Codice Civile art. 561 - Restituzione degli immobili.Restituzione degli immobili. [I]. Gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione sono liberi da ogni peso o ipoteca di cui il legatario [o il donatario] può averli gravati, salvo il disposto del n. 8 dell'articolo 2652. I pesi e le ipoteche di cui il donatario ha gravato gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione restano efficaci e il donatario è obbligato a compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata, salvo il disposto del numero 1) del primo comma dell'articolo 2652. Le stesse disposizioni si applicano per i pesi e le garanzie di cui il donatario ha gravato i beni mobili iscritti in pubblici registri. Restano altresì efficaci i pesi e le garanzie di cui il donatario ha gravato i beni mobili non iscritti in pubblici registri restituiti in conseguenza della riduzione e il donatario è obbligato a compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni, nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata.1 [II]. I frutti [820] sono dovuti a decorrere dal giorno della domanda giudiziale [1148].
[1] Comma modificato dall'art. 44, comma 1, lett. a) l. 2 dicembre 2025, n. 182, che ha soppresso le parole «o il donatario», ha sostituito i periodi secondo e terzo, e ha aggiunto il quarto periodo al presente comma. Ai sensi del comma 2 dell'art. 44 l. n. 182, cit.: «Gli articoli 561, 562, 563, 2652 e 2690 del codice civile, come modificati dal comma 1 del presente articolo, si applicano alle successioni aperte dopo la data di entrata in vigore della presente legge. Alle successioni aperte in data anteriore, i medesimi articoli continuano ad applicarsi nel testo previgente e puo' essere proposta azione di restituzione degli immobili anche nei confronti degli aventi causa dai donatari se e' gia' stata notificata e trascritta domanda di riduzione o se quest'ultima e' notificata e trascritta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge oppure a condizione che i legittimari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, notifichino e trascrivano nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. Ai fini di cui al secondo periodo, restano salvi gli effetti degli atti di opposizione gia' notificati e trascritti ai sensi dell'articolo 563, quarto comma, del codice civile nel testo previgente e fermo quanto previsto dal medesimo comma. In mancanza di notificazione e trascrizione della domanda di riduzione o dell'atto di opposizione previsto dal terzo periodo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli articoli 561, 562, 563, 2652 e 2690 del codice civile, come modificati dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche alle successioni aperte in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge, decorsi sei mesi dalla sua entrata in vigore». Il testo del secondo e terzo periodo, come sostituiti dall'art. 24-novies lett. a) n. 1d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80 , era il seguente: «I pesi e le ipoteche restano efficaci se la riduzione è domandata dopo venti anni dalla trascrizione della donazione, salvo in questo caso l'obbligo del donatario di compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni, purché la domanda sia stata proposta entro dieci anni dall'apertura della successione. Le stesse disposizioni si applicano per i mobili iscritti in pubblici registri». Precedentemente alla sostituzione operata dall'art. 24-novies lett. a) n. 1d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, il testo dell'originario periodo era il seguente «La stessa disposizione si applica per i mobili iscritti in pubblici registri». InquadramentoLa disposizione in commento, unitamente all'art. 563, poneva uno degli snodi maggiormente problematici della disciplina posta a tutela dei legittimari, per le interferenze che essa comportava con l'esigenza di certezza dei traffici giuridici. Difatti, la norma stabilisce stabiliva il principio dell'efficacia retroattiva reale della sentenza che dispone la riduzione, la quale produceva effetti anche nei confronti dei terzi che abbiano avessero acquistato diritti di godimento o di garanzia dal destinatario della disposizione ridotta (CATTANEO, 466). E dunque la disciplina delle azioni a tutela dei diritti dei legittimari incideva pesantemente sulla circolazione dei beni, in specie degli immobili, acquisiti a seguito di donazioni, attribuendo al legittimario il diritto di recuperare il bene oggetto di donazione non solo nei confronti del donatario, ma anche del terzo acquirente dal donatario, attraverso l'esercizio dell'azione di restituzione L'ultimo intervento riformatore L'intervento del 2005, subito giudicato largamente insufficiente dalla dottrina sostanzialmente unanime (v. per tutti Mariconda, L'inutile riforma degli artt. 561 e 563 c.c., in Corr. giur., 2005, 1174), ha indotto il legislatore a ritornare sulla materia con la l. 2 dicembre 2025, n. 182, recante: «Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese», art. 44, rubricato: «Semplificazioni in materia di agevolazione della circolazione giuridica dei beni provenienti da donazioni». L'intervento ha riguardato in particolare l'art.561 in commento, ove è stato stabilito che «i pesi e le ipoteche di cui il donatario ha gravato gli immobili ricevuti in donazione restano efficaci» anche in caso di vittoriosa azione di riduzione, mentre il donatario è obbligato a compensare in denaro il legittimario per il minor valore derivante da detti pesi e ipoteche nei limiti del necessario. Inoltre l'art. 563 riformato della norma stabilisce che l'accoglimento dell'azione di riduzione della donazione non pregiudica i diritti reali dei terzi acquirenti. E cioè, il terzo che abbia acquistato l'immobile dal donatario non potrà più essere tenuto a restituirlo al legittimario. Quest'ultimo rimarrà titolare di un mero diritto di credito verso il donatario, e, in via sussidiaria e nel solo caso di totale o parziale insolvenza del donatario, verso l'eventuale avente causa a titolo gratuito (non mai verso l'acquirente a titolo oneroso) e non più un diritto alla restituzione in natura del bene. I fruttiIl comma 2 stabilisce un limite all'efficacia retroattiva della sentenza di riduzione, dal momento che i frutti sono dovuti non già dalla data dell'apertura della successione, bensì dal giorno della domanda giudiziale. In caso di vittorioso esperimento dell'azione di riduzione per lesione di legittima, indipendentemente dalla circostanza che essa sia indirizzata verso disposizioni testamentarie o donazioni, i frutti dei beni da restituire vanno riconosciuti al legittimario leso con decorrenza dalla domanda giudiziale e non dall'apertura della successione, presupponendo detta azione - avente carattere personale ed efficacia costitutiva - il suo concreto e favorevole esercizio, affinchè le disposizioni lesive perdano efficacia e poiché è solo da tale momento che la presunzione di buona fede cessa di caratterizzare il possesso del beneficiario sui beni ricevuti (Cass. II, n. 4709/2020). BibliografiaAmadio, Azione di riduzione e liberalità non donative (sulla legittima «per equivalente»), in Riv. dir. civ., 2009, I, 683; Andrini, Legittimari, in Enc. giur., XXXI, Roma, 1993; Azzariti-Martinez-Azzariti, Successioni per causa di morte e donazioni, Padova, 1973; Bianca, La famiglia. Le successioni, Milano, 2001; Bianca, Invariabilità delle quote di legittima: il nuovo corso della cassazione e suoi riflessi in tema di donazioni e legati in conto di legittima, in Riv. dir. civ. 2008, 211; Bonilini, Manuale di diritto ereditario e delle donazioni, Torino, 2006; Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 1983; Carnevali, Sull'azione di riduzione delle donazioni indirette che hanno leso la quota di legittima, Studi in onore di L. Mengoni, I, Milano, 1995; Ieva, La novella degli artt. 561 e 563 cod. civ.: brevissime note sugli scenari teorico-applicativi, in Riv. not. 2005, 943;Perego, I presupposti della nascita dei diritti di abitazione e di uso a favore del coniuge superstite, in Riv. dir. civ. 1980, 712; Tamburrino, Successione necessaria (dir. priv.), in Enc. dir., XLIII, Milano, 1990, 1348. |