Codice Civile art. 612 - Forme.

Mauro Di Marzio

Forme.

[I]. Il testamento indicato dall'articolo precedente è redatto in doppio originale alla presenza di due testimoni e deve essere sottoscritto dal testatore, dalla persona che lo ha ricevuto e dai testimoni; se il testatore o i testimoni non possono sottoscrivere, si deve indicare il motivo che ha impedito la sottoscrizione [619].

[II]. Il testamento è conservato tra i documenti di bordo [169 ss. c. nav.] ed è annotato sul giornale di bordo ovvero sul giornale nautico e sul ruolo d'equipaggio.

Inquadramento

La disposizione in commento regola la procedura da applicare per il caso di testamento a bordo di nave. Si ritiene che i testimoni debbano essere maggiorenni. Si rinvia al commento all'art. 609.

Bibliografia

Bigliazzi Geri, Il testamento, in Tratt. dir. priv. diretto da Rescigno, VI, 2, Torino, 1997; Branca, Dei testamenti speciali. Della pubblicazione dei testamenti olografi e dei testamenti segreti, in Comm. cod. civ. a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1988; Cannizzo, Successioni testamentarie, Roma, 1996; Capozzi, Successioni e donazioni, I, Milano, 1983; Caramazza, Delle successioni testamentarie, in Comm. cod. civ. diretto da De Martino, Roma, 1982; Criscuoli, Il testamento. Norme e casi, Padova, 1995; Giannattasio, Delle successioni. Successioni testamentarie, in Comm. cod. civ., Torino, 1961; Marmocchi, Forma dei testamenti, in Rescigno P. (a cura di), Successioni e donazioni, I, Padova, 1994; Triola, Il testamento, Milano, 1998.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario