2879, dettato per l'ipoteca). Gli effetti della separazione cessano altresì in conseguenza del fallimento del de cuius dichiarato dopo l'apertura della successione. E tuttavia il fallimento comporta effetti analoghi a quelli derivanti dalla separazione (Cass. n. 5134/1977; Cass. n. 2966/1959). BibliografiaAzzariti G., Le successioni e le donazioni, Napoli, 1990; Bianca C.M., Diritto civile, II, Milano, 1998; Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 1984; Ferrari, Separazione beni del defunto, in Enc. dir., XLI, 1989; Funaioli, Sulla separazione dei beni ereditari, Siena, 1948; Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, II, Milano, 1967. |