Codice Civile art. 683 - Testamento posteriore inefficace.

Mauro Di Marzio

Testamento posteriore inefficace.

[I]. La revocazione fatta con un testamento posteriore conserva la sua efficacia anche quando questo rimane senza effetto perché l'erede istituito o il legatario è premorto al testatore, o è incapace [592 ss.] o indegno [463 ss.], ovvero ha rinunziato all'eredità o al legato [519, 649].

Inquadramento

Sebbene il testamento posteriore sia inefficace per le cause indicate dalla disposizione in commento (premorienza dell'erede o del legatario rispetto al testatore, oppure loro incapacità o indegnità oppure rinuncia all'eredità o al legato da parte degli stessi), esso conserva efficacia per quanto inerente all'eventuale disposizione di revoca.

Ciò sta a significare che la revoca è efficace qualora sia inserita in un testamento di per sé valido ma inefficace, in quanto inidoneo a produrre i suoi effetti a causa di avvenimenti estrinseci ed indipendenti dalla volontà del testatore (Caramazza, 470).

Ha in proposito chiarito la giurisprudenza che l'elencazione delle cause di inefficacia del testamento contenuta nell'art. 683 c.c. non sia tassativa, ma soltanto esemplificativa. In tema di revocazione di disposizioni testamentarie fatte con testamento posteriore inefficace, infatti, l'elencazione contenuta nell'art. 683 deve ritenersi non tassativa e la revoca è pertanto operante anche quando il testamento in cui è contenuta rimanga inefficace per altra causa non espressamente preveduta da questo articolo (Cass. S.U., n. 7186/1993).

Diverso è il caso in cui il testamento successivo siano già inefficace, bensì nullo. Ed infatti, dal principio affermato dall'art. 683, secondo cui la revocazione (di precedenti disposizioni testamentarie) fatta con testamento posteriore conserva la sua efficacia anche se il testamento stesso rimanga senza effetto, per ragioni estrinseche, pur essendo di per sé valido, deriva a contrario che non conserva efficacia la revocazione contenuta nel testamento successivo, che sia radicalmente nullo. Né, al riguardo, è possibile distinguere tra un testamento posteriore che revochi implicitamente le disposizioni precedenti, in quanto con esso incompatibili, ed un testamento posteriore contenente una espressa clausola di revoca, atteso che la norma citata si riferisce genericamente alla revocazione fatta con un testamento posteriore (Cass. n. 1112/1980).

Ed inoltre, la persistenza, ex art. 683, dell'effetto di revoca delle precedenti disposizioni testamentarie incompatibili, in presenza di un successivo testamento dichiarato inefficace, non opera allorché quest'ultimo sia annullato per incapacità naturale del testatore, difettando in tal caso una valida espressione della volontà testamentaria, che possa consentire il riscontro dell'incompatibilità tra vecchie volontà del de cuius e nuove disposizioni, frutto di un procedimento cognitivo e volitivo inficiato a monte dalla patologia psichica (Cass. n. 27161/2017).

Bibliografia

Azzariti, Le successioni e le donazioni, II, Padova, 1982; Bonilini, La successione testamentaria, in Tratt. dir. succ. e don., II, Milano, 2009; Capozzi, Successioni e donazioni, a cura di A. Ferrucci-C. Ferrentino, I, Milano, 2009; Cicu, Testamento, Milano, 1951; D'Amico, Revoca delle disposizioni testamentarie, in Enc. dir., XL, Milano, 1989; Palazzo, Le successioni, Milano, 2000.

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