Codice Civile art. 562 - Insolvenza del donatario soggetto a riduzione.

Mauro Di Marzio

Insolvenza del donatario soggetto a riduzione.

[I]. Se la cosa donata è perita per causa imputabile al donatario o ai suoi aventi causao se ricorre uno dei casi di cui agli articoli 561, primo comma, secondo periodo, o 563, e il donatario è in tutto o in parte insolvente, il valore della donazione che non si può recuperare dal donatario si detrae dalla massa ereditaria, ma restano impregiudicate le ragioni di credito del legittimario e dei donatari antecedenti contro il donatario insolvente1.

[1] Comma modificato dall'art. 44, comma 1, lett. b)  l. 2 dicembre 2025, n. 182, che ha sostituito le parole «o se ricorre uno dei casi di cui agli articoli 561, primo comma, secondo periodo, o 563» alle parole «o se la restituzione della cosa donata non puo' essere richiesta contro l'acquirente». Ai sensi del comma 2 dell'art. 44 l. n. 182, cit.:  «Gli articoli 561, 562, 563, 2652 e 2690 del codice civile, come modificati dal comma 1 del presente articolo, si applicano alle successioni aperte dopo la data di entrata in vigore della presente legge. Alle successioni aperte in data anteriore, i medesimi articoli continuano ad applicarsi nel testo previgente e puo' essere proposta azione di restituzione degli immobili anche nei confronti degli aventi causa dai donatari se e' gia' stata notificata e trascritta domanda di riduzione o se quest'ultima e' notificata e trascritta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge oppure a condizione che i legittimari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, notifichino e trascrivano nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. Ai fini di cui al secondo periodo, restano salvi gli effetti degli atti di opposizione gia' notificati e trascritti ai sensi dell'articolo 563, quarto comma, del codice civile nel testo previgente e fermo quanto previsto dal medesimo comma. In mancanza di notificazione e trascrizione della domanda di riduzione o dell'atto di opposizione previsto dal terzo periodo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli articoli 561, 562, 563, 2652 e 2690 del codice civile, come modificati dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche alle successioni aperte in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge, decorsi sei mesi dalla sua entrata in vigore».

Inquadramento

La disposizione in commento, nel testo antecedente all’ultima novella (v. sub art. 561) si applica (si tenga conto della disposizione transitoria trascritta in calce alla norma in commento, secondo cui alle successioni apertesi prima dell’entrata in vigore della nuova legge si applicano a determinate condizioni le disposizioni antevigenti) quando il bene donato è perito per causa imputabile al donatario ovvero la restituzione del bene medesimo non possa essere richiesta all'acquirente. In tal caso, se il donatario resta insolvente, il valore della donazione va ad abbattere la quota di legittima, dovendo essere detratto dalla massa ereditaria. L'insolvenza del donatario ricade in definitiva sul legittimario e sui donatari antecedenti, ma il legittimario mantiene le proprie ragioni di credito nei confronti del donatario insolvente; parimenti i donatari antecedenti possono rifarsi sul donatario nei limiti in cui hanno subito la riduzione a causa dell'insolvenza.
Al contrario, non va computato ai fini della determinazione della disponibile il bene perito per causa non imputabile al donatario.
L’art. 562 c.c., che come si è detto regola l’ipotesi di perimento del bene donato imputabile al donatario o ai suoi aventi causa e l’ipotesi dell’insolvenza del donatario che abbia subito l’azione di riduzione, stabilisce che in tal caso dal valore della massa va detratto il valore del bene donato, ferme «le ragioni di credito dei legittimari e dei donatari anteriori» verso il donatario insolvente. Con l’ultima novella del 2025, la previsione si applica all’insolvenza del donatario che abbia trasferito a titolo oneroso il bene oppure che abbia costituito garanzie reali sul medesimo. Ne consegue che i legittimari concorreranno solo sulla massa effettiva, cioè relictum e donazioni anteriori a quella persa, che però saranno soggette a riduzione, dato il perimento o l’insolvenza del donatario anteriore, con la conseguenza che restano ferme le ragioni di tali donatari verso quello insolvente.

Bibliografia

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