Codice Civile art. 617 - Testamento dei militari e assimilati.

Mauro Di Marzio

Testamento dei militari e assimilati.

[I]. Il testamento dei militari e delle persone al seguito delle forze armate dello Stato [618] può essere ricevuto da un ufficiale o da un cappellano militare o da un ufficiale della Croce Rossa, in presenza di due testimoni [597]; esso deve essere sottoscritto dal testatore, dalla persona che lo ha ricevuto e dai testimoni. Se il testatore o i testimoni non possono sottoscrivere, si deve indicare il motivo che ha impedito la sottoscrizione [619].

[II]. Il testamento deve essere al più presto trasmesso al quartiere generale e da questo al Ministero competente, che ne ordina il deposito nell'archivio notarile del luogo del domicilio o dell'ultima residenza [43] del testatore [608 3].

Inquadramento

La disposizione in commento regola la procedura da applicare per il caso di testamento da parte di militari e assimilati. Si rinvia al commento all'art. 609.

Bibliografia

Bigliazzi Geri, Il testamento, in Tratt. dir. priv. diretto da Rescigno, VI, 2, Torino, 1997; Branca, Dei testamenti speciali. Della pubblicazione dei testamenti olografi e dei testamenti segreti, in Comm. cod. civ. a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1988; Cannizzo, Successioni testamentarie, Roma, 1996; Capozzi, Successioni e donazioni, I, Milano, 1983; Caramazza, Delle successioni testamentarie, in Comm. cod. civ. diretto da De Martino, Roma, 1982; Criscuoli, Il testamento. Norme e casi, Padova, 1995; Giannattasio, Delle successioni. Successioni testamentarie, in Comm. cod. civ., Torino, 1961; Marmocchi, Forma dei testamenti, in Rescigno P. (a cura di), Successioni e donazioni, I, Padova, 1994; Triola, Il testamento, Milano, 1998.

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