Codice Civile art. 619 - Nullità.Nullità. [I]. I testamenti previsti in questa sezione sono nulli [1418 ss.] quando manca la redazione in iscritto della dichiarazione del testatore ovvero la sottoscrizione della persona autorizzata a riceverla o del testatore [606 1]. [II]. Per gli altri difetti di forma si osserva il disposto del secondo comma dell'articolo 606 [590]. InquadramentoLa disposizione in commento pone la disciplina della invalidità dei testamenti speciali. Si rinvia al commento all'art. 609. BibliografiaBigliazzi Geri, Il testamento, in Tratt. dir. priv. diretto da Rescigno, VI, 2, Torino, 1997; Branca, Dei testamenti speciali. Della pubblicazione dei testamenti olografi e dei testamenti segreti, in Comm. cod. civ. a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1988; Cannizzo, Successioni testamentarie, Roma, 1996; Capozzi, Successioni e donazioni, I, Milano, 1983; Caramazza, Delle successioni testamentarie, in Comm. cod. civ. diretto da De Martino, Roma, 1982; Criscuoli, Il testamento. Norme e casi, Padova, 1995; Giannattasio, Delle successioni. Successioni testamentarie, in Comm. cod. civ., Torino, 1961; Marmocchi, Forma dei testamenti, in Rescigno P. (a cura di), Successioni e donazioni, I, Padova, 1994; Triola, Il testamento, Milano, 1998. |