Codice Civile art. 563 - Effetti della riduzione della donazione 1 .

Mauro Di Marzio

Effetti della riduzione della donazione1.

[I]. La riduzione della donazione, salvo il disposto del numero 1) del primo comma dell'articolo 2652, non pregiudica i terzi ai quali il donatario ha alienato gli immobili donati, fermo l'obbligo del donatario medesimo di compensare in denaro i legittimari nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata. Se il  in tutto o in parte insolvente, l'avente causa a titolo gratuito è tenuto a compensare in denaro i legittimari nei limiti del vantaggio da lui conseguito. Le stesse disposizioni si applicano in caso di alienazione di beni mobili, salvo quanto previsto dal numero 1) del primo comma dell'articolo 2690.

 

[1] Articolo così sostituito dall'art. 44, comma 1, lett. c)  l. 2 dicembre 2025, n. 182. Ai sensi del comma 2 dell'art. 44 l. n. 182, cit.:  «Gli articoli 561, 562, 563, 2652 e 2690 del codice civile, come modificati dal comma 1 del presente articolo, si applicano alle successioni aperte dopo la data di entrata in vigore della presente legge. Alle successioni aperte in data anteriore, i medesimi articoli continuano ad applicarsi nel testo previgente e puo' essere proposta azione di restituzione degli immobili anche nei confronti degli aventi causa dai donatari se e' gia' stata notificata e trascritta domanda di riduzione o se quest'ultima e' notificata e trascritta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge oppure a condizione che i legittimari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, notifichino e trascrivano nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. Ai fini di cui al secondo periodo, restano salvi gli effetti degli atti di opposizione gia' notificati e trascritti ai sensi dell'articolo 563, quarto comma, del codice civile nel testo previgente e fermo quanto previsto dal medesimo comma. In mancanza di notificazione e trascrizione della domanda di riduzione o dell'atto di opposizione previsto dal terzo periodo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli articoli 561, 562, 563, 2652 e 2690 del codice civile, come modificati dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche alle successioni aperte in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge, decorsi sei mesi dalla sua entrata in vigore».Il testo dell'articolo, come modificato dall'art. 24-novies lett. a)  d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80 e dall'art. 3  l. 28 dicembre 2005, n. 263 era il seguente:  «Azione contro gli aventi causa dai donatari soggetti a riduzione. Se i donatari contro i quali è stata pronunziata la riduzione hanno alienato a terzi gli immobili donati e non sono trascorsi venti anni dalla trascrizione della donazione, il legittimario, premessa l'escussione dei beni del donatario, può chiedere ai successivi acquirenti, nel modo e nell'ordine in cui si potrebbe chiederla ai donatari medesimi, la restituzione degli immobili. - L'azione per ottenere la restituzione deve proporsi secondo l'ordine di data delle alienazioni, cominciando dall'ultima. Contro i terzi acquirenti può anche essere richiesta, entro il termine di cui al primo comma, la restituzione dei beni mobili, oggetto della donazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede. - Il terzo acquirente può liberarsi dall'obbligo di restituire in natura le cose donate pagando l'equivalente in danaro. -  Salvo il disposto del numero 8) dell'articolo 2652, il decorso del termine di cui al primo comma e di quello di cui all'articolo 561, primo comma, è sospeso nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta del donante che abbiano notificato e trascritto, nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa , un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. Il diritto dell'opponente è personale e rinunziabile. L'opposizione perde effetto se non è rinnovata prima che siano trascorsi venti anni dalla sua trascrizione».

Inquadramento

La disposizione in commento regolava (e regola tuttora, avuto riguardo alla norma transitoria leggibile in calce alla disposizione in commento, norma transitoria secondo cui alle successioni aperte prima dell'entrata in vigore della riforma del 2025 si applica a determinate condizioni la disciplina previgente) l'ipotesi in cui, esercitata con successo l'azione di riduzione nei confronti del donatario, questi avesse alienato a terzi il bene oggetto della disposizione ridotta: non avendo la sentenza di riduzione non effetto nei confronti dei terzi aventi causa, il legittimario leso nella legittima doveva agire contro di loro per ottenere la restituzione del bene. L'azione di restituzione aveva ad oggetto dunque il bene nei confronti di ogni subacquirente, ed aveva cioè natura reale. Non potevano in contrario invocarsi né la previsione della preventiva escussione dei beni del beneficiato, da intendersi quale condizione dell'azione, né la facoltà del terzo di liberarsi pagando l'equivalente in denaro, traducentesi in un diritto di riscatto del bene (Mengoni, 314).

La norma, nonostante la formulazione letterale, riferita ai soli donatari soggetti a riduzione, si applicava non solo alle alienazioni compiute dai donatari, ma anche a quelle fatte da eredi testamentari o da legatari (Cattaneo, 467).

Nello stesso senso si è osservato in giurisprudenza che, sebbene il codice preveda espressamente l'ipotesi della alienazione dei beni da parte del donatario e la proposizione dell'azione di restituzione contro i terzi acquirenti dei beni, soltanto dopo l'escussione dei beni del donatario, in virtù della medesima ratio, che è quella di predisporre i mezzi per integrare la quota di riserva, gli stessi principi e le stesse regole si applicano al caso non disciplinato dell'alienazione, da parte dell'erede o del legatario, dei beni, i quali hanno formato oggetto delle disposizioni testamentarie, che hanno leso la legittima. Pertanto, nel caso in cui, esercitata l'azione di riduzione, i beni siano stati alienati dagli eredi e dai legatari e l'escussione nei loro confronti si sia rivelata insoddisfacente, l'azione di restituzione può proporsi anche nei confronti dei terzi acquirenti (Cass. n. 4130/2001).

Al fine di «agevolare la circolazione dei beni immobili già oggetto di atti di disposizione a titolo gratuito» la l. n. 80/2005 (di conversione del d.l. n. 35/2005) è intervenuta sia sulla norma in commento che sull'art. 561: per un verso è stato disposto in quest'ultima norma che i pesi e le ipoteche di cui il donatario o il legatario abbia gravato i beni immobili o mobili registrati poi restituiti in conseguenza del vittorioso esperimento dell'azione di riduzione, rimangano efficaci se la riduzione venga domandata dopo il decorso di un ventennio dalla trascrizione della donazione; per altro verso, nell'art. 563, è stata introdotta la previsione secondo cui solo entro il termine di venti anni dalla trascrizione della donazione (in precedenza questo termine non v'era) il legittimario che abbia esercitato con successo l'azione di riduzione può agire per la restituzione dei beni nei confronti dei terzi acquirenti. È stato in proposito affermato che, l'azione di simulazione di un contratto dissimulante una donazione di un bene immobile può essere esperita, dal coniuge o dal parente in linea retta del disponente, anche prima dell'apertura della successione di quest'ultimo, allo specifico scopo di consentire l'opposizione di cui all'art. 563, comma 4, c.c. e di rendere, in futuro, possibile l'esperimento della domanda di restituzione del bene donato di cui all'art. 563, comma 1, c.c. (Cass. n. 4523/2022). Inoltre, il coniuge o i parenti in linea retta del simulato alienante che, prima dell'apertura della successione dello stesso, intendano notificare un'opposizione alla donazione ai sensi dell'art. 563, comma 4 c.c., sono tenuti ad esperire previamente l'azione di simulazione, onde accertare che le parti abbiano inteso effettivamente realizzare una donazione, nei cui confronti soltanto l'opposizione è prevista: ad essi, in quanto terzi, non si applicano le limitazioni alla prova della simulazione (Cass. n. 27065/2022).

Prima di dette modifiche il legittimario leso poteva chiedere al terzo acquirente la restituzione dei beni alienati dal donatario indipendentemente dal tempo trascorso dalla donazione: il legittimario leso il quale avesse trascritto la domanda di riduzione entro dieci anni dall'apertura della successione, quantunque successivamente alla trascrizione dell'atto di acquisto da parte del terzo acquirente, godeva di una tutela viene piena, sicché l'acquisto del terzo non si consolidava se non dopo il decorso del termine di dieci di cui all'art. 2652, n. 8.

La norma è stata infine sostituita con il testo sopra riportato dalla l. 2 dicembre 2025, n. 182, recante: «Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese», per il cui sintetico commento si rinvia sub art. 561. È qui sufficiente rammentare che l'effetto della disposizione in esame si riassume in ciò, gli immobili di provenienza donativa potranno d'ora in poi (e, si ripete, con riguardo alle successioni alle quali si applichi la nuova normativa) circolare in sicurezza, non potendo più il legittimario leso nella legittima agire in restituzione verso i terzi aventi causa dal donatario.

Disciplina dell'azione di restituzione

Si è detto che la normativa previgente trova tuttora applicazione, a determinate condizioni, alle successioni apertesi prima dell’entrata in vigore della riforma del 2025. Desta per questo ancora interesse rammentare che, ove trovi applicazione la vecchia disciplina, legittimati passivi dell'azione di restituzione sono coloro che, nella serie dei trasferimenti del bene, ne sono proprietari o possessori al momento dell'esercizio dell'azione  (Cass. n. 3243/1980; Cass. n. 2824/1960). La preventiva escussione dei beni del destinatario della disposizione ridotta non si ritiene necessaria se costui è nullatenente (Cass. n. 2824/1960).

Presupposti dell'azione di restituzione sono, oltre al mancato decorso del termine di venti anni previsto dalla norma: i) il passaggio in giudicato della sentenza di riduzione pronunciata nei confronti del donatario, erede o legatario; ii) l'alienazione del bene dal beneficiario della disposizione ridotta; iii) la preventiva escussione dei beni beneficiario della disposizione lesiva della legittima. In concorso dei menzionati presupposti il legittimario leso può chiedere la restituzione dei beni ai terzi acquirenti, nel modo (artt. 560,561 e 748) e nell'ordine (artt. 555, comma 2 e 559) in cui potrebbe chiederla ai destinatari delle disposizioni ridotte (Cattaneo, 468).

Ai sensi degli artt. 2652, n. 8, e 2690, n. 5, il diritto del terzo acquirente prevale su quello del legittimario se l'atto di acquisto del primo sia a titolo oneroso e sia stato trascritto dieci anni prima della trascrizione della domanda di riduzione (Mengoni, 309).

La S.C. ha chiarito che, se la domanda di riduzione è successiva all'acquisto del terzo, il legittimario che ha agito in riduzione deve proporre contro l'acquirente una nuova domanda di restituzione; se la trascrizione della domanda di riduzione è precedente a quella dell'atto di acquisto si applica l'art. 111 c.p.c., sicché la sentenza pronunciata contro il donatario alienante ha effetto anche contro l'avente causa (Cass. n. 442/1966). Il terzo acquirente è tenuto alla restituzione dei frutti, che sono dovuti con decorrenza dal giorno della domanda di riduzione e non da quello della domanda di restituzione (Cass. n. 613/1961). Vale inoltre osservare che l'acquirente dal donatario, nei cui confronti sia efficace la sentenza che ha accolto l'azione di riduzione promossa nei riguardi del suo dante causa, deve considerarsi evitto di diritto della proprietà del bene o della porzione del bene alienatogli attribuita al legittimario leso ed ha, quindi, diritto al risarcimento dei danni nei confronti del venditore (Cass. n. 442/1966).

Il comma 4 ha introdotto un congegno attraverso il quale il coniuge e i parenti del donante possono interrompere il corso del termine ventennale previsto dalla norma attraverso la notificazione e trascrizione, nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa, di un atto stragiudiziale di opposizione. Il diritto di interrompere il corso del detto termine è personale e può essere oggetto di rinuncia. Inoltre l'opposizione va rinnovata entro il ventennio, altrimenti perde efficacia. L'opposizione in discorso impedisce dunque, nei soli confronti dell'opponente, il decorso del termine ventennale, sicché egli conserva l'azione di restituzione nei confronti del terzo acquirente senza il limite temporale previsto: e ciò vuol dire in altri termini che, in caso di opposizione, si applica la disciplina dell'art. 563 nella formulazione previgente.

Dibattuta è la questione dell'applicabilità della norma in commento alle donazioni simulate e indirette. Secondo alcuni la disciplina dettata dagli artt. 561 e 563 si applicherebbe anche in tali ipotesi, sia per l'espressa previsione normativa dell'art. 809, sia per identità di ratio (Ieva, 946). Secondo altri le vere e proprie donazioni e le liberalità non donative non potrebbero essere accomunate sullo stesso piano (v. Amadio, 683; Carnevali, 137).

Anche la giurisprudenza ha affermato che alla riduzione delle liberalità indirette, non si applica il principio della quota legittima in natura. In tal caso, l'azione di riduzione non mette in discussione la titolarità dei beni donati e l'acquisizione riguarda il loro controvalore, mediante il metodo dell'imputazione: di guisa che non è esperibile l'azione di restituzione, prevista dall'articolo in commento, nei confronti degli aventi causa dei beneficiarî di una liberalità non donativa (Cass. n. 11496/2010).

Bibliografia

Amadio, Azione di riduzione e liberalità non donative (sulla legittima «per equivalente»), in Riv. dir. civ., 2009, I, 683; Andrini, Legittimari, in Enc. giur., XXXI, Roma, 1993; Azzariti-Martinez-Azzariti, Successioni per causa di morte e donazioni, Padova, 1973; Bianca, La famiglia. Le successioni, Milano, 2001; Bianca, Invariabilità delle quote di legittima: il nuovo corso della cassazione e suoi riflessi in tema di donazioni e legati in conto di legittima, in Riv. dir. civ. 2008, 211; Bonilini, Manuale di diritto ereditario e delle donazioni, Torino, 2006; Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 1983; Carnevali, Sull'azione di riduzione delle donazioni indirette che hanno leso la quota di legittima, Studi in onore di L. Mengoni, I, Milano, 1995; Ieva, La novella degli artt. 561 e 563 cod. civ.: brevissime note sugli scenari teorico-applicativi, in Riv. not. 2005, 943;Perego, I presupposti della nascita dei diritti di abitazione e di uso a favore del coniuge superstite, in Riv. dir. civ. 1980, 712; Tamburrino, Successione necessaria (dir. priv.), in Enc. dir., XLIII, Milano, 1990, 1348.

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